Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49804 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49804 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ROMA( ITALIA) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a LIVORNO( ITALIA) il DATA_NASCITA INTESA SAN PAOLO SPA
avverso il decreto del 13/10/2022 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/-serttite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui sono stati chiesti la declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni proposte nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME e il rigetto del ricorso della banca RAGIONE_SOCIALE San RAGIONE_SOCIALE S.p.a.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, nel procedimento di prevenzione a carico di NOME COGNOME, ha confermato il decreto del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, Sezione Misure di Prevenzione, col quale era disposta, per quanto di interesse in questa sede, la confisca, ai sensi dell’art. 24 d. Igs. 6 settembre 2011, n.159, di una serie di beni intestati al proposto COGNOME e/o alla coniuge convivente del suddetto, NOME COGNOME, tra cui i beni immobili siti in Guidonia Montecelio acquistati dalla suddetta coppia il 18/10/2010 ed adibiti ad abitazione familiare, ed era ritenuto inopponibile alla procedura di prevenzione il credito vantato nei confronti dei coniugi COGNOME per il mutuo dai medesimi contratto per tale acquisto nel 2010, in ragione della sua strumentalità all’attività illecita del prevenuto.
Avverso il decreto della suddetta Corte di appello propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore AVV_NOTAIO, NOME COGNOME.
2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce motivazione apparente in relazione a) alla pericolosità generica del proposto ex art- 1, lett. b), d. Igs. 6 settembre 2011, n.159, anche alla luce della sentenza n. 24 del 2019 della Corte costituzionale, b) all’estensione del periodo di ritenuta pericolosità, in assenza di impugnazione del P.m. e pertanto in violazione del divieto di reformatio in peius ex art. 597, comma 3, cod. proc. pen., c) alla correlazione temporale tra pericolosità e acquisizioni patrimoniali e, quindi, all’apprezzamento del presupposto giustificativo della confisca di prevenzione ossia della ragionevole presunzione che i beni siano stati acquistati con proventi di attività illecita.
Rileva la difesa, con riguardo al primo profilo, che: – le presunte condotte criminose di COGNOME, pure elencate dalla Corte ancorché con diretto richiamo al decreto di confisca di primo grado, che il proposto avrebbe serbato dal 2004 al 2011, si riferiscono ad attività illecite che non possono essere considerate lucro-genetiche, ad eccezione di quella
pertinente alla cessione della sostanza stupefacente, peraltro circoscritta a sei mesi del 2004 (facendo riferimento i Giudici della prevenzione, oltre che a detta condotta, a numerosi arresti in flagranza, a una denuncia per estorsione poi archiviata, a una citazione a giudizio per ricettazione e a un procedimento per sottrazione di cose sottoposte a sequestro); – il procedimento penale nell’ambito del quale è stata applicata a COGNOME la misura cautelare personale, valorizzato dalla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, ha ad oggetto l’accertamento del reato di autoriciclaggio che il suddetto avrebbe commesso, in relazione a cospicue somme di denaro contante guadagnate attraverso lo spaccio di sostanze stupefacenti, attraverso l’utilizzo di fatture emesse e incassate da RAGIONE_SOCIALE, con la conseguente contestazione del reato tributario previsto dal d. I. n. 74 del 2000; – la maggior parte di tali fatture sono, però, risultate per prestazioni effettive, essendo stata riconosciuta (in parte dai giudici ordinari e in parte dai giudici tributari) la veridicità dei rapporti commerciali di RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME con RAGIONE_SOCIALE, corrispondenti al 70 % degli utili distribuiti a COGNOME da detta società, da ritenersi di provenienza indiscutibilmente lecita; – di tali circostanze il decreto impugnato non tiene conto; – la Corte di appello ha, quindi, motivato in modo apparente già con riguardo alla pericolosità generica del proposto ai sensi dell’art. 1 lett. b) del suddetto decreto legislativo.
In relazione al secondo e al terzo profilo di cui sopra, si duole il difensore che, mentre il Tribunale aveva notevolmente ridimensionato il perimetro di pericolosità sociale rispetto all’individuazione svolta dal P.m., stabilendo che COGNOME avrebbe commesso attività lucro-genetiche nel 2004 e successivamente dall’ottobre 2011 fino agli inizi del 2017, la Corte di appello abbia rideterminato in peius il periodo di pericolosità sociale dal 2004 al 2019, onde giustificare l’applicazione della misura ablatoria dell’immobile adibito ad abitazione familiare, acquistato nel 2010, ben sei anni dopo la presunta attività lucro-genetica, risalente al 2004, ovvero del terreno acquistato nel 2018.
2.2. Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge per omessa e/o apparente motivazione in relazione all’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale sotto il profilo della ritenuta sproporzione tra le disponibilità lecite del proposto e il valore degli investimenti realizzati e in relazione all’apodittico accertamento della corresponsabilità di NOME COGNOME, padre della terza interessata, con
il proposto, in assenza di impugnazione del P.m. e in violazione dell’art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Si rileva che: – per i fatti accertati nel 2004 è inverosimile che COGNOME avesse accumulato ingenti somme di denaro da consentirgli di acquistare la casa coniugale nell’ottobre del 2010; – l’acquisto del predetto immobile è stato reso possibile attraverso la stipula di un mutuo per la somma di euro 200.000, le cui prime cinquantadue rate risultano pagate da NOME COGNOME, costituitosi fideiussore in favore della Banca mutuante, la cui provenienza lecita dei redditi è stata dimostrata; nonostante l’immobile adibito a casa coniugale sia stato acquistato a distanza temporale dalle attività illecite lucro-genetiche, la Corte di appello ha confermato la confisca della casa coniugale estendendo il periodo di presunta pericolosità sociale del proposto e individuando una complicità di NOME COGNOME nel disegno criminoso posto in essere dalla figlia e dal genero, mentre lo stesso con i propri proventi leciti si era limitato ad aiutare la figlia per l’acquisto della casa in cui vivere; – le medesime considerazioni valgono per il terreno acquistato sempre in Guidonia Montecelio nel giugno 2018 e, quindi, al di fuori del perimetro di presunta pericolosità sociale da NOME COGNOME con capitali leciti del padre.
2.3. Con il terzo motivo di ricorso si rileva violazione di legge e in particolare degli artt. 20 e 24 del suddetto decreto legislativo, per omessa valutazione e travisamento di plurime circostanze decisive e delle prove documentali prodotte dal proposto in relazione alla provenienza lecita dei redditi poi reinvestiti.
Lamenta la difesa che la Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE apoditticamente associa la persona di NOME COGNOME a COGNOME, COGNOME, COGNOME e gli COGNOME e in particolare a COGNOME e COGNOME nel giro delle fatture per operazioni inesistenti. Detta Corte, secondo la difesa, non prende in considerazione la dichiarazione rilasciata da NOME COGNOME, che escludeva di aver ricevuto in prestito somme di denaro da COGNOME; e ignora la relazione ex art. 41 del summenzionato decreto legislativo, che, da p. 12 a p. 25, riferisce dell’attività lecita svolta dalla società RAGIONE_SOCIALE, costituita nel 2017 anche se l’attività di impresa della stessa iniziava nel 2019, delle dichiarazioni fiscali e dei bilanci depositati dalla stessa (del 2019 e del 2020), dei fatturati prodotti e del ruolo che COGNOME rivestiva all’interno della stessa. Si rileva che, pure a ritenere che la somma di diecimila euro (capitale sociale) utilizzata per la costituzione
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di detta società fosse di provenienza illecita, resta provato che la predetta somma è stata in alcun modo investita dalla società stessa al fine di generare utili di impresa e, considerati i consistenti utili distribuiti dalla G.D.O. in favore di COGNOME, deve ritenersi di provenienza lecita. Si rileva che ciò è confermato dal calcolo della capacità finanziaria della famiglia COGNOME/COGNOME, di cui alle perizie prodotte dalla difesa, che tengono conto anche delle analisi Istat.
3. Propongono, altresì, ricorso congiunto NOME COGNOME e NOME COGNOME, a mezzo dell’AVV_NOTAIO, lamentando l’assenza di motivazione in merito all’accertamento della pericolosità generica del proposto ex art. 1, lett. b) d. Igs. 6 settembre 2011, n.159, secondo il triplice requisito risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 (a) il soggetto deve aver commesso delitti abitualmente, b) deve aver conseguito profitti derivanti direttamente dalla commissione degli stessi, c) tali profitti devono costituire l’unico reddito o quantomeno una componente significativa del reddito).
