Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43101 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43101 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a Vignola il DATA_NASCITA; COGNOME NOME nata a Galati il DATA_NASCITA;
avverso il decreto della Corte di appello di Bologna del 26/01/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del GLYPH Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
letta la memoria dell’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Bologna ha respinto gli appelli proposti da NOME COGNOME e da NOME COGNOME (quale terza interessata) avverso il decreto del Tribunale della stessa città, emesso il giorno 11 aprile 2022, con il quale era stata disposta, nei confronti del primo, la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di p.s. per la durata di anni tre, nonché la confisca dei beni (immobili, mobili e somme di denaro) già in sequestro in forza del decreto del 15 febbraio 2020 – ad eccezione dell’autoveicolo Volkswagen 6N targato TARGA_VEICOLO– dettagliatamente indicati nel decreto medesimo.
In particolare, la Corte territoriale ha confermato il giudizio di concreta pericolosità sociale del proposto alla luce dei numerosi precedenti penali (per reati contro il patrimonio) commessi dal predetto nel corso della sua esistenza ed anche in periodi recenti e comunque a decorrere dal 2006 a tutt’oggi.
Con riferimento alla misura patrimoniale, poi, il decreto impugnato ha osservato che i beni oggetto di confisca erano stati acquisiti proprio nel corso del periodo di pericolosità sociale, che andava fatto risalire al 2006 allorquando era intervenuta la prima condanna del proposto per truffa.
Quanto poi ai beni intestati a NOME COGNOME, secondo la Corte distrettuale, non risultava superata la presunzione di riconducibilità degli stessi beni al proposto, del quale la predetta all’epoca era coniuge non legalmente separato, di talché essi (fittiziamente intestati alla donna) erano da ritenersi acquistati con proventi dell’attività illecita del marito, tenuto conto anche della sproporzione tra i redditi dichiarati dalla terza interessata ed i relativi esborsi.
Avverso il predetto decreto NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, propone ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. p chiedendone l’annullamento.
Egli denuncia, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) , c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 1, lett. b) , 4 lett. c), 7, comma 1, 16 lett. a) e 24 d.lgs. 159/2011 e 125, comma 3, cod. proc. pen. rispetto ai presupposti soggettivi applicativi delle misure di sicurezza patrimoniali ed il vizio di motivazione apparente in ordine alla riconducibilità del proposto ad una delle suddette categorie di pericolosità sociale, alla contestualizzazione temporale di tale pericolosità ed alla attualità della medesima.
Anche la terza interessata NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, insistendo per l’annullamento del decreto in oggetto.
Con il primo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 1, lett. b) , 4 lett. c), 7, comma 1, 16 lett. a) e 24 d.lgs. 159/2011 e 125, comma 3, cod. proc. pen. rispetto ai presupposti soggettivi applicativi delle misure di sicurezza patrimoniali ed il vizio di motivazione apparente in ordine alla riconducibilità del proposto ad una delle suddette categorie di pericolosità sociale, alla contestualizzazione temporale di tale pericolosità ed alla attualità della medesima.
Con il secondo lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli art.24 d.lgs. 159/2011 e 125, comma 3, cod. proc. pen. rispetto ai presupposti soggettivi applicativi delle misura di prevenzione patrimoniali ed il relativo vizio di motivazione apparente in risposta ai motivi d impugnazione presentati dalla stessa ricorrente.
Con provvedimento del 7 giugno 2023 il Presidente titolare della Sezione ha rigettato l’istanza di trattazione orale avanzata dal difensore di NOME COGNOME trattandosi di procedimento in camera di consiglio ai sensi dell’art.611 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.La Corte osserva che i ricorsi sono manifestamente infondati e che, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili.
2.0ccorre premettere che, nel procedimento di prevenzione, secondo il disposto dell’art. 4 I. n. 1423/56, richiamato dall’art. 3-ter, comma 2, I. n. 575/65 (disposizioni confermate dall’art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011), il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, prospettato da una parte, che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/6/2020, Mule’, Rv. 279284; Sez. 6, n. 33705 del 15/6/2016, Caliendo e altro, Rv. 270080).
È, quindi, esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità, l’ipotes dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33451 del 29/5/2014, COGNOME ed altri, Rv. 260246), così come è estraneo al procedimento
di legittimità il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell’articol citato, a meno che il travisamento non abbia investito plurime c:ircostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 6/7/2020, P.G. in proc. Noviello, Rv. 279435).
Deve poi ricordarsi che il terzo interessato (nella specie NOME COGNOME) non è legittimato a proporre impugnazione rispetto ai profili attinentiypericolosità del proposto in quanto essi non lo riguardano.
Ciò posto, deve evidenziarsi che, al contrario di quanto sostenuto con le impugnazioni (che possono essere trattate congiuntamente stante la stretta connessione dei relativi motivi), il decreto della Corte territoriale risulta rispetto di quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.24/2019 in base alla quale, con riferimento alle misure di prevenzione disposte nei confronti dei soggetti di cui all’art. 1, lett. b) , d.lgs. 159/2011, è necessario verificare la sussistenza di un triplice requisito, da provarsi mediante precisi elementi di fatto, dovendosi trattare di: a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto; b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui; c) i quali a loro volta costituiscano – o abbiano costitui in una determinata epoca – l’unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito.
3.1. Orbene, la Corte di appello ha dato conto della sussistenza dei requisiti sopra richiamati senza incorrere nella lamentata violazione di legge.
Infatti, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha confermato la misura di prevenzione personale tenuto conto dei numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e di natura economica e tributaria (finalizzati alla evasione fiscale e per i quali egli aveva riportato una condanna ad anni sei di reclusione) commessi a partire dal 2006 e sino al 2018, così come la confisca nei riguardi di NOME COGNOME sulla base dei numerosi precedenti risultanti a suo carico in un significativo arco temporale (dodici anni) per i reat sopra indicati che, per la loro natura, sono idonei a generare profitti di notevole entità.
Il decreto impugnato ha poi dato rilievo, in modo coerente, al fatto che, dalle denunce dei redditi era emerso che i redditi del proposto e della terza interessata risultavano del tutto insufficienti per giustificare l’acquisizione dei beni oggetto sequestro e che i ricorrenti non avevano fornito concreti elementi per giungere ad una diversa conclusione.
3.2. Quanto poi alla tesi difensiva secondo cui la terza interessata era separata di fatto dal proposto sin dal 2017, la Corte di appello ha osservato che tale deduzione era rimasta priva di riscontro e che la Guardia di Finanza aveva, comunque, evidenziato una sproporzione tra le fonti di reddito e gli impieghi di NOME COGNOME a conferma della riferibilità dei beni al proposto.
3.3. In sostanza, quindi, la Corte territoriale ha logicamente evidenziato che la commissione di reati da parte di NOME COGNOME per un significativo periodo temporale e la assenza di significativi redditi da lavoro per entrambi i ricorrenti costituivano prova della correlazione temporale tra i profitti illeciti e l’acquisizio di quanto oggetto di confisca.
I ricorsi vanno, pertanto, dichiarati inammissibili cori la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen. processuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità delle impugnazio (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 settembre 2023.