Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6731 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6731 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 23/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 23/01/2026
NOME COGNOME COGNOME
Sent. n. sez. 131/2026
CC – 23/01/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
COGNOME NOME, nato a CASTELNOVO NE’ MONTI (RE) il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 13/03/2025 della Corte d’appello di Roma lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Con il decreto oggetto del presente ricorso (emesso in data 13 marzo 2025), la Corte di appello di Roma – decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento, da parte della Prima Sezione di questa Corte, del decreto emesso dalla stessa Corte di appello in diversa composizione in data 15 settembre 2022 – ha confermato il decreto emesso dal Tribunale di Roma in data 13 dicembre 2021 nei confronti di NOME COGNOME, con il quale era stata disposta la confisca di prevenzione di una serie di beni mobili ed immobili nella disponibilità dell’odierno ricorrente, ritenuto soggetto pericoloso ai sensi dell’art. 1 lett. b) del d. lgs n. 159 del 2011.
Avverso il precedente decreto emesso dalla Corte capitolina, NOME COGNOME aveva proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi così sintetizzabili:
erronea applicazione della disposizione di cui all’art. 18, comma 4, d. lgs. n. 159 del 2011, per aver la Corte di appello ritenuto di poter procedere alla confisca per ‘sproporzione’ anche nei confronti di soggetto residente all’estero;
violazione dei principi costituzionali e sovrannazionali in materia di diritto alla prova e al contraddittorio, in relazione alla mancata ammissione di alcune prove testimoniali richieste dalla difesa;
violazione del diritto alla difesa per difetto di correlazione tra il contenuto della proposta ed il provvedimento di confisca in relazione alla ritenuta pericolosità sociale del
prevenuto anche per un periodo antecedente rispetto a quello indicato nella proposta;
erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza della condizione soggettiva di pericolosità tra il 2004 ed il 2012;
vizio di motivazione in riferimento alla pretesa illegittimità di tutti i redditi personali riferibili al proposto.
Con sentenza del 5 giugno 2023, la Prima Sezione della Corte di Cassazione aveva rigettato il primo ed il terzo motivo del ricorso ed accolto il secondo motivo, ritenendo in esso assorbiti gli ulteriori motivi dedotti dal ricorrente.
Nel corso del successivo giudizio di rinvio, disposta l’acquisizione delle ulteriori prove indicate dalla difesa, la Corte di appello di Roma ha rigettato tutti i motivi di appello e confermato il decreto di confisca.
Propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, articolando cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge per difetto di prevedibilità e della ‘base legale’ per l’applicazione della misura di prevenzione e omessa motivazione sul punto da parte della Corte di appello.
La difesa osserva che il ricorrente Ł stato riconosciuto portatore di una pericolosità generica (ai sensi dell’art. 1, lett. b) del d.lgs. 159/2011) per un periodo (dal 2004 al 2018) in cui tale categoria di pericolosità era del tutto indeterminata, come posto in evidenza dalla sentenza ‘De RAGIONE_SOCIALE‘ della Corte Edu (23 febbraio 2017 De RAGIONE_SOCIALE c. Italia) e dalla successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 24/2019, con la quale la questione di legittimità costituzionale posta in ordine alle disposizioni di cui all’art. 1 lett. a) e b) del d. lgs. n. 159/2011 era stata accolta solo in relazione alla prima categoria di pericolosità sul rilievo che, per la categoria dei soggetti indicati alla lett. b), la disposizione potesse ritenersi sufficientemente determinata, e dunque rispettosa dei principi di tassatività della fattispecie e di prevedibilità della misura, solo grazie all’elaborazione giurisprudenziale seguita alla sentenza De RAGIONE_SOCIALE del 2017; periodo evidentemente successivo rispetto a quello in cui il ricorrente aveva posto in essere le condotte dalle quali era stata desunta la sua pericolosità ed aveva altresì acquisiti i beni oggetto di confisca.
L’assenza di determinatezza della fattispecie fino al 2019 (o quanto meno fino al 2017) rendeva l’applicazione della misura di prevenzione priva di adeguata ‘base legale’ e dunque non prevedibile per il periodo antecedente, come desumibile anche dalle considerazioni espresse dalla Corte Edu nella successiva sentenza del 26 settembre 2024, Gangemi c. Italia.
2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge per essere stata disposta la misura di prevenzione reale in relazione a tutti i beni del proposto, in assenza del requisito della ‘proporzione’.
