Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 41932 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 41932 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/06/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME COGNOME nato a CAIVANO il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Napoli ha confermato il decreto con cui il Tribunale, accertata incidentalmente la pericolosità sociale qualificata di NOME COGNOME ai sensi dell’art. 4 lett. b) d.lgs. n. 159 del 2011, ha disposto la confisca di due abitazioni ubicate a Castelvolturno sul presupposto che, per quanto formalmente intestate al figlio NOME COGNOME, fossero state acquistate per deliberazione e giusto finanziamento del proposto.
Ricorrono NOME COGNOME e NOME COGNOME con un unico atto di impugnazione a firma dell’AVV_NOTAIO, difensore e procuratore speciale
di quest’ultimo nonché sostituto processuale del difensore di fiducia di NOME COGNOME.
I ricorsi sono affidati a due motivi.
2.1. Il primo censura il decreto impugnato per violazione degli artt. 4 d.lgs. n. 159 del 2011 e 125 cod. proc. pen. con riferimento alla pericolosità qualificata di NOME COGNOME.
Sostiene il ricorrente che la motivazione posta a sostegno del presupposto per l’applicazione della misura di prevenzione sia “laconica” e, comunque, concentrata esclusivamente sulla condanna per violazione dell’art. 291-quater d.P.R., n. 43 del 1973 commessa dal novembre 2015 al novembre 2016. Non sono stati enucleati e, quindi, autonomamente valutati, come imposto dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, gli elementi di fatto da cui è possibile trarre nel giudizi prevenzione l’appartenenza di COGNOME all’associazione ipotizzata dal capo di imputazione, ritenendosi sufficiente la mera constatazione dell’esistenza del procedimento penale e, con evidente inversione dell’onere della prova, l’assenza di contestazioni di merito.
2.2. Il secondo motivo denuncia violazione di legge e segnatamente degli artt. 24 d.lgs. n. 159 del 2011 e 125 e 666, comma 4, cod. proc. pen. con riferimento sia alla ragionevole correlazione temporale tra l’acquisto del bene ed il periodo in cui risulta accertata la pericolosità qualificata del proposto sia alla sproporzione tra redditi e beni.
La motivazione è silente sulle ragioni che giustificano la confisca dei beni nonostante il loro acquisto sia avvenuto in un’epoca in cui non sono riscontrabili, come richiesto dai consolidati principi della giurisprudenza della Corte di cassazione, elementi sintomatici della persistenza della pericolosità sociale di NOME COGNOME e, quindi, della derivazione illecita della provvista.
Rispetto all’epoca di acquisto dei beni, gennaio 2012, è stata valorizzata la partecipazione del proposto all’associazione dedita al contrabbando dal 2007 al 2009 desunta, in via esclusiva, dalla contestazione elevata dal Pubblico ministero in un procedimento ancora non definito.
Quanto alla sproporzione tra redditi e risorse impiegate per l’acquisto dell’immobile, sono stati trascurati i rilievi difensivi fondati sugli atti depositat ricorrenti, in puntuale adempimento dell’onere di allegazione, nell’ambito del giudizio di primo grado. In particolare, non sono state adeguatamente valutate né le movimentazioni bancarie, che, in linea con la prospettazione difensiva, attestano il prelievo in contante dell’intera somma accreditata a titolo di pensione in favore del nonno di NOME NOME, né le dichiarazioni dello zio, il quale ha ricondotto la somma impiegata dal nipote per l’acquisto dei beni confiscati alle risorse lecitamente accumulate dalla famiglia COGNOME, anche a seguito di
documentata vincita al Superenalotto. A quest’ultimo proposito è stata trascurata la concentrazione temporale dimostrata dalla documentazione versata in atti, che comprova il versamento da parte di NOME COGNOME della somma di denaro nel conto corrente utilizzata per saldare il prezzo della compravendita immobiliare appena tre giorni dopo l’esito del concorso Superenalotto in cui erano state registrate solo diciotto vincite, con conseguente impossibilità di portare a compimento gli accordi fraudolenti temuti dai Giudici della prevenzione.
La Corte avrebbe dovuto, quanto meno, disporre l’invocato supplemento istruttorio, sentendo il terzo interessato e acquisendo tutta la documentazione necessaria a riscontrare le sue dichiarazioni sulla vincita nei termini precisati nell’atto di appello.
Con memoria depositata telematicamente il 27 giugno 2023 il difensore ha rilevato la mancata comunicazione dele conclusioni scritte del procuratore generale di questa Corte di legittimità.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va precisato che non risultano depositate per via telematica comunicazioni scritte del Procuratore generale; quelle trasmesse si riferiscono con tutta evidenza ad altro procedimento nei confronti del ricorrdte , COGNOME. Non 9 joe, dunque, in presenza dell”omessa comunicazione al difensore dell’imputato delle conclusioni scritte del Procuratore generale, nei termini segnalati dal ricorrente i , piu n radice della %mancata formulazione delle conclusioni scritte da parte di quest’ultimo, al quale risulta essere stato dato rituale avviso
Come condivisibilmente affermato da questa Corte per il giudizio di appello, tale peculiare ipotesi non da luogo nemmeno nel giudizio di legittimità ad alcuna nullità, posto che il 5/procedimento camerale di cui all’art. 611 cpp prevede un contradditorio cartolare in cui la partecipazione del procuratore generale è solo eventuale.
Entrambi i motivi di ricorso, che possono esse trattati congiuntamente in ragione della connessione logica ddie questioni poste, non sono fondati nella parte in cui denunciano violazione di legge, segnatamente del principio di necessaria correlazione tra acquisto del bene assoggettato a confisca e pericolosità sociale del proposto; sono, invece, inammissibili laddove denunciano vizi motivazionali. A quest’ultimo proposito va tenuto presente che nel procedimeni:o di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3 ter,
secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 – 01; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016. COGNOME, Rv. 266365 – 01; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260246 – 01). Non può nemmeno essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n.33451 del 29/5/2014, citata).
3. In punto di perimetrazione cronologica della pericolosità sociale di NOME COGNOME quale indiziato del reato di partecipazione all’associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 d.lgs. n. 159 del 2011, 51, comma 3-bis cod. proc. pen. e 291-quater d.P.R. n. 43 del 1973, i giudici del merito hanno osservato che essa, iniziata nel 1996, anno in cui il proposto aveva commesso i primi delitti in materia di contrabbando, era proseguita senza soluzione di continuità fino al 2016, anno in cui, secondo l’accertamento contenuto in una sentenza di condanna irrevocabile, fondato sulla confessione del proposto, aveva capeggiato un’associazione dedita al contrabbando avente caratteristiche identiche al sodalizio cui lo stesso aveva partecipato negli anni dal 2007 al 2009, secondo le risultanze del procedimento di cognizione nel quale risulta essere già stata esercitata l’azione penale. In ogni caso, le risorse utilizzate per l’acquisto dei beni non potevano che provenire dalla provvista illecita accumulata nel tempo da NOME COGNOME stante l’incontestata indisponibilità di redditi leciti da parte del figlio, NOME COGNOME, l’inattendibilità delle giustificazioni fornite da quest’ultimo per avvalorare la te dlela provenienza da altri familiari.
Trattasi di argomentazione che non si discosta dai principi enunciati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità in tema di “ragionevole correlazione temporale” tra la fase di locupletazione e quella relativa all’acquisto di beni esorbitanti dalle legittime attività del prevenuto.
L’affermazione che “la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche “misura temporale” del suo ambito applicativo” (Sez. Un., n. 4880 del 26/06/2014 – dep. 02/02/2015, COGNOME
ed altro, Rv. 262605) ha come conseguenza, nel caso, come quello in esame, in cui sia individuato il momento iniziale ed il termine finale della pericolosità social qualificata, peraltro protrattasi per quasi un ventennio, la assoggettabilità alla misura ablatoria non solo di tutti i beni acquistati in detto periodo temporale, salva restando la possibilità per il proposto di dimostrare l’acquisto dei beni con risorse preesistenti all’inizio dell’attività illecita (ex multis Sez. 6, n. 31634 del 17/05/2 – dep. 27/06/2017, COGNOME– e altro, Rv. 27071001) ma anche di quelli acquisti in un periodo immediatamente successivo a quello per cui è stata asseverata la pericolosità qualificata se risulta dimostrato, attraverso pluralità di indici fattu che dette acquisizioni patrimoniali siano comunque la diretta derivazione causale proprio della provvista formatasi nel periodo di illecita attività (Sez. 5, n. 1543 de 23/11/2020, dep. 2021. COGNOME, Rv. 280667 – 02) ,
Ciò che conta, quindi, è che sussista un collegamento di tipo logico tra il fatto presupposto, la pericolosità del proposto e l’incremento patrimoniale “ingiustificato” che ha generato i beni oggetto di confisca.
La Corte distrettuale, a prescindere dalla collocazione dell’acquisto dei beni confiscati all’interno del periodo di pericolosità qualificata (dal 1996 al 2016), ha comunque ritenuto sussistente il citato collegamento, escludendo che i beni acquistati con risorse del proposto nell’anno 2012, siano ascrivibili, da una parte, a proventi esistenti prima del coinvolgimento del ricorrente nell’ambito del contrabbando nonché, dall’altro, che siano frutto della sua attività lavorativa o di redditi leciti percepiti durante o successivamente a detto periodo del tutto insufficienti perché di valore pressocché nullo.
Dinanzi a tale evidente sproporzione, risulta logico aver ricondotto le acquisizioni proprio ai proventi percepiti dal proposto quale partecipe delle associazioni dedite al contrabbando, trattandosi di delitto che, in ragione delle sue modalità e dei fini avuti di mira, è idoneo di per sé a generare illecita ricchezza.
Il percorso adottato dal giudice del merito risulta, dunque, del tutto coerente rispetto ai parametri ed ai presupposti normativi senza alcun meccanismo di automatica traslazione tra il compendio oggetto di ablazione e la qualità soggettiva ascritta al prevenuto, dal momento che la riconduzione dei cespiti – o meglio della relativa provvista – ad un periodo cronologicamente compatibile con lo status di pericoloso qualificato, ha formato oggetto di analisi che noli soltanto non ha trovato smentita nelle allegazioni difensive, ritenute infondate da entrambi i giudici di merito, ma si è trovata saldamente ancorata ad una palese sperequazione di valori tra quei cespiti e i redditi legittimi del prevenuto.
Non può ritenersi assente o apparente la motivazione a sostegno del giudizio, oltre che di illecita provenienza, di sproporzione tra redditi e ris se impiegato per l’acquisto delle due abitazioni.
La Corte distrettuale, in puntuale risposta ai rilievi difensivi, ha osservato: che i familiari indicati quali finanziatori non avevano risorse adeguate per provvedervi; – che nella documentazione contabile relativa ai conti correnti non erano annotati movimenti in uscita ricollegabili al supposto finanziamento; – che l’allegazione della vincita all’Enalotto non era attendibile stante il caratter anonimo della giocata.
Il rigetto delle richieste istruttorie è stato giustificato, come si desum dall’intero corpo della motivazione, con la superfluità degli approfondimenti. Le censure dedotte sul punto dal ricorrente sollecitano nuovi apprezzamenti di merito e non sono comunque scrutinabili i considerati i limiti entro i quali è ammesso il ricorso per cassazione nell’ambito delle misure di prevenzione, ricordati in premessa.
Del tutto generica e comunque manifestamente infonda1:a è l’obiezione che la Corte distrettuale abbia operato la perimetrazione cronologica della pericolosità attraverso l’attribuzione di valenza dimostrativa alla mera pendenza del procedimento penale per il reato di cui 291-quater d.P.R. n. 43 del 1973 commesso dal 2007 al 2009 e all’assenza di contestazioni di merito.
In conformità al principio per cui nel procedimento di prevenzione il giudice può utilizzare elementi probatori e indiziari tratti dai procedimenti penali e procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei fatti ivi accertati, purché dia atto in motivazione, specie quando essi abbiano dato luogo ad una pronuncia assolutoria, delle ragioni per cui siano da ritenere sintomatici della attuale pericolosità del proposto (Sez. 2, n. 26774 del 30/04/2013 Chianese, Rv. 256819 – 01; Sez. 6, n. 4668 del 08/01/2013 , COGNOME, Rv. 2544:L7 – 01), il decreto impugnato ha valutato sufficiente il quadro indiziario come desc:ritto dal Tribunale. A tale specifica osservazione, il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi a contestare l’utilizzazione di dati desunti da una sentenza ancora non irrevocabile senza in alcun modo aggredire la fondatezza della gravità indiziaria in ordine a reato legittimante la pericolosità qualificata.
Al rigetto consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in Roma il 28 giugno 2023 Il Consigliere estensore COGNOME Il Presiden