Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51077 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51077 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a VERCELLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a AGROPOLI il DATA_NASCITA avverso il decreto del 18/04/2023 della CORTE di APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG SMONE COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte di appello di Napoli ha rigettato l’istanza NOME COGNOME e NOME COGNOME per la revocazione ai sensi dell’articolo 28 del d legislativo 159/2011 della confisca di prevenzione di un immobile loro intestato in Agropol INDIRIZZO, disposta con decreto del Tribunale di Salerno del 25 ottobre 20 divenuta irrevocabile a seguito di sentenza di questa Corte del 3 febbraio 2017.
Nell’impugnato provvedimento il rigetto dell’istanza è fondato sul seguente argomento: prove documentali indicate nel ricorso per revocazione non sono nuove e non erano ignote agli istanti senza colpa degli stessi. In particolare, richiamando la più recente giurisprude legittimità in materia, si evidenzia che la novità della prova si configura esclusiv nell’ipotesi in cui essa si sia formata dopo la conclusione del procedimento oppure, nell’ip in cui detta prova preesistesse a tale conclusione, essa fosse ignorata senza colpa della p interessata e pertanto fosse indeducibile nel corso del procedimento di prevenzione. Non pu essere pertanto qualificata come prova nuova quella deducibile ma non dedotta nel corso del
giudizio a meno che l’istante provi di non aver potuto farlo per cause a lui non imputabi comunque senza sua colpa.
In tale quadro concettuale va collocata la vicenda attuale.
La registrazione all’RAGIONE_SOCIALE dei redditi percepiti dal NOME NOME dalla NOME dal 1987 all’epoca di edificazione dell’immobile confiscato -prosegue la motivazione della decision impugnata- si sono formati prima della conclusione del giudizio di prevenzione, definito i febbraio 2017 con la sentenza della Suprema Corte. Conseguentemente, i due istanti erano perfettamente a conoscenza dei propri redditi soggetti a contribuzione previdenziale fi dall’epoca della loro generazione; inoltre essi (redditi) già all’epoca del procediment revocazione risultavano all’RAGIONE_SOCIALE di tal che il quid novi concretamente apprezzabile in questo caso non è costituito né dai redditi stessi né dalla loro registrazione RAGIONE_SOCIALE e nemmeno dal posizione contributiva che ne è derivata ma semplicemente dal fatto che la documentazione prodotta (tabulati RAGIONE_SOCIALE) siano stati richiesti dal COGNOME e dalla COGNOME all’RAGIONE_SOCIALE di previ successivamente al 2017. A corollario del ragionamento si osserva nel decreto impugnato che, su tale premessa fattuale, non vi è ragione di affermare che vi fosse incolpevole ignoranza d parte dei ricorrenti di tali elementi probatori, circostanza d’altronde nemmeno dedotta da stessi nell’istanza di revocazione.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento lamentando violazione di legge nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art.606 lett. b ed e c.p.p.) in ordine alla ritenuta insussistenza di ” prove” su cui fondare il giudizio di revocazione della confisca.
Nel respingere l’istanza difensiva, sostenendo che la documentazione prodotta potesse, e quindi dovesse, essere dedotta nel corso del procedimento di prevenzione, i giudici di merit hanno omesso di considerare che nel giudizio di prevenzione la Guardia RAGIONE_SOCIALE Finanza era stata incaricata di effettuare accertamenti sulle dichiarazioni reddituali dei proposti e che all’e inquirenti avevano omesso di verificare una serie di documenti indispensabili ai fini del re inquadramento reddituale dei due intestatari dell’immobile poi confiscato. Inizialmente t accertamenti venivano ritenuti completi, corretti e attendibili ma in realtà risultavano e erronei ed incompleti. Infatti, successivamente gli istanti eseguivano, per altro motivo, verifica presso l’RAGIONE_SOCIALE e fortuitamente venivano a conoscen di ulteriore documentazione reddituale che dimostrava l’incongruenza e l’incompletezza della documentazione prodotta nel giudizio di prevenzione. In tal senso, vi è stata incolpevo ignoranza degli istanti, ciò che rientra nello schema giurisprudenziale sancito nella pronunc SU 43668 del 26 maggio 2022 secondo cui è prova nuova e rilevante anche quella preesistente che sia stata incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva.
Con memoria inviata per mail il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto il motivoi cui si fonda è aspecifico e non consenti
Sotto il primo profilo, quello della genericità per a-specificità, è sufficiente rilevare difesa degli istanti si limita a ribadire la tesi propugnata innanzi alla Corte di appello nemmeno realmente tentare di confutarne l’assunto di base, consistente nell’affermazione che la novità della prova non può rinvenirsi nella documentazione allegata, preesistente conoscibile dal COGNOME e dalla COGNOME ma ignorata da costoro colpevolmente.
Affermando in sostanza nel ricorso che la documentazione era conoscibile ed accessibile (alla Guardia RAGIONE_SOCIALE Finanza ed agli investigatori ma altresì ai ricorrenti) ma che per un dop errore degli investigatori (innanzitutto di acquisizione ma poi anche di valutazione) non correttamente valutata, la difesa di COGNOME e COGNOME non confuta efficacemente quant affermato nel provvedimento impugnato vale a dire che i dati reddituali dei ricorrenti e la registrazione nella posizione contributiva RAGIONE_SOCIALE fosse da sempre accessibile e quindi rientrass nel perimetro della conoscibilità da parte dei ricorrenti. Correttamente la difesa dei confiscati cita il precedente di questa Corte nel suo più alto consesso (SU, n.43668, 26 maggio 2022, Imp. COGNOME, Rv. 283707-01) e tuttavia la massima, se citata per intero e non parzialmente, smentisce l’assunto difensivo. Infatti è stata ritenuta prova nuova rileva anche quella preesistente che sia stata incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva mentre non lo è quella deducibile e non dedotta nell’ambito del procedimento di prevenzione, salvo che l’interessato dimostri l’impossibilità di tempesti deduzione per forza maggiore. E certo non può costituire forza maggiore l’eventuale errore in cui siano incorsi gli investigatori nel reperimento e nell’analisi dei dati, posto equivalente potere di accesso agli atti era riconosciuto ovviamente anche ai titolari de posizione contributiva. Costoro pertanto non possono addurre l’altrui errore a giustificazio della propria omissione.
Incentrato sulla sussistenza di un quid novi che in realtà non è tale, il motivo è anche non consentito, in quanto la prova addotta si pone al di fuori del perimetro previsto dall’art.2 159/2011 secondo l’interpretazione datane d questa Corte.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condan dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colp nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa dell ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 13 ottobre 2023 Il Consi liere relatore
La Presidente