Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5144 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5144 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BRINDISI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SCORRANO il DATA_NASCITA avverso il decreto del 31/03/2025 della CORTE di APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha
chiesto il rigetto dei ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Lecce, con decreto del 22/12/2023, ha applicato a NOME COGNOME la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni tre, contestualmente ordinando la confisca di beni mobili e immobili ubicati in Brindisi, in INDIRIZZO, oltre che nelle vie INDIRIZZO e INDIRIZZO; tali cespiti, infatti, erano risultati riconducibili al COGNOME in via diretta o indiretta, sebbene fossero formalmente intestati – in piena o nuda proprietà – ad NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
La Corte di appello di Lecce, con il provvedimento indicato in epigrafe, ha poi parzialmente riformato – su appello proposto dal Pubblico Ministero – il suddetto decreto del Tribunale della medesima città, nella parte in cui aveva disatteso la richiesta di confisca di altre quote dei beni immobili già in sequestro, intestate ad NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME; nel resto, la Corte territoriale ha rigettato sia l’appello proposto da questi ultimi, sia quello del P.M.
Ricorrono per cassazione NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME – quest’ultima anche quale esercente la responsabilità genitoriale relativamente a NOME COGNOME – a mezzo dell’AVV_NOTAIO, deducendo tre motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, viene posta la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 1, lett. a) decreto legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, recante ‘Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
servizio, nonchØ di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario’, nella parte in cui non prevede che il ricorso per cassazione, avverso il decreto della Corte di appello, possa essere proposto nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento, ossia entro il medesimo termine che Ł previsto con riguardo al ricorso in grado di appello, avverso la decisione del Tribunale.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con riguardo agli artt. 19 e 24 d.lgs. 06 settembre 2011 n. 159, lamentando il difetto del requisito della pericolosità sociale a carico di NOME COGNOME, nonchØ la errata perimetrazione cronologica di tale pericolosità.
La difesa – sin dal primo grado di giudizio – ha evidenziato l’insussistenza della pericolosità di COGNOME, almeno a partire dal 2014. La Corte territoriale non ha adeguatamente considerato l’avvenuta revoca del provvedimento applicativo di misura di prevenzione personale del 25/09/2001, circostanza che rende non piø rilevanti – ai fini che ora interessano – i precedenti penali del soggetto, già noti sin dal 2005.
Ancor piø errata – in ipotesi difensiva – sarebbe la valorizzazione della pendenza del procedimento penale n. 33330/2018; l’errore consisterebbe nel far riferimento, da un lato, all’interposizione fittizia di determinati beni, acquisiti in violazione delle disposizioni patrimoniali in materia di prevenzione patrimoniale ex art. 512bis cod. pen. e, dall’altro, nell’utilizzare la pendenza del procedimento aperto, per la violazione di tale norma, quale elemento dimostrativo della pericolosità a carico del proposto.
2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, con riguardo agli artt. 19 e 24 del Codice antimafia, sottolineandosi la mancanza del requisito della sproporzione.
In primo luogo, la capacità di concessione di prestiti non può essere desunta esclusivamente dal reddito dichiarato nell’ultimo anno, cioŁ senza conoscere lo storico dei dati reddituali, nonchØ l’eventuale risparmio bancario o altri dati in tal senso utili relativi ai mutuanti; la difesa, inoltre, aveva già verificato come i soggetti eroganti i prestiti avessero le disponibilità per poterli effettuare. Illogica Ł poi la scelta di escludere – dal computo tanto dei redditi del nucleo familiare, quanto delle spese – la situazione economica di NOME COGNOME.
Dimostrata Ł, altresì, la provenienza lecita della provvista economica adoperata, in vista dell’aggiudicazione del lotto unico costituito da un suolo edificatorio ubicato in Brindisi. Appare del tutto assente, infine, la motivazione inerente agli immobili siti in Brindisi alla INDIRIZZO, atteso che la Corte di appello avrebbe dovuto argomentare sulla sproporzione e sulla riconducibilità degli stessi al proposto.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Quanto alla questione di legittimità costituzionale posta a mezzo del primo motivo, il ricorrente non specifica quale sia il vulnus asseritamente derivatogli, a causa di tale pretesa illegittimità costituzionale. In ordine al tema della perimetrazione cronologica, la tesi prospettata dal ricorrente Ł carente sotto il profilo della autosufficienza, stante la mancata allegazione dell’ordinanza di revoca del 22 giugno 2005 del Tribunale di Brindisi. Con riferimento alla lamentata inosservanza o erronea applicazione della legge penale, quanto agli articoli 19 e 24 del Codice antimafia, oltre che in ordine alla doglianza relativa alla asserita mancanza del requisito della sproporzione, basti osservare come la censura si confronti solo parzialmente con la ratio decidendi della statuizione criticata, che attinge in parte con argomenti di merito.
I ricorsi sono infondati.
Secondo quanto già sintetizzato in parte narrativa, viene in rilievo una misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza e confisca di beni mobili e immobili, adottata nei confronti di un soggetto portatore di pericolosità qualificata. L’impugnazione del proposto NOME COGNOME – come sopra accennato – Ł comune anche ad NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, anche nella veste di esercente la responsabilità genitoriale relativamente a NOME COGNOME e consta di tre motivi, che vengono di seguito analizzati.
3. Il primo motivo pone la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 7 comma 1 lett. a) d.l. 11/04/2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, che ha modificato l’art. 10 del d.lgs. n. 159 del 2011 ; viene invocato dalla difesa lo scrutinio di costituzionalità, laddove tale disposizione normativa, nella veste assunta all’indomani della suddetta modifica, non prevede che il termine per l’impugnazione in sede di legittimità – avverso il decreto adottato dalla Corte di appello – possa essere proposto entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione del provvedimento, similmente a ciò che, invece, Ł previsto con riguardo al ricorso in grado di appello. Sarebbe non conforme a Costituzione, insomma, l’aver previsto termini diversi – rispettivamente, di dieci e di trenta giorni – per la proposizione delle impugnazioni inerenti alle decisioni assunte dal Tribunale e dalla Corte di appello.
3.1. Tale questione Ł manifestamente infondata.
Quanto all’ampia discrezionalità spettante al legislatore, in tema di disciplina del processo e di conformazione degli istituti processuali – con il solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute – basta richiamare, infatti, le decisioni della Corte costituzionale n. 50 del 2010, n. 221 del 2008, n. 379 del 2005, n. 134 del 2009, n. 67 del 2007 e n. 229 del 2010; da tali arresti traspare una linea interpretativa comune, decisamente improntata al riconoscimento al legislatore – in materia di termini processuali – di uno spazio molto ampio di discrezionalità. In sostanza, in materia di fissazione dei termini processuali – anche di quelli che ineriscono all’esercizio del diritto di impugnare – una volta che risulti garantita la parità delle posizioni delle parti, molto ampia rimane la possibilità di scelta legislativa.
3.1.1. Tale lettura dell’ambito della discrezionalità legislativa – e, correlativamente, dei limiti della possibilità di censura consentita, in termini di stretta procedura – Ł, del resto, consolidata anche nella giurisprudenza di questa Corte e viene riproposta con riferimento a diversi ambiti normativi, allorquando essi vengano attinti da modifiche in punto di fissazione di termini.
Potranno ad esempio richiamarsi – a riprova della sussistenza di tale orientamento giurisprudenziale, unanimemente condiviso – le vicende afferenti alla legge n. 187 del 2024; qui la stessa Corte costituzionale, di recente, quando ha individuato vulnera procedimentali nella vicenda regolata in sede di legittimità da tale normativa, ha censurato e caducato le criticità, ma non si Ł determinata a intervenire sui termini previsti dalla norma. Si veda – a maggior chiarimento dell’impostazione concettuale da sempre seguita, anche dalla giurisprudenza di legittimità – il dictum di Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, K., Rv. 287362 01, a mente della quale: ‹‹In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi del d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, la riduzione a cinque giorni del termine per proporre, dinanzi alle Sezioni penali
della Corte, ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di convalida o di proroga e la limitazione dei motivi proponibili a quelli di cui all’art. 606, comma 1, lett. a), b), e c), cod. proc. pen., costituiscono espressione di una scelta del legislatore in materia processuale che si caratterizza per la piø ampia discrezionalità, non ravvisandosi profili di manifesta irragionevolezza e arbitrarietà›› (trattasi di una fattispecie relativa a convalida della proroga di richiedente protezione internazionale, in cui la Corte, in applicazione del principio, non ha accolto la deduzione con cui si era lamentata l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998, richiamato dall’art. 6, comma 5bis , d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 13, 25, 111 e 117 Cost, quest’ultimo in relazione agli artt. 3, 13 e 14 CEDU).
