Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5777 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5777 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME NOME MARMIROLO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME NOME MANTOVA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a MANTOVA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso il decreto del 13/06/2022 della CORTE di APPELLO di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del PG NOME COGNOME il quale ha chiesto l’annullamento con rinvi provvedimento impugNOME quanto all’indicazione dell’arco temporale della pericolosit qualificata nonché quanto allo scrutinio di sproporzione riferito ad acquisti interven predetto arco temporale, rigetto nel resto dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Brescia, con provvedimento in data 6 ottobre 2021, rigettava la pro di confisca nei confronti di NOME COGNOME nonchè NOME COGNOME, NOME COGNOME e COGNOME, il primo quale proposto e gli altri quali terzi interessati, ritenendo che non vi
della pericolosità qualificata ai sensi dell’art. 4 lett. b) d. Igs. 159/2011 in risultava indagato per il reato di cui all’art. 12 quinquies D.L. 306/1992 conv. con modificazioni dalla L. 356/1992 oggi art. 512 bis c.p. ma l’azione penale non era stata esercita riferimento a questa ipotesi d’accusa.
I primi giudici osservavano, altresì, che il Tribunale di Mantova il 17 se aveva assolto il COGNOME da reati aventi ad oggetto violazioni dell’art. 11 de strettamente connessi alle contestazioni di intestazione fittizia.
Su ricorso del Procuratore Generale distrettuale la Corte di appello di decreto in data 13 giugno 2022, disponeva la confisca dei beni meglio specificati allegata al provvedimento.
I giudici territoriali ritenevano che il proposto era sottoponibile alla prevenzione perché indiziato del reato di cui all’ art. 512 bis c.p., a nulla rilevando che procedimento era in fase di indagini preliminari, stante l’autonomia del pro prevenzione rispetto a quello penale ed apparendo priva di rilievo la pronunci rispetto alla violazione dell’art. 11 d. Igs. 74/2000 e ciò sia perché, in dir fattispecie penali differenti e, comunque, in quanto la violazione tributaria rigua plurime società gestite dal proposto.
Osservavano che, per contro, la pronuncia di condanna definitiva emessa dall appello di Brescia in data dicembre 2020 e riguardante il reato di associazione p aveva incidentalmente accertato l’intestazione fittizia a terzi RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, affidate a prestanome meramente esecutivi e che dovevano ritenersi COGNOME disp del proposto le due anzidette società ed, altresì, le società RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE e ciò in ragione di quanto emerg dal compendio procedimentale avente ad oggetto captazioni ambientali e telefoniche, documentali e dichiarazioni di terzi.
Rilevavano che sussistevano i presupposti di cui all’art. 24 d. Igs. 159/201 la confisca, trattandosi di beni certamente sproporzionati rispetto al reddi dell’attività economica svolta dal proposto sulla scorta degli accertamenti compiu 2017 da cui emergeva che la famiglia di NOME COGNOME viveva con redditi ir alla spesa familiare annua sostenuta, dovendosi, quindi, ritenere i beni confiscati illecite o il loro reimpiego.
Contro detto provvedimento hanno proposto ricorsi per cassazione, a me rispettivi difensori di fiducia e procuratori speciali, il proposto NOME COGNOME interessati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
3.1. NOME COGNOME propone due motivi.
Con il primo motivo denuncia violazione di legge penale (art. 4, comma 1, lett. b) d cit. e art. 512 bis c.p.) quanto alla omessa valutazione del dolo specifico; motivazione apparent in punto di pericolosità sociale del ricorrente.
Deduce che, in difetto di una statuizione di responsabilità irrevocabile, il provved impugNOME avrebbe dovuto accertare, in concreto, la sussistenza degli COGNOME costitutivi d all’art. 512 bis c.p. verificando, in particolare, la configurabilità del dolo specifico richie norma incriminatrice ed, in particolare, avrebbe dovuto accertare che la condotta fraudol fosse finalizzata a sottrarre i beni alla misura di prevenzione presumendone l’inizio.
Evidenzia che: lo stesso non temeva una siffatta misura dal momento che egli non era conoscenza della richiesta di misure di prevenzione nei suo confronti, misura non disposta gi provvedimento di rigetto del 2011 e di non luogo a provvedere del 2014; il procedimento pena riguardante il reato associativo non stabiliva che il ricorrente avesse fatto ricorso ad int fittizie per eludere misure di prevenzione quanto piuttosto per allontanare da sé responsabilità; la cessione RAGIONE_SOCIALE quote della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a NOME COGNOME risaliva al lontano 6 ottobre 2006, molto prima dei citati procedimenti di prevenzi RAGIONE_SOCIALE costituiva una partecipazione che il ricorrente aveva acquistato nel lontan 2001; il procedimento n. 4266/2017 non riguardava alcuna contestazione di intestazione fitt per RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; relativamente alla assoluzione dal menzioNOME reato tributario, il provvedimento impugNOME aveva ritenuto questa vicenda priva di rilievo in modo illogi erroneo laddove il Tribunale aveva rilevato che la violazione dell’art. 11 cit. era stat all’odierno ricorrente con riguardo all’alienazione fraudolenta del 96% RAGIONE_SOCIALE quote RAGIONE_SOCIALE.
Osserva che la Corte di appello, nell’ inquadrare il ricorrente COGNOME categoria di peri di cui art. 4 comma 1 lett. b d. Igs. cit., aveva violato il disposto di cui all’ art. 6 tenendo conto dei fatti coperti da giudicato in forza della sentenza n. 1019/2018 e, comun aveva fatto ricorso a ricostruzioni basate su meri sospetti.
Con il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge (art. 4 c. 1 lett. b) igs. cit.) nonché motivazione apparente quanto alla riconducibilità in capo al proposto de confiscati. Rileva che la corte di merito aveva omesso di motivare sulla datazione d manifestazione della pericolosità sociale e sulla correlazione rispetto al momento di rif dei beni confiscati. Evidenzia, in particolare, che i giudici non avevano considerato che la RAGIONE_SOCIALE era stata costituita nel 2001 e che la società RAGIONE_SOCIALE era stata costituita nel 2003 dalla propria madre con finanziamenti da parte di istituti di cr
Quanto alle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, la Corte territoriale si sarebbe limitata ad affermare che si trattava di società riconducibili ai proposto.
Deduce che appariva evidente che la corte di appello aveva omesso di verificare e acclarare la correlazione fra le somme di provenienza illecita riferibili al proposto e i s di incremento patrimoniale.
Il ricorrente ha depositato memoria contenente motivi aggiunti ulteriormente sul secondo motivo relativo alla dedotta violazione di legge per motivazione apparen alla perimetrazione cronologica della pericolosità sociale ed in punto a riconducibili stesso dei beni confiscati.
3.2. NOME COGNOME, terzo interessato nel procedimento di prevenzione quale amministratore della RAGIONE_SOCIALE nonché erede NOME COGNOME socio unico della RAGIONE_SOCIALE ed, ancora, socio della RAGIONE_SOCIALE con un unico motivo, articolato in più censure, lamenta violazione dell 159/2011 quanto alla sottoposizione a confisca RAGIONE_SOCIALE quote RAGIONE_SOCIALE predette so motivazione apparente quanto alla riconducibilità al proposto RAGIONE_SOCIALE stesse.
Evidenzia che, del tutto erroneamente, la Corte di appello aveva ritenuto s riconducibilità al proposto RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE pur in difetto di contestazione a carico dello stesso di intestazione fittizia di tali beni, presupp per l’applicazione della misura di prevenzione.
Rileva che la motivazione della corte di appello era meramente apparente in qua omesso di confrontarsi con il dato fondamentale dell’assenza di prova in ordine all di capitali illeciti all’ interno RAGIONE_SOCIALE da parte del proposto, sul da costituzione di detta società dalla signora NOME COGNOME nel 2001 e della certa quest’ ultima di tale società poi ceduta a NOME COGNOME e che i giudici di omesso di confrontarsi con la mancanza assoluta di prova circa l’ eventuale ac patrimoniale effettuata dal prevenuto.
Parimenti lamenta la omessa perimetrazione cronologica della pericolosità s COGNOME nonché l’assenza di una esatta quantificazione dei capitali illeciti asseri nelle società.
Assume, inoltre, che non poteva fondatamente ritenersi la riconducibilità al B COGNOME del solo fatto che lo stesso aveva concesso in locazione i suoi locali a società asservite all’ associazione a delinquere di cui alla sentenza n. 2918/2020 della Co di Brescia e della circostanza che lo stesso utilizzava una imbarcazione riferibile
Osserva, ancora, che la corte di appello non aveva considerato che la società RAGIONE_SOCIALE, attiva nel capo immobiliare, era stata gestita in via esclusiva da COGNOME quale aveva condotto personalmente tutte le operazioni immobiliari di detta società propri e di provenienza lecita e che, peraltro, nessuna contestazione ex art. 12 quinquiés cit. era stata mai mossa a NOME COGNOME.
Rileva che la corte di appello, omettendo di esaminare le risultanze contabili aveva ritenuto che gli importi immessi COGNOME società erano di sicura provenienza d COGNOME COGNOME COGNOME ad COGNOME presuntivi che vedevano prelevamenti dai conti del COGNOME prossima agli investimenti di NOME COGNOME COGNOME società in assenza di alc
supporto e senza operare alcuna vaglio in ordine alla perimetrazione cronologia della sociale di NOME.
