Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 25114 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 25114 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO( ITALIA) il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 30/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO, la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio del decreto impugnato.
Ritenuto in fatto
1. Decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla I sezione di questa Corte, con la sentenza n. 13421 del 10 gennaio 2020, la Corte d’appello di Palermo, con decreto del 30 settembre – 24 ottobre 2022: a) in parziale riforma del decreto del Tribunale di Palermo del 3 luglio 2014, depositato il 25 febbraio 2015, ha rigettato la proposta di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza di pubblica sicurezza nei confronti di NOME COGNOME, disponendo l’immediata cessazione della misura in atto; b) ha confermato nel resto il decreto impugnato, che aveva disposto la confisca di due terreni, intestati alla moglie del COGNOME, ma ritenuti nella disponibilità nel proposto, di due conti correnti intestati al COGNOME, di altri due conti correnti e di prodotti finanziari intestati alla moglie e di un autocarro, in quanto beni di valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati ed alle attività lecite svolte.
2. Nell’interesse del COGNOME è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico, articolato motivo, enunciato nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamenta inosservanza o erronea applicazione degli artt. 4, 16, 24 d.lgs. 159 del 2011 e dell’art. 125 cod. proc. pen., in ordine alla mancanza di motivazione, rilevando: a) che il ricorrente, diversamente da quanto ritenuto dal decreto impugnato, non era mai stato condannato per reatifine di natura estorsiva; b) che l’unico indizio raccolto dalla pubblica accusa, quanto ad introiti di natura illecita, si correla a dei “pizzini sequestrati dai quali s desume l’erogazione di una somma complessiva di 10.000 euro dal 2003 alla Pasqua del 2007; c) che i due terreni erano stati acquistati, rispettivamente, il 10 aprile 2010, per il prezzo di 29.000 euro, e il 24 giugno 2010, per il prezzo di 50.000 euro; d) che, tenuto conto che la pericolosità era stata accertata sino alla Pasqua del 2007, non è ravvisabile una correlazione temporale tra i primi e l’attività illecita attribuita al RAGIONE_SOCIALE; e) che il p.m. non aveva dimostrato la provenienza illecita del denaro impiegato per gli acquisti e che la Corte d’appello aveva fatto ricorso alla formula generica del carattere notoriamente remunerativo delle attività del sodalizio mafioso; f) che la Corte territoriale non aveva inteso che la difesa aveva contestato le conclusioni della perizia non solo perché aveva utilizzato solo i dati fiscali, ma anche per le inesattezze e la mancata valutazione delle allegazioni documentali, come pure delle circostanze relative “ai dati Istat utilizzati” in ordine alla spesa familiare; g) che la difesa non aveva indicato, tra le componenti attive, redditi non fiscalmente dichiarati, ma redditi dichiarati, trasferiti dai genitori del COGNOME e della moglie, in modo tracciabile; h) che il perito non aveva tenuto conto che il COGNOME si era sposato il 18 ottobre 2003, mentre era detenuto (la detenzione era durata dal 18 ottobre 2001 al 4 novembre 2006); i) che, nel periodo antecedente alla
detenzione e sino alla scarcerazione, il COGNOME e la COGNOME avevano abitato con i genitori senza sostenere alcuna spesa, per poi andare ad abitare nell’immobile concesso in comodato gratuito dal padre della seconda; I) che la figlia del proposto era nata solo il 15 agosto 2007 e non il 17 ottobre 2004; m) che, pertanto, le spese indicate nella tabella riassuntiva della perizia per gli anni dal 1996 al 2006 non avevano alcun fondamento; n) che dalla medesima tabella emergeva che il perito non aveva tenuto conto di alcune risorse (euro 34.801,35 percepiti dal COGNOME sino al 2001 a titolo pensionistico; euro 13.000 bonificati dalla madre del proposto in data 8 febbraio 2007 alla COGNOME; euro 30.000,00 trasferiti dal suocero del COGNOME alla figlia, in seguito alla vendita di un immobile; gli emolumenti derivanti dal lavoro del suocero del COGNOME e trasferiti alla figlia.
3. Sono state trasmesse, ai sensi dell’art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, AVV_NOTAIO, la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio del decreto impugnato.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Al riguardo, va, infatti, ribadito che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. 159 del 2011; dunque, è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.), potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello (dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in combinato disposto con l’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260246 – 01; nonché Sez. 5, n. 11325 del 23/09/2019, dep. 2020, COGNOME; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, COGNOME, Rv. 270080 – 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, COGNOME, Rv. NUMERO_DOCUMENTO);
D’altra parte, la motivazione del tutto mancante oppure apparente e, dunque, inesistente, è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 05/03/2015, Rv. 263100 – 01; Sez. 3, n. 11292 del
13/02/2002, Salerno Rv. 221437 – 01); in altri termini, «il vizio di motivazione apparente sussiste solo quando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione» (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, COGNOME, Rv. 250686), ossia «allorché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, COGNOME, Rv. 196361 – 01; cfr. pure Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, COGNOME, Rv. 265244).
Ciò posto e seguendo l’ordine delle deduzioni difensive, si osserva: a) che l’assenza di condanna per reati-fine non è incompatibile, soprattutto nella prospettiva che assume rilievo nel presente procedimento, con la individuazione di una pericolosità specifica correlata all’accertata partecipazione al sodalizio mafioso con un ruolo nel settore delle estorsioni; b) che, nella traiettoria valutativa imposta dall’art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011, a nulla rileva il quantum ricavato dalla commissione dei reati alla stregua dei quali sia stato accertato il presupposto della pericolosità, dovendosi unicamente avere riguardo al duplice presupposto che i beni da acquisire si trovino nella disponibilità diretta o indiretta del proposto e che il loro valore sia sproporzionato rispetto alle risorse disponibili; c) che, pertanto, inutilmente il ricorrente insiste sul fatto che, l’unico indizio raccolto dalla pubblica accusa, quanto agli introiti di natura illecita, sarebbe da ravvisare nei “pizzini sequestrati dai quali si desume l’erogazione di una somma complessiva di 10.000 euro dal 2003 alla Pasqua del 2007; d) che il ricorso neppure si confronta con le argomentazioni dedicate dalla Corte territoriale, quanto al tema della correlazione cronologica tra acquisti e pericolosità, al fatto che quest’ultima è venuta meno solo all’esito del secondo periodo detentivo cessato nel luglio 2019; e) che le censure relative ai risultati della perizia sono, in parte del tutto prive di fondamento obiettivo (ad es., nello schema a pag. 14 della perizia allegata al ricorso emerge l’esatta indicazione delle data del matrimonio del COGNOME – 18 ottobre 2003 – e della nascita della figlia, nell’agosto del 2007) o si traducono in critiche generiche e assertive delle quali non viene illustrata, in termini specifici, la rilevanza al fine di rendere la motivazione del decreto impugnato apparente nei termini sopra precisati; f) che quest’ultimo rilievo vale, in particolare, con riguardo alle entrate e, in genere, alle risorse, che non sarebbero state considerate; g) che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di confisca di prevenzione, ai fini della valutazione della sproporzione tra redditi dichiarati e valore degli acquisti Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
effettuati, le spese di sostentamento del nucleo familiare del proposto, che determinano il reddito netto rilevante per la capacità di acquisto, possono essere desunte anche dalle analisi ISTAT (Sez. 2, n. 36833 del 28/09/2021, Carroppo, Rv. 282361 – 01).
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 26/05/2023