Si rileva, invero, che nel dare contenuto alla pericolosità generica del proposto si fa leva anche su carichi pendenti, arresti in flagranza e denunce, oltre che su episodi di cessione di stupefacenti temporalmente limitati (a pochi mesi del 2004 e al periodo da ottobre 2011 a marzo 2012).
Si sottolinea come la Corte di appello abbia enfatizzato il passo dell’intercettazione ambientale del 3 marzo 2012 in cui il proposto, consapevole di dover dare una parvenza di legalità alle somme ricavate dalla attività delittuosa, avrebbe costituito la società RAGIONE_SOCIALE
Si evidenzia come in motivazione non si sia dato conto delle deduzioni svolte dalla difesa in ordine all’immobile acquistato il 18/10/2010 in Guidonia Montecelio; come a fronte della segnalazione del pagamento dei ratei di mutuo per i primi cinque anni da parte del padre della COGNOME, dipendente pubblico percettore di stipendio adeguato, la Corte abbia attribuito a questi la complicità nel disegno criminoso dei coniugi acquirenti; infine, come l’acquisto del terreno agricolo confinante sia indubbiamente riconducibile all’aiuto economico di NOME COGNOME a seguito di liquidazione del TFR.
Si rileva che nel decreto impugnato non si è data precisa contezza di quella che è stata l’attività della società RAGIONE_SOCIALE, la cui
costituzione, avvenuta nel 2017 fuori del perimetro di pericolosità sociale del proposto, nulla avrebbe a che fare col giudizio di prevenzione in esame; né si è approfondita la liceità degli stipendi percepiti dalla COGNOME in relazione all’attività lavorativa prestata per la RAGIONE_SOCIALE, versati sul conto corrente della stessa, altresì oggetto di confisca.
Ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE, a mezzo del difensore di fiducia AVV_NOTAIO.
4.1. Con il primo motivo di impugnazione si prospetta l’assenza, da parte sia del primo che del secondo decreto, di effettiva motivazione per giustificare l’addotto nesso di strumentalità del credito della banca rispetto all’attività illecita del proposto, essendo stata soltanto affermata l’avvenuta stipulazione del mutuo, in assenza delle dovute indagini da parte della allora Banca Etruria sulla liceità delle fonti con le quali i debitori avrebbero adempiuto.
Si rileva che soltanto nel caso di dimostrazione di tale preliminare nesso funzionale, sarebbe stato onere del creditore provare la sua buona fede e cioè la sua incolpevole ignoranza circa l’esistenza del nesso strumentale in questione.
Ci si duole che, a fronte di tale rilievo al decreto di primo grado, i Giudici di appello si siano limitati a descrivere la naturale conseguenza dell’erogazione di qualsiasi mutuo a qualunque persona e in particolare i reciproci vantaggi per le parti.
La difesa, inoltre, lamenta che la Corte di appello ha totalmente omesso di confrontarsi con l’ulteriore deduzione avanzata dalla Banca nel proprio atto di appello e cioè il rilievo secondo cui il mutuo è stato erogato il 18.10.2010, mentre COGNOME è inquadrabile nella categoria prevista dall’art. 1 lett. b) del summenzionato decreto legislativo esclusivamente per il 2004 e successivamente dal 2011 al 2017, non risultando pericoloso al momento dell’erogazione del mutuo (intervenuta ben sei anni dopo la data – 2004 – indicata dal Tribunale come primo segmento della sua pericolosità e ben un anno prima dell’inizio – 2011 del secondo segmento temporale di pericolosità sempre indicato dal Tribunale).
4.2. Col secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 52, comma 1, lett. b) del d. Igs. 6 settembre 2011, n.159 e motivazione apparente in relazione alla ritenuta insussistenza della buona fede della banca.
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La difesa osserva che appare priva di ogni fondamento la deduzione della Corte di appello secondo cui la banca avrebbe dovuto chiedere al proposto il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, non esistendo alcuna norma giuridica né di buona pratica bancaria che imponga ad un istituto di credito di richiedere detti certificati. Altrettanto priva di ogni fondamento, secondo la difesa, è l’ulteriore deduzione secondo cui la banca avrebbe dovuto verificare la dichiarazione dei redditi dei coniugi. Sottolinea il difensore come nel caso in esame sussistessero una serie di elementi dimostrativi della buona fede della banca nell’erogare il mutuo (valore dell’immobile da acquistare congruo rispetto alla richiesta di mutuo e non idoneo a generare sospetti sulla legittimità dell’operazione; verifica positiva del merito creditizio dei mutuatari e della garanzia offerta dalla fideiussione di NOME COGNOME; mancanza di protesti e di eventi pregiudizievoli sia con riferimento ai mutuatari che al garante).
4.3. Col terzo motivo di impugnazione si rilevano violazione dell’art. 52, comma 1, lett. b) del d. Igs. 6 settembre 2011, n.159 e motivazione apparente in relazione alla ritenuta esigibilità della previa verifica del credito da parte di UBI Banca che era subentrata a Banca Etruria per fusione.
Si rileva che UBI Banca era subentrata al precedente istituto di credito per incorporazione e tale circostanza, con successione in tutte le attività e passività della banca mutuante, rende concretamente inesigibile la condotta che viene addebitata ad UBI Banca, anche considerato che il mutuo era stato stipulato ben sette anni prima, era in regolare ammortamento e non vi erano altri segnali di allarme. Osserva il difensore, che, a riprova della buona fede della banca, milita il fatto che la stessa segnalava tre operazioni sospette riguardanti COGNOME e società allo stesso riconducibili (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE).
I ricorrenti insistono, alla luce dei rispettivi summenzionati motivi, per l’annullamento del decreto oggetto di impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va premesso che l’assetto normativo in tema di sindacabilità della motivazione dei provvedimenti emessi in materia di misure di prevenzione – personali e patrimoniali – è rimasto ancorato al profilo della
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«assenza» di motivazione, posto che il Giudice delle leggi ha dichiarato la infondatezza (sentenza numero 106 del 15 aprile 2015) della questione di legittimità costituzionale che era stata sollevata – sul tema – dalla V Sezione Penale di questa Corte di legittimità in data 22 luglio 2014.
Resta fermo, pertanto, il criterio regolatore secondo cui il ricorso per cassazione in tema di decisioni emesse in sede di prevenzione non ricomprende – in modo specifico – il vizio di motivazione (nel senso della illogicità manifesta e della contraddittorietà), ma la sola violazione di legge (art. 4, comma 11, I. n. 1423 del 1956/ art. 10, comma 3 d. Igs. n. 159 del 2011).
Da ciò, per costante orientamento di questa Corte, deriva che è sindacabile la sola «mancanza» del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere l’itinerario logico seguito dal giudice (tra le altre, Sez. I, 26.2.2009, Rv. 242887).
Nel caso in esame può parlarsi di apparenza motivazionale, nel senso appena specificato, solo con riguardo alla confisca dei beni immobili siti in Guidonia Montecelio, dettagliatamente descritti in dispositivo, acquistati da NOME COGNOME e NOME COGNOME il 18.10.2010 e adibiti ad abitazione familiare, e alla non opponibilità alla procedura di prevenzione del mutuo contratto dai medesimi per tale acquisto con Banca Etruria.
Il decreto impugnato, invero, premessa la ritenuta sussistenza da parte del Tribunale di plurimi elementi di fatto nel senso della pericolosità di NOME COGNOME e della riconducibilità dello stesso alla categoria criminologica prevista dall’art. 1 lett. b) del d. Igs. 6 settembre 2011, n.159, osserva che per quanto concerne lo spazio temporale intercorrente tra gli anni 2004-2011, seppure, come riconosciuto dal Tribunale, non è possibile affermare la continuativa pericolosità sociale di COGNOME, gli atti sottolineano una notevole sproporzione tra i redditi dichiarati dalla famiglia COGNOME e le ingenti accumulazioni patrimoniali dei due. Aggiunge detto decreto che, quanto al periodo immediatamente successivo, il Tribunale (a p. 38 e ss. del relativo decreto) ha evidenziato che COGNOME allargava le dimensioni della sua attività di spaccio di sostanze stupefacenti, diventando addirittura il fornitore di coloro che nel quartiere Albuccione di RAGIONE_SOCIALE rivendevano la cocaina; e che ciò,
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unitamente all’esigenza manifestata da COGNOME, di dotarsi di “un’azienda messa in piedi che fatturi in maniera tale da dimostrare qualcosa” (intercettazione ambientale datata 3.3.2012), dimostrava come il proposto fosse perfettamente consapevole della gravità dei fatti commessi e di come fosse assolutamente necessario per lui “ripulire” le consistenti somme accumulate. Rileva che, a tale proposito, il proposto costituiva la società RAGIONE_SOCIALE la quale sarebbe venuta in seguito ad essere al centro di numerosi contestati delitti di riciclaggio, autoriciclaggio ed emissione di fatture per operazioni inesistenti (proc. n. 48951/2016 RGNR). Sottolinea che tali dati, unitamente ad una serie di altri fatti rilevanti, quali i numerosi arresti in flagranza, una denuncia per estorsione poi archiviata, una citazione a giudizio per ricettazione e un procedimento per sottrazione di cose sottoposte a sequestro, evidenziano la notevole pericolosità di COGNOME.
E’, quindi, la stessa Corte di appello che nel ricostruire tale pericolosità, richiamando il decreto del Tribunale, evidenzia che non se ne può affermare la continuatività tra il 2004 e il 2011, ossia nell’intervallo temporale tra i due reati di droga che individuano condotte delittuose produttive di proventi tali da giustificare la applicazione della misura di prevenzione. Detta Corte però, nelle pagine successive, in contrasto con tale premessa, rileva che le attività di natura lucro-genetica venivano evidentemente commesse lungo tutto l’arco di tempo preso in esame dal Tribunale (2004-2019); e che diversamente non si spiegherebbero le numerose acquisizioni patrimoniali avvenute in assenza di redditi di provenienza lecita. Il decreto del Tribunale, con riguardo al primo arco temporale sopra indicato, evidenzia come senza dubbio la pericolosità di COGNOME si manifesti quando tra maggio e luglio 2004 commette circa cinquanta episodi di spaccio che evidenziano una continua e proficua attività delittuosa, con contatti con decine e decine di tossicodipendenti; e che a ciò vanno aggiunti un arresto in flagranza per evasione del 31 luglio 2006 e una denuncia a piede libero per estorsione collegata ad un credito del proposto per droga, in relazione alla quale risulta essere intervenuta archiviazione. Il decreto di primo grado rileva poi come COGNOME il 28 ottobre 2013 era tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in relazione a condotte di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti commesse tra dicembre 2011 e gennaio 2012, senza dubbio gravi e sintomatiche di pericolosità del proposto, come
evidenziato anche dalla condanna severa (ad una pena di anni otto e mesi sei di reclusione ed euro 90.000,00 di multa) e dall’iter motivazionale della stessa. Sottolinea, a p. 38, che «dal 2004 al 2011 intercorre uno spazio temporale troppo vasto per ritenere COGNOME pericoloso continuativamente dal 2004» e che tuttavia tale correzione prospettiva non incide significativamente sulle questioni patrimoniali. A p. 45 detto decreto specifica che COGNOME può essere inquadrato nella categoria prevista dall’art. 1 lett. b) d. Igs. 6 settembre 2011, n.159 «per essere soggetto che ha vissuto con i proventi del delitto di spaccio di sostanze stupefacenti»; e che «il periodo può essere così fissato: 2004 e successivamente dal 2011 al 2017».
Le argomentazioni della Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, anche nel confronto con quelle del decreto di primo grado emesso dal Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, incorrono nell’assenza motivazionale. Laddove si afferma apoditticamente che la pericolosità sociale di COGNOME debba ritenersi dal 2004 al 2019, . senza spiegare quali siano gli elementi di fatto (a parte un arresto per evasione e una denuncia per estorsione poi archiviata) a fondamento della pericolosità sociale del suddetto dal 2005 al 2011, a fronte, altresì, di un decreto di primo grado che fissa la pericolosità del proposto al 2004 e poi dal 2011 al 2017.