Deduce, altresì, che analoghe considerazioni valevano per la RAGIONE_SOCIALE non avendo la corte di appello valutato tutta la docu riguardante la vita della società certamente non riferibile al proposto (in difetto intestazione fittizia) non essendo in alcun modo emerso che detta società era st dal proposto il quale ne era stato amministratore per un limitato arco temporale.
Evidenzia che la corte di appello aveva omesso ogni considerazione in rela perimetrazione cronologica della pericolosità sociale del proposto così come ogni va ordine alla correlazione temporale di questa ed il momento della riferibilità della di confisca ed aveva, altresì, omesso di considerare che nessuna contestazion quinquies cit. era stata mai mossa a NOME COGNOME in relazione a tale societ
3.3. NOME COGNOMECOGNOME COGNOME interessata nel procedimento di prevenzione qual amministratore della RAGIONE_SOCIALE con un unic motivo, articolato in più censure, lamenta violazione dell’art. 24 cl. Igs. 159/2 sottoposizione a confisca RAGIONE_SOCIALE quote della predetta società nonché motivazione quanto alla riconducibilità al proposto RAGIONE_SOCIALE stesse ed alla valutazione RAGIONE_SOCIALE r lamentando la carenza assoluta di motivazione in ordine alla perimetrazione cronol pericolosità del proposto ed alla correlazione di questa rispetto ai beni oggetto di relativamente alla supposte immissioni di flussi di provenienza illecita COGNOME socie RAGIONE_SOCIALE contestazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle avanzate da NOME COGNOME riferimento a tale società.
3.4. NOME COGNOME, figlia del proposto, COGNOME interessata in quanto legale della RAGIONE_SOCIALE, svolge unico motivo di censura con il quale deduce illogicità della mot relazione all’art. 12 quinquies I. 356 1992 ed alla pericolosità sociale del proposto.
Lamenta che la corte di appello aveva omesso di considerare che società era ina il proposto ne fosse socio al 5%, situazione che legittimava lo stesso ad int gestione societaria, parlandone nelle conversazioni captate con NOME COGNOME COGNOME 90% RAGIONE_SOCIALE quote; che difettava nel provvedimento impugNOME uno scrutinio impron correlazione temporale e che mancava la prova della “sproporzione” e della riferibi al proposto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Prima di procedere all’esame dei ricorsi ragioni di economia processuale sistematico impongono di svolgere alcune considerazioni di carattere generale su sindacato di legittimità nel giudizio di prevenzione allo scopo sia di evitare inuti di illustrare i principi di diritto cui questo Collegio intende attenersi COGNOME valu presentati dai ricorrenti.
Deve essere ricordato che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione ammesso, soltanto, per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 10, comma 3, dec legislativo n. 159 del 2011 (e del precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiam dall’art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575), con una previsione che superato il vaglio di costituzionalità (Corte Cost., sent. n. 106 del 15/4/2015). Ne consegu in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in s legittimità l’ipotesi della illogicità manifesta di cui all’art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazi dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello, il ca motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/07/2014, COGNOME, Rv. 260246; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, 2 Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 de 07/01/2016, COGNOME, Rv. 266365; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, COGNOME, Rv. 261590; da ultimo v. Sez. 2, n. 9517 del 07/02/2018, COGNOME, Rv. 272521, in motivazione).
Con altra pronunzia le Sezioni unite hanno nuovamente affermato come «sia possibile svolgere in sede di legittimità il controllo inerente all’esatta applicazione della provvedimenti applicativi della misura di prevenzione, ove si profila la totale esclus argomentazione su un elemento costitutivo della fattispecie che legittima l’applicazione misura, configurandosi, in caso di radicale mancanza di argomentazione su punto essenziale, l nullità del provvedimento ai sensi RAGIONE_SOCIALE disposizioni di cui agli artt. 111, sesto comma, 125, comma 3, cod. proc. pen., 7, comma 1, d. Igs. 06/09/2011, n. 159, poiché l’appara giustificativo costituisce l’essenza indefettibile del provvedimento giurisdizionale» (Se 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271511, in motivazione).
La Suprema Corte ha, poi, anche precisato in più occasioni che si verte nel caso motivazione inesistente o meramente apparente quando essa manchi assolutamente o sia, altresì, del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da r inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero l argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento.
Va, infine, ricordato che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stat in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni post fondamento del provvedimento impugNOME (v. Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260246).
Anche il vizio di travisamento della prova per omissione deve ritenersi estrane procedimento di legittimità avente ad oggetto le misure di prevenzione ove sono deducibi appunto – solo i motivi che denuncino violazione di legge; e ciò a meno che il travisamento abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero talmente erroneament ricostruite dai giudici di merito al punto da trasfondersi in una forma di motivazione apparente
od inesistente riconducibile alla violazione di legge (di recente, Cass. sez. 2, se 06/07/2020 – dep. 15/07/2020 – Rv. 279435).
E’ ora possibile procedere all’ esame dei singoli ricorsi.
Il ricorso di NOME COGNOME può trovare accoglimento nei limiti appres
2.1. Risulta manifestamente infondato il primo motivo di ricorso svolto dalla proposto, con il quale si articola una duplice censura: quella (in violazione di ritenuto il ricorrente sottoponibile alla confisca perché indiziato del reato quinquíes D.L. n. 306 del 1992 conv. in legge n. 325 del 1992 pure in mancanza statuizione definitiva di condanna ed, invece, in presenza di un avviso di RAGIONE_SOCIALE indagini; quella (formulata in termini di motivazione mancante) di avere ritenu sottoponibile alla confisca mancando di scrutinare il dolo specifico che la norma i predetta esige.
Le censure ripropongono, in sostanza, la problematica dei rapporti fra giudiz giudizio di prevenzione.
Ora, prima di chiarire quali siano tali rapporti è opportuno effettuar ricognizione RAGIONE_SOCIALE disposizioni normative di riferimento.
L’art. 29 del d.lgs. cit. (rubricato come “indipendenza dall’esercizio dell’a stabilisce che «l’azione di prevenzione può essere esercitata anche indipen dall’esercizio dell’azione penale». Tale norma trova, innanzitutto, un riscontro ne ai commi secondo e terzo, stabilisce, da una parte, che le misure di prevenzione possono essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro a (comma secondo) e, dall’altra (comma terzo), che «il procedimento di prevenzione pat può essere iniziato anche in caso di morte del soggetto nei confronti del quale pot disposta la confisca; in tal caso la richiesta di applicazione della misura di prevenz proposta nei riguardi dei successori a titolo universale o particolare entro il te anni dal decesso». In secondo luogo, anche nell’ ipotesi di cui all’ art. 28 revocazione della confisca), vale il principio per cui in materia di misure di p sopravvenuto giudicato penale di assoluzione non integra automaticamente la revocazione di cui all’art. 28, comma 1, lett. b), del d.igs. 6 settembre 2011 l’autonomia del giudizio di prevenzione da quello penale, con la conseguenza che l prevenzione può legittimamente essere mantenuta, pur a fronte di detto giudicato, n casi: a) gli COGNOME di fatto esclusi dai giudicato costituiscono solo una frazion degli episodi storici valutati dal giudice della prevenzione; b) il giudizio di preve su COGNOME cognitivi indipendenti e diversi da quelli acquisiti in sede penal pericolosità prevenzionale si discosta sensibilmente dai contenuti della incriminatrice oggetto della sentenza penale. (Sez. 1, Sentenza n. 13638 del 16/01/2019 Cc. (dep. 28/03/2019) Rv. 275244 – 01.
Tali dati normativi consentono, quindi, di ribadire il risalente e consolidato p secondo il quale i procedimenti penali e di prevenzione sono assolutamente autonomi, propri perché l’uno non è pregiudiziale all’altro.
Infatti, è diverso l’oggetto dell’accertamento in quanto, com’è stato condivisibi osservato: «Il soggetto coinvolto in un procedimento di prevenzione, non viene riten “colpevole” o “non colpevole” in ordine alla realizzazione di un fatto specifico, ma viene r “pericoloso” o “non pericoloso” in rapporto al suo precedente agire (per come ricost attraverso le diverse fonti di “conoscenza) elevato ad “indice rivelatore” della possi compiere future condotte perturbatrici dell’ordine sociale costituzionale o dell’ordine econ e ciò in rapporto all’esistenza RAGIONE_SOCIALE citate disposizioni di legge che “qualificano” l categorie di pericolosità»: Sez. 1, 36258/2017; Sez. 1, n. 31209/2015.
Invero, le «misure di prevenzione previste dalle leggi italiane non impli giudizio di colpevolezza, ma mirano a prevenire il compimento di atti criminali L. Inoltre, imposizione non dipende dalla preventiva pronuncia di una condanna per infrazione penale [.. esse non possono dunque essere paragonate ad una pena»: Corte EDU del 17/05/2011, Italia contro COGNOME e COGNOME; Corte Cost. n. 24 del 2019 (§ 9.7. ss).
Ma è diverso anche l’onere probatorio che occorre, da una parte, per la condanna penal e, dall’altra, per l’accertamento della pericolosità sociale. In sede penale, l’imputato può condanNOME solo ove l’accusa abbia fornito un quadro probatorio formato da indizi “gravi, pre e concordanti” (art. 192 cod. proc. pen.) che consenta di ritenere l’imputato colpevole ” di ogni ragionevole dubbio” (art. 533 comma 1 cod. proc. pen.), tant’è che deve pronuncia assoluzione anche «quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il f sussista, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato commesso da persona imputabile» (art. 530 comma 2 cod. proc. pen.).
Non è così per il giudizio di prevenzione che non prevede una soglia così elevata l’accertamento della pericolosità, tant’è che, secondo la consolidata giurisprudenza della di RAGIONE_SOCIALEzione: a) «nel giudizio di prevenzione, proprio in ragione della sua autonomia processo penale, la prova indiretta o indiziaria non deve essere dotata dei caratteri pr dall’art. 192 cod. proc. pen., con la logica conseguenza che le chiamate in correità o in re devono essere necessariamente qualificate dai riscontri individualizzanti, ai fini dell’accer della pericolosità»: ex plurimis Sez. 6, n. 921/2014, dep. 2015, Rv 261842; Sez. 1, n. 6613/2008 Rv 239358; b) possono essere ritenuti sufficienti anche quegli indizi che, in sede penale, h portato all’assoluzione dell’imputato ex art. 530/2 cod. proc. pen.: ex plurimis, Sez. 6 n. 921/2014 cit.; Sez. 1, n. 806/1988 Rv 178117; Sez. 1, n. 2/1985, Rv 167762; c) è legit addurre, a sostegno del giudizio di pericolosità sociale del prevenuto, COGNOME risulta giudizio penale di cognizione conclusosi con sentenza di patteggiamento che, quantunque non sia una decisione che accerta la responsabilità, non è, tuttavia, una conclusione assolutori l’imputato: Sez. 1, n. 2142/1998, Rv 211032.
Questa decisiva differenza fra il giudizio penale e quello di prevenzi puntualizzata dalla medesima Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 24 de chiarito che «occorre subito eliminare ogni equivoca sovrapposizione tra il concetto d sostanziale, relativa al thema probandum, e quello di cosiddetta tassatività process concernente il quomodo della prova. Mentre il primo attiene al rispetto del principio inteso quale garanzia di precisione, determinatezza e prevedibilità degli elem della fattispecie legale che costituisce oggetto di prova, il secondo attiene invec di accertamento probatorio in giudizio, ed è quindi riconducibile a differen costituzionali e convenzionali – tra cui, in particolare, il diritto di difesa di cui diritto a un “giusto processo” ai sensi, assieme, dell’art. 111 Cost. e dall’art. seppur di fondamentale importanza al fine di assicurare la legittimità costituzional RAGIONE_SOCIALE misure di prevenzione, non vengono in rilievo ai fini RAGIONE_SOCIALE questioni di costi in esame. Non sono, dunque, conferenti in questa sede i pur significativi giurisprudenza – COGNOME perdurante e totale assenza, COGNOME legislazione vigente, vincolanti in proposito per il giudice della prevenzione – di selezionare le tipolo (genericamente indicate nelle disposizioni in questione quali «COGNOME di fatto») essere utilizzate come fonti di prova dei requisiti sostanziali RAGIONE_SOCIALE “fattispeci generica” descritte dalle disposizioni in questa sede censurate: requisiti cons riferimento alla lettera b) – nel vivere essi «abitualmente, anche in parte, con i pr delittuose».
Precisato il concetto di autonomia fra i due procedimenti ed il contenuto all b) d.lgs cit., resta ora da verificare in concreto se e in che termini il proce interferire con quello di prevenzione.
Le ipotesi che la prassi può evidenziare sono due: a) materiale probatori nell’ambito del giudizio di prevenzione, derivante da processi penali già conclusosi; probatorio acquisito dal Pubblico Ministero a seguito di indagini: – non sottoposto giudice penale; – sottoposto al vaglio di un giudizio penale in corso.
Nella prima ipotesi, se pure è vero che il processo di prevenzione è indipendent penale, è, però, del tutto intuitivo che il giudice della prevenzione non può ignora del giudice penale che ha già esamiNOME quegli stessi fatti sulla COGNOME dei quali è c di prevenzione.
Il processo penale, però, può concludersi anche con il proscioglimento dell sicché, ove quegli stessi fatti siano posti a fondamento dell’azione di prevenz esaminare se e in che termini possano essere utilizzati dal giudice della prev processo si è concluso con l’assoluzione piena (nel merito) dell’imputato, e prevenzione viene richiesta sulla COGNOME di quello stesso materiale probatorio, la giu questa Corte, fin da epoca risalente, ha statuito che «benché non sussista pregiudizialità tra procedimento penale e procedimento di prevenzione, tuttavia, ov di quest’ultimo intervenga, nei confronti del prevenuto, una sentenza irrevocabile d
perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso, il giudice dell deve tenerne conto, per l’effetto del giudicato penale in tutti gli altri giudizi, sia identico e che non sussistano altri COGNOME, diversi da quelli valutati dal gi quali fondare un autonomo giudizio di pericolosità sociale»: Sez. 1, n. 806/1988 Rv
Tale principio è stato condivisibilmente ribadito da Sez. 1, n. 43826/2018, Rv
Invero il processo penale può concludersi con il proscioglimento dell’imputato diversi dall’assoluzione nel merito: può, infatti, concludersi anche con una se doversi procedere (art. 529 cod. proc. pen.) o di dichiarazione di estinzione del cod. proc. pen.). In questi casi, com’è intuitivo, ove i fatti-reato siano accertati o remissione di querela per reati di truffa o di appropriazione indebita; intervenuta non vi è dubbio che il giudice della prevenzione possa utilizzare quegli stessi fat una qualificazione (incidentale) giuridica sussumendoli nell’ambito di fattispeci rilevanti e pronunciare, quindi, un giudizio di pericolosità.
Il giudizio di prevenzione, pertanto, può essere promosso anche ove, a proposto, non sia mai stato proposto un giudizio penale: ad es. perché la notitia criminis, è stata archiviata; perché l’indagato è deceduto; perché le prove raccolte non furono ritenu a sostenere un’accusa penale; perché l’azione penale era già paralizzata, al m conoscenza della notitia criminis, da una causa di estinzione o di improcedibilità. In ques il giudice della prevenzione, dopo avere ritenuto – sia pure incidentalmente – la di quelle condotte (e, quindi, dopo averle sussunto entro precise fattispecie valutare – senza i limiti stringenti della prova penale – se quelle condotte siano si pericolosità sociale del proposto e, quindi, se sussistano congiuntamente tutti i re dall’art. 1 comma 1 lett. b) dlgs cit., dandone conto COGNOME motivazione: in terminis Sez. 1, 31209/2015, Rv 264320.
Dalle superiori considerazioni discende la manifesta infondatezza del prim apparendo sul punto la sentenza immune da censure rilevabili in sede di legittimità
In proposito va osservato che, con ragionamento tutt’ altro che assente o apparente oltre corretto in diritto, il provvedimento impugNOME ha ritenut l’incolpazione formulata all’esito RAGIONE_SOCIALE indagini, non richiedendosi – data l procedimento di prevenzione del processo penale – una pronuncia affermati responsabilità.
Neppure è richiesto che il giudice della prevenzione formuli un giudizio di re penale con riguardo alla fattispecie di reato in relazione alla quale il propo apparendo, quindi, prive di rilievo alcuno le contestazioni circa la assenza di prov psicologico del reato.
2.2. Il secondo motivo è da ritenere fondato.
Quanto alla “perimetrazione temporale” della “pericolosità sociale” ai individuazione dei cespiti o RAGIONE_SOCIALE attività patrimoniali da ritenersi acquisite con è noto che con la sentenza “Spinelli” del 26.6.2014 le SS.UU. di questa Corte hann
il principio secondo cui la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto in confisca di prevenzione, è anche “misura temporale” del suo ambito applicativ conseguenza per cui, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibil soltanto i beni acquistati nell’arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se come ordinariamente accade, l’intero percorso esistenziale del proposto, o se sia un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di sta suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto que periodo temporale individuato.
In realtà, la portata del principio va calibrata alla luce del problema sottoposto al vaglio RAGIONE_SOCIALE SS.UU. che hanno avuto cura di ribadire, in motivazione, conclusione “… discende dall’apprezzamento dello stesso presupposto giustific confisca di prevenzione, ossia dalla ragionevole presunzione che il bene sia stato a i proventi di attività illecita (restando, così, affetto da illiceità per così dire g detto in dottrina, da “patologia ontologica”) ed è, dunque, pienamente coerente con natura preventiva della misura in esame”; hanno spiegato, infatti, che “diversament possibile aggredire, indiscriminatamente, i beni del proposto, indipendentemen relazione “pertinenziale” e temporale con la pericolosità, lo strumento ablator inevitabilmente, con l’assumere connotati di vera e propria sanzione. Una siff sarebbe, così, 9 difficilmente compatibile con i parametri costituzionali in dell’iniziativa economica e della proprietà privata, di cui agli artt. 41 e 42 Cos principi convenzionali (segnatamente, con il dettato dell’art. 1, Prot. 1, CEDU)”. quel che rileva, ai fini della “perimetrazione” sul piano cronologico degli acquist essere aggrediti con la misura patrimoniale, è la relazione “pertinenziale” che ravvisata tra il periodo di accertata pericolosità sociale e le acquisizioni patrim che queste ultime debbono trovare un collegamento con i presupposti della misura pe con l’accumulazione di proventi da attività illecite reimpiegati nell’ac ordinariamente, può avvenire quando vi sia una sovrapposizione cronologica tra i fat ritenuti manifestazione di pericolosità sociale ed acquisizioni patrimoniali fer tuttavia, che tale “collegamento” può essere ravvisato anche quando questa perfetta non sussista ma si abbia motivo di ritenere che quelle acquisizioni patrimoniali si mediante provviste accumulate in un periodo in cui il soggetto era stato giudicato pericoloso. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Questa stessa Sezione (cfr., Cass. Pen., 2, 13.3.2018 n. 14.165, Alma) ha a di affrontare il problema addivenendo ad una soluzione che il Collegio condivide pien è affermato che dal dato della necessaria “perimetrazione cronologica” posto dalle non può essere tratta la conclusione, come pretenderebbe il ricorrente, di riten “raccordo cronologico” tra la fase di insorgenza dell’illecita accumulazione di denaro reimpiego, quasi a voler sottolineare che in tanto possa sussistere un collegament
illecita provenienza e condotta criminosa in quanto il relativo acquisto sia s perdurante la condizione di associato a delinquere” in quanto “ciò determinerebbe sorta di “condono” per tutte le condotte di acquisizione che, pur effettuate attrave creata mediante la condotta illecita, si siano poi estrinsecate, come momento perfe una fase temporale successiva alla perdita di quella condizione soggettiva di peri correttamente sottolineato, in quella occasione, che una siffatta conclusione “… evocherebbe ciò che l’ordinamento ha legislativamente inteso “scardinare”: va sovrapposizione tra condizione di soggetto socialmente pericoloso e la applicabi confronti della misura di prevenzione patrimoniale. La confisca al contrario presen come si è detto, dì pericolosità in rem di tipo relazionale, nel senso che non è i tale a presentare i requisiti di res intrinsecamente pericolosa, ma il fatt appartenga e, quindi, continui ad essere gestito, da un determiNOME soggetto che ragione specifica dei propri connotati e trascorsi di persona “penalmente qualifica parte un dato di comune esperienza quello secondo il quale l’autore di re direttamente o indirettamente a generare un arricchimento sul versante patrimon regola di provocare fenomeni di “appariscenza” del suo nuovo status ec ontologicamente incompatibile con i redditi dichiarati o l’attività svolta, anch caso, il sistema non solo tende a prevenire e reprimere le intestazioni fraudo manovre volte a rendere “etero vestite” le disponibilità patrimoniali, ma espr riferimento (art. 12-quinquies D.L. n. 306/1992) a condotte elusive, volte proprio l’applicazione RAGIONE_SOCIALE misure di prevenzione patrimoniali”; in definitiva, si è con sostenuto che “… allorché gli acquisti si realizzino in un periodo immediatament quello per cui è stata asseverata la pericolosità qualificata ed il giudice del dell’esistenza di una pluralità di indici fattuali altamente dimostrative che d patrimoniali siano la diretta derivazione causale proprio della provvista formatasi illecita attività, legittimamente può applicarsi la misura ablatoria, in qua collegamento di tipo logico tra il fatto presupposto, la pericolosità del propost patrimoniale “ingiustificato” che ha generato i beni oggetto di confisca”; “d parametro della “ragionevolezza temporale” non esclude affatto la possibilità che si COGNOME di univoco spessore indiziante atti a ricondurre la genesi di accumulazioni o di singole possidenze, anche se materializzatesi in epoca di gran lunga su cessazione RAGIONE_SOCIALE condizioni di pericolosità soggettiva, proprio all’epoca di perman stesse condizioni. Ove così non fosse, il dato temporale anziché fungere da indice di un costrutto argomentativo sulla cui COGNOME dedurre l’esistenza dei presupposti, d stesso parametro “scriminante” agli effetti dell’applicazione della misura di patrimoniale: ciò che né la lettera, né la ratio del sistema tollererebbero”. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Nel caso in esame, come ben rilevato del resto anche dal P.G. COGNOME sua requisi in atti, la Corte di appello ha omesso del tutto di affrontare il tema della c.d
temporale, non preoccupandosi in alcun modo di tracciare il periodo di manifestaz pericolosità.
Risulta, invero, che la corte di merito ha operato una confisca indiscrimin indicati senza chiarire l’arco temporale all’interno del quale ha ritenuto sussistent qualificata e senza effettuare alcuna verifica circa la risorse via via impiegate RAGIONE_SOCIALE singole compagini sociali oggetto di confisca.
Appare emblematico il caso della RAGIONE_SOCIALE costituita nel 2003 dalla madre del proposto mediante il conferimento di beni immobili di famiglia: o ipotizzando che il proposto abbia successivamente apportato risorse a tale soci ritenendo che queste risorse possano dirsi di provenienza illecita, occorreva ve confisca riguardava beni o utilità scaturenti da apporti illeciti del proposto.
In definitiva, il provvedimento impugNOME viene meno al criterio secondo il qual di misure di prevenzione, ove la fattispecie concreta consenta al giudice di d momento iniziale ed il termine finale della pericolosità sociale qualificata, sono confisca solo i beni acquistati in detto periodo temporale, salva restando la po proposto di dimostrare l’acquisto dei beni con risorse preesistenti all’inizio dell (Sez. 6, n. 31634 del 17/05/2017).
Deve essere, dunque disposto l’annullamento con rinvio del provvedimento impu nei confronti del proposto in ordine alla c.d. “perimetrazione cronologica”: va da sé del rinvio dovrà operare anche un nuovo scrutinio sulla “sproporzione” relativa a intervenuti nell’ arco temporale rilevante ai fini che occupano.
I ricorsi dei terzi interessati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ritenere inammissibili in quanto proposti per motivi non consentiti.
3.1. In relazione alla legittimazione dell’impugnazione del provvedimento di c parte del terzo deve ritenersi che costui, pur non essendo gravato da alcun onere ha, tuttavia, ove lo ritenga opportuno, un onere di allegazione che consiste, confutare la tesi accusatoria (secondo la quale egli è un mero intestatario formal COGNOME fattuali che dimostrino che quel bene è di sua esclusiva proprietà e COGNOME disponibilità.
Risulta, quindi, chiaro che, per il terzo rimangono irrilevanti (perché inido la proprietà o la disponibilità del bene) tutte quelle eccezioni che riguardano esc posizione del proposto (ad es. sussistenza della condizione di pericolosità, va confiscato sproporzioNOME rispetto al reddito dichiarato, la legittima provenien costui potrebbe avere interesse a far valere.
La giurisprudenza di questa Corte di legittimità è consolidata nel ritenere ch meramente “adesivo” del proposto che, aderendo alla posizione processuale d intestatario (ritenuto fittizio), chieda che il bene confiscato sia riconosciuto di p del suddetto terzo, è inammissibile in quanto carente di legittimazione attiva (
30935 del 07/05/2015, COGNOME e altri, Rv. 264295; Sez. 6, n. 48274 del 01/12/2015 altro, Rv. 265767); – ugualmente carente di legittimazione è il terzo che sostenga del proposto; – è, di contro, ammissibile, l’impugnazione del terzo che sostenga suo (e, quindi, non del proposto), ma, in questo caso, la sua difesa dovrà lim esclusivamente a dimostrare che il terzo è reale proprietario essendo egli del tut indifferente alle questioni giuridiche che riguardano il solo proposto (come detto sproporzione ecc.).
Va in questa sede data, quindi, continuità all’ orientamento secondo cui seco caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intesta questi può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità e la proprietà dei b vincolo, mentre non è legittimato a sostenere che il bene sia di effettiva propriet essendo del tutto estraneo ad ogni questione giuridica relativa ai presupposti per della misura nei confronti di quest’ultimo – quali la condizione di pericolosità, la il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del che solo costui può avere interesse a far valere. (Sez. 2, n. 31549 del 06/0 17/07/2019, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 27722504).
Ne discende la inammissibilità di tutte le censure di cui ai menzionati ricors viene esclusivamente contestata violazione di legge in relazione alla ritenuta su presupposti idonei a legittimare la applicazione della misura di prevenzione patrimo profilo della assenza del requisito della correlazione temporale fra la presunta peri e l’ acquisto dei beni immobili confiscati ai congiunti ed in ordine alla insussisten della “sproporzione” ed alla mancata considerazione della sussistenza di ricorse l del nucleo familiare.
3.2. Risulta, poi, di immediata evidenza che tutte le censure riguardanti la r beni al proposto sono totalmente generiche ed inidonee ad inficiare il ragionamento di merito (vedi ff. 12 e segg.) quanto alla attribuibilità dei beni de quibus a NOME COGNOME o comunque mirano ad una diversa ricostruzione in fatto preclusa in questa sede.
Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi dei suindicati ricorre interessati devono essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d’inammissibil per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei predetti ricorren RAGIONE_SOCIALE spese processuali nonché al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di un che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina e euro tremila ciascuno.
P.Q.M.
annulla il provvedimento impugNOME nei confronti di COGNOME NOME NOME ordin all’omessa perimetrazione temporale della pericolosità sociale e al connesso
sproporzione con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Brescia Sezione prevenzione. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Dichiara inammissibili i rico NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese proces della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, il 30 Novembre 2022
Il Consigliere Estensore
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Il Presidente