3.1.2. Quanto alle ragioni che possono indurre un intervento demolitorio della Consulta, in materia di termini, particolarmente esplicative appaiono Corte cost. sentenza n. 78 del 2025 e – ancor prima – n. 113 del 2020 (come noto, la prima ha sancito la illegittimità costituzionale, in parte qua , della disposizione che prevedeva che il termine per il reclamo del detenuto, avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza che decide sui permessi di necessità, dovesse essere di ventiquattro ore dalla comunicazione, anzichØ di quindici giorni; la seconda, invece, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 24 e 27, terzo comma, Cost., l’art. 30ter , comma 7, legge 26 luglio 1975 n. 354, nella parte in cui prevedeva – mediante rinvio al precedente art. 30bis – che il provvedimento relativo ai permessi premio fosse soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anzichØ entro il termine di quindici giorni).
La critica della Corte costituzionale, in entrambi i casi, Ł stata rivolta – quanto ai temi che ora interessano – esclusivamente al profilo inerente alla palese lesione prodottasi a causa di tali previsioni, sul versante della effettività del diritto di difesa, emergendo, quindi, un rilievo di irragionevolezza della norma; il tutto, però, ferma restando la discrezionalità del legislatore e, dunque, la possibilità – a quest’ultimo riservata in via esclusiva – di procedere a una rimodulazione del termine processuale censurato. Diritto di difesa che Ł stato ritenuto immotivatamente pregiudicato, in forza della apposizione di un termine giudicato del tutto insufficiente, rispetto alla necessità – per il detenuto interessato – di articolare compiutamente nel reclamo, a pena di inammissibilità, gli specifici motivi in fatto e in diritto sui quali il Tribunale di sorveglianza avrebbe poi dovuto esercitare il proprio controllo, in ordine alla decisione assunta dal primo giudice
3.2. Nella concreta fattispecie sottoposta al vaglio di questo Collegio, invece, risulta estremamente arduo intravedere una lesione dei principi dettati dalla Carta fondamentale, per il fatto che il legislatore del 2025 abbia optato per un allungamento del solo termine per proporre appello, avverso il provvedimento del Tribunale in materia di confisca di prevenzione, senza allungare anche il correlativo termine utile, ai fini della proposizione del successivo ricorso per cassazione. NØ emerge alcun profilo, fondatamente sostenibile, di irragionevolezza del termine, così come attualmente conformato.
3.3. Per altro verso, nel procedimento in esame, non si sarebbe comunque concretizzata la lamentata disparità di trattamento, in quanto la proposizione dell’appello risale al 17 gennaio 2024, mentre la riforma che ha introdotto la differenziazione del termine per appellare, rispetto a quello vigente per impugnare per cassazione, Ł stata introdotta dal succitato intervento legislativo del 2025. Gli attuali ricorrenti – così come il P.M. appellante – hanno dunque visto regolare la loro impugnazione con riferimento al termine di dieci giorni, all’epoca indistintamente operante.
Il secondo e il terzo motivo attengono alla verifica dei requisiti di applicabilità della avversata misura di prevenzione e ben si prestano, quindi, a una agevole trattazione unitaria.
4.1. La prima doglianza attiene al tema della pericolosità sociale di NOME COGNOME, attingendo, nel contempo, il profilo della perimetrazione cronologica della stessa. Era stata evidenziata e si Ł ribadita, ad opera della difesa, l’insussistenza della pericolosità del proposto, quantomeno a far data dal 2014; si era valorizzata, inoltre, la pregressa revoca del precedente provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale del 25/09/2001. Viene anche criticata come erronea l’enfatizzazione della pendenza del procedimento penale del 2018, per riferirsi all’interposizione fittizia di alcuni beni, acquisiti in violazione delle disposizioni patrimoniali in materia di prevenzione patrimoniale ex art. 512bis cod. pen. e far leva, inoltre, sulla relativa pendenza in ordine alla violazione di tale precetto, derivandone la valutazione di pericolosità del soggetto.
4.2. Con l’ultimo motivo, poi, si aggredisce il provvedimento impugnato sul versante della sproporzione. Si analizzano i computi proposti dalla Corte territoriale e si ribadiscono le censure antecedentemente mosse, in tema di individuazione delle spese, secondo i parametri tratti dalle voci ISTAT, le quali sono non piø che orientative. Si contesta dalla difesa, inoltre, anche la mancata considerazione della effettiva capacità del nucleo familiare di ottenere prestiti, sussistenti e tracciabili, rispetto ai quali non possono valere soltanto i dati del reddito dichiarato nell’ultimo anno, senza considerare lo storico dei dati reddituali, oltre che l’eventuale risparmio bancario o altri elementi in tal senso utili.
Nell’atto di impugnazione, inoltre, si elencano i soggetti che hanno erogato prestiti e si evidenzia che la difesa aveva già verificato come i soggetti eroganti i prestiti, partitamente elencati, avessero le disponibilità per poterli effettuare. Viene stigmatizzata come illogica, poi, la determinazione volta all’esclusione – dal computo sia dei redditi del nucleo familiare, sia delle spese – della posizione di NOME COGNOME, madre dei fratelli NOME e NOME COGNOME, la quale aveva convissuto con loro per un certo periodo.
Si aggiunge che la difesa aveva provato la provenienza lecita della provvista economica occorrente, per l’aggiudicazione del lotto unico costituito da un suolo edificatorio ubicato in Brindisi, di cui al decreto di trasferimento del g.e. di Brindisi n. 46 del 07/03/2019 (si richiamano i bonifici di NOME COGNOME con causale ‘anticipo caparra’ per l’acquisto dell’immobile sito in San Vito dei Normanni, alla Contrada Giannaricchiella). Si censura come assente anche la motivazione concernente gli immobili ubicati in Brindisi, alla INDIRIZZO e alla INDIRIZZO, mentre la Corte territoriale sarebbe stata tenuta a svolgere una verifica espressa, circa l’affermata sproporzione e circa l’aspetto della riconducibilità degli stessi al proposto NOME COGNOME.
4.3. La Corte di appello ha chiarito, in primo luogo, trattarsi di soggetto indiziato in relazione al reato di associazione ex art. 74 d.P.R. 09 ottobre 1990, n. 309, per aver preso parte a una associazione dedita al narcotraffico internazionale, con il ruolo di fornitore, a far data dagli anni 2014 e 2015; militano a carico del ricorrente – secondo quanto si può leggere nella avversata decisione – intercettazioni ambientali e telefoniche, nonchØ le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia. Figurano dunque emesse, a carico dello stesso, diverse ordinanze cautelari, sempre inerenti al traffico di sostanze stupefacenti.
A ciò si aggiunga che risulta pendente, nei confronti di NOME COGNOME, un processo relativo al reato di cui all’art. 512bis cod. pen.
Il proposto Ł stato poi condannato, con sentenza passata in giudicato, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, per il reato di cui all’art. 416 secondo comma cod. pen., commesso
dal dicembre 1998 (sentenza della Corte di appello di Bari del 04/10/2013, divenuta irrevocabile il 16/03/2016) ed Ł anche stato destinatario di un precedente decreto applicativo di misura di prevenzione personale, per la durata di anni tre, adottato dal Tribunale di Brindisi in data 04/10/2013.
Non vi Ł chi non rilevi, quindi, come la Corte territoriale – esponendo i numerosi elementi di valutazione e conoscenza sopra riassunti, dotati di una oggettiva valenza evocativa – abbia motivato lungamente, nonchØ in modo adeguato e non contraddittorio, circa il requisito della pericolosità qualificata. Quanto poi al versante della perimetrazione cronologica, la Corte di appello ha specificamente enumerato tutti i procedimenti che hanno interessato il ricorrente, esaminandoli compiutamente in una proiezione temporale e giungendo alla conclusione che questi, in sostanza, abbia improntato al crimine praticamente l’intera sua esistenza.
4.4. Ad onta poi della possibilità di deduzione in sede di legittimità – nella specifica materia esclusivamente del vizio di violazione di legge, la difesa tende purtuttavia a censurare direttamente la struttura motivazionale del decreto impugnato, tentando di ricondurre le doglianze al diverso ambito previsionale dell’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. Vero quindi che: ‹‹In tema di ricorso per cassazione, la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente integrano il vizio di violazione di legge deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., venendo in rilievo l’inosservanza dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che, in ossequio a quanto prescritto dall’art. 111, comma sesto, Cost., prevede che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullità›› (Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, Principe, Rv. 287771 – 01); vero però anche che – nel caso di specie – non Ł individuabile alcuna violazione di legge, nØ può fondatamente discorrersi di una qualche forma di apparenza o di carenza dell’apparato argomentativo adottato dalla Corte di appello.
La motivazione afferente alla verifica dei presupposti della confisca, con riferimento sia alla perimetrazione temporale, sia alla verifica della sproporzione fra introiti leciti e ammontare delle acquisizioni patrimoniali oggetto di ablazione, si profila invece articolata, effettiva, particolareggiata e persuasiva.
4.5. Ancor piø nello specifico, la difesa sostiene apoditticamente doversi bloccare la pericolosità del soggetto al 2014, ma non si confronta con le affermazioni contenute nel provvedimento impugnato. In realtà, era stato il Tribunale a bloccare al 2014 tale pericolosità, mentre la Corte di appello ha riformato tale profilo, a seguito di appello proposto dal P.M. Del tutto convincenti – oltre che prive del pur minimo spunto di contraddittorietà, logica o infratestuale – risultano poi le argomentazioni spese, quanto a tale profilo, dalla Corte territoriale; nel decreto impugnato, infatti, viene richiamata la necessità di tener conto in vista della possibilità di disporre la confisca – anche della risalente valutazione di pericolosità del proposto, come già cristallizzata nel primo decreto applicativo della sorveglianza speciale, adottato nei suoi confronti nel 2001.
4.5.1. Deve essere allora rammentato come – stando all’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte – la pericolosità sociale, oltre a costituire presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, costituisca anche la “misura temporale” dell’ambito applicativo di tale istituto. Con riferimento alla c.d. pericolosità generica, dunque, sono suscettibili di ablazione esclusivamente i beni acquistati all’interno dell’arco di tempo segnato dalla manifestazione di pericolosità sociale, laddove – con riguardo alla c.d. pericolosità qualificata – il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l’intero percorso esistenziale del proposto, ovvero se emergano un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale. Ciò al fine di stabilire se possano assoggettarsi a provvedimento ablativo tutti i beni
riconducibili al proposto, oppure se tale misura possa essere adottata limitatamente a quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, Spinelli, Rv. 262605).
A ulteriore specificazione di tale regola ermeneutica, Ł stato anche chiarito che – in tema di misure di prevenzione – allorquando la fattispecie concreta permetta di fissare il momento iniziale ed il termine finale della pericolosità sociale qualificata, sono suscettibili di ablazione solo i beni acquistati in detto periodo temporale, salva restando la possibilità, per il proposto, di dimostrare l’acquisto dei beni con risorse preesistenti all’inizio dell’attività illecita. (Sez. 6, n. 31634 del 17/05/2017, COGNOME, Rv. 270710). Tale affermazione risulta poi precisata ancora in punto di pericolosità qualificata – nel senso che, in tema di confisca di prevenzione disposta nei confronti di soggetto indiziato di appartenere ad una associazione mafiosa, anche laddove la fattispecie concreta consenta di determinare il momento iniziale e finale della pericolosità qualificata, Ł legittimo disporre la confisca dei beni acquisiti in periodo successivo, rispetto a quello di cessazione della condotta permanente, al ricorrere di una pluralità di indici fattuali, che siano sicuramente evocativi della diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali, dalla provvista economica formatasi nel periodo di compimento dell’attività delittuosa (così Sez. 2, n. 14165 del 13/03/2018, COGNOME, Rv. 272377 ed altre; sulla medesima direttrice concettuale si Ł posizionata anche Sez. 6, n. 36421 del 06/09/2021, COGNOME, Rv. 281990 – 01, a mente della quale: ‹‹In tema di confisca di prevenzione, Ł legittimo disporre la misura ablatoria delle utilità acquisite in un periodo successivo a quello per cui Ł stata asseverata la pericolosità sociale, purchØ il giudice dia atto della sussistenza di una pluralità di indici fattuali dimostrativi della derivazione delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento della attività illecita, e tali indici devono essere tanto piø rigorosi ed univoci quanto maggiore Ł il lasso di tempo decorso dalla cessazione della pericolosità.››).
4.5.2. In presenza di una pericolosità qualificata ex art. 74 T.U. stup., in definitiva, il giudice che disponga la confisca di prevenzione nei confronti di soggetto indiziato di far parte o dirigere un’associazione dedita al traffico di stupefacente dovrà – magari indicativamente individuare il periodo di attuazione della fattispecie associativa e, quindi, la finestra temporale di pericolosità. La valutazione in termini di sproporzione, infine, potrà essere temporalmente estesa, sebbene non sia consentita una indiscriminata retrodatazione nel tempo, dei beni confiscabili per sproporzione.
4.6. L’impugnato decreto, sul punto, richiama – e mostra di saperne fare buon governo – tali principi di diritto, citando ed esaminando la valenza dimostrativa di tutti i processi che hanno riguardato il proposto e dai quali reputa possibile evincere l’esistenza di una carriera criminale praticamente ininterrotta, intrapresa sin dal 1994.
La Corte territoriale, peraltro, ha chiarito come vengano in rilievo beni intestati:
alla nonna del proposto, NOME COGNOME, la quale non disponeva di provviste sufficienti ed effettuava, nell’imminenza della compravendita, versamenti in contanti in conto corrente;
al padre del proposto, NOME COGNOME e alla sua seconda moglie NOME COGNOME, ossia a persone che non presentavano dichiarazioni dei redditi dal 2006 e che avevano una pensione ammontante a settecento euro, così rivelando, pacificamente, redditi del tutto insufficienti al compimento delle accertate acquisizioni.
4.7. Non trascura nemmeno, la Corte territoriale, la questione attinente alla omessa considerazione dei redditi vantati dalla prima moglie del COGNOME, NOME COGNOME, sottolineando la mancata emersione di elementi idonei a dimostrarne il coinvolgimento nell’arco temporale di interesse – nell’attività di intestazione fittizia di beni riconducibili all’ex
marito. Del tutto coerente – oltre che non congruamente contrastato dalla difesa – Ł l’assunto da cui muove, sul punto, l’impugnato provvedimento; tale assunto Ł costituito dalla considerazione che l’esistenza di due nuclei familiari (secondo la Corte di appello, l’uno composto da NOME COGNOME, NOME COGNOME e dalla figlia NOME; l’altro da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME) avrebbe imposto la considerazione anche delle spese necessarie al mantenimento degli stessi due nuclei, con inevitabile assorbimento dell’intero reddito vantato dalla RAGIONE_SOCIALE.
4.8. Ancora una volta sviscerata in modo consono e non contraddittorio, del resto, Ł anche la tematica concernente i prestiti provenienti da terzi, in relazione ai quali la Corte territoriale ha ritenuto la inattendibilità di tali operazioni di mutuo.
Delle stesse, infatti, non risulta dimostrata la pretesa causale e, viepiø, non Ł risultata sussistere una adeguata capacità economica dei relativi mutuanti.
4.9. Del tutto convincente e privo di fratture logiche, infine, Ł l’impostazione concettuale sposata dalla Corte territoriale, quanto agli effetti relativi alla individuazione di due finestre temporali di pericolosità qualificata, fino al 2006 e dal 2014 in poi, ma con il coinvolgimento dei beni acquistati nel 2009, in presenza degli indici di provenienza delle corrispondenti risorse dalla provvista accumulata nel primo periodo, ossia nel tempo in cui il proposto era sostanzialmente dedito all’attività di contrabbando.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto dei ricorsi; segue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 10/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME