Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 5701 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 5701 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/11/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nata a San Felice a Cancello (CE) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Santa Maria a Vico (CE) il DATA_NASCITA avverso il decreto del 11/02/2025 della Corte d’appello di Napoli; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni del difensore di COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, che ha chiesto accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Napoli, con decreto depositato il 19 marzo 2025, ha rigettato gli appelli proposti da COGNOME NOME e da COGNOME NOME avverso il decreto del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere depositato il 3 aprile 2023, che aveva applicato al COGNOME la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni tre, con cauzione pari a euro 3.500,00, disponendo altresì la confisca di numerosi beni, tra cui quote immobiliari (pari a 1/9) intestate al medesimo COGNOME e un fabbricato di vani 7,5 intestato a COGNOME NOME, ritenuti nella disponibilità diretta o indiretta del proposto.
La Corte territoriale ha, nel contempo, rigettato anche l’appello di COGNOME NOME, non ricorrente in Cassazione.
Avverso il decreto della Corte territoriale ha proposto ricorso per Cassazione COGNOME NOME, deducendo cinque motivi.
2.1. Con il primo motivo, lamenta la violazione dell’art. 24, comma 2, d.lgs. 159/2011 ed eccepisce la perdita di efficacia del sequestro, essendo il decreto di confisca di primo grado stato depositato oltre il termine massimo di un anno e sei mesi dalla d ata di immissione in possesso nei beni da parte dell’amministratore giudiziario.
La difesa contesta il calcolo dei periodi di sospensione effettuato dalla Corte d’appello, sostenendo che erroneamente sarebbero stati da questa ritenuti sospesi i termini in occasione di plurimi rinvii, tra cui quelli disposti nelle udienze del 23 luglio 2020 (si assume senza alcuna sospensione dichiarata), del 29 ottobre 2020 (si assume per “prosieguo istruttorio”, causa non idonea a sospendere il termine ai sensi dell’art. 304, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.), del 22 giugno 2022 (per “anomala composizione del Collegio”) e del 19 ottobre 2022 (senza sospensione), ed ancora dal 13 al 22 marzo 2023 (avvenuto a seguito della remissione della causa sul ruolo, dopo la riserva in data 11 gennaio 2023, determinata dalla volontà di consentire alle parti di discutere e concludere anche sulla misura personale).
Si sostiene, da parte ricorrente, che, eliminate le dette sospensioni, erroneamente disposte o, comunque, conteggiate, sarebbe stato superato il termine anzidetto (di cui all’art. 24, comma 2, d.lgs. 159/2011), previsto a pena di inefficacia del sequestro.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell’art. 179 cod. proc. pen., in relazione all’art. 7, comma 2, d.lgs. 159/2011, e la conseguente nullità del decreto per vizio della vocatio in iudicium .
Il Tribunale, accortosi solo in fase di decisione della pendenza anche della richiesta di misura di prevenzione personale, aveva fissato l’udienza del 22 marzo 2023 per consentire alle parti di concludere sul punto. Si lamenta che tale decreto, integrante secondo la difesa una vera e propria nuova vocatio su un tema (la misura personale) mai trattato in precedenza, sia stato notificato al solo difensore e non personalmente al COGNOME, non domiciliato presso il legale.
2.3. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione di legge in relazione alla confermata confisca delle quote di 1/9 dei beni immobili della famiglia di origine.
Si contesta la confisca per equivalente ai sensi dell’art. 25 d.lgs. 159/2011, in quanto tale istituto sarebbe stato utilizzato: (a) in assenza dei presupposti di legge, non vertendosi in ipotesi di impossibilità di sequestrare il bene di derivazione illecita perché non più disponibile, non avendo il ricorrente, peraltro, mutato il suo patrimonio; (b) in violazione del principio per cui l’acquisizione da neutralizzare deve ‘essere solo quella avvenuta durante il periodo di esplicazione
della pericolosità sociale’, mentre, nella specie, il bene era pervenuto (per usucapione dichiarata con sentenza civile del 22 gennaio 1998) al genitore del proposto e poi per successione pro quota hereditaria a favore di quest’ultimo; (c) in contrasto con la decisione del giudice penale, che, nel processo per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 309/1990 a carico del COGNOME, accertata la lecita acquisizione del bene (per la detta iniziale usucapione a favore del genitore e poi per le menzionata successione ereditaria), in epoca ampiamente antecedente ai fatti, aveva disposto la revoca della confisca in quella sede inizialmente disposta; (d) in violazione del principio domanda, non essendo stata la confisca richiesta ex art. 25, bensì ai sensi dell’art. 24 del detto d.lgs.
2.4. Con il quarto motivo, si lamenta la violazione di legge e la totale assenza di motivazione in relazione all’art. 30, comma 3, d.lgs. 159/2011. Si deduce che la Corte territoriale abbia omesso di pronunciarsi sulla specifica doglianza (contenuta nel quinto motivo d’appello) con cui si chiedeva di dichiarare la confisca dei beni intestati a COGNOME NOME (ritenuta intestataria fittizia) come già eseguita in sede penale.
Si evidenzia che quegli stessi beni erano stati oggetto di confisca disposta con sentenza di condanna divenuta irrevocabile il 9 gennaio 2018 in un distinto procedimento penale a carico della stessa COGNOME NOME, e che l’art. 30 citato imporrebbe, in tali casi, al giudice della prevenzione una mera declaratoria di avvenuta confisca in sede penale.
