Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47110 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47110 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a GUASTALLA( ITALIA) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CUTRO( ITALIA) il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 18 ottobre 2022, la Corte di appello di Bologna ha confermato quello con cui il Tribunale della stessa città, l’8 marzo 2021, ha applicato a NOME COGNOME la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per cinque anni ed ha disposto la confisca di beni ed imprese a lui riconducibili, ancorché intestati a terzi.
Con il medesimo provvedimento, la Corte emiliana ha disposto, ulteriormente, la confisca dell’impresa RAGIONE_SOCIALE intestata a NOME COGNOME, nonché di tutti i beni e rapporti ad essa facenti capo.
I citati decreti sono stati emessi nell’ambito del procedimento di prevenzione promosso nei confronti di NOME COGNOME, imprenditore di origine calabrese ma attivo nella zona di Reggio Emilia, che i giudici di merito hanno ritenuto soggetto portatore di pericolosità sociale qualificata, per il periodo intercorso tra il 2000 ed il 2018.
Secondo la ricostruzione concordemente avallata da Tribunale e Corte di appello, COGNOME, legato da vincoli parentali con i fratelli COGNOME (NOMENOMENOME NOME), i quali, già all’alba del nuovo millennio, agivano, sulla scena reggiana, quale longa manus della ‘ndrangheta cutrese e, in specie, del boss NOME COGNOME, ed erano impegnati ad investire consistenti capitali, per lo più di matrice illecita, in iniziative imprenditoriale? ed immobiliari vasto respiro, ha, dapprima, con loro cooperato in un’attività di falsa fatturazione, strumentale al reimpiego dei proventi dì gravissimi delitti e, quindi, all’espansione delle attività commerciali della compagine malavitosa di origine calabrese ma saldamente stanziata, come inoppugnabilmente dimostrato da esiti giurisdizionali definitivi, sul territorio reggiano e, più in generale, emiliano.
Scrive, al riguardo, la Corte di appello che gli elementi fattuali acquisiti «dimostrano, con alto grado di attendibilità, … l’appartenenza di COGNOME NOME all’organizzazione mafiosa con innegabile capacità di mantenere salde le relazioni delinquenziali con l’associazione di ‘ndrangheta e, soprattutto, con la casa madre cutrese, inserendosi nel tessuto economico emiliano attraverso la schermatura di prestanomi, avallando e compiendo affari illeciti con condotta rafforzativa, tanto da avvalersi della pratica delle false fatturazioni così come dato evincere dalle rimesse derivanti da false fatturazioni così utilizzando il settore edilizio per utilizzare e schermare i capitali mafiosi» per aggiungere, subito dopo, che «Gli investimenti societari di COGNOME NOME, nel periodo iniziale (2001-2004) per entità, valenza e serialità, vanno correttamente valorizzati in funzione della
capacità di rivelare la loro attitudine a porsi come momento iniziale, in una “sequenza” protratta nel tempo e riscontrata nel restante periodo di osservazione».
La Corte di appello ha successivamente valorizzato, quanto al periodo 20072010, le dichiarazioni accusatorie rese, nei confronti di NOME COGNOME, da NOME COGNOME, il quale ha riferito, tra l’altro, dell’apporto economico garantito da NOME COGNOME a COGNOME e delle operazioni da questi compiute per «ripulire» i capitali di provenienza delittuosa, in parte trasferiti in Svizzera e fat in un secondo momento, rientrare in Italia grazie alla normativa sul c.d. «scudo fiscale».
Ha, peraltro, ritenuto la coerenza con la contiguità di COGNOME alla criminalità organizzata dell’affidamento dei lavori da lui gestiti ad imprese appartenenti o, comunque, legate alla famiglia RAGIONE_SOCIALE: tanto, in linea con le propalazioni di NOME COGNOME, che risultano confermate anche nella parte relativa all’utilizzo del collaudato del sistema delle false fatturazioni.
Le conclusioni raggiunte in ordine al contributo apportato da NOME COGNOME alla consorteria ‘ndranghetistica non sono smentite, a giudizio della Corte di appello, dai dissapori, sopraggiunti tra la fine del 2010 e l’inizio dell’anno seguente, tra l’imprenditore ed i soci NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, come lui coinvolti nel c.d. «affare RAGIONE_SOCIALE», progetto immobiliare avviato sotto l’egida e con la regia di NOME COGNOME, il quale aveva versato a COGNOME l’importo, pari a 750.000 euro, da destinarsi all’acquisto dei terreni sui quali il complesso avrebbe dovuto essere realizzato.
