Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 46121 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 46121 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti rispettivamente da
NOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, di fiducia
NOME, nata in Tunisia il DATA_NASCITA
rappresentata ed assistita dall’AVV_NOTAIO, di fiducia
Hai NOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA
rappresentato ed assistito dall’AVV_NOTAIO, di fiducia avverso il decreto n. 116/21 in data 08/03/2023 della Corte di appello di Palermo, quinta sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore ‘generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo di dichiararsi’ l’inammissibilità di tutti i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 08/03/2023, la Corte d’appello di Palermo, in parziale riforma del decreto emesso dal Tribunale di Trapani in data 25/02/2021, avverso il quale avevano proposto appello COGNOME NOME, NOME ed NOME (oltre a COGNOME NOME e a COGNOME NOME): dichiarava che la confisca della RAGIONE_SOCIALE individuale RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e relativo complesso dei beni aziendali era già stata eseguita in sede penale; revocava il sequestro del 18/05/2020 e la confisca dei seguenti beni: 1) saldo attivo del rapporto sottostante ed identificato dallo stesso numero della carta postepay n. NUMERO_CARTA intestata ad NOME; 2) saldo attivo del deposito a risparmio n. 48154303 intestato a NOME; 3) quota di 1/2 dei terreni siti a Marsala in INDIRIZZO, di cui al fg. 341, pari. 9, 176, 183, 186 e 192, intestata a NOME. Nel medesimo contesto veniva confermato l’originario decreto che aveva:
-applicato a NOME NOME la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con l’obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per la durata di anni tre, con le relative prescrizioni, imponendo al proposto la cauzione di euro 3.000,
-ordinato la confisca di vari beni (analiticamente indicati) intestati a COGNOME NOME o a terzi (la moglie NOME, il cognato NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME), ritenuti tutti nella disponibilità del Monc:er (tra cui, terreni siti in Marsala in INDIRIZZO intestati alla moglie ed al cognato per la quota di 1/2 ciascuno, l’immobile sito in INDIRIZZO intestato ai coniugi COGNOME–COGNOME, due ditte individuali con il relativo compendio aziendale, rispettivamente intestate al fratello del proposto, NOME e al cognato dello stesso, NOME, un’autovettura intestata al proposto, i saldi attivi di rappor bancari variamente intestati al proposto e alla moglie).
Nella motivazione del provvedimento impugnato, il Tribunale affermava la pericolosità sociale del NOME sia ai sensi dell’art. 4 lett. b) d.lgs. n. 159/2011 si ai sensi dell’art. 4 lett. c), in relazione all’art. 4 lett. b) del medesimo dec legislativo. In particolare, si era evidenziato come al proposto, con sentenza in data 11/07/2013 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Marsala (divenuta irrevocabile) fosse stata applicata ex art. 444 cod. proc. pen. la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione per i delitti di detenzione e porto abusivo di armi, ricettazione e favoreggiamento all’immigrazione clandestina, fatti commessi nel 2012; inoltre, il COGNOME, nell’ambito di altro procedimento, aveva riportato condanna per diverse ipotesi di importazione di T.L.E. di contrabbando sul territorio dello Stato, condotte poste in essere fra il 2017 ed il 2018.
Avverso il predetto decreto, nell’interesse di NOME, NOME ed NOME, sono stati proposti ricorsi per cassazione, per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Ricorso nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE.
Motivo unico: violazione di legge in relazione agli artt. 1 e ss. d.lgs. 159/2011 e agli artt. 125, comma 3, 192 e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., 111 Cost., comma 6, Cost. e 6 CEDU. La valorizzazione sul piano indiziario della sentenza di applicazione pena dell’11/07/2013, è estremamente limitata, in mancanza dell’acquisizione di atti di indagine capaci di consentire la formulazione una qualche valutazione da parte dei giudici della prevenzione su quelle datate ipotesi di reato, anche e soprattutto sul piano della loro incidenza nella formazione della supposta provvista illecita asseritamente utilizzata nelle successive acquisizioni patrimoniali incriminate. Ancor più illogica ed immotivata è la ritenuta pericolosità sociale del proposto con riferimento al periodo successivo al 2016, alla luce della risultanza costituita dalla sentenza della Corte di assise di appello di Palermo del 19/07/2021 nel procedimento a carico di COGNOME NOME. La definitività della sentenza di assoluzione del COGNOME e di tutti gli NOME coimputat per il reato associativo per insussistenza del fatto, avrebbe dovuto condurre a differenti conclusioni nel giudizio di appello, maggiormente conformi a giustizia. L’ultima negoziazione illecita incriminata risale al settembre 2018; dall’inizio del 2019, segue un periodo di detenzione che cessa solo il 21 luglio 2021; riacquistata la libertà, il NOME si è subito attivato dedicandosi in maniera continua, costante e proficua ad attività lavorativa alle dipendenze della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, senza incorrere mai in nessuna censura o richiami da parte dell’autorità di pubblica sicurezza. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4. Ricorsi nell’interesse di NOME e di NOME.
Motivo unico: erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata revoca del sequestro e della confisca della quota di 1/2 dei terreni siti in Marsala INDIRIZZO, intestati a NOME nonché dell’azienda agricola intestata ad NOME nonché dell’immobile sito in Marsala INDIRIZZO. Si censura il provvedimento impugnato che non ha tenuto conto che: -tutti i beni “in contesa” sono stati acquistati con proventi leciti, direttamen proporzionali alle disponibilità finanziarie del NOME e dei congiunti;
-l’impresa agricola sita in Marsala INDIRIZZO è riconducibile, sia formalmente che fattualmente, ad NOME COGNOME, cognato del COGNOME: i terreni ivi
ubicati, infatti, sono stati acquistati dal predetto e dalla moglie del COGNOME, con utilizzo di riscorse economicamente lecite;
-non si può parlare in nessun modo di intestazione fittizia di tali beni per finalit elusive;
-non vi è alcuna correlazione temporale tra la acclamata pericolosità sociale del NOME e gli acquisti di tali beni da parte dei suoi congiunti;
-l’acquisto dell’immobile sito in INDIRIZZO adibito ad abitazione familiare è stato ritardato a causa dei promittenti venditori e non per evitare l’applicazione della misura di prevenzione.
Risulta, in particolare, pacifico che NOME ha investito, per l’acquisto del terreno e per l’avviamento dell’azienda agricola a conduzione familiare, la somma erogatagli dalla regione a titolo di contributo per la sua pregressa attività di marinaio: circostanza, quest’ultima, comprovata docurnentalmente dalla documentazione difensiva, unitamente alla movimentazione bancaria dei pagamenti effettuati dal proprio conto e degli estratti conto dai quali è possibile evincere i bonifici ricevuti dall’Hai NOME da parte del figlio e di NOME parenti. fattispecie, peraltro, vertendosi in ipotesi di intestazione fittizia di beni a sogge per i quali opera la presunzione di fittizia intestazione ex art. 26, comma 2, d.lgs. 159/2011, essendo l’Hai cognato del COGNOME, e dunque affine entro il quarto grado del predetto, lo scrutinio da svolgere in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo deve essere ancora più accurato ed approfondito, per verificare se l’intenzione medesima risponda piuttosto ad esigenze diverse da quelle elusive. Tanto premesso, non è emerso alcun elemento dal quale desumere la sussistenza in capo al COGNOME, e conseguentemente all’NOME, dell’elemento soggettivo del reato. Infine, anche con riferimento all’immobile costituente l’abitazione del COGNOME e della consorte, si è in presenza di mere supposizioni non supportate da alcun elemento di riscontro in tal senso. Peraltro, se è vero che i risultati dell indagini patrimoniali condotte in Italia dimostrerebbero una sproporzione rilevante, non può di contro non tenersi in conto la capacità economica della famiglia COGNOME in Tunisia, come risulta dalla documentazione prodotta. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono inammissibili.