Invero, in tema di misure di prevenzione, il concetto di abitualità rilevante ai fini della pericolosità generica deve essere valutato tenendo conto del pregresso accertamento in sede penale, ancorché non definito da una sentenza di condanna, relativo all’accertamento dell’avvenuta commissione di delitti dai quali il proposto avrebbe tratto proventi illeciti (Sez. 6, n. 53003 del 21/09/2017, COGNOME e altro Rv. 272268: fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio il decreto di applicazione della misura di prevenzione, con il quale si era riconosciuto che il proposto aveva vissuto abitualmente dei proventi di evasione fiscale, non tenendo conto della sentenza di non luogo a procedere riferita a reati tributari, contestati in un arco temporale ricompreso in quello oggetto di giudizio). Il giudice della prevenzione può ritenere la riconducibilità del proposto ad una delle categorie di pericolosità di cui agli artt. 1 e 4 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, anche indipendentemente dall’esistenza di sentenze di condanna che abbiano accertato la pregressa commissione di reati, a condizione che la valutazione incidentale a tal fine compiuta non sia smentita da esiti assolutori di eventuali procedimenti penali, eccezion fatta per il caso in cui tali esiti siano dipesi dal riconoscimento di cause
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estintive; nondimeno detto giudice non può basare il suo accertamento su meri sospetti, ma è tenuto a prendere in considerazione fatti storicamente apprezzabili, l’efficacia dimostrativa dei quali deve essere più elevata in relazione alla pericolosità cd. generica, con la conseguenza che la riconduzione del proposto ad una delle categorie di questa non può essere fondata su semplici informazioni contenute nelle banche dati in uso alle forze di polizia non accompagnate da aggiornamenti in ordine ai relativi sviluppi procedimentali (Sez. 1, n. 36080 del 11/09/2020, Cavazza, Rv. 280207 – 01).
Tale assenza motivazionale è ancora più rilevante se si considera che l’acquisto delle unità immobiliari site in Guidonia Montecelio, adibite ad abitazione della famiglia COGNOME, è avvenuto il 18.10.2010 e al 2010 va ricondotta l’erogazione del mutuo concesso per detto acquisto da Banca Etruria ai coniugi COGNOME–COGNOME; e che, a fronte di detti dati oggettivi, il decreto di primo grado, che esclude in relazione a tale periodo temporale la pericolosità generica del proposto, giustifica la confisca di detti immobili sulla base della sola sproporzione fra redditi leciti ed acquisto, che, invece, dovrebbe venire in rilievo in un momento successivo rispetto all’accertamento della pericolosità sociale e alla sua perimetrazione temporale.
Si impone, pertanto, l’annullamento del decreto impugnato limitatamente alla confisca di detti immobili e conseguentemente (attenendo l’assenza motivazionale alla pericolosità sociale contestuale all’insorgenza del credito) alla non opponibilità alla procedura di prevenzione del mutuo contratto per l’acquisto di detti beni con Banca Etruria.
Restano assorbite le ulteriori censure della ricorrente RAGIONE_SOCIALE sulla assenza e/o apparenza di motivazione circa il nesso di strumentalità tra l’erogazione del mutuo e l’attività illecita del proposto, la ritenuta insussistenza della buona fede della Banca Etruria e la ritenuta esigibilità della previa verifica dei crediti da parte di UBI Banca subentrata a Banca Etruria.
Devono, infine, ritenersi infondate le ulteriori doglianze dei ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Infondate, invero, sono le censure relative alla motivazione della pericolosità generica di COGNOME successiva al 2011 e alla correlazione temporale fra detta pericolosità e acquisizioni.
A tale riguardo non è ravvisabile alcuna assenza motivazionale, atteso che il decreto impugnato sulla scia di quello del Tribunale, alla cui dettagliata analisi delle attività criminali rinvia, nel ricostruire tale pericolosità pone in relazione la cospicua attività di cessione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, posta in essere da COGNOME dall’ottobre 2011 al marzo 2012, di cui alla sentenza di condanna del 30/04/2019, ed il suo ruolo di fornitore di dette sostanze a coloro che operavano nella piazza di spaccio del quartiere Albuccione, con l’attività di riciclaggio e autoriciclaggio posta in essere dal medesimo, di cui all’ordinanza di custodia cautelare in data 12/12/2017 confermata per la sua posizione dal Tribunale del riesame di RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto proprio i proventi dell’attività di spaccio. Ed evidenzia come il proposto sentisse l’esigenza, già durante lo svolgimento dell’attività di stupefacenti di cui si è detto, di “ripulire” le consistenti somme accumulate; come tale esigenza si sarebbe poi concretizzata attraverso la costituzione con NOME COGNOME della RAGIONE_SOCIALE, che sarebbe stata utilizzata per dare una parvenza di liceità ai suoi ingenti guadagni nel mercato della cocaina; come tale dato – corroborato da numerose intercettazioni ambientali – emergesse dai numerosi processi per riciclaggio, autoriciclaggio, emissione di fatture per operazioni inesistenti e frode nelle dichiarazioni in materia di IVA e di redditi, nei quali detta società era coinvolta, tutti dettagliatamente riportati nel decreto di primo grado; come, pertanto, la fondazione della società rappresentasse uno stadio di ulteriore incremento della pericolosità del proposto, il quale si serviva di tale strumento societario per immettere nel mercato denaro di provenienza delittuosa al fine di ostacolare l’identificazione di tale provenienza; e come, quindi, fosse irrilevante che la GDO non era esclusivamente una società “cartiera” e che parte delle attività svolte era lecita, perché ciò era funzionale a schermare le attività illecite, coerentemente col disegno complessivo di ripulitura del denaro.
