Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16485 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16485 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME‘a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA COGNOME NOME natga REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA avverso il decreto del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso letta la memoria di replica della difesa AVV_NOTAIO che ha insistito nei motivi
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, con decreto in data 16 giugno 2023, in parziale riforma del provvedimento del tribunale del 15-1-2020, con il quale era stata disposta la misura della sorveglianza speciale nei confronti di COGNOME NOME e l confisca di beni appartenuti allo stesso ed ai familiari COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, disposta la restituzione di vari beni ai predetti, confermava la misura personale e quella patrimoniale in relazione alle quote sociali di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, tutte gestori a diverso titolo della clinica omonima nonché di conti correnti e beni imm intestati ai predetti. Riteneva la corte di appello che gli accertati e perduranti rapporti tra il NOME ed esponenti di diversi gruppi di ndrangheta (Bertuca-Tegano) dovessero fare rientrare
lo stesso nella, categoria dei pericolosi qualificati e che inoltre, il medesimo, doveva anc rientrare nella categoria dei pericolosi generici ex art. 1 lett. b), in quanto stabilmente dedi attività di violazione delle normative fiscali produttive di profitti illeciti, poi reimpie gestione delle società sottoposte a confisca; sulla base di tali presupposti, la confisca veni estesa anche alle quote sociali di cui risultavano titolari i familiari del proposto.
Avverso detto provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore del proposto e delle terze interessate, AVV_NOTAIO, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.:
violazione di legge quanto al presupposto della confisca patrimoniale disposta in relazione alla sola pericolosità generica non in ragione di sperequazione bensì con riferimento al reimpiego di profitti illeciti e ciò, perché, il provvedimento impugNOME, aveva dato atto dell’impossibil affermare tale derivazione in ragione della confusione tra risorse lecite ed illecite, errando ordine al presupposto applicativo;
violazione di legge con riferimento alla misura patrimoniale, disposta nei confronti dei terzi relazione a beni ritenuti acquisiti con il reimpiego di guadagni illeciti ovvero per le quote so a titolo di fittizia disponibilità e ciò sebbene, per il saldo del conto corrente intestato alla NOME ed a COGNOME NOME, non avrebbe potuto disporsi l’apprensione indiscriminata di tutt le somme, gli immobili siti in Villa San Giovanni erano stati acquistati con somme lecitamente percepite, dato che il prestito dalle casse sociali era stato pochi mesi dopo restituito, donazione a COGNOME NOME corrispondeva ad un interesse proprio e concreto della stessa perché effettuata in ottica di anticipazione della eredità; ancora, la confisca per equivalente di C 50. in relazione alla cessione a RAGIONE_SOCIALE era illegittima anch’essa, perché disposta su somme lecitamente percepite ed investite nell’operazione, e le quote sociali non potevano riteners fittiziamente intestate alla moglie ed alle figlie del NOME, che avevano concretamente effettivamente esercitato i diritti alle stesse corrispondenti, a dimostrazione dell’assenza riferibilità a COGNOME NOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è proposto per motivi non deducibili avverso i provvedimenti applicativi d misure di prevenzione . ricorribili in cassazione solo per violazione di legge e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, sotto il primo profilo, correttamente la corte di appello ha ritenuto che confusione nell’ambito della stessa attività sociale di risorse lecite e risorse illecite da parte soggetto ritenuto pericoloso generico, in quanto stabilmente dedito alla consumazione di reati produttivi di profitti, costituiti da violazioni fiscali reiterate nel tempo, potesse giusti confisca di prevenzione dell’intera attività; al proposito occorre ricordare come questa Corte legittimità ha avuto modo di affermare che la confisca di prevenzione, anche in ipotesi d