L’evoluzione delle relazioni tra i soggetti coinvolti, il coinvolgimento di ulterio finanziatori, i vorticosi e tutt’altro che trasparenti flussi di denaro tra la Calab e l’Emilia, le pressioni reciprocamente esercitate, il susseguirsi di riunioni finalizzate alla composizione delle controversie gestionali evidenziano plasticamente, nella lettura della vicenda effettuata dai giudici della prevenzione, l’assoluta compenetrazione di NOME COGNOME nelle logiche criminali sottese all’operazione e ne confermano, dunque, l’appartenenza mafiosa e la pericolosità sociale qualificata, da reputarsi attuale – alla luce dei canoni individuati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 24585 del 09/02/2018, Papalia, Rv. 272937 – 01) – in ragione: del suo livello di coinvolgimento nelle pregresse attività del gruppo malavitoso; del mantenimento, in capo alla cosca, della capacità operativa, non scalfita dalle mutevoli condizioni soggettive correlate all’azione repressiva dell’autorità giudiziaria; dell’assenza di sintomi di abbandono, da parte del proposto, delle logiche criminali in precedenza condivise.
A quest’ultimo proposito, la Corte di appello rileva, in particolare, che COGNOME, liberatosi della titolarità delle imprese che aveva utilizzato per concludere affari con la ‘ndrangheta, ha creato, a partire dal 2011 e fino al 2019, nuove compagini societarie, le cui quote ha fittiziamente intestato alla moglie, ai figli o ad altro prestanome, occultando così il proprio patrimonio, che ha messo al riparo da temute, e più che probabili, indagini patrimoniali; il tutto, senza che sia venuta meno la sua solidarietà mafiosa, come dimostrato, da ultimo, dalle compiacenti dichiarazioni da lui rese in favore di NOME COGNOME, volte a ridimensionare la caratura criminale del parente e l’apporto suo e dei congiunti alla consorteria cutrese guidata da NOME COGNOME.
Il decreto impugnato conferma, altresì, il giudizio espresso dal Tribunale in ordine alla sproporzione, costante nel periodo (2000-2018) di pericolosità sociale, tra le fonti lecite di reddito di NOME COGNOME e dei suoi familiari ed patrimonio immobiliare ed imprenditoriale a lui facente capo, requisito contestato dal proposto e dai terzi con argomenti che la Corte di appello ha integralmente disatteso.
I giudici emiliani hanno, in specie, ritenuto che COGNOME, autore, sin dal 2000, di condotte sicuramente espressive di appartenenza mafiosa, ha vissuto abitualmente con i proventi dell’attività delittuosa posta in essere, non esitando, peraltro, a praticare la sistematica evasione fiscale e la falsa fatturazione, innalzati al rango di strumenti di crescita e consolidamento aziendale.
Nel dispositivo del decreto conclusivo del giudizio di appello, la Corte bolognese ha, con disposizione autonoma, ordinato la confisca dell’impresa RAGIONE_SOCIALE intestata a NOME COGNOME – unitamente a «tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall’inventari beni strumentali, la denominazione aziendale, l’avviamento, il patrimonio personale dato in garanzia)» – che non era stata disposta dal Tribunale, che non aveva inserito detta impresa nel novero di quelle confiscate e ne aveva, anzi, espressamente previsto il dissequestro con restituzione all’avente diritto.
NOME e NOME COGNOME propongono, con unico atto e con l’assistenza degli AVV_NOTAIO ed NOME COGNOME, ricorsi per cassazione affidati a tre motivi, con i quali deducono, costantemente, violazione di legge e vizio di motivazione e dei quali si darà conto, in ossequio alla previsione dell’art. 173 -bis, comma 1, cod. proc. pen., nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Con il primo motivo, NOME COGNOME taccia di illogicità e di sostanziale apparenza la motivazione del decreto impugnato nella parte in cui, con riferimento al periodo 2000-2007, ha tratto argomento dal suo rapporto di
parentela con NOME COGNOME e dal modus operandi di quest’ultimo, volto ad accreditare, agli occhi degli istituti di credito, imprese costituite e foraggiate con capitali di origine illecita, nonché dall’accertata consumazione, negli anni 2003, 2004 e 2005 e per importi di notevole consistenza, del reato di false fatturazioni, da lui commesso quale titolare della RAGIONE_SOCIALE, per inferire, in carenza di sufficienti elementi dimostrativi, che egli ha consapevolmente contribuito alla causa dell’organizzazione criminale della quale il cugino era autorevole esponente.