2.5. Con il quinto motivo, si lamenta l’omessa motivazione in ordine alle richieste subordinate avanzate in appello, relative alla riduzione della durata della sorveglianza speciale, all’esclusione dell’obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e all’esclusione o riduzione della disposta cauzione.
Ha proposto, altresì, ricorso COGNOME NOME, affidato a quattro motivi, con cui si contesta la confisca dell’immobile a lei intestato.
3.1. Con il primo motivo, si lamenta la violazione di legge sostanziale, in particolare dell’art. 19, comma 3, d.lgs. 159/2011, per essere venuta meno la convivenza col proposto in data anteriore al quinquennio precedente la richiesta della misura, datata 28 dicembre 2018, come da giurisprudenza di legittimità.
La ricorrente deduce di aver provato l’interruzione di ogni convivenza col nucleo familiare del COGNOME ( ex compagno della madre, COGNOME NOME, residente a San Felice a Cancello, in INDIRIZZO), essendo emigrata (come da certificato di residenza storico) sin dal 24 luglio 1998 a Santa Maria a Vico e dal 20 dicembre 2013 a San Felice a Cancello, in INDIRIZZO, ove andava a convivere con il marito, dopo il matrimonio celebrato il 14 dicembre 2013.
3.2. Con il secondo motivo, collegato al primo, si denuncia la violazione di legge per motivazione apparente, sostenendosi che la Corte d’appello si sia basata su argomenti inconsistenti per negare che la COGNOME avesse cessato la convivenza col proposto prima dell’inizio del quinquennio rilevante (ovvero prima del 28/12/2013). La censura si concentra su tre punti della motivazione d’appello, ritenuti incomprensibili, ‘scoordinati’ e, dunque, sostanzialmente privi di senso.
3.2.1. Si critica l’argomentazione della Corte secondo cui la ricorrente non avrebbe provato di convivere col futuro marito, che nel 2012 lavorava a Rovereto prima del dicembre 2013. La difesa definisce questo punto “totalmente illogico”, poiché l’unico fatto rilevante avrebbe dovuto essere non la prova della convivenza col coniuge, ma semmai la cessazione della convivenza col COGNOME prima del quinquennio: laddove il matrimonio e la convivenza della ricorrente con il marito, COGNOME NOME, erano, comunque, anteriori al quinquennio rispetto alla proposta della DIA al Tribunale, depositata il 28 dicembre 2018.
3.2.2. Si contesta il passaggio in cui la Corte cerca di far rientrare la ricorrente tra i “conviventi/familiari” sulla base di presunti “interessi condivisi”, derivanti dal fatto che la madre (COGNOME NOME) era il braccio destro di COGNOME NOME negli affari illeciti da questo gestiti e che il marito della ricorrente (COGNOME NOME) aveva avuto rapporti con COGNOME NOME, tanto da essere coinvolto in episodi di spaccio di droga, sia pure non in concorso con la stessa. La difesa ritiene questa linea argomentativa “scoordinata” e non pertinente al fine di dimostrare la convivenza della ricorrente col COGNOME, come tale del tutto apparente, anche perché il precedente del COGNOME ineriva la cessione di un piccolo quantitativo di hashish , con esclusione del concorso della suocera, COGNOME NOME. Si sostiene che oggetto di dimostrazione avrebbe dovuto essere il suo rapporto col proposto, non quello della madre con costui o, addirittura, del marito della ricorrente con la madre della stessa.
3.2.3. Infine, si evidenzia l’incomprensibilità di siffatto argomentare, contrastato da altra parte della motivazione del provvedimento impugnato, laddove si era rilevato che la relazione e la coabitazione tra il COGNOME e la madre (COGNOME NOME) fossero cessate già nel 2011, quando l’uomo aveva iniziato una nuova relazione con altra compagna (COGNOME NOME), tanto che la detta COGNOME NOME aveva proseguito per suo conto la vendita di sostanze stupefacenti. Tale quadro, secondo la difesa, renderebbe l’intera motivazione sulla “condivisione di interessi” tra la deducente ed il proposto (attraverso la madre) incomprensibile, se riferita al 28 dicembre 2013: epoca in cui per stesso assunto del giudice d’appello COGNOME NOME non viveva più con il COGNOME.
3.3. Col terzo motivo, sempre collegato ai primi due, si deduce la violazione
degli artt. 24 e 26 d.lgs. 159/2011. Si argomenta che, esclusa la qualità di “convivente” col COGNOME della ricorrente, costei avrebbe dovuto essere considerata terza estranea. Di conseguenza, la confisca avrebbe richiesto la prova rigorosa della interposizione fittizia, non essendo applicabile la presunzione prevista per i conviventi, ritenuta -si ripete -con argomenti vuoti di significato e, dunque, meramente apparenti. Sicché l’intestazione di beni in realtà del proposto avrebbe dovuto essere oggetto di prova rigorosa da parte della Pubblica Accusa.
3.4. Col quarto motivo, si lamenta la violazione della legge processuale e la motivazione meramente apparente in ordine alla liceità della provvista per l’acquisto dell’immobile.
Si contesta la motivazione con cui la Corte ha disatteso la dettagliata documentazione difensiva (donazioni degli zii del marito, coniugi COGNOME; contrazione di un mutuo Unicredit; tracciabilità dei flussi finanziari) all’uopo prodotta dalla r icorrente. Si ritiene apparente la motivazione in quanto fondata su due mere perplessità manifestate dalla Corte territoriale: (1) la discrasia tra il prezzo dell’immobile (€ 68.000,00) e il suo valore indicato ai fini fiscali (€ 102.900,00), che la difesa aveva spiegato come un consiglio del notaio rogante; (2) la presunta anomalia per cui gli zii del marito avrebbero “immolato i loro risparmi” intestando il bene alla moglie del nipote (odierna ricorrente) e avrebbero cointestato con lei il conto per il mutuo da pagare. Si ritiene tale motivazione inidonea a dimostrare la fittizietà dell’intestazione e la riconducibilità del bene al COGNOME NOME.
Il Procuratore Generale ha chiesto rigettarsi i ricorsi, mentre, con memoria di replica alle conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale, la difesa di COGNOME NOME ha argomentato ulteriormente le proprie ragioni e insistito nella richiesta di accoglimento del suo ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 10, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, avverso il decreto della Corte d’appello in materia di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge.
Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01), nel concetto di “violazione di legge” rientra non solo l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale o processuale, ma anche la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di una
motivazione meramente apparente. Quest’ultima ipotesi ricorre quando le argomentazioni addotte dal giudice di merito siano talmente illogiche, contraddittorie, frammentarie o scoordinate da risultare inidonee a rendere percepibile l’ iter logico seguito per pervenire alla decisione, ovvero quando il provvedimento ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato dalla parte, che, singolarmente considerato, sarebbe tale da determinare un esito opposto del giudizio (cfr. Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulé, Rv. 279284-01).
Deve trattarsi, per evidenti ragioni di ordine sistematico, di vizio ancor più radicale di quello di manifesta illogicità, espressamente considerato come vizio motivazionale dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Il ricorso COGNOME è fondato in relazione al terzo motivo, essendo, per il resto, da rigettare.
2.1. Il primo motivo (relativo all’eccepita inefficacia del sequestro per superamento del termine di cui all’art. 24, comma 2, d.lgs. 159/2011) va disatteso, in ragione delle sospensioni del termine subite dal procedimento.
Come noto, ai sensi di tale disposizione, «il provvedimento di sequestro perde efficacia se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell’amministratore giudiziario». È pacifico che il detto termine abbia come riferimento finale la data del deposito del decreto motivato, atteso che, svolgendosi il procedimento in camera di consiglio, il provvedimento giurisdizionale acquista giuridica esistenza solo con il deposito, che ne segna il momento perfezionativo (Sez. 6, n. 21523 del 18/06/2020, Palla, Rv. 279312-01; per un’applicazione concreta di siffatto principio, si veda anche Sez. 6, n. 43776 del 09/10/2024, COGNOME, Rv. 287269-01, in motivazione).
«Ai fini del computo dei termini suddetti, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili» (sempre l’art. 24 cit.): ciò che comporta la pacifica appli cazione dell’art. 304, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., secondo cui «i termini sono sospesi nei seguenti casi: a) nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per impedimento dell’imputato o del suo difensore ovvero su richiesta dell’imputato o del suo difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa».
Il ricorrente lamenta l’erroneo computo dei periodi di sospensione, contestando la valenza sospensiva di alcuni rinvii, tra cui quelli del 29 ottobre 2020
(per “prosieguo istruttorio”) e del 22 giugno 2022 (per “anomala composizione del Collegio”): asseritamente non sospensivi ex art. 304, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Va premesso, al riguardo, che, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, il provvedimento di sospensione dei termini di efficacia della confisca emesso fuori delle ipotesi espressamente previste dall’art. 24, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha valore meramente dichiarativo ed allo stesso non conseguono gli effetti propri della sospensione (Sez. 5, n. 42237 del 19/10/2021, Minniti, Rv. 282094-01, in un caso in cui la Corte ha ritenuto ininfluente, ai fini della decorrenza del termine di efficacia della confisca, la sospensione disposta a seguito di rinvio su richiesta del procuratore generale di termine per esaminare la documentazione depositata dai ricorrenti): sicché resta sempre nel potere di questa Corte la verifica della correttezza della disposta sospensione o, viceversa, della eventuale sospensione di fatto determinatasi, pur se non dichiarata dal giudice del merito.
Orbene, la Corte d’appello ha dedicato al punto specifico un’analitica disamina, ricostruendo puntualmente le cadenze processuali, il termine iniziale (15 novembre 2019), il termine finale (originariamente 15 maggio 2021) e tutti i periodi di sospensione intervenuti. In particolare, il decreto impugnato ha dato atto di plurime sospensioni del termine. Dall’esame di tale decreto e degli atti e verbali del primo grado (consentito in ragione della natura processuale della questione) si rilevano le seguenti sospensioni:
-dal 2 aprile 2020 all’11 maggio 2020 (39 giorni) ex art. 83 d.l. 18/2020 (emergenza sanitaria da Covid-19);
-dal 23 luglio 2020 al 29 ottobre 2020 (98 giorni) per richiesta delle difese, finalizzata alla produzione di documenti e di una consulenza tecnica di parte (come da verbale dattiloscritto);
-dal 29 ottobre 2020 al 14 gennaio 2021 (77 giorni) per istanza AVV_NOTAIO (sempre per produrre la consulenza di parte);
-dal 31 marzo 2021 al 23 giugno 2021 (84 giorni) per adesione dei difensori all’astensione dalle udienze proclamata per quel giorno;
-dal 23 settembre 2021 al 20 ottobre 2021 (27 giorni) per dedotto impedimento a comparire dedotto dall’AVV_NOTAIO;
-dal 20 ottobre 2021 al 26 gennaio 2022 (98 giorni) per istanza di rinvio delle parti;
-dal 26 gennaio 2022 al 20 aprile 2022 (84 giorni) per istanza di rinvio delle parti;
-dal 20 aprile 2022 al 22 giugno 2022 (63 giorni) per istanza di rinvio delle
parti;
-dal 22 giugno 2022 al 28 settembre 2022 (98 giorni) per istanza di rinvio delle parti, dopo che erano state disposte informative da acquisire (senza, tuttavia, alcun differimento all’uopo deliberato) a cura della Cancelleria;
-dal 28 settembre 2022 al 19 ottobre 2022 (21 giorni) per istanza di rinvio da parte dell’AVV_NOTAIO.
Orbene, si tratta di 689 giorni, che porterebbero il termine finale per la decisione dal 15 maggio 2021 al 4 aprile 2023: termine che slitta ulteriormente di 15 giorni, e dunque al 19 aprile, considerata la sospensione ai sensi dell’art. 24, comma 2, d.lgs . 159/2021, per la pendenza dei termini previsti dall’art. 7, comma 10sexies , del detto d.lgs. (relativi al deposito del decreto).
Reputa la Corte che correttamente siano state disposte le dette sospensioni.
Al riguardo, infatti, non si rilevano le concomitanti ragioni d’ufficio allegate da parte ricorrente o, comunque, emergenti dai verbali che si sovrappongano a quelle delle parti. In particolare, non vi sono stati rinvii per “prosieguo istruttorio” (come addotto da parte ricorrente in relazione a quello del 29 ottobre 2020), né per “anomala composizione del Collegio” (come si sostiene sarebbe avvenuto il 22 giugno 2022).
In realtà, anche a superare d’ufficio l’estrema genericità delle deduzioni della difesa (la quale non specifica come e perché tali rinvii dovrebbero essere considerati non sospensivi del termine, come ritenuto dal giudice d’appello), appare, in ogni caso, evidente come dai verbali non emerga alcuna necessità di acquisizione della prova ovvero la concessione di termini per la difesa. Anzi, il Tribunale ha rimarcato a chiare lettere che, a sua opinione, l’istruttoria poteva già essere conclusa in data 23 luglio 2020 (si veda, in tal senso, quanto affermato dal suo presidente e trascritto alle pagine 31-32 del relativo verbale fonoregistrato): tanto che il presidente del Tribunale chiariva, subito dopo, al difensore che la richiesta di rinvio dovesse considerarsi come necessaria alla parte e, dunque, il differimento dovesse essere concesso con sospensione del termine (senza alcuna smentita, al riguardo, da parte delle difese).
Orbene, in simili casi non può dubitarsi che il rinvio non sia avvenuto «per esigenze di acquisizione della prova o a seguito di concessione di termini per la difesa», come dispone l’art. 304, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. con riferimento ai casi di mancata sospensione del termine in questione.
In effetti, è stato condivisibilmente affermato che, in caso di «assoluta genericità caratterizzante la richiesta di rinvio» (in quel caso «per integrazione della produzione difensiva», senza alcun riferimento ai temi e all’oggetto della produzione, men che meno alla rilevanza e pertinenza della stessa), del tutto
correttamente si esclude, da parte dei giudici della prevenzione, che la richiesta in questione possa «essere giustificata da inderogabili esigenze difensive “di acquisizione della prova” tali da rendere ‘necessario’ il rinvio della trattazione in chiave di riequilibrio del contraddittorio». «Piuttosto, proprio per la sua genericità, essa è stata convenientemente ricondotta a un’ipotesi di ordinario differimento, in cui la sospensione dei termini è consentita, ai sensi dell’art. 304, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.» (così Sez. 1, n. 14348 del 19/12/2024, dep. 2025, non massimata, che, tra l’altro, valorizza, nell’interpretare quanto accaduto, anche il fatto che la disposta sospensione non fosse stata «contestata nella sede di merito»; confronta, in termini analoghi, Sez. 1, n. 17164 del 17/12/2021, dep. 2022, Rv. 283057-01).
In definitiva, non risultando e, prima ancora, non essendo stato neppure dedotto -e comunque non emergendo -che le sospensioni siano state illegittimamente disposte e che si trattasse, in realtà, di rinvii dovuti a specifiche e «inderogabili esigenze difensive “di acquisizione della prova” tali da rendere ‘necessario’ il rinvio della trattazione in chiave di riequilibrio del contraddittorio» (così, ancora, Sez. 1, n. 14348 del 19/12/2024, cit.), deve reputarsi che esse siano state correttamente considerate, per essere i rinvii stati disposti in accoglimento di mere istanze delle difese: e, per conseguenza, la confisca di prevenzione deve considerarsi non tardiva e, dunque, pienamente efficace.
2.2. Il secondo motivo proposto dal COGNOME, attinente al lamentato vizio della vocatio in iudicium per l’udienza del 22 marzo 2023, è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha correttamente respinto la doglianza, in quanto la vocatio in ius del COGNOME era stata regolarmente effettuata all’inizio del procedimento, mediante notifica del decreto di sequestro cui era allegata la proposta della DIA relativa sia alla misura patrimoniale sia a quella personale. Il contraddittorio era, dunque, pienamente instaurato su entrambi i profili sin dall’origine.
La remissione della causa sul ruolo, disposta dal Tribunale con decreto del 13 marzo 2023 (dopo la riserva formulata in data 11 gennaio 2023), era finalizzata “esclusivamente a consentire al difensore di concludere anche sulla richiesta di misura di prevenzione personale”, profilo sul quale, per mera omissione, le conclusioni non erano state rassegnate. Non si trattava, dunque, di una nuova vocatio o di una nuova contestazione, ma di una mera riapertura della fase di discussione su un tema già oggetto del contraddittorio, e solo per consentire alle parti (che non lo avevano fatto) di esercitare una facoltà difensiva da loro non esplicata in precedenza.
Al riguardo, va, inoltre, rammentato che la nomina fiduciaria implica il dovere per il difensore di informare tempestivamente l’imputato sugli atti processuali che lo riguardano, dovere che preesiste persino alla verifica della regolare costituzione delle parti, tanto che il difensore è legittimato a eccepire, in nome e per conto dell’assistito, le violazioni dei diritti del predetto in forza della nomina difensiva: sicché deve ritenersi tenuto a comunicare all’assistito il differimento accordato per la rinnovazione di un atto nullo (così Sez. 4, n. 6155 del 25/01/2023, Rv. 28410001 e Sez. F, n. 36060 del 20/8/2024, non massimata).
Correttamente, pertanto, la notifica è stata effettuata al solo difensore, non essendo richiesta quella personale al proposto che aveva già ricevuto -come detto -la notifica del decreto di citazione, esaustivo anche sulla richiesta di misura di prevenzione personale e che, nel corso del processo, è rappresentato dal proprio legale (Sez. 5, n. 17218 del 19/03/2025, Rv. 288043-01; Sez. 4, n. 6155 del 25/01/2023, COGNOME, Rv. 284100-01).
Va, per completezza, evidenziato altresì che, ove pure si fosse determinata una nullità, si sarebbe trattato, al più, di una nullità di ordine generale a regime intermedio (non inerendo la radicale omessa citazione in giudizio), da fare valere negli strett i termini di cui all’art. 180 cod. proc. pen.: ciò che neppure si deduce e comunque non risulta -sia avvenuto nel caso di specie.
La motivazione della Corte d’appello è, pertanto, immune da vizi di legge.
2.3. Il terzo motivo proposto dal COGNOME -con cui si contesta la confisca di un bene pervenuto lecitamente (per usucapione al padre del ricorrente e, poi, alla morte di questi, per successione pro quota hereditaria ) e già oggetto di un provvedimento di revoca di una precedente confisca (nell’ambito di un processo a carico del COGNOME per il delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 309/1990 ), in quanto avvenuta ultra petita e fuori dai presupposti della confisca per equivalente -è fondato nei termini di seguito precisati.
L’art. 20, comma 1, d.lgs. 159/2011, dispone che «il tribunale, anche d’ufficio, con decreto motivato, ordina il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego, ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ricorrano i presupposti ivi previsti». Analogamente, l’art. 24, comma 1, stesso d.lgs. stabilisce «la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la
disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego».
L’art. 25, comma 1, del medesimo d.lgs. prevede che, «dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni di cui all’articolo 20, comma 1, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente e di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona».
Dunque, laddove il COGNOME continua a richiamare la legittima provenienza della quota dell’immobile pervenutogli per successione ereditaria dal padre (invero non messa in discussione neppure dai giudici di merito), nonché la precedente revoca della confisca disposta in altro processo penale a cui era sottoposto, non coglie la ratio dell’istituto di cui al menzionato art. 25, che è proprio quella di ‘colpire’ patrimoni di provenienza le cita in luogo di quelli, di provenienza illecita, non più nel patrimonio del proposto, neppure in via indiretta.
Insomma, il giudice della prevenzione avrebbe ben potuto disporre d’ufficio, al verificarsi della detta condizione, la confisca per equivalente di beni persino se acquisiti lecitamente e prima della manifestazione della pericolosità (Sez. 5, n. 41016 del 11/07/2023, Rv. 285327-01).
Ma, nella specie, non è dato sapere, per il coacervo di ragioni addotte a sostegno del provvedimento impugnato, se questa sia stata la reale motivazione che lo giustifica.
In realtà, il decreto emesso dal giudice d’appello, premessa la lecita provenienza del diritto in questione (trattandosi della quota «di un nono ereditata dal padre», che, a sua volta, l’aveva usucapita), da un lato pare fare riferimento all’impiego in ess o di ingenti (per oltre i due milioni di euro, secondo la captazione in ambientale sull’autovettura del figlio del proposto, COGNOME NOME, del 24 ottobre 2011, menzionata a pagina 12 del provvedimento impugnato) proventi illeciti, che avrebbero fatto diventare il bene «’altra cosa’ ovvero una villa a tre piani completa di rifiniture e mobili di lusso» (pagina 13, con concetto ribadito a pagina 15 del decreto in esame) , dall’altro lato, fa esplicito riferimento alla «confisca per equivalente ex art. 25 d. lgs 159/11», da applicare (essendo la proposta datata 2018) «come novellato nel 2017»: evidenziando che «vi è la possibilità di disporre, in sede di prevenzione, la confisca per equivalente tutte le volte in cui è stato possibile ricostruire previamente la consistenza dei beni venuti in essere nel patrimonio del soggetto pericoloso in costanza di pericolosità ma non
confiscabili» (pagina 14 decreto impugnato; il concetto è ribadito alla pagina successiva, ove si afferma anche che «sul punto non rileva che la proposta si fondasse solo sulla richiesta di sequestro e successiva confisca ex art. 24, potendo il Tribunale qualificarla ex art. 25»).
Orbene, tali ragioni sono talmente inconciliabili tra loro da non far intendere quale sia stato il reale percorso logico seguito dai giudici di merito. E, precisamente, se il giudice d’appello abbia confermato la confisca facendo riferimento all’ipotesi (prevista dai menzionati artt. 20 e 24 d.lgs. 159/2011) di incremento del bene derivante dal «reimpiego» degli ingenti guadagni illeciti, come sarebbe stato possibile (secondo Sez. 2, n. 27933 del 15/03/2019, Lampo, Rv. 276211-01, per la quale, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, quando risulti che un immobile lecitamente acquisito sia stato ampliato o migliorato con l’impiego di disponibilità economiche prive di giustificazione, la confisca può investire il bene nella sua interezza esclusivamente nel caso in cui le trasformazioni e le addizioni abbiano natura e valore preminente, tale da non consentire una effettiva separazione di distinti valori “pro quota”; in tal senso anche Sez. 1, n. 29186 del 22/04/2013, Ripepi, Rv. 256788-01); oppure se abbia operato una confisca per equivalente ex art. 25 già citato: omettendo, in questo secondo caso, di chiarire quale sarebbe stato l’oggetto dell’originaria confisca rimasta ineseguita (ovvero, se non il frutto delle attività illecite o il suo reimpiego, almeno il valore sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica svolta nel periodo di pericolosità).
Invero, la confisca per equivalente, nel procedimento di prevenzione, è strutturata in modo sensibilmente diverso rispetto alla confisca per equivalente di matrice strettamente penalistica. In quest’ultimo ambito, accertato un reato e individuato il profitto da esso generato, in caso di impossibilità di suo incameramento, è possibile aggredire beni di valore corrispondente ad esso nella disponibilità del condannato. Nell’ambito della prevenzione, per contro, il punto di riferimento diretto non è, come noto, un reato, quanto la soggettiva pericolosità (eventualmente, ma non indefettibilmente, correlata alla consumazione di illeciti penali, da rilevare anche incidentalmente e a livello indiziario), nonché, per la prevenzione patrimoniale, la titolarità di beni che risultino essere, per un verso, temporalmente correlati a quella condizione soggettiva, e, per altro verso, sproporzionati rispetto al reddito lecito in concomitanza prodotto ovvero frutto diretto della condizione di pericolosità o reimpiego (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262605-01).
Dunque, la confisca nel procedimento di prevenzione colpisce non il profitto del singolo reato, bensì l’incremento patrimoniale ricadente nel periodo di
pericolosità: e, solo laddove sia impossibile aggredire direttamente i beni costituenti detto incremento o quelli in cui essi sono reimpiegati, è consentito traslare il loro valore su altri beni di legittima provenienza nel patrimonio del proposto, svincolati, a questo punto, dal presupposto della correlazione temporale (Sez. 1, n. 16324 del 16/12/2021, dep. 2022, COGNOME Mantia, Rv. 283308-01; su tali principi Sez. 1, n. 11066 del 19/12/2023, dep. 2024, Cardone, Rv. 285971-01, in motivazione).
Tuttavia, come sopra evidenziato nel riportare parte della motivazione del provvedimento impugnato, è del tutto incomprensibile quale iter motivazionale abbiano seguito i giudici di merito e se, nella specie, sia stata disposta la confisca diretta dei prov enti illeciti reimpiegati nell’immobile (di originaria lecita provenienza), essendovi state trasformazioni, migliorie, addizioni di natura e valore preminente, rispetto al bene come originariamente pervenuto (Sez. 2, n. 27933 del 15/03/2019, e Sez. 1, n. 29186 del 22/04/2013, cit.) o se, per contro, il bene sia stato oggetto di confisca per equivalente e rispetto a quale valore ‘perduto’ (per essere divenuta impossibile la confisca diretta) ciò sia avvenuto.
Si tratta di carenza così radicale, da rendere le affermazioni del provvedimento impugnato -come detto nell’ incipit della motivazione -talmente illogiche, contraddittorie, frammentarie o scoordinate da risultare inidonee a rendere percepibile l’iter logico seguito per pervenire alla decisione (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulé, Rv. 279284-01).
Il giudice di rinvio dovrà, pertanto, sanare il vizio e chiarire tale punto, evidenziando di quale tipo di confisca si tratti (se diretta o per equivalente) e, nel secondo caso, individuando previamente quali sarebbero gli specifici beni confiscabili, ipoteticamente, in via diretta, in quanto di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all’attività economica svolta dal proposto ovvero frutto di attività illecite o di loro reimpiego: e, solo dopo aver identificato questi beni ex art. 24 e aver accertato la loro indisponibilità (ad esempio, per essere stati venduti a terzi in buona fede), procedere -se lo riterrà -a traslare il valore di quei beni specifici su altri beni legittimamente acquisiti dal proposto (ovvero, per equivalente).
Per l’effetto deve disporsi l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo giudizio, sul punto, alla Corte di appello di Napoli.
2.4. Il quarto motivo -relativo alla violazione dell’art. 30, comma 3, d.lgs. 159/2011 in relazione ai beni intestati (in modo fittizio, si ritiene nel presente procedimento) a COGNOME NOME e oggetto di confisca diretta ai danni di costei in altro processo nei suoi riguardi per spaccio di sostanze stupefacenti -è infondato.
La Corte d’appello ha risposto alla doglianza (si veda pagina 16 del decreto), richiamando la motivazione del Tribunale. La Corte territoriale ha, dunque, condiviso l’assunto secondo cui “il titolo di confisca che in questa sede va emesso inoltre, si aggiunge a quello adottato in sede penale” e che la disposizione invocata (art. 30, c. 3) “non impedisce l’adozione di un distinto titolo di confisca, precludendo solo che vi sia un’autonoma esecuzione rispetto a quanto già appreso in sede penale”.
Tale motivazione è giuridicamente corretta.
La norma citata è volta a regolare i rapporti tra più titoli esecutivi, evitando duplicazioni in sede esecutiva, ma non inibisce al giudice della prevenzione l’autonomo accertamento dei presupposti per l’ablazione, né l’emissione di un distinto titolo. Anzi, il Tribunale, come riportato dalla Corte, ha dichiarato “che sui medesimi la confisca è già stata eseguita in sede penale”, adempiendo così, nella sostanza, al precetto normativo volto a coordinare i titoli.
Tanto ciò è vero che (anche) nel caso previsto dal comma 3 del menzionato art. 30 (ovvero, «se la sentenza irrevocabile di condanna che dispone la confisca interviene prima della confisca definitiva di prevenzione »), il successivo comma 4 dispone: «Nei casi previsti dai commi 2 e 3, in ogni caso la successiva confisca viene trascritta, iscritta o annotata ai sensi dell’articolo 21».
Dunque, la norma contempla espressamente la «successiva confisca» e la sua doverosa trascrizione nei registri relativi ai beni che ne sono oggetto (in tal senso si veda, ad esempio, Sez. 5, n. 18837 del 01/02/2024, COGNOME, Rv. 286518-02, che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 24, 25 e 30 d.lgs. 159/2011, per contrasto con gli artt. 42, 117 Cost. in relazione all’art. 1 Prot. Add. CEDU, nella parte in cui prevedono la possibilità di adozione cumulativa della confisca ordinaria e di prevenzione).
La motivazione è, dunque, conforme al dato normativo.
2.5. Il quinto motivo, che lamenta “totale assenza di motivazione” sulle richieste subordinate relative alla misura personale (entità della durata e della cauzione), è manifestamente infondato.
Il decreto impugnato (pagine 9-10) ha dedicato un’ampia e specifica motivazione alla conferma delle misure personali. La Corte di merito ha confermato il giudizio di attualità della pericolosità del COGNOME, valorizzando elementi specifici e non generici, quali “la lunga carriera criminale”, il “comportamento tenuto in carcere (detenzione abusiva di un telefonino)” e “l’assenza di elementi portati dalla difesa in ordine ad un cambiamento di vita”, aggiungendo quale elemento fattuale l’attuale “condotta che vede il proposto irreperibile”. Sulla base di tale “personalità altamente pericolosa”, la Corte
territoriale ha ritenuto che la durata di tre anni “adeguata e proporzionata” alla “caratura criminale del proposto” e “congruo” l’obbligo di cauzione.
A fronte di tali puntuali argomentazioni, la censura di “totale assenza di motivazione” è palesemente smentita per tabulas .
I primi tre motivi del ricorso proposto da COGNOME NOME – nella parte in cui denuncia la violazione dell’art. 19, comma 3, d.lgs. 159/2011 e la motivazione apparente sulla sussistenza della “convivenza” nel quinquennio rilevante, nonché la conseguente erronea applicazione delle presunzioni per essa stabilite – sono fondati.
Come premesso, il sindacato di legittimità ex art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011 si estende alla verifica della motivazione meramente apparente, ovvero quella che si risolve in argomentazioni vuote, prive di significato e che non permettono di comprendere l’effettivo percorso logico-giuridico seguito dal giudice per arrivare alla decisione (Sez. U, Repaci, cit.).
Tale vizio, unitamente a palesi errori di diritto, ricorrono nel caso di specie. La questione decisiva era stabilire se la ricorrente potesse considerarsi “convivente” con il proposto COGNOME (che non è suo padre, ma l’ ex compagno della madre, come si rammenta nello stesso provvedimento impugnato) nel quinquennio rilevante ai fini della presunzione di cui all’art. 19, comma 3, d.lgs. 159/2011, ossia nei cinque anni antecedenti la proposta della DIA del 28 dicembre 2018 (e dunque nel periodo 28 dicembre 2013 – 28 dicembre 2018). Ai fini del computo di detto quinquennio, il dies a quo coincide con la data della proposta della misura di prevenzione, da cui si retroagisce di cinque anni (Sez. 1, n. 12987 del 29/01/2014).
Ciò anche perché, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, ai fini della confisca di cui all’art. 24 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – a differenza di quanto previsto per i beni nella titolarità del coniuge, dei figli e dei conviventi, nei confronti dei quali la disponibilità è legittimamente presunta senza la necessità di specifici accertamenti – la disponibilità da parte del proposto di beni formalmente intestati a soggetti terzi non appartenenti alle dette categorie, seppur privi di risorse economiche proprie, richiede che siano acquisiti specifici elementi di prova del carattere fittizio dell’intestazione (in senso similare si veda Sez. 6, n. 10063 del 11/01/2023, Mancuso, Rv. 284608-01).
Tale principio è diretta conseguenza di quanto disposto dagli articoli 19, comma 3, d.lgs. 159/2011 («Le indagini sono effettuate anche nei confronti del coniuge, dei figli e di coloro che nell’ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti indicati al comma 1 ») e 26, comma 2, stesso d.lgs. («Ai fini di cui al comma 1, fino a prova contraria si presumono fittizi: a) i trasferimenti e le
intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell’ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado »).
Dunque, pur essendo la ricorrente in posizione assimilabile (in quanto figlia della convivente del COGNOME) a quella dell’ affine di primo grado del proposto ( ex art. 78 cod. civ., che recita: «L’affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente d’uno dei coniugi, egli è affine dell’altro coniuge»), esulandosi dal caso di intestazione avvenuta nei due anni precedenti, la Corte territoriale ha fatto applicazione del menzionato art. 19, comma 3, d.lgs. 159/2011, che indica le particolari categorie di soggetti coniuge, figli e conviventi nell’ultimo quinquennio – in relazione ai quali la fittizia intestazione dei beni in favore del proposto è legittimamente presunta, senza la necessità di specifici accertamenti, quando non risulti la disponibilità di risorse economiche proprie (Sez. 5, n. 37297 del 23/06/2022, Stanek, Rv. 283798-01).
Ma ha applicato detto principio senza far comprendere da quale dato si ricavi la convivenza nel menzionato quinquennio.
Orbene, la ricorrente aveva specificamente dedotto, allegando a sostegno i certificati di matrimonio e di residenza, di aver cessato ogni coabitazione con il nucleo del proposto in data 14 dicembre 2013, andando a vivere altrove con il proprio coniuge, e dunque prima dell’inizio del quinquennio rilevante.
A fronte di tale allegazione potenzialmente decisiva, la Corte d’appello ha fornito (a pagina 18 del decreto) una risposta che integra gli estremi della motivazione apparente, in quanto non evidenzia alcun dato (ove pure, in ipotesi, manifestamente illogico) da cui desumere la detta convivenza e, anzi, allega elementi fattuali che parrebbero smentirla.
In particolare, la Corte territoriale ha, anzitutto, ritenuto irrilevante la data (14 dicembre 2013) del matrimonio della ricorrente, sostenendo che la difesa non avesse provato la convivenza col marito in epoca anteriore (es. nel 2012, quando questi “lavorava a Rovereto”). Si tratta di un’argomentazione palesemente inconferente e, dunque, del tutto apparente: non vedendosi perché la ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di essere andata a convivere prima di sposarsi.
L’unico dato rilevante, ai fini del menzionato art. 19, c. 3, d.lgs. 159/2011, è la prova della coabitazione col proposto all’interno del quinquennio precedente la richiesta della misura (28/12/2013-28/12/2018), non certo l ‘eventuale mancanza di prova della decorrenza anteriore della convivenza della ricorrente con il futuro marito.
Ed ancora, la Corte partenopea ha richiamato la nozione di “convivente”
come riferentesi anche a “coloro che risulti abbiano interessi condivisi con il proposto”. Tuttavia, seppure questa Corte abbia talvolta affermato che, in tema di confisca di prevenzione di beni fittiziamente intestati a persona convivente, non è strettamente necessaria la condivisione di una medesima unità abitativa, essendo sufficiente una relazione stabile e duratura, caratterizzata da una comunione di interessi affettivi ed economici (Sez. 1, n. 5286 del 06/02/2018, dep. 2019, Seminara, Rv. 274871-01, in un caso in cui la Corte ha ritenuto che correttamente i giudici di merito avessero considerato convivente, nonostante la mancata coabitazione, la compagna con cui il proposto intratteneva da tempo una relazione sentimentale, rilevando come egli ne frequentasse ordinariamente l’abitazione e provvedesse a tutte le esigenze economiche della donna), è evidente che occorra -al fine di ritenere integrata tale ipotesi -la detta comunione di interessi affettivi ed economici: dato su cui la motivazione è silente e, dunque, nuovamente assente.
Nella specie, la Corte territoriale, lungi dal parlare di detta comunione di interessi tra COGNOME NOME e COGNOME NOME, richiama i rapporti intercorrenti tra quest’ultimo e la madre della ricorrente (COGNOME NOME) e, poi, tra costei e il marito della ricorrente: senza considerare che, per stessa deduzione contenuta nel provvedimento impugnato (che parla di ‘coabitazione’ del proposto ‘ con la compagna COGNOME NOME, prima, e poi con COGNOME NOME, nuova compagna dal 2011′), comunque la convivenza del COGNOME con COGNOME NOME è cessata molto tempo prima del detto quinquennio.
Insomma, manca del tutto -o, meglio, risulta meramente apparente -la motivazione circa il richiamato rapporto di convivenza ovvero la detta comunione di interessi affettivi ed economici tra COGNOME NOME e COGNOME NOME.
L’accoglimento del ricorso di COGNOME NOME impone, dunque, l’annullamento del decreto impugnato limitatamente alla confisca del bene a lei intestato, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli per nuovo giudizio che si attenga ai detti principi di diritto e chiarisca le ragioni per le quali si è ritenuta fittizia, in capo alla ricorrente, la sua intestazione e la sua riconducibilità al proposto.
Sono assorbite le ulteriori censure, circa la ritenuta non “necessità di alcuna prova rigorosa da parte della Pubblica Accusa”, proprio in virtù dell’erronea premessa della sussistenza della convivenza, in violazione degli artt. 19, 24 e 26 d.lgs. 159/2011, e sulla liceità della provvista per l’acquisto dell’immobile: questioni la cui soluzione evidentemente dipenderà dall’esito del giudizio di rinvio, in ordine all’accertamento della detta convivenza nei termini detti tra la ricorrente e il proposto.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato nei confronti di NOME COGNOME, quanto alla misura di prevenzione patrimoniale, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta, nel resto, il ricorso di NOME COGNOME. Annulla il medesimo provvedimento nei confronti di NOME COGNOME con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Così è deciso, 12/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME