Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16493 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16493 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/02/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nata a Marano di Napoli il 16/04/1947, NOMECOGNOME nato a Marano di Napoli il 20/01/1946, avverso il decreto del 09/11/2021 della Corte di appello di Napoli. Letti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto accogliersi i ricorsi ed annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte di appello di Napoli, sezione misure di prevenzione, ha, per quanto in questa sede rileva, confermato il decreto con il quale il Tribunale di Napoli, sezione misure di prevenzione, pur rigettando, per carenza di attualità della pericolosità, la richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale nei confronti di NOME COGNOME aveva disposto la confisca di un appartamento, sito in Bacoli, acquistato il 30 gennaio 1998 dalla moglie del proposto, NOME Acconciagioco, per un corrispettivo di £ 102.000.000.
A ragione della decisione, evidenziava che l’COGNOME era stato condannato dal Tribunale di Napoli con sentenza del 27 ottobre 2016, irrevocabile il 18
gennaio 2010, per il delitto di cui all’art. 416 bis cod. pen., essendosene accertata la partecipazione al clan camorristico COGNOME, sulla base di indagini avviate nell’anno 1998; rappresentava che plurime sentenze irrevocabili avevano attestato l’esistenza e l’operatività di quel clan camorristico fin dal 1970; rilevava l’inconsistenza delle deduzioni difensive degli odierni ricorrenti, i quali avevano sostenuto di aver ricavato la provvista economica per l’acquisto dell’immobile in questione grazie all’attività lavorativa svolta dall’Orlando (titolare, fin dal 1967 di un’officina meccanica) e grazie ai ricavi della società RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto l’acquisto e la vendita di cavalli da corsa e la partecipazione a gare e concorsi nazionali ed internazionali, rimarcando che nel 1991, data di costituzione della società, essi erano titolari di redditi irrisori («non rinvenendosi in atti alcuna documentazione idonea a dimostrare in modo attendibile e coerente che detta officina meccanica abbia prodotto redditi»), e che la RAGIONE_SOCIALE doveva ritenersi costituita grazie al «finanziamento camorristico»; sottolineava, inoltre, che nel 2000 una complessa attività di indagine svolta in collaborazione con la polizia spagnola aveva fatto emergere il coinvolgimento dell’Orlando nella realizzazione di un complesso turistico residenziale a Tenerife, mediante l’impiego di capitali messi a disposizione dal clan COGNOME.
I difensori di fiducia dell’COGNOME, Avv. NOME COGNOME e della COGNOME, Avv. NOME COGNOME hanno impugnato il suddetto decreto, deducendo, con ricorsi del tutto sovrapponibili, violazione di legge e vizio di motivazione.
Deducono che la sentenza di condanna valorizzata dal provvedimento impugnato ha accertato l’appartenenza dell’Orlando al sodalizio mafioso nel periodo 1999 / 2001, sicché l’estensione della pericolosità qualificata ad epoca anteriore appare del tutto ingiustificata; che il procedimento spagnolo al quale ha fatto riferimento il provvedimento impugnato si è concluso con la sentenza (versata in atti, ma non considerata dai giudici) di assoluzione degli imputati per l’acclarata insussistenza dei fatti; che la produzione di redditi leciti da part dell’Orlando era stata documentata mediante la produzione di estratti contributivi, dei quali i giudici non avevano tenuto conto; che la ricostruzione dei redditi del nucleo familiare del proposto era stata affidata ad una consulenza di parte, versata in atti, ma non considerata dai giudici; che il provvedimento impugnato non ha chiarito sulla base di quali elementi possa ritenersi che la RAGIONE_SOCIALE sia stata costituita con capitali illeciti, né quale sia stato il concret apporto fornito dal clan COGNOME, né ha spiegato per quali motivi non siano credibili le dichiarazioni rese dall’Orlando circa i reali motivi che resero molto redditizia l’attività della RAGIONE_SOCIALE (egli ha dichiarato di aver seguito l’attività
in prima persona; di aver acquistato puledri, di averli allenati e di aver gareggiato, riportando numerosi successi che per due anni gli consentirono di piazzarsi al secondo posto nella classifica nazionale dei driver ippici, così da accumulare tra il 1991 ed il 1998 redditi per £ 778.000.000).
Il Sostituto Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Rappresenta che «Nonostante la rilevante distanza temporale tra la data della decisione (9.11.2021) e quelle del deposito della motivazione (19.06.2024) – che avrebbe dovuto imporre, quantomeno, un peculiare sforzo motivazionale -l’iter argomentativo è incompleto e non dà adeguata risposta alle censure difensive»; rileva che la legittimità della misura ablativa è condizionata alla sussistenza di una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi della diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di manifestazione della pericolosità sociale del soggetto, ed evidenzia che, nel caso di specie, «ciò che si rivela carente è l’individuazione, con adeguata motivazione capace di illustrarne la consistenza, dei dati di fatto rivelatori: 1. della diretta provenienza del bene (nel caso di specie la società Dybbs) dalla illecita ricchezza mafiosa; 2. della pericolosità sociale del proposto all’epoca della costituzione della società Dybbs; 3. della irrilevanza, ai fini del calcolo della sproporzione, dei redditi leciti conseguiti con l’attività della RAGIONE_SOCIALE, a v lutarsi in rapporto all’entità dell’asserito avviamento illecito. Dunque, i giudici della prevenzione non hanno chiarito con la necessaria analiticità tutti gli indicati aspetti, non avendo spiegato sulla base di quali elementi concreti, specifici e non presuntivi – da valutare anche tenendo conto delle eccezioni formulate dalla difesa – debba ritenersi che la costituzione della società RAGIONE_SOCIALE sia geneticamente illecita, sia avvenuta in costanza di pericolosità sociale del proposto e il relativo avviamento finanziario precluda la considerazione dell’apporto delle componenti lecite riferibili alla capacità e alla iniziati imprenditoriale del proposto». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e deve, dunque, essere accolto.
E’ noto che i requisiti costitutivi della confisca di prevenzione, letti i termini costituzionalmente e convenzionalmente orientati, anche alla luce delle valutazioni rese in parte qua dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019, consentono l’ablazione e il conseguente sacrificio del diritto di proprietà
del proposto o del terzo interessato limitatamente ai soli beni acquistati in costanza della riscontrata pericolosità del soggetto attinto dalla misura.
Quanto agli acquisti operati in un periodo di tempo antecedente o successivo, la frattura tra la verifica del presupposto soggettivo e la data di entrata del bene nel patrimonio del proposto crea un potenziale vulnus di illegittimità dell’ablazione, che, dunque, può essere disposta solo quando gli atti in carteggio consentano di argomentare la sussistenza della necessaria correlazione tra il bene confiscato e la manifestazione esteriore della pericolosità qualificata del proposto: ed invero, la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche misura temporale del suo ambito applicativo, sicché, se, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell’arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata occorre accertare se questa investa l’intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della stessa, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazion tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato. Si è, pertanto, statuito che «In tema di confisca di prevenzione, è legittimo disporre la misura ablatoria delle utilità acquisite in un periodo successivo a quello per cui è stata asseverata la pericolosità sociale, purché il giudice dia atto della sussistenza di una pluralità di indici fattua dimostrativi della derivazione delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento della attività illecita, e tali indici devono essere tanto più rigorosi ed univoci quanto maggiore è il lasso di tempo decorso dalla cessazione della pericolosità» (Sez. 6, n. 36421 del 06/09/2021, COGNOME, Rv. 281990 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Nella motivazione della sentenza appena citata (§ 6.4.1) si illustra in particolare che «Il concetto di derivazione causale e l’onere probatorio a esso sotteso mutano contenuti a seconda dello iato temporale che corre tra la data dell’acquisizione e la data finale del periodo in cui si è manifestata la pericolosità sociale: la valenza dei molteplici “indici fattuali” infatti dovrà assumere un portato sempre più incisivo, quanto maggiore è il lasso di tempo che intercorre tra i detti momenti. E così, rispetto all’acquisto di un bene compiuto immediatamente dopo la delimitazione temporale della pericolosità sociale, la possibilità di ritenere, in assenza di elementi concreti di valenza dimostrativa opposta, che detto bene sia stato acquisito con il reimpiego diretto della illecita accumulazione di ricchezza pregressa ha una ragionevolezza logica persuasiva immediata. Diversamente, la confiscabilità di un bene acquistato a distanza di un tempo anche considerevole dal momento di cessazione della manifestazione
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della pericolosità sociale è subordinata alla presenza di elementi specifici che riconducano in maniera rigorosa ed univoca l’acquisto in questione al reimpiego diretto di capitali illecitamente accumulati in precedenza, cioè nel periodo in cui il soggetto è appartenuto al sodalizio mafioso. In altre parole, il meccanismo di ablazione patrimoniale non può dunque essere fondato su accertamenti empirici, fondati su un sorta di effetto di trascinamento inerte, derivante dalla presunzione di illecita accumulazione pregressa: la pericolosità sociale cesserebbe, infatti, di fungere da recinto temporale della confisca laddove, in presenza di acquisti distanti dal periodo di manifestazione del requisito soggettivo, l’unica verifica operata a supporto si risolva nella incapienza reddituale e finanziaria del proposto»: queste considerazioni, spese in relazione a fattispecie relativa a confisca di bene entrato nel patrimonio del proposto dopo lo spirare del periodo nel quale si è manifestata la pericolosità sociale, possono senz’altro guidare l’interprete anche quando, come accaduto nel caso di specie, il bene sia stato acquistato in epoca anteriore a quella in cui può argomentarsi la sussistenza della pericolosità sociale.
3. Ciò posto, occorre rilevare che il provvedimento impugnato, pur dando atto che l’Orlando fu assolto dal reato di partecipazione ad associazione mafiosa contestatogli «fino al febbraio 1984», e fu, invece, definitivamente condannato per lo stesso delitto all’esito di indagini svolte a far data dall’anno 1998 (come può leggersi nell’incipit pag. 1 – della sentenza n. 7773 del 27 ottobre 2006 del Tribunale di Napoli: «Il procedimento è relativo a fatti successivi al 98 e si interessa dell’associazione criminale facente capo ai COGNOME »), ha condivisibilmente ritenuto – in linea con i principi che si sono innanzi illustrati che tanto in astratto non preclude la confisca di un bene che risulta essere stato acquistato dalla moglie dell’Orlando il 30 gennaio 1998.
Il vizio del provvedimento impugnato si annida, dunque, non nel principio al quale si è inteso dare applicazione, ma nella omessa compiuta valutazione degli elementi ricavabili dagli atti in carteggio.
Ed invero, la Corte napoletana non contesta che, come sostenuto dagli odierni ricorrenti, l’acquisto dell’immobile del quale si discute fu reso possibile grazie ai rilevanti redditi della impresa ippica RAGIONE_SOCIALE: in particolare, risulta dagli atti che la società è stata costituita il 24 settembre 1991; che il capitale sociale era fissato in £ 30.000.000, dei quali £ 10.200.000 versati da NOME COGNOME, £ 9.900.000 versati da suo fratello NOME COGNOME e £ 9.900.000 versati da NOME COGNOME; che, come si evince dall’allegato 1 alla originaria proposta di applicazione della misura di prevenzione, la RAGIONE_SOCIALE faceva registrare nell’anno 1991 perdite per £ 815.000, ed iniziava dall’anno successivo
a produrre ricavi (1992: £ 178.998.000; 1993: £ 166.812.000; 1994: £ 150.937.000; 1995: £ 103.780.000; 1996: £ 281.992.000; 1997: £ 250.304.000; 1998: £ 258.564.000).
La Corte napoletana ha, tuttavia, ritenuto che la provvista economica che l’Orlando utilizzò per la costituzione della società sia derivata «dalla sua contemporanea appartenenza alla famiglia camorristica COGNOME, anche perché non è risultato titolare di alcun altro reddito o patrimonio lecito» (cfr. pag. 11 del provvedimento impugnato), e che, conseguenzialmente, siano illeciti i redditi prodotti dalla RAGIONE_SOCIALE, rilevando, altresì, anche che «una complessa attività di indagine svolta in collaborazione con la polizia spagnola e diffusamente ricostruita nella suindicata sentenza di condanna» aveva consentito di accertare «il suo diretto coinvolgimento nella realizzazione di un complesso residenziale nell’isola di Tenerife mediante l’impiego di ingenti capitali di provenienza oscura che risultavano forniti dal clan COGNOME» (cfr. pag. 9 del provvedimento impugnato).
Tali affermazioni contrastano con quanto definitivamente appurato nel corso dei due diversi giudizi celebrati a carico dell’COGNOME, che collocano temporalmente la partecipazione del proposto al sodalizio camorristico solo a far data dal 1998; non si confrontano con quanto documentato dal difensore dei ricorrenti, circa il fatto che il procedimento celebrato in Spagna per fatti d riciclaggio, che peraltro non vedeva NOME COGNOME tra gli imputati, si è concluso con la piena assoluzione di tutti gli imputati con la formula più ampia; soprattutto, non si confrontano in alcun modo con i dati documentali messi a disposizione dai difensori degli odierni ricorrenti, anche a mezzo di consulenza di parte, onde dimostrare che, negli anni di interesse, essi disponessero di lecite risorse sufficienti per costituire la società con un investimento complessivo di importo, come si è visto, tutt’altro che elevato.
A tale ultimo proposito, è opportuno rilevare che dagli atti in carteggio si evince che nell’anno 1991 l’Orlando ha dichiarato ai fini delle imposte dirette redditi per £ 49.305.000, e che il consulente di parte dottor NOME COGNOME nella relazione del 2 agosto 2016, ha tra l’altro asseverato, sulla base della incontestata documentazione in atti, che l’COGNOME ha svolto per decenni lecita attività lavorativa quale titolare di una autocarrozzeria (cfr. pag. 4 della relazione di consulenza tecnica ed allegati nn. 6 e 7 alla stessa), ed altresì che il 22 marzo 1984 l’Orlando vendeva dei terreni ereditati pochi mesi prima dal padre NOME, ricavandone un importo di £ 11.000.000 (cfr. pag. 5 della relazione di consulenza tecnica ed allegato n. 9 alla stessa).
Si tratta di elementi che contraddicono le conclusioni del provvedimento impugnato, laddove ha ritenuto che all’epoca della costituzione della RAGIONE_SOCIALE
l’COGNOME non era titolare «di alcun altro reddito o patrimonio lecito», e che impongono un nuovo giudizio nel quale, attraverso la disamina di tutti gli atti in
carteggio, sia rivalutata la confiscabilità dell’immobile nonostante lo iato temporale tra la data di acquisizione del bene ed il momento di definizione
temporale della pericolosità sociale ascritta al proposto.
4. Il provvedimento impugnato deve, dunque, essere annullato con rinvio.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.
Così deciso il 19/02/2025.