Eccepisce, ulteriormente, che le condotte temporalmente collocate negli anni 2000-2007 non valgono ad attestare la radicale ed assoluta illiceità dell’attività svolta dalle imprese a lui riconducibili che, invece, si sono giovate dell’immissione, in epoca largamente posteriore, di capitali illeciti nel circuito finanziario delle società da lui gestite, iniziativa, promossa da NOME COGNOME in combutta con NOME COGNOME, oggetto dell’addebito, a lui mosso nell’ambito di procedimento ancora pendente in primo grado, di reimpiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1. cod. pen..
Né, aggiunge, può essere indicata, a riscontro della supposta contiguità alla cosca cutrese, l’operazione consistita nel rientro in Italia, grazie alla normativa sul c.d. «scudo fiscale», di capitali che egli deteneva in Svizzera, sulla cui matrice illecita nulla è stato accertato.
Tanto, a riprova dell’illegittimità della confisca degli immobili acquistati nel 2001, ovvero in epoca estranea al perimetro della pericolosità sociale, ancorché a fronte del requisito della sproporzione che, nel contesto delineato, non consente l’adozione del provvedimento ablativo.
Con il secondo motivo, NOME COGNOME lamenta che la Corte di appello abbia tratto argomento, quanto al periodo successivo al 2007, dalle dichiarazioni di NOME COGNOME, così pervenendo al positivo riscontro della pericolosità sociale, che non tiene conto del suo allontanamento dall’affare COGNOME, provocato dai soci medio tempore subentrati, i quali non hanno esitato, a tal fine, ad esercitare pressioni illecite che sono loro valse la contestazione del delitto di estorsione.
Si duole, sotto altro, connesso, aspetto, che la Corte di appello abbia ingiustificatamente stimato la mafiosità dell’intera attività di impresa da lui esercitata quantunque, in atti, non vi sia prova alcuna di condotte, diverse da quella di riciclaggio delle provviste illecite, espressive dell’agire tipico delle organizzazioni ex art. 416-bis cod. pen., laddove è invece emerso che egli, nello svolgimento dell’attività imprenditoriale, ha subito gravi costrizioni, concretizzatesi, tra l’altro, nell’utilizzo del personale impostogli
dai presunti correi e nell’approvvigionamento di materiali dalle imprese indicategli, volta per volta, da COGNOME, COGNOME e COGNOME.
Rileva che, nel suo caso, può configurarsi, al più, un’iniezione di capitali di fonte delittuosa – ciò che configura la diversa figura dell’impresa «a partecipazione mafiosa» – che, tuttavia, si è risolta, a ben vedere, in un prestito usurario, essendo stato egli chiamato alla restituzione del capitale erogato, maggiorato di un tasso di interesse del 40% su base annua; ciò che, nota, cozza diametralmente con il patto sinallagmatico che, stando all’impostazione accusatoria, mutuata da Tribunale e Corte di appello, egli avrebbe stretto con NOME COGNOME ed i suoi accoliti.
NOME COGNOME contesta, ancora iil giudizio di sperequazione tra redditi di origine lecita ed impieghi, che sconta l’erronea retrodatazione al 2000 della perimetrazione della pericolosità sociale e la collocazione al 2001, anziché al 2009 ed al 2010, del rientro, dalla Svizzera, di capitali di provenienza, comunque, non sospetta.
Rivendica, al riguardo, di avere offerto elementi attestanti, anno per anno, la possibilità di far fronte agli investimenti effettuati grazie a risorse lecitament acquisite.
Con il terzo motivo, NOME COGNOME ascrive alla Corte di appello di avere illegittimamente disposto, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, la confisca dell’impresa a lui intestata, già esclusa dal Tribunale.
Rileva, sul punto:
che l’ordinanza di correzione di errore materiale, emessa dal Tribunale il 12 luglio 2021, con la quale era disposta la confisca dell’impresa de qua agitur, è stata annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza n. 26243 del 14 aprile 2022;
che il provvedimento di primo grado non si presta ad essere interpretato nel senso che, ad onta di quanto indicato in dispositivo, la confisca di quel dato bene debba intendersi, nondimeno, disposta;
che la Corte di appello non ha spiegato in forza di quale percorso argomentativo sia pervenuta all’adozione del provvedimento ablativo, non consentito in considerazione del tenore della decisione di primo grado, divenuta, in quella parte, irrevocabile.
Il Procuratore generale ha chiesto, con requisitoria scritta, dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi due motivi di ricorso sono infondati e, pertanto, passibili di rigetto.
In via di premessa, occorre ricordare che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso – con scelta ritenuta non irragionevole da Corte cost. n. 321 del 2004 e n. 106 del 2015 – soltanto per violazione di legge, giusta il disposto degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Ne consegue, ha chiarito la giurisprudenza di legittimità, che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e) , cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dall’art. 10, comma 8, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260246; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, COGNOME, Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, COGNOME, Rv. 266365), che ricorre anche «quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio» (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, COGNOME, Rv. 270080 – 01), mentre il travisamento della prova rileva solo qualora abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo totalmente erroneo (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279435 – 01).
In detta prospettiva, oltre ad essere esclusi i vizi tipici concernenti la tenuta logica del discorso giustificativo, è improponibile, sotto forma di violazione di legge, anche la mancata considerazione di prospettazioni difensive, quando le stesse, in realtà, siano state prese in considerazione dal giudice o risultino assorbite dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato o comunque non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia sul punto attinto dal ricorso.
Ritiene il Collegio che il decreto impugnato, esaminato alla luce del richiamato canone ermeneutico, da un canto, e delle doglianze del ricorrente, dall’altro, superi senz’altro il vaglio di legittimità, avendo la Corte di appello supportato la decisione impugnata sulla scorta di un apparato argomentativo ricco, articolato e coerente, privo di profili critici di rilevanza
tale, nell’economia complessivo del ragionamento, da qualificare la motivazione in termini di sostanziale apparenza.
Il ricorrente, invero, pur evocando correttamente i principali capisaldi ermeneutici che governano la materia, trascura che la Corte di appello ha tratteggiato la figura di NOME COGNOME vagliando sinergicamente le informazioni acquisite in merito alla sua condotta ed al sistema di relazioni nel quale gli è stato inserito nell’arco di quasi un ventennio.
I giudici della prevenzione hanno preso le mosse dal rapporto di parentela di COGNOME con NOME COGNOME ed i suoi fratelli e, in parallelo, dallo strettissimo legame che legava costoro a NOME COGNOME ed all’organizzazione ex art. 416-bis cod. pen. da questi capeggiata che, partendo dal primigenio insediamento in COGNOME, ha espanso la propria zona di influenza sull’area emiliana, dove ha trovato terreno fertile per infiltrarsi, grazie all capacità di intimidazione derivante dal vincolo associativo, nel fertile tessuto economico ed imprenditoriale e rendersi protagonista di lucrosi investimenti, resi possibili dall’immissione di capitali reperiti grazie alla consumazione di gravi quanto redditizi reati.
La Corte di appello, al riguardo, ha avuto cura di spiegare (cfr., in specie, pag. 74) che la protratta condotta di falsa fatturazione ascrivibile a NOME COGNOME e temporalmente collocata tra il 2003 ed il 2005 è stata funzionale all’agevolazione dell’attività dei COGNOME, all’epoca già impegnati nel reinvestimento, in Emilia, di denaro proveniente dalla Calabria, destinato alla costruzione di un grande complesso residenziale.
A dispetto di quanto eccepito dal ricorrente, armonica si palesa, in questo contesto, la saldatura tra i più risalenti comportamenti del proposto ed il suo successivo, diretto coinvolgimento nel c.d. «affare RAGIONE_SOCIALE», connotato dal reimpiego di risorse fornite da NOME COGNOME e, poscia, da NOME COGNOME: in argomento, le puntuali e dettagliate dichiarazioni di NOME COGNOME – diretto protagonista della vicenda – consentono di apprezzare la natura e la dimensione dell’apporto garantito da COGNOME, il suo modus operandi, lo stretto legame con il leader NOME COGNOME, in termini che resistono senz’altro alle obiezioni del ricorrente e che sostengono una motivazione priva di salti logici, fedele alle emergenze istruttorie e, pertanto, tutt’altro che apparente.