La Corte di appello di Roma, in particolare, avrebbe disposto la confisca di tutti i beni acquisiti dal ricorrente a far data dal 2009, nonostante il COGNOME fosse già stato destinatario di provvedimenti ablatori per 18 milioni di euro nell’ambito dei procedimenti penali celebrati dinanzi ai Tribunali di Pavia, Velletri e Milano, con ciò andando oltre la misura del profitto illecito accertato e determinando anche una ‘sproporzionata’ duplicazione della confisca.
2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e motivazione apparente in ordine alla ritenuta pericolosità sociale del ricorrente per il periodo 2004-2011 e 2019.
La Corte di appello di Roma avrebbe infatti ritenuto provata la pericolosità del COGNOME, per il periodo 2004-2011, sulla base di un unico precedente penale, per fatti del 2004-2006, e per la presenza di segnalazioni per operazioni sospette nel periodo seguente, alle quali
non poteva però essere attribuito un contenuto di certezza o anche solo di gravità indiziaria tale da poter essere considerate ‘elementi di fatto’ da cui desumere la pericolosità.
NØ tale condizione di pericolosità sociale avrebbe potuto essere ricavata dalle condotte delittuose successive, verificatesi dal 2012 e alla quale la Corte territoriale avrebbe fatto riferimento con una motivazione meramente apparente.
Erroneo sarebbe inoltre il riferimento ad una pericolosità protrattasi fino al 2019, a fronte di un accertamento effettuato anche in primo grado fino al 2018 e coincidente con l’inizio della detenzione del proposto.
2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge e motivazione meramente apparente in ordine alla ritenuta irrilevanza dell’accertata percezione di redditi leciti da parte del ricorrente per il periodo 2004-2011.
La Corte di appello di Roma, nell’esaminare i rilievi difensivi in ordine alla percezione di redditi leciti da parte di NOME COGNOME, avrebbe contraddittoriamente affermato prima che il ricorrente non risultava percettore di redditi e, in un passaggio successivo, che i rediti percepiti sarebbero stati irrilevanti rispetto agli acquisti, laddove la difesa aveva dimostrato che il proposto aveva percepito redditi medi annui di circa 300.000 euro dal 1998 e che, prima del 2012, aveva acquistato beni modesti, del valore complessivo di circa 1 milione di euro.
2.5. Con il quinto ed ultimo motivo ci si duole della violazione di legge in ordine alla ritenuta definitività della confisca della polizza assicurativa Aviva, intestata alla terza COGNOME ed omessa motivazione sul punto.
La Corte di appello di Roma avrebbe erroneamente desunto, dal rigetto del ricorso per cassazione proposto nell’interesse di NOME COGNOME (compagna del ricorrente) in relazione ai beni a lei formalmente intestati, il carattere definitivo della confisca anche nei confronti del COGNOME, al quale la polizza sarebbe riconducibile, ed avrebbe pertanto omesso di motivare in ordine alla rivendicata legittimità della sottoscrizione della polizza e del pagamento dei premi, del tutto compatibili con le risorse lecite del proposto.
CONSIDERATO IL DIRITTO
Il ricorso Ł complessivamente infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo di ricorso non Ł consentito perchØ riguarda temi che esorbitano dai limiti di cognizione del giudizio di rinvio.
La questione relativa al difetto di determinatezza della disposizione di cui all’art. 1, lett. b) del d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011, in relazione a condotte verificatesi antecedentemente alla sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019 e alla sentenza della Corte EDU del 23 febbraio 2017, RAGIONE_SOCIALE c. Italia, non era stata mai proposta nelle precedenti fasi del presente giudizio e non rientrava tra i temi sottoposti alla valutazione del giudice del rinvio.
Il ricorrente, già in sede di ricorso e in modo piø puntuale nella memoria di replica, evidenzia che la questione dovrebbe essere comunque scrutinata da questa Corte perchØ attiene alla stessa legalità della misura, riguardando la compatibilità del giudizio sulla pericolosità del proposto rispetto al principio di tipicità della fattispecie, di rango costituzionale e sovranazionale, il cui rispetto Ł sempre sottoposto al controllo del giudice.
Ritiene la Corte che il rilievo difensivo non possa essere condiviso in riferimento alla vicenda in esame, perchØ non tiene conto della peculiarità del giudizio di rinvio a seguito di
sentenza di annullamento della Corte di cassazione e delle specificità della questione proposta, che verrebbe ad assumere nuovo rilievo, rispetto al momento del giudizio rescindente, solo per effetto di una pronuncia della Prima Sezione della Corte EDU (26 settembre 2024, Gangemi c. Italia), nelle more intervenuta.
Deve premettersi, che il tema della indeterminatezza delle fattispecie di c.d. ‘pericolosità generica’ previste dall’art. 1 lett. a) e b) del d. lgs. n. 159/2011, come presupposto per procedere all’applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, come ricorda lo stesso ricorrente, si Ł posto ripetutamente e con significativo livello di approfondimento, quanto meno negli ultimi dieci anni, tanto da originare importanti interventi sia della Corte europea dei diritti dell’uomo che della Corte costituzionale.
A seguito della sentenza della Grande Camera della Corte EDU del 23 febbraio 2017, De RAGIONE_SOCIALE c. Italia, come noto, la Corte costituzionale, con sentenza n. 24 del 2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni di cui agli articoli 4, comma 1, lettera c) e 16 d.lgs. n. 159 del 2011 (nonchØ di quelle ad esse corrispondenti, previste dai precedenti testi normativi, legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e legge 22 maggio 1975, n. 152), nella parte in cui consentivano l’applicazione delle misure di prevenzione personali e reali anche ai soggetti indicati nell’art. 1, lettera a) del medesimo decreto, senza invece intervenire sulla diversa fattispecie di pericolosità prevista dalla lettera b) dello stesso articolo, pur sottoposta al proprio scrutinio.
Questa Corte di legittimità, piø volte chiamata a pronunciarsi sulle possibili ripercussioni derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale in relazione ai provvedimenti applicativi di misure di prevenzione personali o reali nei confronti di soggetti portatori di una pericolosità riconducibile all’art. 1 lett. b) d. lgs. n. 159/2011, per condotte realizzate antecedentemente alla pronuncia del Giudice delle leggi o a quella della Corte EDU, ‘COGNOME‘, ha ripetutamente escluso la sussistenza di una violazione del principio di tassatività e determinatezza del modello legale, tale da rendere ‘non prevedibile’ e dunque non giustificata l’applicazione delle misure di prevenzione.
Si Ł così osservato che «In tema di misure di prevenzione, la lettura “tassativizzante” della categoria di pericolosità generica di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 6 settembre 2011 n. 159, affermata nella sentenza della Corte cost. n. 24 del 2019, alla luce dei principi espressi dalla Corte Edu, Grande Camera, nella sentenza 23 febbraio 2017, De COGNOME c. Italia, trova applicazione anche con riferimento alle condotte antecedenti alla pronuncia del giudice delle leggi, la quale ha recepito l’interpretazione consolidata che la Corte di cassazione ha dato del contenuto della norma, consacrandola quale diritto vivente, sulla cui base sono state ritenute la sufficiente determinatezza della fattispecie, nonchØ la prevedibilità delle conseguenze della violazione» (Sez. 6, n. 20557 del 10/06/2020, COGNOME, Rv. 279556 – 01; in senso conforme Sez. 2, n. 25042 del 28/04/2022, COGNOME, Rv. 283559 – 01).
Ed ancora: «Le misure di prevenzione sono applicabili nei confronti dei soggetti cd. pericolosi generici, che rientrano nella categoria di cui all’art. 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anche nel caso di condotte poste in essere prima della sentenza interpretativa di rigetto n. 24 del 2019, poichØ con essa la Corte costituzionale, aderendo all’interpretazione giurisprudenziale della disposizione maggiormente restrittiva, si Ł limitata a ricondurre nelle maglie della determinatezza solo condotte palesemente sintomatiche di pericolosità generica» (Sez. 5, n. 19227 del 24/01/2022, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 283397 01).
Nelle pronunce citate viene in particolare posto in risalto che la Corte costituzionale, nel
decidere di non dichiarare incostituzionale le previsioni di pericolosità generica di cui all’art. 1, n. 2), L. n. 1453/1956 e all’art. 1, lett. b), d. lgs. n. 159/2011, ha preso esplicitamente atto dello sforzo di tipizzazione di tale categoria da parte della giurisprudenza di legittimità «già in epoca precedente alla sentenza COGNOME», tale da conferire determinatezza a tali previsioni e dunque soddisfatto il requisito della ‘prevedibilità’ della misura di prevenzione, al momento della commissione delle condotte da cui la pericolosità viene desunta.