. pericolosità generica,, si estende, quando ricorra un’attività d’impresa esercitata in fo societaria e con strutture imprenditoriali complesse, a tutto il patrimonio aziendale ed all’insie delle quote nella disponibilità del proposto, anche se formalmente intestate a terzi, ove s dimostrato che la costituzione delle società ovvero l’acquisizione, anche in via di fatto, de relative partecipazioni siano strumentali al perseguimento di attività illecite, poiché in tal c l’attività economica nel suo complesso, gestita dal soggetto pericoloso, a costituire un fatto patogeno ed inquinante del mercato per la permanente immissione di profitti illeciti che s autoalimentano e confondono con quelli leciti (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Rv. 277225 07). L’applicazione del sopra esposto principio al caso in esame, comporta affermare che correttamente i giudici di merito procedevano alla confisca dell’intera attività societaria; il gi di appello, sul punto, ha svolto ampie e diffuse argomentazioni per spiegare la reiterata violazione dei principi in tema di normativa fiscale e l’illecita confusione dei patrimoni perso e societari, che determinava una costante reiterazione di condotte di appropriazione indebita. In particolare, traendo le conclusioni del lungo ragionamento svolto, a pagina 111 del decreto impugNOME, si sottolinea come:” A fronte di una sistematica attività illecita commessa dal proposto, e della mancanza di documentazione idonea a tracciare il flusso di denaro da una società ad un’altra, e tra esse e i conti personali del proposto, si è prodotta quella confusio tale da non consentire la ripartizione tra risorse lecite ed illecite” con conseguente applicazione della misura ablativa all’intero gruppo societario; tale valutazione, appare proprio esente dal lamentata censura, in ragione della giurisprudenza già citata di questa Corte che afferma la legittimità della confisca totale ove sia accertato un costante reinvestimento nelle attività soc di profitti illeciti, nel caso di specie derivanti da violazioni fiscali e da ripetute co appropriazione indebita.
2. Il secondo motivo, con il quale si muovono doglianze in relazione alla prospettiva dei terzi interessati, e cioè la moglie e le figlie del COGNOME, appare inammissibile perché involge doglianze non deducibili nei giudizi di legittimità aventi ad oggetto ricorsi avverso provvedimen in materia di misure di prevenzione; al proposito va infatti ricordato come nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifest all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poi qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246 – 01).
Orbene, nel caso di specie, il presupposto della motivazione inesistente od apparente, deve proprio essere escluso, poiché, per ciascuno dei suddetti beni oggetto di contestazione, la corte di appello, con argomentazioni ampie e diffuse, ne ha spiegato o la provenienza dal
reinvestimento di profitti illeciti o l’utilizzo per il compimento di attività illecite, ovver la riferibilità indiretta al proposto COGNOME NOMENOME NOME, sia il conto corrente cointestat quale risultano compiute,ad avviso della corte di appello operazioni del tutto irregolari, sia immobili di Villa San Giovanni, che in forza di una accurata ricostruzione risultano acquisiti c somme sottratte ai conti societari a loro volta alimentati dai proventi di evasione fiscale ovv le quote sociali che si assumono tutte gestite dal proposto, sono cespiti in relazione ai quali motivazione della corte di appello viene contestata, attraverso il ricorso, con letture alterna non deducibili nella presente fase.
2.1 Quanto poi alla contestazione dell’esercizio autonomo di diritti spettanti in relazione al titolarità delle quote, va fatta applicazione di quel principio secondo cui in tema di misur prevenzione, il terzo titolare di una quota, sia pur minima di partecipazione in una societ oggetto di confisca in quanto nella disponibilità del proposto, soggetto pericoloso generico, a fine di opporsi all’ablazione deve dimostrare non tanto di avere avuto la capacità economica di acquistare tale quota, quanto di avere effettivamente esercitato i propri diritti di socio, ovv nel caso in cui abbia, altresì, ricoperto il ruolo di amministratore, di avere gestito in autonomo la società e di essere estraneo al complessivo illecito “programma” riferibile al proposto (Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, Rv. 277225 – 09). Estraneità ed autonomia che la corte di appello ha proprio escluso, ricostruendo le attività poste in essere dal nucleo famili sia nella gestione delle società riferibili alla clinica privata che con riguardo alle plurime opera di donazione di beni immobili, indicative del coinvolgimento nel programma delittuoso del proposto.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00 ciascuno.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Roma, 10 aprile 2024