Osserva, ancora, il decreto impugnato che l’acquisizione e l’avviamento delle attività facenti capo alla società RAGIONE_SOCIALE erano il frutto di una rilevante operazione economica realizzata dalla coppia NOME COGNOME/NOME COGNOME in favore di NOME COGNOME, voluta da COGNOME al fine di soddisfare definitivamente le pretese che COGNOME avanzava verso di lui in ragione dei rapporti illeciti tra loro (essendo anche COGNOME inserito con COGNOME e il proposto nel giro
delle imprese che ricevevano le fatture per operazioni inesistenti e le pagavano) e che pertanto esistono fondati elementi, non contrastati con l’appello, per ritenere che i proventi della gestione di detta società avessero natura illecita perché geneticamente viziata l’acquisizione a monte.
La Corte di appello evidenzia, inoltre, che la costituzione della società RAGIONE_SOCIALE avveniva, per stessa ammissione della difesa, con capitali provenienti dal conto corrente sul quale erano giacenti le somme provenienti dall’attribuzione dei dividendi della RAGIONE_SOCIALE in favore di COGNOME; e che gli atti dimostrano che la quota preponderante di utili prodotti da tale società era frutto delle numerose operazioni di riciclaggio, che la vedevano coinvolta, essendo, pertanto, altamente probabile che la ADV era stata costituita con fondi di provenienza illecita.
Con riguardo, infine, al terreno adibito a giardino, adiacente all’abitazione, acquistato da NOME COGNOME il 15/06/2018 il decreto di primo grado, al quale rinvia quello d’appello, evidenzia come l’acquisto non possa essere stato finanziato dal padre della suddetta, sia perché la vendita dell’immobile dalla quale deriverebbe la provvista risulta avvenuta in data 6/06/2013 a troppa distanza dalla data dell’acquisto, sia perché l’incasso del trattamento di fine rapporto da parte di NOME COGNOME sarebbe avvenuto solo in data 20/10/2018 e, quindi, successivamente.
A fronte di tali argomentazioni, che senza dubbio non integrano un’assenza motivazionale, i rilievi difensivi, insistendo sulla veridicità di alcuni dei rapporti commerciali intrattenuti dalla RAGIONE_SOCIALE e sulla natura non fittizia di alcune prestazioni fatturate, o ancora nel confutare genericamente la confisca del terreno acquistato da NOME COGNOME nel 2018, a fronte di una motivazione come quella sopra riportata anche circa la pericolosità generica di COGNOME successiva al 2011, ovvero nel ritornare sulla costituzione della società RAGIONE_SOCIALE e, infine, sulla liceità degli stipendi percepiti dalla COGNOME in relazione all’attività lavorativa prestata per la RAGIONE_SOCIALE, manifestano la propria infondatezza, ai limiti dell’inammissibilità.
P. Q. M.
Annulla il decreto impugnato limitatamente alla confisca dei beni immobili siti in Guidonia Montecelio, in catasto al fol. 33, particelle 390,
sub 22, e 390, sub 71, acquistati da COGNOME NOME e COGNOME NOME il 18.10.2010, e alla non opponibilità del mutuo contratto dai medesimi con Banca Etruria, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE.
Rigetta nel resto i ricorsi di COGNOME e COGNOME. Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, il 15 settembre 2023.