Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 30783 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 30783 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nato a Milano il 15/08/1984
avverso il decreto emesso 1 1 11 dicembre 2024 dalla Corte d’appello di Palermo
Visti gli atti il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore, Avv. NOME COGNOME che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso il decreto della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma del provvedimento emesso dal Tribunale di Trapani, ha rigettato la proposta di applicazione della misura di sicurezza della sorveglianza speciale per carenza del requisito della attualità della pericolosità e confermato la confisca di un immobile intestato al proposto, sito a Erice, INDIRIZZO INDIRIZZO
Deduce due motivi di ricorso, ulteriormente illustrati nella memoria di replica, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
1.1. Mancata assunzione di prova decisiva, ovvero della perizia chiesta con l’atto di appello, erroneamente ritenuta generica ed esplorativa, in quanto, in realtà, si era dedotto che la Guardia di Finanza aveva omesso di considerare le entrate del proposto derivanti da finanziamenti e l’apporto economico proveniente dalla madre e dal di lei compagno.
1.2. Violazione di legge in relazione alla mancanza di motivazione sul nesso di derivazione tra il bene confiscato e i reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Giova premettere che nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011, richiamato, per le impugnazioni dei provvedimenti di confisca, dal successivo art. 27, comma 2. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246, che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato).
Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto nel procedimento di prevenzione non è configurabile il vizio della mancata assunzione di una prova decisiva ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 8641 del 10/02/2009, NOME, Rv. 242887), vizio previsto soltanto per il giudizio dibattimentale e non anche per i procedimenti che si svolgono con il rito camerale (cfr. Sez. 1, n. 38947 del 01/10/2008, Greco, Rv. 241309, per il procedimento di esecuzione; Sez. 1, GLYPH n. 32116 del 10/09/2020, Gaita, Rv. 280199, per il procedimento di sorveglianza).
La norma, infatti, circoscrive tassativamente la previsione del motivo di ricorso al caso in cui la parte ne abbia fatto richiesta, anche nel corso della istruzione dibattimentale, limitatamente ai casi previsti dall’art. 495, comma 2,
cod. proc. pen. Sicché la doglianza ammessa è esclusivamente quella riferita alla mancata ammissione della prova a discarico decisiva dedotta in dibattimento.
Con ciò non si vuole escludere completamente la possibilità di dedurre, anche nell’ambito del procedimento di prevenzione, censure relativa alla omessa ammissione, o disposizione, di una prova; tali censure, infatti, sono deducibili solo nei ristretti termini già chiariti nel punto 1., ovvero sotto il limitato profilo violazione di legge, ad esempio in caso di omessa motivazione del provvedimento di rigetto di acquisizione della prova medesima.
3. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza in quanto, come correttamente dedotto dal Procuratore Generale nella sua requisitoria, muove da un errore giuridico concernente i presupposti della confisca di prevenzione. Ai sensi dell’art. 27 d. Igs. n. 159 del 2011 la confisca dì prevenzione è, infatti, consentita ove sussistano, in relazione all’inquadramento del proposto nella specifica categoria di pericolosità, i presupposti della sproporzione del valore dei beni, rispetto al reddito o all’attività economica, e dell’assenza di prova della loro legittima provenienza (sulla cui configurabilità nel caso in esame la Corte ha ampiamente argomentato, in particolare, alle pagine da 14 a 20), in quanto idonei a legittimare la presunzione relativa di illecita accumulazione e, dunque, di illecita
provenienza dei beni. Ciò in alternativa all’accertamento, non rilevante nel caso di specie, della provenienza illecita del bene, in quanto qualificabile come frutto o
reimpiego di proventi illeciti (art. 24, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011).
4. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in
favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Il Pr sident