Il contributo conoscitivo di NOME – considerato unitamente alle residue evidenze, di tipo dichiarativo, documentale ed intercettativo – restituisce l’immagine di NOME COGNOME alla stregua di soggetto che, !ungi dall’essersi occasionalmente, isolatamente o uno actu, accostato all’universo ‘ndranghetistico di matrice cutrese, ha concretamente manifestato la sua
disponibilità COGNOME a COGNOME cooperare, COGNOME attraverso COGNOME lo svolgimento COGNOME di COGNOME attività imprenditoriale, al consolidamento del predominio della cosca nella zona reggiana.
Ineccepibile appare, sotto questo aspetto, il formulato giudizio di pericolosità sociale qualificata, ancorato, anche in chiave cronologica, a comportamenti di sicura rilevanza, che hanno assunto, nel corso degli anni ed a partire, come debitamente esposto dalla Corte di appello, dall’inizio del secolo (significative, sul punto, le dichiarazioni di COGNOME in ordine all’edificazione, a quell’epoca, di immobili, da parte di COGNOME, per conto di NOME COGNOME, che gli ha fornito la relativa provvista finanziaria), connotazione criminale, anche sub specie di emissione di fatture per operazioni inesistenti e di reimpiego di beni di provenienza delittuosa, espressivi, nella situazione data, di duratura e convinta appartenenza mafiosa, accertata in ossequio ai canoni enucleati dalla giurisprudenza di legittimità.
Né sorprende, nel quadro sin qui delineato, che COGNOME – come chiarito dalla Corte di appello alle pagg. 78 e ss. del decreto impugnato – si sia costantemente ed in via prevalente avvalso, per l’esecuzione dei lavori edilizi, di imprese inserite nella galassia di NOME COGNOME.
Non giova, per contro, alla causa del ricorrente la proposta rilettura di singoli momenti della sua azione, quale quello concernente il rientro, tra il 2009 ed il 2010, dei capitali da lui già costituiti in Svizzera, operazione che, stando a quanto esposto da COGNOME (cfr. pag. 77), aveva avuto ad oggetto rimesse provenienti, more solito, da COGNOME.
Il ricorso pecca, d’altro canto, di insuperabile genericità laddove evoca atti, quale la perizia disposta nel procedimento c.d. «Aemilia», che non vengono, però, allegati, e si caratterizza, per questa parte, per difetto di autosufficienza.
Fragile si rileva, allo stesso modo, l’evocazione della distinzione tra «impresa mafiosa» ed «impresa a partecipazione mafiosa» che, pur in astratto pertinente, non assume valenza decisiva in un caso, quale quello in esame, nel quale la stabile e duratura condizione di appartenenza mafiosa si è accompagnata alla costante e significativa sproporzione tra entrate di fonte lecita e patrimonio, sì da legittimare l’adozione di un provvedimento ablatorio che, muovendo dal postulato della pericolosità sociale qualificata del proposto – presupposto, è bene ricordare, dell’applicazione, per cinque anni, della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza – si
fonda sulla sperequazione più che sulla intrinseca mafiosità dell’attività imprenditoriale.
Non diversa è la valutazione che deve essere riservata all’insorgere dei dissidi tra COGNOME, da un canto, e COGNOME, COGNOME e COGNOME, ed alla conseguente instaurazione del procedimento penale relativo alle pressioni illecite di cui il primo sarebbe stato vittima, delle quali la Corte di appello ha offerto (cfr. pagg. 84 e ss.) un’interpretazione più che plausibile e che si sottrae, comunque, all’intervento censorio del giudice di legittimità, così come accade in relazione al contenuto del patto siglato con NOME COGNOME al momento dell’erogazione del contributo di 750.000 euro, avente ad oggetto le modalità della sua, almeno parziale, restituzione.
Ispirate ad un approccio confutativo, tipico del giudizio di merito, e, quindi, in questa sede inammissibili, sono, ancora, le censure che il ricorrente dedica, oltre che al tema della perimetrazione cronologica della pericolosità sociale, a quello della sperequazione, che la Corte di appello ha esaminato (cfr. pagg. 9294) tenendo conto delle conclusioni in precedenza raggiunte – in termini, si è detto, alieni da violazione di legge – in ordine alla provenienza dei capitali destinati all’esercizio dell’attività imprenditoriale, che la hanno indotta ad assegnare alla sproporzione una dimensione quantitativa complessiva prossima ai tre milioni di euro.
4. Il terzo motivo di ricorso è, invece, fondato.
Il Tribunale, con il decreto dell’8 marzo 2021, ha ordinato, a pag. 160 della motivazione, la confisca della «RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE intestata a COGNOME NOME esercente l’attività di coltivazioni di cereali e foraggere associate all’allevamento del bestiame con sede a INDIRIZZO (precedente sede al INDIRIZZO della medesima strada), partita IVA: P_IVA, in attività dal 11.05.2013 e relativo compendio aziendale» ed aggiunto che «Trattandosi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE la confisca concerne oltre al compendio aziendale anche il patrimonio personale dell’imprenditore che costituisce il capitale di garanzia per i creditori».
Nel dispositivo del medesimo decreto, tuttavia, l’analitica elencazione dei beni, immobili e società sottoposi a confisca non comprende l’impresa RAGIONE_SOCIALE intestata a NOME COGNOME, prevedendosi, piuttosto, il dissequestro e la restituzione a COGNOME della «RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE intestata a COGNOME NOME (P_IVA), con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall’inventario, i beni strumentali denominazione aziendale, l’avviamento, il patrimonio personale dato in
garanzia), la RAGIONE_SOCIALE, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all’esercizio dell’attività commerciale concesse dalle Autorità competenti».
Sul punto, il Tribunale di Bologna ha adottato, il 12 luglio 2021, un’ordinanza di correzione di errore materiale che, però, è stata annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione, adita da NOME COGNOME, con sentenza n. 26243 del 14/04/2022 e che, di conseguenza, deve intendersi tamquam non esset.
La Corte di appello, nel definire il giudizio di secondo grado con l’emissione del decreto qui impugnato, ha, in premessa, rilevato (cfr. pagg. 2-3) che il Tribunale ha disposto la confisca, tra l’altro, della «RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE intestata a COGNOME NOME (P_IVA), con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall’inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l’avviamento, il patrimonio personale dato in garanzia), la RAGIONE_SOCIALE, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all’esercizio dell’attività commerciale concesse dalle Autorità competenti» e, successivamente, ordinato (cfr., per la motivazione, pag. 115, nonché, in dispositivo, pag. 118) la confisca della «RAGIONE_SOCIALE intestata a COGNOME NOME (CF CODICE_FISCALE – Partita IVA P_IVA), con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale (i crediti, gli articoli risultanti dall’inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l’avviamento, il patrimonio personale dato in garanzia), la RAGIONE_SOCIALE, i conti correnti, nonché tutte le autorizzazioni all’esercizio dell’attività commerciale concesse dalle Autorità competenti», nonché, in particolare, del «fabbricato e podere agricolo sito in RAGIONE_SOCIALE Mezzani INDIRIZZO» e della «causa attiva Tribunale di Parma n° 7811 – 14 RG Tribunale». Plurimi sono i profili di illegittimità, per questa parte, della decisione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La Corte di appello, trovandosi al cospetto di una tangibile discrasia tra motivazione e dispositivo del decreto di primo grado – ciò che impone, avuto riguardo alla tipologia del provvedimento, l’esame del provvedimento nel suo complesso (così, tra le tante, Sez. 6, n. 5087 del 23/01/2014, COGNOME, Rv. 258050 – 01, nonché, con specifico riferimento al procedimento di prevenzione, Sez. 5, n. 27787 del 20/05/2004, COGNOME, Rv. 228709 – 01) – avrebbe dovuto, in primo luogo, chiarire se l’impresa RAGIONE_SOCIALE della quale il Tribunale ha disposto, solo in motivazione, la confisca coincide o meno con quella, avente diverso numero di partita IVA, della quale, invece, in dispositivo sono stati ordinati dissequestro e restituzione all’avente diritto.
Una volta sciolto questo nodo, avrebbe dovuto ricostruire compiutamente la precisa volontà del giudice di primo grado e, in ultimo, delibare la sussistenza dei presupposti per l’adozione del provvedimento ablatorio in relazione ai soli beni per i quali la questione è stata ritualmente sottoposta alla sua cognizione, mediante proposizione, da parte dei soggetti legittimati, di tempestiva impugnazione.
L’omissione di tali adempimenti impone, pertanto, il parziale annullamento del decreto impugnato, con rinvio alla Corte di appello di Bologna per un nuovo giudizio sul punto, libero nell’esito ma emendato dal vizio riscontrato.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato limitatamente alla confisca della «RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE intestata a COGNOME NOME», con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Bologna.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso il 14/06/2023.