Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46117 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46117 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a DESIO (ITALIA) il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 09/02/2023 della CORTE di APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano, con ilecreto del 9/2/2023, confermava la misura di sicurezza personale della sorveglianza speciale di P. S., con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni due e quella patrimoniale della confisca, applicata ad NOME COGNOME con decreto del Tribunale di Milano del 30/11/2021.
Il proposto, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui eccepisce la violazione di legge con riferimento alla motivazione apparente in relazione alla confisca della somma di denaro pari ad euro quarantacinquemila e dell’autovettura AL/di TARGA_VEICOLO, tg. TARGA_VEICOLO. Evidenzia che la Corte territoriale non ha risposto alle doglianze avanzate con i motivi di appello, limitandosi a richiamare la motivazione del decreto del Tribunale di Milano che aveva disposto la confisca di detti beni. Ciò
determinerebbe il vizio di violazione di legge sub specie di motivazione inesistente o meramente apparente.
Considerato En diritto
Il ricorso è inammissibile, per essere inammissibile l’unico motivo cui è affidato, in quanto sotto le mentite spoglie della violazione della legge penale, sostanziale e processuale, nasconde la deduzione dei vizi di illogicità (neppure manifesta) e contraddittorietà della motivazione; vizi che non sono deducibili con il ricorso per cassazione in materia di prevenzione.
Ed invero, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, confortato anche dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenze n. 321 del 2004 e n. 106 del 2015), nel procedimento di prevenzione è esclusa dal novero dei vizi deducibili con ricorso per cassazione – che è ammesso soltanto per violazione di legge – l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, comma lett. E), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (tra le tante, Sezione 2, n. 20968 del 6/7/2020, COGNOME, Rv. 279435 – 01; Sezione 6, n. 10248 del 11/10/2017, U., Rv. 272723 – 01; Sezione 1, n. 6636 del 7/1/2016, COGNOME, Rv. 266365 – 01; Sezioni Unite, n. 33451 del 29/5/2014, COGNOME, Rv. 260246 – 01). È, quindi, da escludere, in materia di misure di prevenzione, la deducibilità del vizio di motivazione, a meno che quest’ultima sia del tutto carente o presenti difetti tali da renderla meramente apparente, e cioè che sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, o assolutamente inidonea a rendere comprensibile la ratio decídendi.
Nel caso di specie, il ricorrente non prospetta alcuna chiara violazione di legge, ma solo vizi della motivazione (esistente, magari non condivisa dal ricorrente, ma certamente non apparente) del provvedimento impugnato, risolvendosi nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione e da questi motivatamente respinte, attraverso la riedita esposizione del denunziato appiattimento sulla valutazione cautelare. Sul punto, peraltro, è sufficiente osservare che l’impugnato decreto – contrariamente a quanto afferma il difensore – dà adeguatamente conto delle ragioni per cui ha disatteso le doglianze difensive con riferimento alla confisca di entrambi i beni di cui si discute (la somma di quarantacinquennila euro, pacificamente riferibile al NOME e custodita in camera da letto da un suo vicino di casa e l’autovettura Audi TT, TARGA_VEICOLO intestata al figlio, privo di qualsivoglia capacità reddituale). In particolare, quanto alla somma di denaro, la Corte territoriale ha evidenziato che l’unico motivo che giustificava l’affidamento di una siffatta considerevole somma
di denaro a NOME COGNOME, vicino di casa del NOME, non munito di una cassaforte, era l’intento di impedirne il rinvenimento da parte della polizia giudiziaria; che decreto del Tribunale di Milano non ha fondato la confisca solo sulla sproporzione tra la somma in discorso ed il reddito del nucleo familiare del proposto, indicando anche la relativa pagina della motivazione che affronta il terna; che le vincite al gioco di cui sono state prodotte le ricevute sarebbero state al più sufficienti al sostentamento del nucleo familiare e che in ogni caso il denaro è un bene fungibile, di talché non vi sono elementi per poter affermare che il denaro sequestrato al COGNOME provenisse proprio da quelle vincite, che peraltro coprirebbero solo una parte della somma. Quanto all’autovettura, sono stati considerati inidonei a dimostrare la liceità dell’acquisto gli assegni offerti pagamento per una parte rilevante del prezzo, in quanto provenienti da una società intestata ad un prestanome del COGNOME, ritenuta una c:artiera, coinvolta in una serie di attività illecite; inoltre, il decreto impugnato evidenzia come l documentazione di supporto, prodotta per provare il credito del Pio, non risulta attendibile, tenuto conto che la fattura di vendita di altra autovettur (operazione questa che avrebbe generato il credito in capo al proposto) è priva di numero, non reca l’indicazione della targa del veicolo venduto, né l’importo complessivo.
Dunque, è evidente che il decreto motiva adeguatamente in ordine alle ragioni che giustificano la confisca dei beni in discorso, con la conseguenza che il ricorso, sotto questo ulteriore profilo, è aspecifico, posto che non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato.
All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il giorno 3 ottobre 2023.