Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46460 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46460 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nata in Georgia il DATA_NASCITA;
avverso il decreto della Corte di appello di Bologna del 10/01/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letti i motivi aggiunti presentati dal difensore AVV_NOTAIO, il quale ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Bologna, sezione misure di prevenzione, ha rigettato il ricorso proposto dalla terza interessata NOME COGNOME ed ha quindi confermato il decreto emesso in data 10 gennaio 2022 del Presidente del Tribunale di Bologna, che aveva applicato a NOME COGNOME (alias NOME) la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni due in quanto ritenuto soggetto che vive abitualmente dei proventi di attività delittuose ed aveva disposto la confisca ex art.20 d.lgs. 159/2011 di un appartamento di civile abitazione posto al secondo piano del fabbricato condominiale sito in Reggio Emilia, INDIRIZZO ed autorimessa al piano interrato e del denaro conservato nel conto corrente CREDEM n.010/0012624-9, acceso presso l’agenzia n.3 di Reggio Emilia, intestati formalmente a NOME COGNOME convivente del Mirotazde, ma in realtà nella disponibilità del proposto.
Avverso il predetto decreto NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 dis. att. c proc. pen.
2.1.La ricorrente lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 4 e 24 d.lgs. 159/2011 e dell’art.143 cod. proc. pen., ribadendo la legittima provenienza della provvista di denaro.
Deduce, in particolare, l’omessa traduzione di tutti gli atti del procedimento e la carenza ed illogicità della motivazione del decreto rispetto alla pericolosità sociale del COGNOME ed al fatto che i reati a lui contestati avevano consentito l’acquisto dei beni immobili oggetto della confisca.
2.2. Inoltre, osserva che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto dell’assoluzione del proposto dal reato associativo, che egli non aveva mai avuto la disponibilità di quanto confiscato e che non avrebbe valutato i bonifici effettuati in favore della ricorrente dal ricco oligarca georgiano NOME COGNOME, a riprova della legittima provenienza della provvista utilizzata per l’acquisto dell’immobile.
2.3. L’AVV_NOTAIO ha provveduto al rituale deposito di motivi nuovi ai sensi dell’art. 585, comma 4, cod. proc. pen. con i quali denuncia la violazione dell’art.143 cod. proc. pen. per l’omessa traduzione in georgiano di tutti gli atti del procedimento di prevenzione, tenuto conto che la terza interessata non comprende e non parla la lingua italiana.
Inoltre, lamenta la violazione degli artt. 4, 24 e 26 d.lgs. 159/2011 in quanto la Corte di appello non avrebbe tenuto conto dell’avvenuta dimostrazione, ad opera della ricorrente, che tutte le acquisizione erano state da lei effettuate mediante autonome e lecite fonti di ricchezza non riferibili al convivente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Occorre premettere che, nel procedimento di prevenzione, secondo il disposto dell’art. 4 I. n. 1423/56, richiamato dall’art. 3-ter, comma 2, I. n. 575/65 (disposizioni confermate dall’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011), il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o GLYPH meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, prospettato da una parte, che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/6/2020, Mule’, Rv. 279284; Sez. 6, n. 33705 del 15/6/2016, Caliendo e altro, Rv. 270080).
È, quindi, esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità, l’ipotes dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33451 del 29/5/2014, COGNOME ed altri, Rv. 260246), così come è estraneo al procedimento di legittimità il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell’articolo citato, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 6/7/2020, P.G. in proc. Noviello, Rv. 279435).
Premesso quanto sopra deve poi ricordarsi che il terzo interessato non è legittimato a contestare il giudizio di pericolosità del proposto, di talché le relativ censure svolte dalla odierna ricorrente sono inammissibili.
Venendo quindi all’esame delle censure sollevate con il ricorso GLYPH appare opportuno ricordare il condivisibile principio secondo il quale GLYPH in tema di traduzione degli atti, in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa, l’omessa traduzione di tutti gli atti non rappresenta di per sé causa di nullità del provvedimento, atteso che, dopo la modifica dell’art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l’imputato non ha più facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 32878 del 05/02/2019 Rv. 277111 – 02).
Ciò posto, si osserva anzitutto che la ricorrente ha omesso di indicare quali atti del procedimento non sarebbero stati tradotti ed il concreto pregiudizio che le sarebbe derivato; inoltre, il decreto impugnato ha ritenuto sanata la dedotta nullità ai sensi dell’art.183, lett. b), cod. proc. pen. essendo stato comunque proposto ricorso avverso il decreto del Tribunale ed ha escluso l’applicabilità dell’art.109 cod. proc. pen. in favore del terzo.
La Corte territoriale, poi, ha evidenziato che l’odierna ricorrente in occasione della stipula del rogito notarile del 18 aprile 2016 (relativo all’acquisto del bene immobile oggetto di confisca) aveva espressamente dichiarato di sapere leggere, scrivere e parlare la lingua italiana. Orbene, rispetto a tale coerente ragionamento, la ricorrente non si confronta in modo specifico limitandosi a riproporre la doglianza della mancata traduzione di tutti gli atti omettendo, come sopra indicato, di indicarli e di dedurre in modo preciso il pregiudizio derivatole.
Parimenti, il decreto della Corte territoriale risulta rispettoso di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.24/2019 in base alla quale, con riferimento alle misure di prevenzione disposte nei confronti dei soggetti di cui all’art. 1, lett. b), d.lgs. 159/2011, è necessario verificare la sussistenza di un triplice requisito, da provarsi mediante precisi elementi di fatto, dovendosi trattare di: a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto; b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui; c) i quali a loro volta costituiscano – o abbiano costituito in una
determinata epoca – l’unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito.
5.1. Orbene, la Corte di appello ha dato conto della sussistenza dei requisiti sopra richiamati senza incorrere nella lamentata violazione di legge. Infatti, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha dato rilievo al rapporto di convivenza esistente tra la ricorrente ed il proposto (i quali hanno dei figli in comune), al diretto interessamento di NOME COGNOME all’acquisto dell’immobile e, soprattutto, alla mancanza di redditi propri della COGNOME tali da giustificare l’acquisto dell’immobile e la titolarità del conto corrente bancario.
5.2. Parimenti la Corte distrettuale, sempre in modo coerente, ha osservato che non era possibile pervenire a conclusioni differenti sulla base dei bonifici effettuati da COGNOME per la genericità delle motivazioni che lo avrebbero spinto a tali elargizioni ed in considerazione del fatto che esse erano avvenute a distanza ravvicinata e con modalità tali da evitare accertamenti bancari.
In conclusione, pur lamentando violazione di legge, la COGNOME tende ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali coerentemente valutati dalla Corte di appello di Bologna; la inammissibilità del ricorso determina la inammissibilità dei motivi nuovi a norma dell’art.585, comma 4, cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente, in forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella proposizione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 settembre 2023.