Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2073 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2073 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: SCORDAMAGLIA IRENE
Data Udienza: 18/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME NOME a Roma il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 03/04/2025 della CORTE DI APPELLO DI ROMA
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto impugNOME, adottato in esito al giudizio di rinvio disposto da questa Corte con la sentenza Sez. 1, n. 813 del 5 dicembre 2024, la Corte di appello di Roma ha respinto l’appello di NOME COGNOME avverso il decreto di applicazione nei suoi confronti della confisca di prevenzione di beni mobili e immobili a lui riconducibili.
L’oggetto dell’accertamento rimesso al giudice del rinvio dalla sentenza rescindente riguardava unicamente la verifica della pericolosità sociale qualificata del proposto, segnatamente di quella di cui all’art. 4, comma 1, lett. b ), d.lgs. n. 159 del 2011, con specifico riferimento all’elemento soggettivo (il dolo specifico) richiesto per l’integrazione del delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui
all’art. 12 -quinquies d.l. n. 306 del 1992 (oggi art. 512bis cod. pen.) e all’esistenza di una correlazione temporale tra le manifestazioni della predetta pericolosità qualificata e le operazioni di trasferimento dominicale riferite ai beni oggetto di confisca.
A suffragio della decisione adottata il giudice del rinvio, dopo avere ricordato come il proposto fosse stato condanNOME in primo grado per fatti di usura e di estorsione risalenti al periodo compreso tra il 2003 e il 2009 e fosse stato, invece, prosciolto dal reato di trasferimento fraudolento di valori, perché dichiarato estinto per prescrizione, ha evidenziato:
-quanto all’esistenza del dolo specifico del delitto di cui all’art. 12 -quinquies d.l. 306 del 1992, come plurimi elementi di fatto -quali il vorticoso giro di cessioni di quote societarie, le intestazioni fittizie a soggetti terzi, le operazioni di trasferimento immobiliare e i flussi finanziari privi di causale nonché i dati desunti da fonti dichiarative, che confermavano che le società coinvolte in tali trasferimenti fossero strumentali al reimpiego dei proventi illeciti e alla frammentazione del patrimonio immobiliare -dimostrassero la disponibilità sostanziale in capo al proposto dei beni trasferiti da una società ad un’altra e la finalità elusiva di misure di prevenzione patrimoniale di quelle condotte, misure che l’interessato poteva fondatamente presumere gli potessero venire applicate;
quanto alla correlazione temporale tra le interposizioni fittizie e le operazioni di trasferimento dominicale dei beni sottoposti a confisca, come queste ultime si collocassero nel periodo di manifestazione della pericolosità sociale specifica di cui all ‘art. 4, comma 1, lett. b ), d.lgs. n. 159 del 2011, coincidente altresì con il periodo, compreso tra il 2003 e il 2009, in cui erano stati commessi i fatti di usura e di estorsione accertati in sede penale.
Il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione contro l’illustrato decreto affidando l’impugnativa ad un solo motivo, con il quale ha denunciato, sotto l’egida della violazione degli artt. 125 e 627, comma 3, cod. proc. pen., 4 e 16 d.lgs. 159 del 2011 e 12quinquies d.l. 306 del 1992, l’elusione da parte del giudice del rinvio del vincolo impostogli con la sentenza rescindente e l’apparenza della motivazione ostesa a corredo del provvedimento impugNOME.
Quanto all’elemento psicologico del reato di trasferimento fraudolento di valori, ha dedotto:
che la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 11 luglio 2019, nel dichiarare estinti per prescrizione i reati di cui all’art. 12 -quinquies d.l. 306 del 1992, aveva delineato solo un quadro indiziario astratto di riconducibilità dei fatti contestati al COGNOME alla fattispecie ipotizzata;
che le operazioni societarie suscettibili di comprovare sul piano indiziario la strumentalizzazione di enti societarie per fini elusivi delle leggi in materia di misure di prevenzione e di agevolazione del reimpiego di proventi di attività illecite (ad esempio, il passaggio delle quote detenute da COGNOME nella RAGIONE_SOCIALE a NOME COGNOME titolare di quote della RAGIONE_SOCIALE e poi alla RAGIONE_SOCIALE) erano prive della forza dimostrativa che si era voluta riconoscere loro, visto che il mantenimento da parte del COGNOME di cariche sociali in seno agli enti interessati era incompatibile con la finalità dissimulatoria o fraudolenta che si era voluta assegnare a quelle operazioni;
-che all’epoca dei fatti (2003 -2009) COGNOME non poteva prevedere l’applicazione nei suoi confronti di misure di prevenzione, essendo gravato da un unico e risalente precedente penale per resistenza a pubblico ufficiale.
Dunque, le argomentazioni rassegnate nel provvedimento impugNOME in punto di prova del dolo specifico del reato di trasferimento fraudolento di valori erano tautologiche, in quanto fondate sulla solo presa d’atto dell’esistenza di passaggi di quote e di cespiti tra società riferibili al COGNOME; sarebbe stata, invece, necessaria l’indicazione di elementi ulteriori capaci di fare emergere l’effettivo carattere elusivo delle leggi in materia di misure di prevenzione ovvero l’attitudine agevolatoria di condotte di reimpiego di proventi di attività illecite di quei trasferimenti, tanto più che tutti i ‘fittizi intestatari’ dei beni, asseritamente riferibili al COGNOME, erano stati assolti dal delitto di riciclaggio.
Quanto alla correlazione temporale tra la manifestazione della pericolosità sociale specifica di cui all’art. 4, comma 1, lett. b ), d.lgs. n. 159 del 2011 e i trasferimenti di beni immobili sottoposti a confisca, ha dedotto che gli immobili attinti dalla misura di prevenzione reale erano stati acquistati lecitamente almeno dieci anni prima rispetto al conclamarsi della ridetta pericolosità, senza che le operazioni infragruppo relative al mutamento della loro intestazione potessero valere a modificarne l’ori gine lecita: donde, il denunciato travisamento degli elementi fattuali emersi nel procedimento di prevenzione.
Con requisitoria in data 17 settembre 2025 il AVV_NOTAIO ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Nel procedimento di prevenzione, giova ribadirlo, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge ai sensi degli artt. 10,
comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, di modo che è escluso dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e ), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare il vizio di motivazione inesistente o meramente apparente, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dagli artt. 7, comma 1, e 10, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in combiNOME disposto con l’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260246 -01; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435 -01; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080 – 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007 – 01).
La motivazione del tutto mancante oppure apparente, e, dunque, inesistente, è ravvisabile soltanto quando essa sia del tutto avulsa dalle risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro genere o di asserzioni apodittiche o di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutti i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, dep. 2015, Rv. 263100 – 01; Sez. 3, n. 11292 del 13/02/2002, Rv. 221437 – 01), ossia, «quando il giudice non dia in realtà conto del percorso logico seguito per pervenire alla conclusione che adotta, argomentando per clausole di stile o affermazioni generiche non pertinenti allo specifico caso sottoposto alla sua valutazione» (Sez. 6, n. 31390 del 08/07/2011, Rv. 250686) ovvero «allorché la motivazione adottata non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, dep. 1994, Rv. 196361 -01; in termini, Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Rv. 265244). Pertanto, con il ricorso per cassazione avverso un »provvedimento emesso dal giudice di appello della prevenzione «non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugNOME» (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, cit., in motivazione).
Così delineato l’ambito del sindacato consentito a questa Corte, deve riconoscersi che il motivo di ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile. Lungi dal dedurre una violazione di legge, le argomentazioni che lo sorreggono censurano, invero, la persuasività della motivazione rassegnata nel provvedimento impugNOME in punto di accertamento della configurabilità (sia pure sul piano indiziario) del delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all’art.
12quinquies d.l. n. 306 del 1992, anche nella sua dimensione psicologica, e in punto di riscontro della correlazione temporale tra i trasferimenti dominicali relativi a beni anteriormente acquistati e il manifestarsi della pericolosità sociale qualificata del proposto, connessa alla commissione di fatti riconducibili a quel reato.
2.1. In effetti, sviluppando un ragionamento al più non condivisibile ma per nulla apparente, il giudice del rinvio ha dato conto di come plurimi elementi indiziari, analiticamente riportati ma valutati unitariamente, consentissero di affermare che le operazioni societarie riconducibili al proposto NOME COGNOME, quale gestore, anche solo di fatto, degli enti da esse interessati, non rispondevano a logiche imprenditoriali lecite, ma fossero espressione di un disegno fraudolento finalizzato a sottrarre beni alla futura e prevedibile applicazione nei suoi confronti di misure di prevenzione patrimoniali. Tanto era dimostrato dalla complessità e artificiosità di quelle operazioni, effettuate tramite un vorticoso giro di cessioni di quote e di mutamenti di compagini societarie (RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE), senza alcuna giustificazione economica plausibile, essendosi sostenuti costi elevati per trasferimenti dominicali che avrebbero potuto essere evitati mantenendo la titolarità originaria. Si trattava, dunque, di un modus operandi che trovava spiegazione esclusivamente nella volontà di rendere più difficoltosa l’individuazione del titolare sostanziale di quelle quote e dei beni posseduti dalle società di capitali interessate da tali vicende traslative.
Nel senso divisato deponevano anche le intestazioni fittizie a soggetti compiacenti. Le quote di quelle società, infatti, erano state intestate o cedute a terzi (es. NOME, NOME COGNOME) dietro un compenso mensile, con contestuale nomina di amministratori formali di fatto subordinati al COGNOME, come desumibile dalle dichiarazioni di quanti (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME) avevano riferito che il proposto aveva continuato a gestire direttamente le società ‘come se ne fosse stato proprietario’, curandone la contabilità e impartendo disposizioni operative.
Del resto anche gli accertamenti tecnici compiuti comprovavano la strumentalizzazione delle stesse società al reimpiego dei proventi ritratti dal COGNOME dalle attività di usura. Era, infatti, risultato come fossero stati fatti prelievi dai conti societari per erogare prestiti usurari e versamenti di assegni provenienti dai destinatari di quei prestiti sugli stessi conti (cfr. pag. 5, ultimo capoverso, del decreto impugNOME): «tali flussi finanziari, privi di qualsivoglia causale afferente all’attività soci ale delle società medesime» evidenziava «la totale disponibilità (di fatto) del compendio societario in capo al COGNOME» (cfr. pag. 6, primo capoverso del decreto impugNOME).
Non era, inoltre, irragionevole ritenere che chi, come il COGNOME, in un arco temporale significativo, avesse realizzato professionalmente plurime condotte delittuose, non potesse prevedere il rischio di misure ablative e non avesse agito per sottrarre a misure ablatorie il patrimonio così accumulato.
2.2. Né, infine, possono dirsi tautologiche le argomentazioni rassegnate nel provvedimento impugNOME in ordine all’esistenza di una correlazione temporale tra le manifestazioni della pericolosità sociale qualificata di cui all’art. 4, comma 1, lett. b ) d.lgs. n. 159 del 2011, ravvisata in capo al proposto, e «i trasferimenti dominicali operati nel medesimo periodo (ancorché relativi a beni anteriormente acquistati), il cui oggetto sarebbe confiscabile in quanto frutto diretto di attività illecite» (così, testualmente, la sentenza Sez. 1 n. 813 del 2025, pag. 6, punto 5), avendo la Corte territoriale evidenziato come le operazioni espressive di quella pericolosità qualificata, ossia, di intestazione fittizia e di trasferimento di beni immobili, si collocassero nel periodo compreso tra il 2003 e il 2009, coincidente con la sistematica attività di usura ed estorsione, per la quale il COGNOME era stato condanNOME in primo grado.
All’inammissibilità del ricorso consegue, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 18/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME