Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 27768 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 27768 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 22/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME, nato a Melito di Porto Salvo il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
NOME NOME, nato a Reggio di Calabria il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
NOME, nato a Pisa il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
NOME, nato a Melito di Porto Salvo il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
NOME, nata a Reggio di Calabria il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
NOME, nata a Toronto (Canada) il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
NOME NOME, nato a Melito di Porto Salvo il giorno DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO – di fiducia
avverso il decreto n. 6/2023 in data 8/11/2023 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, d.l. 2.8 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5-duodecíes del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del dl. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta datata 10 aprile 2024 con la quale il Sostitu AVV_NOTAIO Generale, NOME COGNOME, ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla confisca del fabbricato industriale sito in Santa Croce sull’Amo della società RAGIONE_SOCIALE, della RAGIONE_SOCIALE e dell’immobile sito in località Pellaro di Reggio Calabria ed il rigetto n resto dei ricorsi;
letti i motivi nuovi in data 2 maggio 2024 nonché la memoria difensiva di replica alle conclusioni della Procura generale in data 15 maggio 2024 a firma dell’AVV_NOTAIO presentanti nell’interesse di NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 8 novembre 2023 (depositato il 5 febbraio 2024) la Corte di appello di Firenze, in funzione di giudice delle misure di prevenzione, decidendo in sede di rinvio in seguito all’annullamento del decreto del 13 luglio 2022 della medesima Corte di appello disposto dalla Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione con sentenza in data 21 marzo 2023, in accoglimento parziale dell’impugnazione proposta dagli interessati, ha revocato la confisca del complesso aziendale dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE e delle quote rappresentanti l’intero capitale sociale pari ad Euro 20.000, mentre ha confermato nel resto il decreto del Tribunale di Firenze in data 24 febbraio 2021.
Occorre COGNOME preliminarmente COGNOME ricostruire COGNOME sinteticamente COGNOME la COGNOME vicenda procedimentale.
Il Tribunale di Firenze – Ufficio Misure di Prevenzione – con il citato decreto in data 24 febbraio 2021 disponeva la confisca di prevenzione di una serie di beni (conti correnti, carte prepagate e di credito, libretti di deposito, fondi
investimento, dossier titoli, polizze, autoveicoli, imprese individuali e quote societarie di imprese collettive e relativi complessi aziendali e di un appartamento sito nell’isola di Tenerife) già sottoposti ad una serie di sequestri di prevenzione. Detti beni, secondo il Tribunale erano riconducibili direttamente o per interposta persona a NOME COGNOME, persona ritenuta rientrare nella categoria dei soggetti pericolosi generici di cui alla lett. b) dell’art. 1 del d.lvo. 159/2 dato che in relazione allo stesso (sostanzialmente incensurato) erano state individuate, nell’ambito di due distinti procedimenti penali, molteplici manifestazioni di pericolosità concretizzatesi in plurime fattispecie di reato perpetrate dal 2013 al 2016 di usura, di tentativo di estorsione, di abusivismo finanziario, di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di associazione per delinquere, di riciclaggio e di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché nella frequentazione di soggetti inseriti in contesti ‘ndranghetisti camorristi.
Quanto ai beni attinti dalla confisca di prevenzione gli stessi erano riconducibili, oltre che al proposto NOME COGNOME, ai suoi familiari NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME nonché ad NOME COGNOME.
La Corte di appello di Firenze con proprio decreto in data 13 luglio 2022 confermava la confisca di prevenzione dei beni disposta dal Tribunale nei confronti del proposto e dei terzi interessati di cui sopra.
La Sesta Sezione penale della Corte di cassazione con la citata sentenza del 21 marzo 2023 annullava il decreto della Corte di appello di Firenze in data 13 luglio 2022 rilevando che lo stesso era sostanzialmente privo di motivazione in ordine agli articolati motivi di appello alla stessa sottoposti e quindi rinviava al stessa Corte di merito per un nuovo giudizio.
Ricorrono per cassazione avverso il decreto in data 8 novembre 2023 della Corte di appello di Firenze i difensori del proposto e dei terzi interessati deducendo:
2.1. per NOME COGNOME:
2.1.1. Annullamento per violazione di legge ai sensi dell’articolo 10, comma 3, d.lgs. 159/2011, sub specie di motivazione con riguardo ai principi di diritto affermati in sede di annullamento in relazione all’insussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della c.d. pericolosità generica o qualificata del proposto.
Deduce, al riguardo, la difesa del ricorrente la mancanza della motivazione con riferimento alla sussistenza dei presupposti della pericolosità generica e specifica, rappresentando che la Corte d’appello, nonostante il tenore della
decisione di annullamento della Corte di cassazione, che aveva sottolineato l’autonomia tra il giudizio di prevenzione e quello penale, si sarebbe limitata a ricopiare, facendole proprie acriticamente, le motivazioni addotte in sede di ordinanza cautelare dal Giudice per le indagini preliminari di Firenze, peraltro errando sul presupposto del giudicato cautelare non sussistente nel caso di specie.
2.1.2. Annullamento per violazione di legge (art. 606, lett. c, cod. proc. pen.) ai sensi dell’articolo 627 cod. proc. pen. dell’articolo 10, comma 3, del d.lgs n. 159/2011, sub specie di motivazione apparente e, in alcuni punti, del tutto omessa con riguardo alle censure difensive mosse con l’appello del decreto di confisca del Tribunale di Firenze, inerenti all’insussistenza dei presupposti soggettivi della c.d. pericolosità qualificata del proposto ed in particolare i relazione alla sussistenza dell’aggravante di quell’articolo 416-bis.1 cod. pen.
Deduce la difesa del ricorrente che la Corte d’appello non avrebbe considerato che nell’ordinanza cautelare del G.i.p. di Firenze sono citate “una pletora di decisioni che, in relazione ai medesimi fatti hanno escluso la sussistenza della circostanza aggravante in parola”; inoltre la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto di una sentenza della Corte di cassazione (Sez. 2, n. 41819 del 18/7/2018) che, con riguardo a COGNOME NOME, procedeva all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale del riesame di Firenze che non aveva tenuto conto dell’inesistenza dell’aggravante citata, la quale, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte di appello di Firenze, ha natura soggettiva, inerendo ai motivi del delinquere.
2.1.3. Annullamento per violazione di legge (art. 606, lett. c, cod. proc. pen.) ai sensi dell’articolo 627 cod. proc. pen. del codice di procedura penale dell’articolo 10, comma 3, del d.lgs n. 159/2011, sub specie di motivazione apparente e, in alcuni punti del tutto omessa, con riguardo alle censure difensive mosse con l’appello del decreto di confiscai del Tribunale di Firenze, inerenti all’insussistenza dei presupposti soggettivi della c.d. pericolosità generica e qualificata del proposto.
Deduce la difesa del ricorrente l’omissione della motivazione, sempre con riferimento alla c.d. pericolosità generica e qualificata, in relazione ai motivi nuov che erano stati depositati alla Corte di appello e dei quali non vi sarebbe menzione nel provvedimento impugnato.
2.1.4. Annullamento per violazione di liegge penale ai sensi dell’articolo 10 d.lgs. n. 159/2011 sub-specie di motivazione apparente e, in alcuni punti, del tutto omessa, in relazione alle censure difensive prospettate con l’atto di appello e motivi nuovi del decreto di confisca del Tribunale di Firenze, concernenti la pretesa sproporzione e la errata individuazione dei redditi del proposto nonché alle indicazioni fornite con la sentenza di annullamento con rinvio.
Rileva il ricorrente l’apparenza della predetta motivazione quanto alla sproporzione tra i redditi e il patrimonio del proposto per la mancata valorizzazione di liquidità lecite e per l’arco temporale entro il quale è stata valutata det sproporzione, più ampio rispetto a quello in cui si è manifestata la pericolosità sociale.
2.1.5. Annullamento per violazione di legge dell’articolo 10, comma 3, e 24 del d.lgs. n. 159/2011, sub specie di motivazione del tutto omessa in relazione alle censure difensive, dedotte con l’impugnazione del decreto di confisca del Tribunale di Firenze, con riferimento alla pretesa confusione dei patrimoni individuali ed aziendali, con particolare riguardo all’RAGIONE_SOCIALE, al finanziamento infruttifero della RAGIONE_SOCIALE, finalizz all’acquisto dell’immobile di Santa Croce sull’RAGIONE_SOCIALE ed alla RAGIONE_SOCIALE
2.1.6. Annullamento per violazione di legge ai sensi dell’articolo 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, con riguardo all’art. 24 del decreto legislativo citato, nell misura in cui la Corte di appello, sulla base di un’erronea interpretazione della disposizione già menzionata, conferma la confisca di prevenzione di una serie di cespiti patrimoniali (tra i quali l’immobile sito in Tenerife) nonostant l’accertamento del carattere lecito delle risorse cui sono state finanziate le acquisizioni patrimoniali in parola.
2.1.7. Annullamento per violazione di legge ai sensi dell’articolo 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, con riguardo all’art. 24 dello stesso decreto, nella misura in cui la Corte di appello, sulla base di un’erronea interpretazione della disposizione già menzionata, conferma la confisca di prevenzione del magazzino industriale sito in Santa Croce sull’Amo di proprietà della società RAGIONE_SOCIALE nonostante l’accertamento del carattere lecito delle risorse in cui è stata finanziata l’acquisizione in parola; nonché omessa motivazione con riguardo alla ricostruzione dell’operazione di finanziamento dell’acquisto del già menzionato bene patrimoniale da parte di NOME; violazione di legge in relazione all’articolo 24 del decreto legislativo citato con riferimento al costante orientamento interpretativo che condiziona la confisca di prevenzione di un intero complesso aziendale alla prova della misura prevalente delle componenti economico patrimoniali illecite su quelle lecite.
2.1.8. Annullamento per violazione di legge ai sensi dell’articolo 10, comma 3, d.lgs. n. 159/2011, con riguardo all’art. 24 dello stesso decreto, nella misura in cui la Corte di appello, sulla base di un’erronea interpretazione della disposizione già menzionata, conferma la confisca di prevenzione del complesso aziendale di RAGIONE_SOCIALE e, in modo particolare, dell’immobile sito in Pellaro (RC), nonostante l’acquisto del bene immobile si collochi in epoca sensibilmente anteriore al periodo di pericolosità sociale (20:13-2016) e non vi siano elementi tali
da ritenere che vi siano stati interventi accrescitivi del valore dell’immobil successivi, alimentati tramite risorse di provenienza illecita.
2.1.9. Come sopra evidenziato il difensore del proposto ha fatto pervenire motivi nuovi in data 2 maggio 2024 nonché una memoria difensiva di replica alle conclusioni della Procura generale in data 15 maggio 2024.
Nel primo dei due atti menzionati si evidenzia che il giudice del rinvio non avrebbe motivato sugli elementi relativi alla ritenuta pericolosità sociale di NOME COGNOME e si richiamano gli approdi della giurisprudenza in materia ed i doveri di “autonoma valutazione” che sono imposti al giudice della prevenzione.
Nell’atto viene altresì sottolineata l’inesistenza dei presupposti per fondare la pericolosità del ricorrente e si ribadisce che le valutazioni operate nel provvedimento impugnato sono fondate su mere congetture senza una concreta individuazione degli elementi di fatto costitutivi della commissione abituale di delitti.
Nella memoria di replica alle conclusioni della Procura Generale si ritorna a contestare il profilo della pericolosità “generica” dello NOME come già illustrat nei “motivi nuovi” e si rileva che nel caso in esame manca l’accertamento del compimento di attività delittuose capaci di produrre reddito e ciò con particolare riguardo ai fatti qualificati come usura (che non richiedono per la loro consumazione azioni di minaccia) e come estorsione, i quali ultimi sono comunque rimasti a livello di tentativo.
2.2. per NOME COGNOME (cl. 1994), NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME (terzi interessati):
2.2.1. Violazione di legge, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, d.lgs. 159/2011, sub specie di motivazione assente oppure, in taluni casi, apparente in relazione alle censure difensive proposte con il ricorso in appello avverso il decreto di confisca e reiterate nel giudizio di rinvio, instaurato a seguito di annullamento della Suprema Corte con sentenza rescindente n. 24616/202:3 relativamente al profilo concernente il carattere meramente fittizio dell’intestazione delle quote societarie della società RAGIONE_SOCIALE ovvero in relazione alla disponibilit da parte del proposto del già menzionato complesso societario.
Rilevano i ricorrenti che il decreto impugnato si limiterebbe ad argomentare il carattere fittizio dell’intestazione delle quote sociali ad essi con riguardo coinvolgimento della società nelle attività illecite del proposto, ritenendo, pertanto, che tale società costituisse, nella sua totalità l’oggetto di reimpiego di proventi illeciti, senza acquisire la prova della prevalenza nella misura delle componenti illecite nel ciclo economico finanziario, senza valutare il profilo della capacità
reddituale dei terzi e senza considerare la prova della lecita provenienza di determinati beni.
2.2.2. Violazione di legge, ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011, sub specie di motivazione assente oppure, in taluni casi, apparente in relazione alle censure difensive proposte con il ricorso in appello avverso il decreto di confisca e reiterate nel giudizio di rinvio, relativamente al profilo concernente l’intestazione fittizia delle quote sociali di RAGIONE_SOCIALE con riguardo posizione dei terzi interessati e al loro asserito ruolo di prestanome (così il decreto impugnato); nonché violazione di legge ai sensi dell’articolo 10, comma 3, d.lgs. 159/2011 in quanto la confisca del patrimonio societario di RAGIONE_SOCIALE e delle relative quote sociali risulta essere stata disposta sulla base di un’erronea applicazione dell’art. 24 del decreto legislativo citato, relativamente al profil inerente all’elemento della disponibilità di fatto dei beni, oggetto di confisca, da parte del proposto.
2.2.3. Violazione di legge, ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011, con riguardo all’art. 24 dello stesso decreto legislativo, nella misura in cui la Corte di appello, sulla base di un’erronea interpretazione della disposizione già menzionata, ha confermato la confisca di prevenzione del magazzino industriale sito in Santa Croce sull’RAGIONE_SOCIALE di proprietà della società RAGIONE_SOCIALE nonostante l’accertamento del carattere illecito delle risorse cui è stata finanziata l’acquisizione in parola; nonché omessa motivazione con riguardo alla ricostruzione dell’operazione di finanziamento dell’acquisto del già menzionato bene patrimoniale da parte di NOME; violazione di legge in relazione all’art. 24 del decreto legislativo citato con riferimento al costante orientamento interpretativo che condiziona la confisca di prevenzione di un intero complesso aziendale alla prova della misura prevalente delle componenti economico patrimoniali illecite su quelle lecite (Cass. Pen. Sez.6, 13/2/2019, n. 11666).
2.2.4. Violazione di legge, ai sensi dell’art. 10, comma :3, d.lgs. 159/2011, con riguardo all’art. 24 dello stesso decreto legislativo, nella m sura in cui la Corte di appello, sulla base di un’erronea interpretazione della disposizione già menzionata, ha confermato la confisca di prevenzione del complesso aziendale di RAGIONE_SOCIALE e, in modo particolare, dell’immobile sito in INDIRIZZO (INDIRIZZO, nonostante l’acquisto del bene immobile si collochi in epoca sensibilmente anteriore al periodo di pericolosità sociale (2013-2016) e non vi siano elementi tali da ritenere che vi siano stati interventi accrescitivi del valore dell’immobile successivi, alimentati tramite risorse di provenienza illecita.
2.3. per NOME COGNOME (terzo interessato):
2.3.1. Art. 606, lett. b) cod. proc. pen. Per violazione di legge in relazione agli artt. 20 e 24 d.lgs. n.159/2011 e vizio e/o inesistenza della motivazione in relazione alla prova della provenienza illecita del bene immobile sito a Reggio Calabria, intestato alla società RAGIONE_SOCIALE ma nella diretta disponibilità del terzo.
Rileva la difesa del ricorrente che il decreto impugnato non contiene indicazioni tali da dimostrare che detto compendio aziendale sia stato costituito in epoca prossima a quella di manifestazione della pericolosità sociale del proposto, non potendosi, per contro, superare il dato obiettivo costituito dal fatto che i beni aziendali e le quote societarie hanno una inconfutabile origine, risalente ad epoca di molto precedente a detta ritenuta pericolosità.
La Corte di appello si sarebbe limitata ad affermare lei mera intestazione formale dell’immobile alla RAGIONE_SOCIALE ritenendola riconducibile alla disponibilità del proposto con argomenti che la difesa del ricorrente contesta. Difetterebbero, in ogni caso, i parametri probatori per procedere alla predetta confisca in quanto, come detto, la Corte di appello avrebbe omesso di valutare l’elemento decisivo risultante dalla documentazione prodotta che inficia l’intero iter logico-giuridico della pronuncia impugnata, elemento costituito dall’accertata provenienza lecita del bene già di proprietà del padre dei fratelli NOME, il qual lo utilizzava per le proprie attività lavorative, nonché l’assai datata acquisizione nel tempo dello stesso (oltre 25 anni fa).
2.4. per NOME COGNOME (ci. DATA_NASCITA) (terzo interessata”:
2.4.1. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen. in relazione all’art. 627 cod. proc. pen. per avere la Corte territoriale violato principi enunciati dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24616/23.
Lamenta, in sintesi, la difesa del ricorrente la violazione del principio espresso nella sentenza di annullamento con rinvio della Corte di cassazione, non avendo la Corte di appello giustificato la confisca della società RAGIONE_SOCIALE, sebbene la sua costituzione e l’acquisto del suo patrimonio risalgano ad epoca lontana rispetto a quella oggetto della misura di prevenzione.
2.4.2. Violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. in relazione all’art. 24 d.lgs. n. 159/2011, per avere disposto la confisca nei confronti del ricorrente, terzo interessato, delle quote di partec:ipazione societaria della nuova RAGIONE_SOCIALE, in assenza dei presupposti previsti dalla legge e, in particolare, dal richiamato articolo 24 dei codice antimafia.
Si duole, in particolare, la difesa del ricorrente del fatto che la Corte di appello ha confermato la confisca delle quote del ricorrente di partecipazione nella predetta società senza valutare la piena disponibilità delle si:esse da parte del
proposto e senza che la società sia stata fin dall’inizio condotta e gestita con mezzi illeciti o che sia strumentale al perseguimento di finalità illecite.
2.4.3. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 7, 10 e 23 d.lgs. n. 159/2011, all’art. 125 cod. proc. pen. all’art. 111, comma 6, Cost.: nullità del decreto impugnato per motivazione inesistente e/o meramente apparente e mancanza di reale motivazione in ordine a motivi specifici di appello ed in ordine alla sussistenza dei presupposti per la confisca di prevenzione della nuova RAGIONE_SOCIALE e delle quote di essa rivendicati da NOME COGNOME (cl. 1986).
Lamenta la difesa del ricorrente l’apparenza della motivazione sulle questioni dedotte in ordine al tema della perirrietrazione temporale della confisca, che ha riguardato una società costituita in epoca sensibilmente anteriore rispetto all’emersione della pericolosità, ed in ordine alla sussistenza del presupposto della disponibilità della società da parte del proposto, desunta con motivazione apparente e autoreferenziale sulla base di tre bonifici in uscita nel 2014 verso la società RAGIONE_SOCIALE, in seguito ricondotta al proposto.
2.4.4. Violazione di legge ex articolo 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per assenza della correlazione temporale tra il periodo di accertata pericolosità (2013-2016) e i beni e le quote di partecipazione societaria della nuova RAGIONE_SOCIALE appartenenti al terzo interessato COGNOME NOME (DATA_NASCITA. DATA_NASCITA), sottoposti alla misura di prevenzione in relazione agli articoli 41 e 42 Cost., 1 prot. 1, CEDU, e artt. 16 e seguenti e 24 del d.lgs. n. 159/2011.
Lamenta la difesa del ricorrente l’omissione della motivazione in ordine alla fittizia intestazione del 33,34% delle quote della nuova RAGIONE_SOCIALE, senza considerare che la società era stata costituita dai quattro fratelli COGNOME nel 1995 e che, nel 1997, vi erano confluiti gli immobili aziendali originariamente di proprietà del padre dei predetti. Le quote sequestrate al ricorrente provenivano per il 25% dalla cessione da parte del padre NOME COGNOME, uno dei quattro fratelli che avevano costituito la predetta società, tutto ciò in epoca molto precedente all’emersione della pericolosità del proposto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Prima di affrontare le doglianze formulate con i motivi di ricorso sopra riassunti appare doveroso ricordare che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 10, comma 3, d.Lgs. n. 159/2011 (già art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575); ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei
vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui a 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal comma 2 del predetto art. 10, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. (In motivazione la Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato) (v. Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).
A ciò si deve aggiungere che «Nel procedimento di prevenzione … il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va riconnpresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio» (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080).
Detti vizi, come già sopra evidenziato, erano stati ravvisati dalla Sesta Sezione penale della Corte di cassazione con la propria sentenza in data 21 marzo 2023 che ha annullato con rinvio il precedente decreto del 13 luglio 2022 della Corte di appello di Firenze.
Ritiene la Corte che i primi tre motivi di ricorso formulati nell’interesse del proposto NOME, meritevoli di trattazione congiunta e sopra riassunti ai punti 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3, non sono fondati.
Come correttamente evidenziato dal AVV_NOTAIO Generale nella propria requisitoria scritta, la Corte di appello, in applicazione dei principi enunciati d questa Suprema Corte con la sentenza rescindente, ha compiuto un autonomo giudizio sulla pericolosità del proposto, utilizzando gli accertamenti in fatto che sorreggono i gravi indizi indicati nell’ordinanza di applicazione della misura cautelare del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze del 12 gennaio 2018.
Anche a prescindere dalla contestata (da parte della difesa del ricorrente) e comunque non dirimente – nell’ottica delle complessive valutazioni effettuate in ordine alla ricostruzione dei fatti – affermazione relativa alla configurabilità d giudicato cautelare in ragione della mancata impugnazione dell’ordinanza del Giudice del provvedimento cautelare, la Corte di appello, ha proceduto ad un analitico esame dei singoli elementi indiziari evidenziando la serietà del lavoro investigativo e la solidità del quadro indiziario nei confronti del proposto.
In forza degli elementi indiziari desunti dall’ordinanza cautelare, come detto autonomamente valutati, la Corte di appello ha confermato il giudizio di pericolosità sociale dello NOME, concludendo nel ritenere sia la “pericolosità generica” del proposto, ritenuto soggetto che ha vissuto abitualmente – anche in parte – con i proventi di attività delittuosa, sia sulla “pericolosità specifica” d stesso in quanto soggetto che ha commesso i reati oggetto dell’ordinanza cautelare al fine di favorire l’attività di associazione di tipo mafioso o agendo con metodo mafioso.
La motivazione sul punto contenuta nel decreto impugnato (pagg. da 15 a 23) si presenta come esistente e tutt’altro che apparente e, comunque, del tutto idonea ad approfondire gli argomenti oggetto dell’originario appello e dei motivi aggiunti depositati alla Corte territoriale.
Le considerazioni che precedono riguardano anche la questione posta in questa sede relativa alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152/1991 (ora art. 416-bis.1 cod. pen.) incidente sulla valutazion di “pericolosità specifica” del proposto.
La Corte di appello nel decreto impugnato ha, al riguardo, evidenziato che in un momento successivo alla emissione della misura cautelare del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria, che aveva escluso l’aggravante, è intervenuto il rinvio a giudizio nei confronti di NOME COGNOME, di NOME COGNOME detto “NOME nigru” e di NOME COGNOME (soggetti risultati a vario titolo legati al proposto) per i reati loro contestati con l’aggravante in esame. Da ciò, attraverso un’autonoma valutazione degli elementi sottoposti al giudizio della stessa, la Corte territoriale, per quanto conta ln questa sede, ha tenuto conto non solo degli elementi relativi al coinvolgimento nella vicenda penale esaminata di soggetti di alto spessore criminale legati ad una consorteria criminale di tipo ‘ndranghetista ma anche delle modalità con le quale è stata posta in essere la condotta imputata allo COGNOME denotante “modalità intimidatorie tipiche delle associazioni di tipo mafioso”.
Gli elementi indicati dalla difesa di NOME COGNOME nelle pagg. da 2 a 11 del ricorso per cassazione non appaiono idonei ad affermare che la Corte territoriale ha omesso di confrontarsi con elementi potenzialmente decisivi prospettati dal ricorrente che, singolarmente considerati, sarebbero stati tali da poter determinare un esito opposto del giudizio di pericolosità sociale sia “generica” che “specifica”. Detti elementi sono riconducibili ad una critica ed alla confutazione di elementi contenuti in una motivazione esistente e tutt’altro che apparente che caratterizza il decreto impugnato e non consentono di ravvisare una “violazione di legge” che renderebbe ammissibile il ricorso innanzi a questa Suprema Corte.
Ritiene il Collegio che anche il quarto motivo di ricorso formulato nell’interesse di NOME COGNOME e di cui al superiore par. 2.1.4 è inammissibile.
Le doglianze del ricorrente (illustrate nelle pagg. da 11 a 21 del ricorso) vertono sulla asserita erronea valutazione della sproporzione tra i redditi e il patrimonio del proposto legata, tra l’altro, alla segnalata mancata valorizzazione di liquidità lecite, nonché sull’arco temporale entro il quale è stata valutata dett sproporzione, più ampio – a detta del ricorrente – rispetto a quello in cui si sarebbe manifestata la pericolosità sociale.
Risulta che la Corte di appello nel decreto impugnato (pagg. da 23 a 28) ha preso in considerazione la problematica al riguardo sollevata con l’atto di appello e vi ha dato risposta procedendo ad evidenziare la sproporzione tra i redditi dichiarati al fisco, le spese di sostentamento ed il patrimonio rinvenuto.
Quanto all’arco temporale preso in esame al fine della valutazione reddituale, legittimamente ne è stato preso in considerazione uno più ampio di quello al quale è stata ricondotta la pericolosità sociale del proposto, ma detta situazione non va certo a detrimento della posizione del ricorrente in quanto detto modus operandi è servito ad accertare se vi fosse una disponibilità economica pregressa dello NOME o dei suoi familiari tali da escludere la sproporzione.
La stessa Corte di appello ha, poi, anche preso in considerazione le situazioni indicate nell’atto di ricorso quali la consulenza tecnica, la sentenza n. 307/12 del Tribunale di Firenze e gli effetti della causa RAGIONE_SOCIALE del 2015, spiegando, peraltro, la non rilevanza di dette risorse finanziarie in relazione al calcolo della sproporzione e, infine, comparando il tutto, con vaglio critico, con quanto rilevato dalle indagini della Guardia di Finanza nelle annotazioni acquisite.
Non si riscontra anche in questo caso la presenza di situazioni di omessa motivazione o di motivazione apparente tali da vanificare la validità sul punto del provvedimento impugnato essendo da qualificare il motivo di ricorso come mera contestazione della congruità della motivazione il che lo rende in parte qua inammissibile.
Ritiene il Collegio di condividere quanto sostenuto dal AVV_NOTAIO Generale nella propria requisitoria scritta allorquando ha rilevai:o la fondatezza del quinto e del settimo motivo di ricorso formulato nell’interesse del proposto NOME COGNOME, ai quali si aggiungono il secondo ed il terzo motivo di ricorso formulati nell’interesse dei terzi NOME COGNOME (cl. 1994), NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME (tutti meritevoli di trattazione
congiunta) limitatamente alla questione relativa alla confisca dell’immobile sito a Santa Croce sull’Amo.
Nei motivi formulati nell’interesse del proposto NOME COGNOME e sopra riassunti ai paragrafi 2.1.5 e 2.1.7 la difesa del ricorrente ha evidenziato, nella valutazione della sproporzione, l’erronea confusione nella quale sono incorsi i Giudici del merito dei patrimoni individuali ed aziendali, il tutto con riguard all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed al finanziamento infruttifero della RAGIONE_SOCIALE finalizzato all’acquisto dell’immobile di Santa Croce sull’Amo (oggetto a sua volta di confisca) ed alla RAGIONE_SOCIALE
Nel primo dei motivi formulati nell’interesse dei terzi interessati NOME COGNOME (cl. DATA_NASCITA), NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME (sopra riassunti ai paragrafi 2.2.2 e 2.2.3) si contesta l’intestazione fittizia de RAGIONE_SOCIALE e la conseguente riconducibilità alle attività del proposto mentre nel secondo di detti motivi si contestai l’intervenuta confisca dell’immobile di Santa Croce sull’Amo con motivazioni sostanzialmente sovrapponibili a quelle contenute nel ricorso del proposto.
La Corte di appello ha, innanzitutto, riportato nella propria ordinanza (pagg. da 29 a 31) l’indicazione di quattro bonifici per un ammontare complessivo di circa 93.000 euro già indicati nell’ordinanza cautelare del G.i.p. di Firenze nel procedimento n. 5266/14 R.g.n.r. che hanno visto coinvolte le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, entrambe ritenute nella disponibilità de proposto, asserendo che si tratta di operazioni illecite di riciclaggio e ciò al fine evidenziare come le predette società, unitamente alla ditta RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, anch’essa intestata al proposto, fossero coinvolte in illecite operazioni di riciclaggio.
Non fondate si presentano al riguardo le doglianze difensive relative alla ritenuta fittizia intestazione della società RAGIONE_SOCIALE, avanzate dai ter interessati risultati intestatari delle quote oggetto di confisca.
La Corte di appello ha, in questo caso risposto, alle argomentazioni difensive (v. pag. 29 e 30 del decreto impugnato) prendendo anche in considerazione la posizione di NOME COGNOME indicata nel ricorso ed indicando le ragioni per le quali ha ritenuto riconducibile la società RAGIONE_SOCIALE al gestione di fatto ed alle attività illecite del proposto. Il motivo di ricorso sul pu tende a confutare nel merito le valutazioni della Corte di appello ma non appare prospettabile nel decreto impugnato un vizio di motivazione sul punto tale da determinarne un annullamento per violazione di legge.
Diverso è, invece, il discorso relativo alla confisca dell’immobile sito a Santa Croce sull’RAGIONE_SOCIALE.
La stessa Corte di appello ha, infatti, ricostruito la vicenda come segue: l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE,, parte di una causa civile celebrata innanzi al Tribunale di Pisa, ha ottenuto all’esito di questa causa il risarcimento di una importante somma di denaro (700.000 euro versati solo in parte per 516.000 euro) nel 2017; la somma è stata sottratta immediatamente alla RAGIONE_SOCIALE ed è stata destinata, in parte all’acquisto di polizze personali del proposto e, successivamente al riscatto delle polizze, con il ricavato è stato acquistato da parte della RAGIONE_SOCIALE un fabbricato industriale sito a Santa Croce sull’Amo.
Il risultato pratico è stato che le somme sono diventate sostanzialmente irrecuperabili per eventuali creditori della RAGIONE_SOCIALE mentre RAGIONE_SOCIALE ha acquistato un asset importante, peraltro nel 2017, epoca successiva alla fine della accertata pericolosità (2016).
Si guardi bene che, in punto di diritto, questa Corte di legittimità ha chiarito che «In tema di confisca di prevenzione, è legittimo disporre la misura ablatoria quando gli acquisti si realizzino in un periodo immediatamente successivo a quello per cui è stata asseverata la pericolosità, purché il giudice dia atto della sussistenza di una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi dell derivazione delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista patrimoniale formatasi nel periodo di compimento della attività illecita in quanto esiste un collegamento di tipo logico tra il fatto presupposto, la pericolosità del proposto e l’increment patrimoniale “ingiustificato” che ha generato i beni oggetto di confisca» (Sez. 5, n. 1543 del 23/11/2020, dep. 2021, P.v. 280667).
Nel caso di specie la Corte d’appello (v. pag. 32 del decreto) ha offerto sul punto una motivazione articolata. È stato, in particolare’ precisato che il risarcimento è stato ricevuto dalla RAGIONE_SOCIALE solo nel 2017 e che quindi ciò non avrebbe potuto giustificare il patrimonio pregresso. Inoltre, sempre secondo la Corte territoriale, le somme non sono state destinate a ripianare l’indebitamento che il nucleo familiare del proposto avrebbe dovuto avere stando al reddito ufficiale ed alle spese sostenute nell’arco temporale 2008-2016.
La Corte di appello, pertanto, partendo dai presupposti sopra descritti che: a) il denaro del risarcimento è arrivato ad una ditta RAGIONE_SOCIALE inquinata perché è stata utilizzata per attività organizzate e sistematiche di usura e riciclaggio; b) il denaro è stato poi movimentato dal proposto ed impiegato,, in parte per spese personali, in parte per l’acquisto da parte di un’altra azienda fortemente inquinata e affidata ai prestanomi di un asset immobiliare nell’ambito di un’operazione pensata pianificata nel pieno perimetro di pericolosità ancorché finalizzata con la stipula del definitivo nel 2017;
ha ritenuto provata la strumentalità delle aziende menzionate alle finalità delittuose e, quindi, sussistenti gli elementi alla confisca delle stesse.
In sintesi, la ricostruzione che viene fatta dalla Corte di appello appare seguire il seguente ragionamento:
le aziende RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE appaiono da un’ordinanza cautelare di altro procedimento coinvolte in attività illecite, peraltro risalenti al luglio/settembre 2014 e comunque gestite dal proposto;
b) il risarcimento alla RAGIONE_SOCIALE per effetto della causa di cui si è detto è pervenuto alla stessa solo nel 2017;
già nel 2016 (quindi nell’arco temporale di sussistenza della pericolosità sociale del proposto) era stata pensata e ‘pianificata l’operazione di acquisto dell’asset immobiliare;
d) poiché il denaro pervenuto nel 2017 alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è stato di fatto quasi integralmente utilizzato per l’acquisto del predetto asset immobiliare in Santa Croce sull’RAGIONE_SOCIALE da parte di una società diversa da quella che aveva ricevuto il risarcimento, rimane aperto il problema della sproporzione reddituale del proposto perché non si comprende comunque con quali risorse economiche poteva essere ripianato l’indebitamento che il nucleo familiare dello NOME avrebbe dovuto avere alla luce dei redditi dal 2008 al 2016 rilevati dalla Guardia di Finanza, risorse che non sono certo quelle pervenute solo in un momento successivo all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Ritiene l’odierno Collegio che la motivazione addotta al riguardo dalla Corte di appello, ancorché intrinsecamente logica, appare però partire da un presupposto indimostrato e cioè che gli asset utilizzati per l’operazione de qua poi perfezionatasi nel 2017 siano di provenienza illecita.
In sostanza, come ha correttamente rilevato il AVV_NOTAIO Generale nella propria requisitoria, la Corte di appello avrebbe però dovuto dare atto della sussistenza di indici fattuali altamente dimostrativi della derivazione della specifica acquisizione dell’asset acquistato dalla RAGIONE_SOCIALE, da una provvista patrimoniale formatasi nel periodo di compimento della attività illecita, ravvisando un collegamento di tipo logico tra il fatto presupposto, la pericolosità del proposto e l’incremento patrimoniale ingiustificato che ha generato i beni oggetto di confisca ed escludendo che i beni derivino dal risarcimento. La Corte territoriale, infatti, si è limitata a precisare che «questo afflusso di denaro – di per sé lecito – è pervenuto in una situazione imprenditoriale economica totalmente inquinata da condotte illecite reiterate consistite in reati produttivi di lucro in misura notevole».
Quando detto, però, se può avere incidenza in relazione alla sproporzione reddituale del proposto ed al fatto che la società RAGIONE_SOCIALE è risultat coinvolta in vicende illecite di altra natura gestite dal proposto, non appare averne
in relazione al provvedimento di confisca dell’immobile acquistato dalla stessa RAGIONE_SOCIALE e sito in Santa Croce sull’RAGIONE_SOCIALE.
La rilevata carenza di motivazione sul punto impone l’annullamento in parte qua del decreto impugnato e la restituzione degli atti alla Corte di appello di Firenze per un nuovo esame.
Ritiene il Collegio che non sia invece fondato il sesto motivo di ricorso formulato nell’interesse del proposto NOME COGNOME e sopra riassunto al par. 2.1.6 relativo alla confisca dell’immobile immobile sito in Tenerife.
Sostiene la difesa del ricorrente che detto immobile è stato acquistato con risorse lecite provenienti, in particolare, dall’investimento di un flusso di denaro derivante dall’esecuzione di una sentenza di condanna al risarcimento dei danni emessa dal Tribunale di Firenze/Empoli.
La Corte di appello – rileva parte ricorrente – ha invece sostanzialmente affermato che la lecita provenienza del bene deve cedere di fronte ad una complessiva sproporzione reddituale del proposto e del suo nucleo familiare.
La questione risulta affrontata alle pagine 34 e 35 del decreto impugnato nelle quali la Corte di appello ha ritenuto che la giustificazione addotta dalla difesa del ricorrente non dimostri la liceità degli acquisti perché occorre procedere ad un raffronto complessivo tra le risorse disponibili e gli acquisti compiuti nel periodo di pericolosità. Il presupposto che appare sotteso al giudizio della Corte territoriale è che non vi sia la dimostrazione che le somme adoperate per l’acquisto a Tenerife siano proprio quelle che provengono dai due assegni indicati dalla difesa e dell’importo complessivo di 80.000 euro.
La Corte di appello per giustificare la propria decisione ha richiamato i principi enunciati da questa Corte di legittimità in materia di ablazione di beni legata alla sproporzione reddituale, principi in base ai quali vi è la necessità di individuare un squilibrio tra le risorse legittimamente disponibili nel momento dei singoli acquisti rispetto al valore dei beni di volta in volta acquistati e li ha appli anche alla materia delle misure di prevenzione, correttamente chiarendo in punto di diritto che questo raffronto tra risorse legittimamente disponibili e singol acquisti non può essere effettuato in modo atomistico e sganciato dal contesto complessivo dei movimenti finanziari e patrimoniali effettuati nell’ambito di un medesimo, circoscritto, periodo di tempo. In questo senso – si legge nel decreto impugnato – risulta pienamente condivisibile l’insegnamento secondo cui deve escludersi che l’indagine e la valutazione del giudice sui beni del proposto possa essere proficuamente compiuto senza una considerazione globale dei movimenti del suo patrimonio, nel periodo sospetto, e della complessiva destinazione di tutti
i mezzi economici a sua disposizione sicché, in tale ottica, sono del tutto prive di significato concreto dimostrazioni settoriali attinenti l’acquisto del singolo bene.
Prosegue poi la Corte territoriale rilevando che se questo è il principio da applicare, non vi è alcun dubbio che la confisca sia stata correttamente disposta e che debba essere mantenuta perché il contesto complessivo dei movimenti finanziari e patrimoniali effettuati nell’ambito di un medesimo, circoscritto periodo di tempo dimostra che «sia il proposto che il suo nucleo familiare non avevano assolutamente le risorse economiche lecite necessarie non solo per gli investimenti che hanno fatto ma neanche per sopravvivere». Quindi la dimostrazione settoriale attinente all’acquisto del singolo beni immobile a Tenerife, perde qualsiasi significato una volta inserita in un contesto quale quello che è stato analiticamente ricostruito connotato da pericolosità generica e qualificata, sproporzione grave e perdurante almeno da sette anni precedenti all’anno di acquisto, reinvestimento di utili conseguiti illecitamente nelle attività di famiglia («attività a loro utilizzate per commettere reati lucrogenetici in materia seriale»).
Le osservazioni difensive sul punto, in presenza di una motivazione del decreto impugnato che esiste, che appare congrua rispetto al profilo ed alle doglianze esaminate, che non si discosta dai principi di diritto enunciati da questa Corte, appaiono costituire una mera confutazione delle argomentazioni contenute nel decreto e, quindi, negli enunciati limiti del giudizio di legittimità, non risulta configurare una violazione di legge tale da determinare l’annullamento in parte qua del decreto impugnato.
6. L’ottavo motivo di ricorso formulato nell’interesse di NOME COGNOME sopra riassunto al par. 2.1.8, i due motivi di ricorso formulat nell’interesse di NOME COGNOME (cl. DATA_NASCITA), NOME COGNOME, NOME COGNOME ed NOME COGNOME di cui ai par. 2.2.1 e 2.2.4, i quattro motivi di ricorso formulati nell’interesse di NOME COGNOME (cl. DATA_NASCITA) di cui ai paragrafi da 2.4.1 a 2.4.4., nonché l’unico motivo di ricorso formulato nell’interesse di NOME COGNOME di cui al par. 2.3.1 sono fondati.
Le difese dei ricorrenti nei rispettivi e sovrapponibili motivi di ricors lamentano che la Corte di appello, sulla base di un’erronea interpretazione della disposizione dell’art. 24 del d.lgs. n. 159/2011, ha confermato la confisca di prevenzione del complesso aziendale di RAGIONE_SOCIALE e, in modo particolare, dell’immobile sito in INDIRIZZO (INDIRIZZO, nonostante l’acquisto del bene immobile si collochi in epoca sensibilmente anteriore al periodo di pericolosità sociale (2013-2016) e non vi siano elementi tali da ritenere che vi siano stati interventi accrescitivi del valore dell’immobile successivi, alimentati tramite risorse di provenienza illecita, né che le risorse utilizzate da detta società siano di
provenienza illecita, né, infine, che NOME COGNOME (DATA_NASCITA. DATA_NASCITA) sia stato intestatario fittizio della stessa per conto del proposto (questione quest’ultima affrontata nel ricorso di cui al par. 2.2.1. alla pagg. da 2 a 24).
Il COGNOME AVV_NOTAIO COGNOME Generale COGNOME nella COGNOME propria COGNOME requisitoria COGNOME scritta COGNOME ha, condivisibilmente, evidenziato che la Corte di appello, in sede di rinvio, si è limitata ad affermare che NOME COGNOME è un mero prestanome e a desumere la disponibilità della società RAGIONE_SOCIALE in capo al proposto in forza di tr bonifici effettuati nel 2014 da tale società verso altra RAGIONE_SOCIALE (la RAGIONE_SOCIALE) senza tener conto delle obiezioni relative al fatto che la società era stata costituita ed avesse acquisito il proprio patrimonio in epoca significativamente precedente all’emersione della pericolosità sociale.
In buona sostanza, la Corte di appello ha fondato la confisca sul coinvolgimento della società nelle attività illecite del proposto ritenendo che dunque essa costituisse nella totalità oggetto di reimpiego di proventi di natura illecita privando di un significato la prova della lecita provenienza dei beni e della stessa costituzione della società, senza indicare quando in questa società siano stati immessi capitali illeciti.
Sul punto vi è quindi da rimarcare che il decreto impugnato non presenta una motivazione tale da colmare il vizio già evidenziato nella sentenza rescindente di questa Corte di legittimità che aveva testualmente affermato «integra una motivazione apparente e, per tale ragione da ritenersi mancante, l’esame della questione concernente la provenienza lecita dei cespiti patrimoniali confluiti nel 1997 nella RAGIONE_SOCIALE rispetto alla quale la Corte di appello spende alcune brevi considerazioni autonome ma, in concreto, inidonee a dare adeguata risposta ai motivi di appello. I ricorrenti mediante una puntuale ricostruzione delle vicende societarie hanno sottolineato come la RAGIONE_SOCIALE era stata costituita dai quattro fratelli COGNOME per continuare l’attività familiare quest’ottica il padre NOME COGNOME aveva ceduto alla società l’opificio industriale ove già in precedenza operava. Le successive vicende societarie, ivi compresa la ripartizione inizialmente paritaria delle quote le cessioni di questa anche in favore di alcuni figli dei soci originari (in particolare NOME COGNOME classe DATA_NASCITA), sono state adeguatamente rappresentate al fine di dimostrare come il compendio aziendale si fosse costituito in epoca ampiamente anteriore a quella di manifestazione della pericolosità sociale del proposto (2013-2016)».
Ritiene l’odierno Collegio che, come già evidenziato nel provvedimento rescindente, ci si trovi in presenza di un aspetto centrale della vicenda, rispetto alla quale anche la nuova risposta resa dalla Corte di appello nel decreto impugnato è sostanzialmente mancante.
In definitiva, tutto l’aspetto concernente la genesi patrimoniale della società RAGIONE_SOCIALE e delle vicende relative all’intestazione delle quote sociali richiede, ai fini dell’eventuale applicazione della confisca di prevenzione, un attento esame dei motivi di appello che sia tale da superare il dato obiettivo costituito dal fatto che i beni aziendali le quote societarie hanno un’inconfutabile origine risalente ad epoca di molto precedente la ritenuta pericolosità del proposto.
La rilevata carenza di motivazione in punto di confisca del complesso aziendale della RAGIONE_SOCIALE e dell’immobile della stessa sito in località Pellaro con riguardo sia alla eventuale provenienza illecita della società e dei suoi beni sia alla sproporzione patrimoniale all’epoca dell’acquisto degli stessi impone l’annullamento in parte qua del decreto impugnato e la restituzione degli atti alla Corte di appello di Firenze per un nuovo esame.
In conclusione, per tutte le ragioni sopra esposte, si impone l’annullamento del decreto impugnato limitatamente al provvedimento di confisca dell’immobile acquistato dalla RAGIONE_SOCIALE sito in Santa Croce sull’Amo nonché al provvedimento di confisca del complesso aziendale della RAGIONE_SOCIALE e dell’immobile di proprietà della stessa sito in località Pellaro con rinvi per un nuovo giudizio sui punti ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.
La non fondatezza di tutti gli altri motivi di ricorso ne impone il rigetto.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato limitatamente al provvedimento di confisca dell’immobile acquistato dalla RAGIONE_SOCIALE sito in Santa Croce sull’RAGIONE_SOCIALE; al provvedimento di confisca del complesso aziendale della RAGIONE_SOCIALE e dell’immobile di proprietà della stessa sito in località Pellaro. Rinvia per nuovo giudizio sui punti ad altra sezione della Corte d, appello di Firenze. Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso il 22 maggio 2024.