Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15703 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15703 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/12/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA a PALERMO
NOME COGNOME NOME nata il DATA_NASCITA a PALERMO
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA a PALERMO
NOME nata il DATA_NASCITA a PALERMO
NOMECOGNOME NOME nata il DATA_NASCITA a PALRMO
avverso il decreto del 10/06/2022 della CORTE DI APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
all’esito della trattazione ai sensi dell’art. 61.1. cod.pen.
RITENUTO IN FATTO
AVV_NOTAIO NOME, AVV_NOTAIO NOME, AVV_NOTAIO NOMENOME AVV_NOTAIO NOME NOME COGNOME NOME, per il tramite dei rispettivi difensori, impugnano il decreto in dat 10/06/2022 (depositato il 04/07/2022) della Corte di appello di Palermo, che ha parzialmente riformato il decreto in data 03/05/2019 del Tribunale di Palermo,
——-.
revocando la confisca per alcuni beni puntualmente descritti e confermandola per i restanti beni, siccome disposta nei confronti degli odierni ricorrenti.
Deducono:
Magri NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
2.1. “Violazione ed errata applicazione dell’art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2020, dell’art. 111 della Cost. e della normativa CEDU”.
Con tre distinti paragrafi, i ricorrenti sostengono che la Corte di appello:
ha disatteso con motivazione mancante le deduzioni difensive circa l’assenza di correlazione tra gli acquisti dei beni e il perimetro di pericolosità d AVV_NOTAIO, in violazione dei principi dettati dalla sentenza delle Sezioni Unite c.d. Spinelli (n. 4880 del 26/06/2014, dep. il 2015) e della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019;
b) non ha considerato che in testa al terzo interveniente non grava un onere della prova, ma solo un onere di allegazione;
non ha dato risposta alle criticità evidenziate dalla difesa nei due gradi di giudizio circa i contenuti della CTU.
COGNOME‘ NOME e NOME NOME.
I loro ricorsi -congiunti- sono esattamente sovrapponibili a quelli di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, alla cui lettura si rimanda.
CONSIDERATO IN DIRITTO
GLYPH I ricorsi -la cui trattazione unitaria è consentita dalla identità dell questioni- sono inammissibili perché manifestamente infondati e perché aspecifici.
1.1. La manifesta infondatezza attiene alla denuncia di omessa motivazione, giacché la Corte di appello ha puntualmente affrontato e risolto tutte le questioni sollevate con il gravame.
Infatti:
Ha tracciato il perimetro di pericolosità di COGNOME NOME originandola sin dalla metà degli novanta del secolo scorso. A tale riguardo, tra l’altro, ha valorizzato la condanna per il reato di cui all’art. 416-bis cod.pen. inflittagli dalla Corte di appel di Palermo con sentenza in data 12/04/2018 (irrevocabile dal 27/06/2019), procedimento c.d. Apocalisse; ha richiamato le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, che – nel processo ora menzioNOME– hanno riferito che NOME era intraneo al mandamento Resuttana sin da tempo «risalente sicuramente a molti anni prima che prendessero avvio le indagini che portarono alla celebrazione dell’odierno giudizio»; in tale ambito, ha altresì puntualizzato i contenuti delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME COGNOME, che aveva riferito dell’appartenenza di COGNOME al sodalizio sin da tempo risalente, visto che lo conosceva da almeno trent’anni, trattandosi di soggetto che fin da giovane aveva frequentato il quartiere dell’Arenella e che era sempre stato vicino sia a NOME COGNOME, sottocapo della
famiglia dell’Arenella, sia alla famiglia COGNOME; ha rimarcato l’attualità del pericolosità sociale osservando che «a fronte di siffatta collaborazione strutturale del AVV_NOTAIO con il sodalizio di appartenenza (protrattasi sino al giugno 2014, allorquando è stato emesso il provvedimento cautelare all’esito di una complessa e articolata attività investigativa) deve pertanto ritenersi che, alla data del decret impugNOME (maggio 2019), la natura della partecipazione del proposto all’associazione stessa da lascia ragionevolmente presumere che i suoi legami con il sodalizio non fossero stabili e duraturi ma si proiettassero fisiologicamente verso il futuro. Ed appunto, nella specie, vanno valorizzati il ruolo significativo niente affatto marginale) rivestito dal AVV_NOTAIO in seno al sodalizio, i suoi stret rapporti con esponenti di rilievo (i cugini COGNOME, NOME COGNOME), il suo pieno inserimento nella vita e nelle dinamiche del sodalizio, l’assenza di qualsivoglia presa di distanza da quei contesti criminali in precedenza condivise».
Ha esamiNOME la correlazione tra il perimetro di pericolosità sociale così tracciato e gli acquisiti dei vari beni, esaminando al contempo tutte le deduzioni esposte dai terzi, ritenendole in parte fondate, tanto da revocare la misura ablatoria per alcuni di essi. Nel fare ciò ha anche affrontato le varie “criticità” denunciat dalla difesa in relazione all’elaborato peritale.
1.2. A fronte di una motivazione che ha affrontato ogni tema sollecitato dalle difese, tutti i ricorsi affermano genericamente che la Corte di appello non avrebbe considerato deduzioni, circostanze e criticità esposte con i rispettivi atti di appello
Tale generica affermazione, però, non viene mai accompagnata dalla puntuale e indicazione delle deduzioni, circostanze e criticità che la Corte di appello -in concreto- avrebbe patologicamente omesso di esaminare, al punto da incorrere nel vizio di omessa motivazione, così come denunciabile in sede di legittimità avverso un provvedimento di confisca di prevenzione.
A tale ultimo proposito, infatti, va ricordato che «in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio», (Sez. 6 – , Sentenza n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 – 01).
In tale prospettiva, la mancanza di indicazioni circa gli elementi o gli argomenti dotati della evidenziata decisività che la Corte di appello avrebbe omesso di valutare fa emergere come i ricorsi siano affetti dal vizio di aspecificità, che s configura quando nell’impugnazione non sono esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto sulle quali s
il provvedimento impugNOME.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 dicembre 2022
Il Consigliere estensore
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