Si tratta, dunque, di un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, condiviso da questo Collegio ma, ciò che piø conta, sposato anche dalla Prima Sezione di questa Corte allorquando, nell’annullare il primo decreto emesso dalla Corte di appello di Roma in data 15 settembre 2022, affinchØ si ponesse rimedio alla violazione del diritto alla prova della difesa determinato dalla mancata escussione di alcuni soggetti, chiedeva al Giudice di rinvio di rivalutare il giudizio di pericolosità ai fini dell’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, sull’indiscusso presupposto della piena legittimità, dunque, della disposizione oggi censurata.
Tra le questioni nuovamente rimesse alla valutazione della Corte di appello di Roma, pertanto, quella relativa alla presunta illegittimità, per difetto di tassatività, della categoria di pericolosità generica prevista dall’art. 1 lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non solo non veniva rimessa al giudice del rinvio, ma era logicamente esclusa, in modo inequivocabile, dalla stessa natura dell’annullamento con rinvio.
Ebbene, anche di recente, questa Corte ha rilevato che «Nel giudizio di rinvio, sussiste l’obbligo del giudice di uniformarsi al principio di diritto enunciato con la sentenza di annullamento anche se questo, successivamente, risulti contrario al diverso principio affermato dalle Sezioni Unite in analoga fattispecie, fermo restando che il mutamento giurisprudenziale integra un “nuovo elemento” di diritto, idoneo a legittimare la riproposizione di richiesta di revoca o modifica della misura cautelare personale non piø suscettibile di gravame» (Sez. 6, n. 34382 del 01/10/2025, Locatelli Rv. 288768 – 01; conf. Sez. 6, n. 14433 del 14/01/2020, COGNOME; Sez. 2, n. 25722 del 28/03/2017, Antinoro, Rv. 270699 – 01).
Nel caso in esame, ciò che Ł sopravvenuto rispetto al momento del giudizio rescindente non Ł neanche un ‘mutamento di interpretazione giurisprudenziale’ avallato dalle Sezioni Unite, ma l’emissione di una sola pronuncia, per quanto autorevole, della Prima Sezione della Corte EDU (26 settembre 2024, Gangemi c. Italia) che, come aveva già fatto la sentenza ‘De RAGIONE_SOCIALE‘ del 2017, ha ritenuto che anche la categoria di pericolosità sociale prevista dall’art. 1 lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 non fosse sufficientemente determinata in relazione alle condotte poste in essere antecedentemente alla pronuncia della Corte costituzionale n. 24 del 2019, ponendosi tuttavia in contrasto, in tal modo, non solo con l’interpretazione consolidata della Corte di cassazione, ma con il contenuto stesso della richiamata sentenza della Corte di legittimità, nella parte in cui prende atto che il processo di ‘tipizzazione’ della categoria di pericolosità era da far risalire ad un momento addirittura antecedente alla sentenza COGNOME del 2017.
A prescindere da quelli che potranno essere i successivi sviluppi giurisprudenziali alla luce della pronuncia della Corte Edu ‘Gangemi’, non venendo in rilievo un mutamento normativo, non può attribuirsi a tale decisione alcuna incidenza nel presente giudizio, per la perimetrazione delle questioni derivante dal primo annullamento con rinvio.
Il secondo motivo del ricorso non Ł consentito perchØ anch’esso non rientrava tra quelli proposti con il primo ricorso dinanzi alla Prima Sezione di questa Corte.
Il motivo Ł per di piø manifestamente infondato perchØ la confisca di prevenzione non
deve essere necessariamente legata all’accertamento dello specifico profitto tratto da ciascun reato per il quale vi Ł stata condanna, nØ può porsi un problema di ‘duplicazione’ di provvedimenti ablatori, dal momento che la confisca di prevenzione riguarda beni che sono nella disponibilità, diretta o indiretta, del proposto, non proporzionati rispetto ai suoi redditi lecito e di cui lo stesso non fornisce giustificazione.
La giurisprudenza di questa Corte, infatti, non ha mai dubitato della possibilità di adozione cumulativa della confisca ordinaria e di prevenzione, posto che la prima Ł limitata al profitto dello specifico reato commesso, mentre la confisca, basata sulla sproporzione tra redditi e investimenti, ha ad oggetto anche beni che non sono correlati allo specifico reato oggetto di verifica nella fase di constatazione della pericolosità (sul punto, si veda, tra le piø recenti Sez. 5, n. 18837 del 01/02/2024, Rv. 286518 – 02).
4. Il terzo motivo Ł infondato.
L’art. 10, comma 3, d. lgs. 159 del 2011, come noto, limita la possibilità di proporre ricorso per cassazione avverso il decreto applicativo di misure di prevenzione emesso dalla Corte di appello solo in relazione al vizio di violazione di legge.
Il ricorrente deduce che la Corte di appello avrebbe fornito una motivazione solo apparente per fondare il giudizio di pericolosità sociale del COGNOME anche nel periodo intercorrente tra il 2004 (o 2006) ed il 2012 (rispetto ad un periodo complessivo considerato dal 2004 al 2019), valorizzando per di piø alcuni dati (come le segnalazioni di operazioni sospette) ai quali non poteva attribuirsi la natura di ‘elementi di fatto’, richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza in materia, per l’applicazione di una misura di prevenzione.
Giova ribadire che, anche a seguito della già ricordata pronuncia della Corte costituzionale n. 24 del 2019, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha ripetutamente posto in evidenza che le “categorie di delitto” legittimanti l’applicazione di una misura fondata sul giudizio di c.d. pericolosità generica, ai sensi dell’art. 1, comma1, lett. b), del d.lgs. n. 159 del 2011, devono presentare il triplice requisito – da ancorare a precisi elementi di fatto, di cui il giudice di merito deve rendere adeguatamente conto in motivazione – per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, ossia in un significativo arco temporale, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l’unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo ( ex multis , Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, Zangrillo, Rv. 280145 – 03).
Ebbene, dalla motivazione del decreto impugnato emerge che la commissione di una pluralità di delitti, in un significativo arco temporale, tali da generare rilevantissimi profitti in capo al proposto Ł stata ancorata dalla Corte di appello capitolina essenzialmente a sentenze irrevocabili di condanna, ovvero fatti certi per eccellenza.
Vengono infatti richiamati i seguenti provvedimenti:
sentenza del Giudice per le indagini preliminari di Milano di applicazione pena per i reati di dichiarazione fraudolenta con uso di fatture false per operazioni inesistenti, con una i.v.a. evasa per oltre due milioni di euro, realizzati negli anni 2004-2006;
sentenza di condanna del Tribunale di Pavia per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati tributari e diversi reati fine, realizzati dal 2012 al 2019;
sentenza irrevocabile di applicazione pena emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Velletri per i reati di autoriciclaggio, corruzione e collusione con agenti della Guardia di Finanza nel periodo 2015-2016;
richiesta di rinvio a giudizio per ulteriori reati tributari commessi dal 2013 al 2019.
La Corte di appello di Roma, alle pagine 70 e ss., fornisce poi una motivazione approfondita, analitica e pienamente coerente, sulle ragioni per le quali ritenere che il quadriennio dal 2007 al 2011, rispetto al quale non risulta giudizialmente accertata la commissione di reati, non costituisce una cesura tra le condotte delittuose precedenti e quelle successive, come sostenuto dalla difesa, giacchØ anche in tale periodo il COGNOME disponeva di rilevantissime somme di denaro in contanti (come attestato dalle plurime segnalazioni di operazioni sospette nell’anno 2009) e risorse, utilizzate per l’acquisto di immobili a partire dall’anno 2010, del tutto incongrue rispetto ai propri redditi.
Lo stesso aveva inoltre la gestione di una galassia di società amministrate da fittizi rappresentanti legali e rapporti pluriennali con gli stessi e con dipendenti che avrebbero poi costituito il substrato organizzativo per l’associazione a delinquere (la cui operatività Ł stata giudizialmente accertata dal 2012) e che avevano altresì rappresentato anche le modalità attraverso cui erano stati realizzati i reati fiscali nel biennio 2004-2006.
Su tali presupposti, Ł stata dunque ritenuta sussistente una continuità tra le condotte delittuose accertate fino al 2006 e quelle realizzate dal 2012 (continuità valorizzata, del resto, anche con il riconoscimento della continuazione tra i reati) che non può essere arbitrariamente parcellizzata in due distinti periodi, per ciascuno dei quali il ricorrente pretenderebbe la dimostrazione del carattere dell’abitualità delle condotte delittuose.
Si tratta di una motivazione per nulla apparente ma, al contrario, fondata su premesse fattuali accertate e su uno sviluppo argomentativo logico e coerente, non censurabile in sede di legittimità.
Quanto al riferimento alla pericolosità accertata anche per l’anno 2019, che, secondo la difesa, costituirebbe il frutto di un’indebita estensione operata dalla Corte di appello rispetto a quanto accertato in primo grado, non si ravvisa alcuna difformità tra la motivazione dei provvedimenti dei due gradi di giudizio, nei quali il giudizio di pericolosità viene ancorato agli stessi dati fattuali, tra cui una sentenza irrevocabile di condanna (emessa dal Tribunale di Pavia) per il reato associativo con cessazione della permanenza individuata nel 2019 e procedimenti ancora pendenti per reati realizzati anche in tale ultimo anno.
4. Anche i motivi 4 e 5 sono infondati.
Gli stessi possono essere trattati congiuntamente perchØ alla base vi Ł la medesima considerazione, ovvero che la percezione di redditi leciti da parte del COGNOME nel periodo considerato renderebbe ingiustificata la confisca del suo intero patrimonio, in quanto parte dei beni, tra cui ad esempio la sottoscrizione della polizza assicurativa Aviva – formalmente intestata alla terza NOME COGNOME (compagna del proposto) ma già irrevocabilmente ritenuta nella disponibilità del COGNOME – avrebbero potuto essere acquisiti con redditi di origine lecita.
Anche tali considerazioni trovano adeguata replica nella motivazione del decreto impugnato, che non può ritenersi omessa o meramente apparente e dunque censurabile in sede di legittimità.
La Corte di appello di Roma pone in risalto, anzitutto, che il proposto non ha mai indicato la reale fonte degli introiti che sarebbero stati dichiarati e, dunque, non ha mai fornito la dimostrazione della natura lecita degli stessi.
Al di là poi dell’incongruità di tali redditi rispetto al valore degli acquisti effettuati (in un rapporto di uno a dieci), il COGNOME non ha mai indicato quale specifico acquisto sarebbe stato effettuato con provviste lecite, nØ ha fornito spiegazione delle ragioni per le quali tali acquisti venivano effettuati non direttamente dal proposto ma da società a sØ riconducibili, a fronte di
una ricostruzione atta ad evidenziare l’illiceità del complesso dei flussi di denaro utilizzati.
Il ricorso non si confronta con le argomentazioni sviluppate nel provvedimento impugnato, che sono in linea con la giurisprudenza di questa Corte sia con riferimento all’onere di allegazione che grava sulla difesa per dimostrare la liceità dell’acquisto dei beni confiscati sia in relazione alle conseguenze derivanti dall’impossibilità di distinguere la liceità delle fonti di reddito rispetto al reimpiego dei redditi illeciti.
Sotto il primo profilo, si Ł osservato che «In tema di misure di prevenzione patrimoniali, l’onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza di una provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo invece indicarsi gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecita, ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla sua capacità reddituale…» (Sez. 6, n. 21347 del 10/04/2018, Salanitro, Rv. 273388 – 01).
Quanto all’impossibilità di discernere tra liceità ed illiceità dei redditi, Ł stato posto in evidenza che «La confisca di prevenzione, anche in ipotesi di pericolosità generica, si estende, quando ricorra un’attività d’impresa esercitata in forma societaria e con strutture imprenditoriali complesse, a tutto il patrimonio aziendale ed all’insieme delle quote nella disponibilità del proposto, anche se formalmente intestate a terzi, ove sia dimostrato che la costituzione delle società ovvero l’acquisizione, anche in via di fatto, delle relative partecipazioni siano strumentali al perseguimento di attività illecite, poichØ in tal caso Ł l’attività economica nel suo complesso, gestita dal soggetto pericoloso, a costituire un fattore patogeno ed inquinante del mercato per la permanente immissione di profitti illeciti che si autoalimentano e confondono con quelli leciti. (In motivazione la Corte ha precisato che la confisca può essere estesa agli investimenti con proventi illeciti anche precedenti al periodo di pericolosità, purchØ sia dimostrata la riferibilità al proposto delle imprese formalmente terze e non sia possibile distinguere, in termini di certezza e di rilevante prevalenza, l’attività imprenditoriale lecita da quella costituente reimpiego o occultamento di profitti illeciti)» (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Rv. 277225 – 07).
Il ricorso deve essere pertanto complessivamente rigettato, con condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 23/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME