Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39685 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39685 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato ad Acerra il DATA_NASCITA, anche nella sua qualità di legale rappresentante della società in accomandita semplice RAGIONE_SOCIALE e della società in accomandita semplice RAGIONE_SOCIALE;
COGNOME NOME, nata a Saronno il DATA_NASCITA, anche nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE e della società in accomandita semplice COGNOME;
NOME COGNOME nato a Saronno il DATA_NASCITA
COGNOME NOMENOME nata a Milano il DATA_NASCITA
NOME, nato in Germania DATA_NASCITA
NOME COGNOME, nato a Acerra il DATA_NASCITA, anche nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE.
avverso
il decreto della Corte di appello di Milano dell’l l gennaio 2024 visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
l.Con il decreto descritto in epigrafe, la Corte di appello di Milano ha confermato la confisca di prevenzione adottata dal Tribunale locale ai danni di NOME COGNOME, ritenuto socialmente pericoloso ai sensi dell’art. l, lettera b), d.lgs. n. 159 del 2011; confisca caduta su diverse utilità (beni immobili, imprese individuali, partecipazioni sociali totalitarie e relativo patrimonio aziendale, beni mobili registrati, gioielli, saldi attivi di prodotti bancari e assicurativi), riscontrate nella titolarità del proposto o nella sua materiale disponibilità, seppur formalmente intestate a soggetti terzi.
2.Con la difesa dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO hanno interposto ricorso il proposto, anche nella sua qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE; nonchØ i terzi interessati NOME COGNOME, (anche nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE), NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME.
2.1. Con i primi due motivi di ricorso, si contesta il giudizio di pericolosità sociale perchØ reso facendo leva : su condanne a pena sospesa, in violazione del disposto di cui all’art. 166 cod. pen.; su emergenze in fatto legate ad un procedimento penale archiviato, peraltro valorizzando intercettazioni non utilizzabili in assenza della allegazione dei relativi atti autorizzativi resi in quel procedimento; sulla riscontrata sussistenza dì indagini in corso nei confronti del proposto, avviate esclusivamente in esito alla trasmissione degli atti operata dallo stesso Tribunale della prevenzione in esito al primo sequestro applicato ai danni del ricorrente ma non sfociate in alcuna verifica giudiziale, anche solo cautelare.
2.2. Con il terzo motivo, si lamenta violazione di legge in riferimento all’art 603 cod. proc. pen. perchØ con motivazione apodittica la Corte del merito, pur acquisendo la consulenza tecnica allegata dalla difesa diretta a mettere in evidenza la liceità della situazione patrimoniale facente capo al proposto e alla sua ex coniuge, NOME COGNOME, facendo luce sul quadro perequativo riferibile al proposto e ai terzi interessati alla data delle acquisizioni oggetto di ablazione, del tutto apoditticamente avrebbe pretermesso di approfondire ulteriormente l’istruttoria, escutendo il consulente di parte e disponendo una perizia diretta a verificare le causali sottese agli accrescimenti patrimoniali della RAGIONE_SOCIALE negli anni dal 2006 al 2022.
2.3. Con il quarto motivo, anche in considerazione delle valutazioni rese da questa Corte a sezioni unite con la sentenza n. 8052 del 23/2/2024, la difesa lamenta violazione di legge in relazione all’art 24 del d.lgs n. 159 del 2024 per aver ritenuto non computabili i redditi sottratti al fisco nel periodo compreso tra il 29 maggio 2014 (data della pronuncia della sentenza COGNOME delle sezioni unite di questa Corte) e il 19 novembre 2017, momento di entrata in vigore dell’attuale disposto della norma citata così come modificata in forza della legge 161 del 2017.
2.4. Con il quinto motivo di ricorso, la difesa, sempre sotto il versante di asserite violazioni di legge, evidenzia che il profitto illecito correlato ai reati fiscali ascritti al proposto e posto a fondamento del giudizio di pericolosità sociale sarebbe stato determinato sulla base di mere presunzioni tributarie ex artt. 31 e 32 DPR n. 600/73 e 51 DPR 633/27 (quanto agli accertamenti resi per la violazione dell’art. 4 del d.lgs. n. 74 del 2000) o in relazione a violazioni tributarie ( ex art 8 e 10 del citato decreto) di per se stesse non generatrici di alcun profitto illecito. Aspetto
questo, quello della distanza logico giuridica tra il profitto rimarcato a sostegno della confisca e quello effettivamente concretante il risparmio di imposta conseguente alle condotte illecite del COGNOME, puntualizzato dalla consulenza tecnica allegata nel corso del giudizio di appello ma integralmente pretermesso dalla Corte del merito.
2.5. Nell’interesse dei suddetti ricorrenti, sempre a firma dell’AVV_NOTAIO, sono stati depositati motivi nuovi con i quali si ribadisce la fondatezza delle prime tre doglianze prospettate con il ricorso originario.
2.6. Altri motivi nuovi motivi, ma solo nell’interesse del proposto, sono stati depositati dall’AVV_NOTAIO, con i quali si adduce violazione di legge con riguardo alla ritenuta sussistenza dei presupposti applicativi della misura, di matrice soggettiva e oggettiva, quanto ai beni ablati acquisti successivamente al 2011.
Ricorso proposto nell’interesse RAGIONE_SOCIALE, anche nella sua qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE.
3.1. Dopo una premessa metodologica diretta a rappresentare la mera apparenza della motivazione resa dalla Corte di appello nel rispondere ai motivi sollevati con il gravame, atteso che la gran parte dell’argomentare sotteso alla decisione impugnata si sostanzierebbe nella pedissequa trascrizione dei contenuti propri del decreto appellato, ribaditi senza operarne un effettivo vaglio critico, la difesa, con il primo motivo di ricorso, lamenta violazione dell’art. 26 del citato d.lgs n. 159 del 2011, applicato nel caso senza considerare che le quote della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, oggetto di ablazione, risulterebbe intestate al ricorrente sin dalla data di costituzione delle due società in questione (la piø recente risale al 2012), così da apparire evidentemente estranee al perimento temporale considerato dalla citata disposizione normativa (due anni dalla proposta) nel legittimare la presunzione di legge ivi prevista.
NØ, del resto, risulterebbero addotti adeguati elementi fattuali a supporto della ritenuta fittizietà della intestazione delle dette quote, difetto argomentativo che nel caso finirebbe per assumere decisivo rilievo là dove si consideri l’integrale assenza di qualsivoglia valutazione sulla autonoma capacità reddituale del ricorrente, mai indagato per l’ipotesi di reato di cui all’art 512 bis cod. pen. rispetto agli investimenti veicolati nel partecipare alle dette società. Il tutto alla luce di una confisca adottata in assenza di adeguati indicazioni fattuali destinate a dare riscontro del nesso tra le condotte penali riferite al proposto e l’origine dei beni fatti oggetto di confisca, in contrasto con le indicazioni rese in materia dalla CEDU.
3.2. Con il secondo motivo si adduce violazione di legge con riguardo al profilo della correlazione temporale tra i momenti di espressione della pericolosità sociale del proposto e la data di acquisizione dei beni ablati; l’erronea valutazione resa quanto al portato dell’attività imprenditoriale resa dalle due citate società, apoditticamente inserite dalla Corte del merito nel sistema illecito asseritamente configurato dal proposto, trascurando le difese del ricorrente dirette a rimarcare l’inconsistenza dell’assunto accusatorio sotteso alla proposta alla luce dei relativi sviluppi imprenditoriali; il travisamento del dato probatorio valorizzato a sostegno della
ritenuta riferibilità sostanziale delle dette società al proposto, ritenuto esclusivo dominus delle due citate realtà imprenditoriali senza considerare l’assenza di effettivi atti di gestione riferibili ad NOME COGNOME e senza confrontarsi e superare le diverse chiavi di lettura suggerite dalla difesa del ricorrente sin dal primo grado di giudizio.
3.3. Con una memoria integrativa, la difesa ha ulteriormente ribadito la fondatezza dei due motivi di ricorso, precisando in particolare, con riguardo al secondo, l’autonomia della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE rispetto al contesto imprenditoriale di matrice illecita ascritto al proposto, confermato dalla assenza di verifiche, accertamenti e pendenze tributarie riferibili alle dette compagini.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso del proposto e quelli dei terzi interessati diversi da RAGIONE_SOCIALE sono inammissibili per le ragioni precisate di seguito; parimenti Ł a dirsi quanto al ricorso di RAGIONE_SOCIALE proposto nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE ·quello l interposto da RAGIONE_SOCIALE in proprio riposa, infine, su censure quantomeno infondate e merita in coerenza la reiezione.
Preliminarmente, va dichiara la inammissibilità sia dell’impugnazione proposta nell’interesse di NOME COGNOME nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE e della società in accomandita semplice RAGIONE_SOCIALE; nonchŁ del ricorso proposto da NOME COGNOME quale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE.
Siffatte posizioni processuali, infatti, risultano accomunate da un evidente vizio di legittimazione, che ne inficia pregiudizialmente le relative prospettazioni.
Con riguardo alle dette realtà imprenditoriali, infatti, va rimarcato che la confisca in contestazione e non poteva essere altrimentiŁ caduta sulle singole partecipazioni sociali, comunque riferibili al proposto, pur se intestate ai diversi terzi interessati (tra i quali anche la COGNOME e RAGIONE_SOCIALE COGNOME, chiamati anche a svolgere un ruolo gestionale e rappresentativo all’interno delle stesse).
Per quanto il vincolo apposto in funzione dell’ablazione sia nel caso totalitario, si che lo stesso, finisce, di fatto, per riverberare i propri effetti, indirettamente, sui rispettivi patrimoni aziendali (in ragione di una sorta di traslazione sostanziale,.. ora avallata anche normativa mente .J giustificata dall’esigenza di garantire di immediatezza funzionale all’azione di prevenzione: si veda l’art. 24, comma l-bis, del d.lgs. n. 159 del 2011), resta comunque ferma la distinzione che corre sul piano della soggettività giuridica tra le partecipazioni, oggetto dell’ablazione, che costituiscono il capitale dell’ente collettivo e quest’ultimo.
Ne consegue che legittimati a contraddire rispetto alla misura reale, anche se di portato totalitario, restano sempre i soggetti intestatari delle singole partecipazioni (il proposto e gli eventuali terzi interessati), mai i legali rappresentati delle società il cui patrimonio finisce per restare coinvolto nell’azione di prevenzione quale effetto indiretto della integralità del vincolo
caduto sulle prime.
Sono parimenti inammissibili, anche se ragioni diverse, le censure proposte dai terzi interessati destinate ad attingere il decreto gravato in ordine alla ritenuta sussistenza del requisito soggettivo inerente alla pericolosità sociale di NOME COGNOME, anche con riguardo al profilo inerente alla necessaria correlazione temporale che deve correre tra momenti di espressione della detta pericolosità e quelli di acquisizione delle utilità oggetto dell’intervento in prevenzione.
Tanto in linea con il prevalente orientamento espresso sul tema da questa Corte, che il Collegio ritiene di condividere, in forza del quale il terzo interessato può ritenersi legittimato a rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione (si veda tra le tante, Sez. 6, n. 5094 del 09/01/2024, Rv. 286058, punto 3 della motivazione, alle cui argomentazioni si rimanda anche in relazione alla disamina degli orientamenti contrari a quello qui privilegiato e alle ragioni che portano a disattendere tali diverse letture, con particolare riguardo al tema della correlazione temporale).
La questione, peraltro, nel caso a mano assume concreto rilievo con esclusivo riferimento alla posizione di NOME COGNOME, che ha interposto un autonomo ricorso, giacchØ, per gli altri ricorrenti terzi interessati, a ben vedere, le contestazioni legate al requisito soggettivo risultano prospettate in modo unitario e indistinto all’interno della medesima impugnazione interposta nell’interesse del proposto, NOME COGNOME.
Il difetto di legittimazione, dunque, per questi ultimi assume una valenza solo nominale, giacchØ i relativi rilievi andranno comunque esaminati nel merito per l’assorbente legittimazione sul punto del proposto, nel cui interesse risultano indistintamente proposti.
Venendo al tema della pericolosità sociale, la lettura delle due decisioni di merito, sul punto conformi, consente di evidenziare che nel caso il relativo giudizio Ł stato in primo luogo ancorato alla presenza di piø sentenze (esattamente tre) di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen., rese ai danni del proposto per diversi illeciti di matrice tributaria realizzati tra il 2003 e il 2011.
Per gli anni successivi e sino ad ambiti temporali immediatamente precedenti alla proposta, la valutazione dei giudici del merito ha trovato ulteriore e decisivo conforto nelle emergenze fattuali che hanno portato alla iscrizione nel registro indagati di NOME COGNOME per nuove condotte illecite per truffa aggravata ex art 640-bis cod. pen. e 316-ter cod. pen con particolare riguardo a frodi commesse nell’esecuzione fittizia di lavori ammessi a godere dei bonus di matrice edilizia previsti dalla normativa di settore (si veda il decreto di primo grado, richiamato da quello impugnato alla pagina 14) nonchØ ulteriori illeciti di matrice tributaria (in particolare fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta).
4.1. NØ Ł emerso un quadro di marcata ripetitività di condotte illecite di matrice lucro› genetica, ribadite in termini di significativa continuità (perchØ estese per quasi un ventennio) e
realizzate grazie ad un sistema strutturato in forza di ramificate realtà imprenditoriali, fittiziamente riferibili a terzi ma sempre riconducibili al proposto, tutte strumentalmente funzionali a cooperare unitariamente in direzione dì comuni obiettivi illeciti, in particolare grazie alla realizzazione di proventi indebiti essenzialmente determinati dagli ingenti risparmi<rdi spesa garantiti da macroscopiche condotte di evasione tributaria e operazioni vieppiø fraudolente (tipico l'utilizzo di società cartiere destinate ad emettere fatture per operazioni inesistenti che consentivano ad altre imprese collegate dì abbattere il reddito tassabile grazie a costi fittiziamente prospettati).
Proventi, questi, astrattamente riferibili ai vari soggetti imprenditoriali coinvolti nelle relative dinamiche produttive, ma in realtà goduti dal ricorrente in qualità di titolare di fatto delle diverse imprese avvinte nelle relative dinamiche illecite; a loro volta reinvestiti in diverse e nuove iniziative imprenditoriali, essenzialmente realizzate nel campo del settore edilizio, viziandone in radice la costituzione.
4.2. In questa cornice, sarebbe emerso il sistematico utilizzo di soggetti terzi utili a fungere da prestanome, rinvenuti da COGNOME all'interno della propria cerchia familiare (essenzialmente i fratelli NOME e NOME e la cognata NOME COGNOME, moglie del primo, ma soprattutto la moglie NOME COGNOME, intestataria di diversi beni immobili, imprese individuali e quote sociali); ma anche rintracciati tra soggetti esterni al relativo nucleo familiare, ma sempre di comprovata fiducia (NOME COGNOME o, ancora 1 NOME COGNOME, NOME e il commercialista che lo seguiva NOME COGNOME, questi ultimi tre tutti indagati nell'ultima delle indagini che ha interessato il proposto).
Soggetti, questi, tutti coinvolti nelle dette intraprese illecite, secondo un clichØ organizzativo e imprenditoriale ribadito negli anni, diretto ad eludere eventuali iniziative ablatorie correlate alle considerevoli condotte illecite di matrice tributaria o comunque lucro-genetiche realizzate nel tempo ed emerso, con ancora maggior nitore, a far tempo dall'avviso orale ricevuto dal proposto per alcuni dei reati cristallizzati nelle sentenze a pena patteggiata divenute irrevocabili.
Siffatto sistema, del resto, avrebbe visto la sua espressione massima nella separazione consensuale e nel divorzio fittizio inscenato con la moglie lNOME COGNOME, da quel momento divenuta snodo essenziale di riferimento di investimenti sempre piø ingenti nel campo edilizio e imprenditoriale, del tutto sganciati da qualsivoglia autonoma capacità reddituale giustificativa o da competenze professionali lt€canìì39t.. mai neppure rivendicate.
4.3. Così riassunto, il giudizio sulla pericolosità sociale non risulta utilmente attinto dalle censure proposte nell'interesse di NOME COGNOME.
4.3.1. Vero Ł che le due decisioni di merito valorizzano elementi in fatto legati a sentenze emesse ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. le cui pene irrogate sono state sospese.
Ma Ł anche vero che tali riferimenti fattuali risultano apprezzati leggendone il portato alla luce della puntuale disamina delle emergenze oggetto della nuova e piø rec~e indagine che ha visto coinvolto il proposto per condotte, sostanzialmente analoghe, accomunate dalla matrice lucro-genetica. Ed Ł noto che secondo la giurisprudenza di questa Corte
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(Sez. 6, n. 50343 de/13/09/2018 Rv. 275718), in tema di misure di prevenzione, la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 166 cod. pen., relativa al divieto di fondare unicamente sulla condanna a pena condìzionalmente sospesa l'applicazione di misure di prevenzione, non impedisce al giudice di valutare gli elementi fattuali desumibili dal giudizio penale conclusosi con la sospensione della pena, unitamente ad ulteriori profili di pericolosità acquisiti nel corso del procedimento.
4.3.2. Sotto quest'ultimo versante, del resto, va rimarcato, per un verso, che la disamina delle dette emergenze, resa conformemente dai giudici del merito, si Ł rivelata alquanto dettagliata e analitica, secondo standard valutativi dotati di una adeguata puntuafità e profondità di verifica probatoria, così come si impone nei casi, come quello di specie, in cui il giudice della prevenzione, a ciò legittimato dal disposto dì cui all'art. 29 d.lgs. n. 159 del 2011, si trovi ad analizzare del tutto autonomamente condotte fattuali ritenute sintomatiche dell'ipotesi di pericolosità contestata, senza poter far leva su pregresse verifiche giudiziali rese in sede penale così da operare uno scrutinio per forza di cose del tutto indipendente da accertamenti resi in altre realtà processuali.
Per altro verso, va evidenziato che tali circostanziate valutazioni inerenti dette emergenze di indagine, risultano contrastate dalla difesa del proposto in termini del tutto inadeguati, anche a prescindere dai limiti di devoluzione tracciati, nella materia che occupa, dall'art. 10 del d.lgs. n. 159 del 2011.
A ben vedere, infatti, l'unico rilievo, dotato dì effettiva concretezza, diretto a contrastare l'avvenuto riscontro in fatto e diritto delle diverse ipotesi di reato sottese alla iscrizione di NOME COGNOME nel registro degli indagati della Procura di Busto Arsizio- valorizzate a sostegno della confermata abitualità lucro-genetica del proposto 1 risulta, infatti, legato alla circostanza, in se evidentemente inconferente, della affermata scaturigine della relativa indagine penale dalla trasmissione in tal senso resa dal Tribunale della prevenzione: aspetto che, senza margini di incertezza, non inficia di per sØ i! portato delle puntuali considerazioni spese in parte qua dai giudici del merito.
4.3.3. NØ/ ancora, vale sostenere l'asserita assenza di una puntuale individuazione dei proventi illeciti maturati in considerazione delle condotte di reato prospettate a sostegno della ritenuta pericolosità sociale siccome effettivamente destinati ad influenzare il relativo regime di vita; aspetto che 1 in considerazione della ipotesi di pericolosità ascritta ad NOME COGNOME, vale ad influenzare, in prima battuta, la verifica giudiziale sotto il versante della riscontrata sussistenza del substrato soggettivo che legittima la confisca di prevenzione, ancor prima della stessa rilevanza assunta dal medesimo dato quanto al profilo della sperequazione reddituale valorizzata a supporto della natura ingiustificata delle accumulazioni patrimoniali assoggettate ad ablazione.
La relativa contestazione risulta immediatamente smentita dalla puntualità delle indicazioni ricavabili dai due provvedimenti di merito.
In particolare, basta rifarsi, sul tema, a quanto messo in evidenza dal decreto gravato ( si veda alla pagina 27), recuperando dati ricavabili dalla decisione assunta in primo grado: le condotte illecite cristallizzate dalle sentenze di patteggiamento, realizzate tra il 2003 e il 2008, avrebbero dato conto, infatti, di imposte evase riferibili alla posizione del proposto per quasi sei milioni dì euro, senza considerare gli ulteriori profili di lucro correlati alle fatture per operazioni inesistenti.
Si tratta all'evidenza di un risparmio di spesa destinato ad alterare senza incertezze le condizioni di vita del proposto e del suo nucleo familiare alla luce del diverso e del tutto inconsistente dato offerto dai redditi emersi. E che tale risultato sia stato determinato aH'esito di valutazioni meramente induttive legittimate dalle previsioni tributarie (perchØ determinate da una disamina delle entrate e delle uscite dei conti correnti riferì bili al COGNOME) Ł aspetto che nel caso non assume rilievo: non risulta 1 infatti, che i relativi accertamenti tributari/ posti in fatto a fondamento delle dette sentenze a pena patteggiata, siano stati messi in discussione innanzi al competente giudice tributario.
If portato della relativa consistenza dei proventi immediatamente tratti dalle condotte illecite cristallizzate dalle citate sentenze di patteggiamento, dunque, risulta indebitamente contrastato in questa sede tramite generiche affermazioni difensive che non ne mettono in crisi l'immediata iefo~ evidenza logica offerta dall'inequivoco @ro:Q dell'evasione riscontrata.
NØ,def resto 1 può ritenersi che, a fronte di siffatta consistenza, andava meglio scandagliata la tipologia degli illeciti di matrice tributaria ascritti al ricorrente, occorrendo verificare la struttura dei reati commessi sufpresupposto che le sole condotte generatrici di un profitto e non anche quelle meramente dirette ad evitare il pagamento di imposte riferite a redditi lecitamente prodotti, potrebbero assumere rì!ìevo.
In disparte la non credibile ipotesi che nel caso gli illeciti commessi da NOME COGNOMECOGNOME sfociati nell'applicazione delle pene concordate sopra riferite, non siano stati correlati anche ad incrementi patrimonialì conseguenti al mancato versamento del dovuto (tipico il mancato rìversamento dell' IVA incamerata), va comunque evidenziato che 1 innanzi a macroscopiche ipotesi di evasione quale quelle riscontrate nella specie, soprattutto se riferite ad attività imprenditoriali, anche il semplice mancato esborso dell'imposta dovuta, anche per il tramite di detrazioni indebite, ancorchØ consistente in una posta contabile di natura immateriale mai convertita in moneta contante, finisce per assumere rilievo/ perchØ tale da inquinare i relativi fenomeni produttivi ( liberando ricavi non decurtati dallt,post~,fiscalì di riferimento) e a caduta alterando la collocazione sul mercato delle rispettive realtà imprenditoriali attraverso le quali ebbe a sostanziarsi il percorso di vita tracciato dal proposto, finendo per inficìare in termini di inequivoca radicalità la redditività dallo stesso prodotta.
4.3.4. In questa cornice di riferimento, infine, risultano privi di effettiva rilevanza i riferimenti, parimenti resi dai giudici del merito 1 al procedimento chiuso con l'archiviazione delle accuse di usura e estorsione mosse nei confronti di COGNOME, trattandosi di emergenza che finisce per assumere una valenza residuale e tutt'altro che necessaria nel quadro degli elementi
valorizzati a sostegno della pericolosità del proposto, già adeguatamente fotografati dai riferimenti alle sentenze definitive e alla indagine in corso piø volte richiamate.
In coerenza, il rilievo prospettato dalla difesa con riferimento a tali dati perde di consistenza, anche con riguardo al tema delle intercettazioni valorizzate in quel procedimento e della loro inutilizzabilità.
Proseguendo nello scrutinio del percorso logico tracciato dal decreto impugnato, vengono ora in evidenza le contestazioni mosse dai ricorsi dirette a contrastare la ritenuta disponibilità in capo al ricorrente di alcune delle utilità ablate, a dispetto delle diverse emergenze formali.
In parte qua, giova distinguere il ricorso proposto da COGNOME da quelli interposti dagli altri terzi interessati, promossi in unica soluzione contestualmente all'impugnazione del proposto.
5.1. Guardando a tali ultime posizioni, Ł agevole rimarcare l'inammissibilità delle relative censure, prospettate senza alcun confronto effettivo con le considerazioni spese dai giudici del merito nel pervenire al relativo giudizio.
Ciò, del resto, era già stato stigmatizzato dalla Corte del merito con riguardo alle posizioni diverse dalla COGNOME, senza che la relativa conclusione sia stata contrastata dalla difesa.
E si tratta di considerazione che in questa sede va ribadita anche in relazione alla COGNOME, atteso che l'impugnazione in esame sì fonda unicamente su un generico riferimento al portato di una consulenza di parte allegata in sede di appello 1 destinata a rimarcare le autonome capacità reddituali della detta terza interessata anche alla luce degli sviluppi imprenditoriali tratti dalle attività alla stessa nominativamente ascritte, senza tuttavia precisare in alcun modo in che termini il contenuto di tale elaborato tecnico fosse in grado di incrinare le diverse valutazioni rese dalle due conformi decisione assunte dai giudico del merito 1 così da dare corpo al difetto assoluto di motivazione unicamente prospettabile in questa sede in tema di prevenzione-
Piuttosto, nel decreto gravato viene 1 tanto puntualmente quanto coerentemente, messo in evidenza il crescente rilievo esponenziale assunto 1 nel tempo, dalla COGNOME, nel quadro delle iniziative imprenditoriali riferibili al marito, avendo la stessa rivestito un ruolo continuativo nel sistema di ìnterposizioni imprenditoriali strutturato dal COGNOME, sino a rivestire, senza incertezze, una posizione di rilevanza centrale successivamente alla fittizia separazione e al conseguente, altrettanto su rrettizìo 1 d ivorzìo.
Situazioni, queste ultime, vanamente messe in atto con l'obiettivo di creare una formale distinzione tra titolarità delle relative iniziative imprenditoriali e puntuale individuazìone del centro di interesse alle quali effettivamente riferirle, tentativo disatteso dai giudici del merito senza che risulti contrastato, con la dovuta specificità, dal ricorso; e che rendono evidente la funzione di terminale soggettivo primario rivestito dalla COGNOME nella introduzione, nel settore imprenditoriale interessato dalle iniziative del proposto, dei proventi illeciti maturati dal proposto in ragione delle condotte delittuose valorizzate a sostegno del giudizio di pericolosità , così da inquinare in radice anche le successive risultanze reddituali, frutto di una capitalizzazione nel
tempo dì investimenti illeciti non validamente valorizzabili al fine per l'irrimediabile commistione venutasi a creare tra immissione, anche costitutiva, di flussi finanziari di provenienza delittuosa riferibilì al proposto e successivi sviluppi imprenditoriali delle realtà solo nominafmente riferibili alla moglie.
5.2. ¨ invece infondato il ricorso di RAGIONE_SOCIALE.
Già rassegnata l'inammissibilità dei rilievi prospettati riguardo al tema della pericolosità e della relativa correlazione temporale, va di contro messo in evidenza che il ricorso propone due doglianze che pur disvelando delle incertezze argomentative, non inficiano radicalmente la struttura del provvedimento gravato.
5.2.1. Per un verso, va confermato che la Corte del merito si Ł rifatta al disposto di cui all'art 26 d.lgs. n. 159 del 2011, in termini di manifesta inconferenza.
NOME COGNOME, infatti, Ł risultato titolare delle quote confiscate sin dalla data di costituzione dei relativi enti collettivi, l'ultima delle quali avvenuta nel 2012: la proposta, tuttavia, Ł del 2020 sicchØ non può ritenersi revocabile in dubbio l'impossibilità, per ragioni di ordine temporale, di valorizzare la presunzione di legge prevista dalla disposizione citata.
Ciò malgrado, va comunque rimarcato che il ricorrente Ł il fratello del proposto; e che tale stringente contiguità familiare legittima valutazione logiche di matrice probatoria che se.~per un verso, non supportano alcuna presunzione normativa, al contempo, tuttavia, ben possono essere valorizzate, accanto ad altri elementi fattuali, nel sostenere la conclusione assunta dai giudici del merito.
5.2.2. In secondo luogo, va confermato che in genere, la prima verifica giudiziale da operare nel valutare il giudizio dì disponibilità attiene alla capacità reddituale del terzo quanto alla possibilità di sostenere l'investimento sotteso alla utilità ablata. Ma il dato della incapienza reddituale del terzo appartiene esclusivamente alle valutazioni induttive chiamate a sorreggere il relativo giudizio probatorio, senza invece assumere valenza costitutiva, sotto ogni possibile direzione del relativo accertamento.
In altre parole, se Ł ìncontrovertibile il fatto che per il terzo -a differenza dì quanto Ł a dirsi per il proposto in relazione alla possibilità di confiscare ìl bene quale espressione di una accumulazione patrimoniale non tutelata dall'ordinamento alla luce della sua pericolosità sociale› la sperequazione reddituale comprovata, non altrimenti giustificata, non può da sola sostenere il giudizio da spendere sul tema della disponibilità (proprio perchØ il terzo Ł estraneo al giudizio di pericolosità), occorrendo altrimenti supportarla con ulteriori indicatori in fatto anche di matrice logica; parimenti, va sottolineato che l'eventuale inadeguatezza argomentativa spesa sul punto dalla decisione assunta dai giudici del merito non vale ad inficiare strutturalmente il relativo percorso giustificativo là dove fondato su altre e assorbenti considerazioni dirette a rappresentare l'effettiva titolarità dell'utilità confiscata.
5.3. Nel caso, la Corte di appello, del tutto apoditticamente, ha affermato l'inadeguatezza reddituale del ricorrente all'atto degli investimenti sottesi alle utilità in questione.
Ma il portato di tale carenza argomentativa, in tesi decisiva, risulta sovrastato da altre emergenze processuali.
5.3.1. La prima riguarda l'inerzia del ricorrente.
Vero Ł che non grava sul ricorrente l'onere di comprovare tale capienza reddituale e finanziaria. Ma Ł altrettanto vero che considerata la non necessaria valenza dirimente del dato, laddove il giudizio di disponibilità si fondi su altre emergenze in fatto, da ritenersi decisive per il portato della relativa forza logica, il vuoto argomentativo speso sul punto dai giudici della prevenzione, per assumere rilievo in sede di legittimità, presuppone uno sforzo argomentativo da parte della difesa, nel caso contraddetto dalla apoditticità della tesi prospettata dal ricorso, diretto a rivendicare la presenza di tale capacità reddituale, solo addotta ma mai puntualizzata nei relativi contesti temporali e quantitativi.
5.3.2. Venendo, poi, agli snodi essenziali dell'argomentare legato al giudizio di disponibilità delle quote della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, vale rimarcare come i giudici del merito abbiano messo in evidenza il diacronico sviluppo delle relative compagini nella loro composizione soggettiva sin dalla costituzione, per poi rimarcare con adeguate puntualizzazioni in fatto, il dominio integrale ed esclusivo svolto su tali enti (apparentemente) collettivi da NOME COGNOME, in luogo delle formali apparenze, anche gestorie, ricavabili dal registro delle imprese ( si veda da pag. 40, laddove viene riassunta la motivazione resa su tali temi dal Tribunale; da pag. 67, nel rispondere ai rilievi articolati con l'appello).
Tali considerazioni risultano inadeguatamente attinte dal ricorso:
sia perchØ, come detto, si rivendica una capacità reddituale solo affermata;
sia perchØ si trascura il contesto complessivo offerto dalle emergenze acquisite, che danno conto della abitualità dei contegni del proposto quanto alla comprovata capacità di avvalersi di terzi per gestire realtà imprenditoriali tutte riferibili a se stesso quale unico ed effettivo centro di interessi, il tutto avvalendosi con sistematicità dei familiari piø stretti (atteso che anche il fratello NOME NOME la madre si erano prestati a siffatte manovre elusive, non diversamente dalla stessa moglie del ricorrente), così da dare concretezza ad un elemento logico (il rapporto di stretta contiguità tra i due poli della interposizione) che nel caso informa correttamente il relativo ragionamento probatorio;
sia perchØ non considera che proprio con riferimento a tali compagini il sistema di intestazioni fittizie determinato dal proposto risulta inequivocabilmente definito con riguardo alle altre partecipazioni diverse da quelle riferibili al ricorrente (ci si riferisce a quella della moglie, per quanto già detto, oltre che a quelle di NOME COGNOME per la Fas, rispetto alle quali la difesa lamenta un travisamento probatorio non prospettabile in questa sede per i noti limiti del giudizio di legittimità in materia di prevenzione, oltre che irritualmente addotto);
sia perchØ mira a contrastare il dato fattuale emarginato a sostegno di tale dominio gestorio, valorizzato a conferma di una assorbente partecipazione sociale riferita al proposto, facendo leva su letture alternative del dato acquisito, palesemente eccentriche ai limiti del ricorso di legittimità in materia di prevenzione.
In questo contesto, di per sØ autosufficiente nel fondare il giudizio di disponibilità, diventano infine ultronei i riferimenti alle modalità operative delle due compagini in questione, evocate dai giudici del merito quali indici ulteriormente confermativi della conclusione assunta (perchØ reiterativi del sistematico modo di operare del sistema di imprese confermato dal ricorrente): la relativa deduzione critica prospettata con il ricorso, dunque, oltre a non ritenersi consentita ( perchØ introduce temi in fatto eccentrici al controllo di legittimità, vieppiø in materia d prevenzione), perde di consistenza a fronte di un quadro logico decisorio sul punto adeguatamente consolidato.
Viene 1 infine 1 in rilievo il giudizio relativo alla sperequazione reddituale, da verificare alla luce delle doglianze originariamente proposte dal ricorso interposto nell'interesse di NOME COGNOME, l'unico legittimato a contraddire sul tema.
Anche in parte qua il relativo ricorso Ł inammissibile.
Tanto perchØ:
-in termini di marcata inconferenza agita i principi recentemente dettati dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza "Rizzi" (n. 8052 del 26/10/23, dep. 2024) in tema di affidamento determinato da consolidati arresti giurisprudenziali, atteso che, a differenza della materia considerata dal detto }h~ipotesi della confisca allargata ex art 240 bis cod. pen. alla luce delle indicazioni di principio rese dalla sentenza n. 33451 del 2014, COGNOME, sempre delle Sezioni unite, poi superate dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 161 del 2017), in materia di prevenzione, il portato dell'attuale assetto normativa (parimenti determinato dalla citata novella apportata con il d.lgs. n. 161 del 2017), nel sancire espressamente la non computabilità dei proventi da evasione fiscale nell'ambito del giudizio di sperequazione reddituale ex art 24 d.lgs. n. 159 del 2011, non costituisce altro che la cristallizzazione del diritto vivente sancito sul punto dalla giurisprudenza di questa stessa Corte alla luce del previgente dato normativa, coerentemente applicato dai giudici della prevenzione nel caso a mano;
-come già messo in luce guardando alla posizione della COGNOME, in termini di assoluta genericità lamenta la pretermissione del dato offerto dalla consulenza di parte allegata nel corso dell'appello, con deduzione che non riporta i contenuti di tale elaborato destinati a destrutturare la decisione di merito (così da rendere a tacer d'altro evanescenti anche gli ulteriori rilievi prospettati in relazione all'art 603 cod. proc. pen.);
non contrasta con la dovuta specificità l'ineccepibile considerazione che informa in termini radicali e assorbenti le valutazioni di merito riguardo alla indebita e sistematica veicolazione di investimenti imprenditoriali realizzati immettendo sul mercato gli ingenti capitali illeciti provento dell'evasione cristallizzata negli anni 2003/2008, destinata ad inquinare senza incertezza tutti gli ulteriori sviluppi imprenditoriali riferibili al proposto e al suo nucleo familiare, viziando in radice e a catena le successive fonti reddituali correlate a tali investimenti.
Da qui la definitiva inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di NOME COGNOME, che rende inammissibili anche i motivi aggiunti depositati a sostegno della relativa posizione.
Alle superiori determinazioni seguono le pronunce in punto di spese ai sensi dell'art 616 cod. proc. pen. nei termini di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE in proprio e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibile il ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE e tutti gli altri ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 12 settembre 2024