Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 17994 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 17994 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Rostov il DATA_NASCITA, avverso il decreto della Corte di appello di Milano in data 8/06/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto emesso dal Tribunale di Milano in data 9 luglio 2020, confermato dalla Corte di appello di Milano con decreto del 28 maggio 2021, fu applicata la misura di prevenzione della confisca di beni riconducibili a NOME COGNOME, ritenuto pericoloso socialmente in quanto condannato per il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (consumato dal 2007 in poi). Detta confisca aveva riguardato, oltre alla proprietà di un immobile sito in Milano e acquistato nel novembre 2016, gravato da ipoteca per mutuo fondiario erogato da RAGIONE_SOCIALE, la nuda proprietà di un immobile sito in Brugherio, acquistato dalla moglie di COGNOME, NOME COGNOME, nell’ottobre 2015 al prezzo di 348.000 euro,
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nonché l’usufrutto su detto immobile dalla stessa ceduto a titolo oneroso a COGNOME, ma senza il pagamento immediato del corrispettivo.
1.1. Con sentenza n. 22446/2021, la Prima Sezione della Corte di cassazione aveva disposto l’annullamento con rinvio del decreto emesso il 28 maggio 2021 dalla Corte di appello di Milano, limitatamente alla confisca disposta in danno di NOME COGNOME in relazione all’immobile di Brugherio. Ciò in quanto la Corte territoriale aveva omesso di considerare la dismissione di un bene di lecita provenienza da parte della NOME, da cui era derivata una consistente entrata finanziaria che doveva ritenersi essere stata impiegata per il nuovo acquisto. Infatti, benché per una quota ella avesse fatto ricorso a un mutuo, le cui rate dovevano ragionevolmente ritenersi essere state saldate con denaro messo a disposizione del compagno, ben poteva ritenersi che, per il resto, per l’acquisto fossero state impiegate risorse riferibili alla sola COGNOME.
1.2. Con decreto in data 8 giugno 2022, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma del decreto applicativo della confisca, ha limitato la misura di prevenzione sull’immobile sito in Brugherio, INDIRIZZO, a una quoi:a pari al 33% della nuda proprietà intestata a NOME COGNOME, con conferma nel resto delle precedenti statuizioni.
Avverso il decreto emesso in sede rescissoria ha nuovamente proposto ricorso per cassazione la stessa COGNOME per mezzo del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 10 e 24, d.lgs. n. 159 del 2011, nonché la violazione di legge per inesistenza o mera apparenza della motivazione relativamente alla provenienza illecita dell’immobile di Brugherio di cui la ricorrente è nuda proprietaria, nonché in ordine alla confisca della quota sull’immobile corrispondente all’ammontare del mutuo contratto per l’acquisto (pari a 90.000,00 euro) asseritamente pagato da COGNOME. In particolare, il ricorso denuncia che il provvedimento impugnato abbia confermato la confisca della nuda proprietà anche per l’importo di 90.000,00 euro proveniente da un mutuo acceso dalla NOME, non limitando la confisca al solo ammontare delle rate pagate da COGNOME tra la data di acquisto dell’immobile (27 ottobre 2015) e la data del suo arresto, avvenuto il 18 settembre 2018 (pari a soli 14.000,00 euro, ottenuti considerando l’importo mensile della rata di 417,00 euro moltiplicato per i mesi intercorsi tra la data di stipula del rogito e quella dell’arresto di COGNOME), con esclusione delle rate pagate esclusivamente dalla NOME con provviste lecite derivanti dalla sua attività commerciale denominata Prestige, che avrebbe svolto a Milano sino al 2020 e, soprattutto, delle rate di mutuo non pagate alla banca, rispetto alle quali non poteva configurarsi alcun impiego di denaro.
In data 27 dicembre 2023 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del AVV_NOTAIO generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Le lacune individuate in sede rescindente sono state pienamente colmate nel corso del giudizio di rinvio.
Va premesso che in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l’onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza della provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo essere indicati gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecita ovvero ricorrendo a esborsi non sproporzionati rispetto alla capacità reddituale del soggetto (cfr. Sez. 6, n. 21347 del 10/04/2018, COGNOME, Rv. 273388 – 01; Sez. 6, n. 31751 del 9/06/2015, COGNOME, Rv. 264461 – 01; Sez. 5, n. 20743 del 7/03/2014, COGNOME, Rv. 260402 – 01). Inoltre, la presunzione relativa di illecita accumulazione, fondata sulla sproporzione dei beni confiscati e sull’assenza di prova della loro legittima provenienza, opera anche nel caso in cui l’acquisto del bene confiscato sia avvenuto mediante ricorso al credito bancario, posto che tale finanziamento deve essere rimborsato e ha un costo, sicché è in relazione a tale onere finanziario che deve essere valutata l’eventuale incapienza di risorse lecite da parte del soggetto interessato e del suo nucleo familiare (Sez. 5, n. 33038 del 8/06/2017, Valle, Rv. 271217 – 01).
Nel caso di specie, la sentenza n. 22446/2021 della Prima Sezione ha ritenuto che le rate del mutuo di 90.000 euro effettivamente saldate siano state pagate con denaro di COGNOME, compagno dell’odierna ricorrente e proposto assoggettato a misura di prevenzione personale e reale.
Sul punto, va osservato che il decreto impugnato ha evidenziato come l’immobile oggetto di confisca sia stato acquistato nel periodo di accertata pericolosità sociale di COGNOME, il quale, peraltro, aveva la reale disponibilità de bene in quanto titolare di un diritto di usufrutto sullo stesso. Rispetto a tale circostanza fattuale appare del tutto generica la prospettazione difensiva secondo cui, dalla data di arresto di COGNOME (18 settembre 2018), le rate di mutuo sarebbero state pagate esclusivamente dalla NOME, grazie ai proventi dell’attività commerciale di cui sarebbe stata titolare, non essendo stata dedotta
una puntuale e specifica disamina della proporzione eventualmente esistente tra i relativi esborsi e la capacità reddituale della ricorrente, sicché la relativa doglianza si connota in termini di assoluta genericità.
4. Né può ritenersi fondato il rilievo difensivo secondo cui non potrebbero considerarsi oggetto di confisca le rate del mutuo che non erano state effettivamente pagate dalla COGNOME, non corrispondendo ad esse, proprio in quanto non versate, alcun esborso direttamente riferibile a COGNOME e non potendo, dunque, ipotizzarsi alcuna disponibilità in capo al proposto delle relative risorse, mai utilizzate. In realtà, non può non rilevarsi che la stessa erogazione del mutuo di 90.000 euro, garantito da ipoteca, ad opera della Banca di Credito cooperativo, era stata resa possibile, in assenza fin dall’origine di risorse adeguate al pagamento delle rate da parte della COGNOME, grazie alle disponibilità che COGNOME le garantiva e che avevano consentito, nella fase precedente all’arresto di quest’ultimo e nel periodo immediatamente successivo ad esso, di pagare le rate in scadenza. In altri termini, il mutuo era stato acceso anche grazie alle illecite risorse di cui COGNOME disponeva, a partire dalle quali la coppia aveva pattuito l’intestazione in capo al proposto dell’usufrutto sul bene dietro il pagamento di un corrispettivo, che sarebbe servito alla COGNOME proprio per provvedere al pagamento delle rate del mutuo (così a pag. 6 del decreto impugnato).
Una motivazione, quella appena riassunta, che deve ritenersi logica e congrua e che, in ogni caso, non può essere censurata in sede di legittimità. Va, infatti, ricordato che in materia di misure di prevenzione il ricorso per cassazione è consentito unicamente per violazione di legge; fattispecie cornprensiva anche dei casi di motivazione apparente o inesistente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 – 01), di certo non sussistenti nel caso di specie, stante la puntuale esposizione delle ragioni della decisione come più sopra riassunte.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 19 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il P sidente