Va premesso, quanto ai limiti del sindacato di legittimità nel procedimento di prevenzione, che il ricorso per cassazione, secondo il disposto dell’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, che ripete sul punto la previsione di cui all’art. 4, comma 2, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è ammesso soltanto
per violazione di legge. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, sono escluse dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste dall’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. peri., potendosi soltanto denunciare, ai sensi della lett. c) dello stesso articolo, la motivazione inesistente o meramente apparente, integrante la violazione dell’obbligo, imposto dall’art. 7 d.lgs. n. 159/2011 di provvedere con decreto motivato, ossia la motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero la motivazione assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito così da far risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (cfr., Sez. 6, n. 24272 del 15/01/2013, COGNOME, Rv. 256805; Sez. 6, n. 35240 del 27/06/2013, COGNOME, Rv. 256263; Sez. 6, n. 35044 del 08/03/2007, COGNOME, Rv. 237277; Sez. 5, n. 19598 del 08/04/2010, Palermo, Rv. 247514).
3. Ricorso nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE.
Manifestamente infondato è l’unico motivo proposto.
Con le dedotte censure, il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione ai presupposti applicativi delle misure di prevenzione confermate dalla Corte di appello di Palermo, per avere il giudice erroneamente datato e perimetrato i sintomi della pericolosità sociale del proposto, nonché per averne confermato l’attualità.
Anzitutto, il ricorrente si duole della valorizzazione, quale unico elemento sintomatico di pericolosità sociale nel periodo fatto risalire dagli inizi del 2012 fino alla data dell’arresto in flagranza di reato nel luglio 2012, della sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen, dell’il luglio 2013, emessa dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Marsala, con la quale veniva concordemente applicata al proposto la pena di anni quattro e mesi sei di reclusione per i delitti di detenzione e porto abusivo di armi, ricettazione e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.
In particolare, ad avviso del ricorrente, a fronte della natura – comunque non accertativa della responsabilità penale – della sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., dal compendio probatorio raccolto durante tale procedimento non sarebbe emerso alcun elemento sufficiente a fondare un effettivo giudizio di pericolosità sociale del proposto, in relazione ad ipotesi di reato di data remota e comunque non idonee a comprovare la formazione di provviste di denaro illecite asseritamente utilizzate nelle successive acquisizioni patrimoniali oggetto di contestazione.
Il ricorrente sottolinea che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto del fatto che il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Marsala, disponendo la concessione delle attenuanti generiche, avrebbe evidenziato la
circostanza che, all’epoca del procedimento, non risultava che il NOME avesse mai commesso reati sul territorio dello Stato.
Trattasi di censura che risulta proposta per la prima volta in sede di legittimità, a fronte delle medesime conclusioni a cui era pervenuto già il Tribunale di Trapani con il decreto applicativo, per cui non risulta che la medesima censura sia stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall’atto di appello.
Il parametro dei poteri di cognizione del giudice di legittimità è delineato dall’art. 609, comma 1, cod. proc. pen., il quale ribadisce in forma esplicita un principio già insito nel sistema impugnatorio, e cioè la delimitazione della cognizione di detto giudice ai – soli – motivi di ricorso proposti. Detti motivi contrassegnati dall’inderogabile “indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto” che sorreggono ogni atto di impugnazione (art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., e 591, comma 1, lett c) cod. proc. pen.) – sono funzionali alla circoscrizione dell’oggetto della decisione impugnata ed all’indicazione delle relative questioni, con le specifiche modalità del ricorso per cassazione. La disposizione in esame deve, infatti, essere letta in correlazione con quella dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui prevede la non deducibilità in cassazione delle questioni non prospettate nei motivi di appello. Il combinato disposto delle due norme impedisce la proponibilità in questa sede di qualsiasi questione non previamente prospettata con il relativo atto di appello, e costituisce un rimedio contro il rischio concreto di un annullamento in sede di legittimità del provvedimento impugnato in relazione ad un punto intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. In questo caso, infatti, è facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della relativa sentenza, con riguardo al punto dedotto con il ricorso, proprio perché mai investito dalla verifica giurisdizionale. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Proseguendo nel motivo, il ricorrente prospetta all’attenzione del Collegio l’immotivata ed illogica considerazione da parte della Corte di merito della pericolosità sociale per il periodo successivo al 2016, alla luce dell’assoluzione del ricorrente per il reato associativo, statuita dalla Corte d’Assise di Appello di Palermo, in data 19 luglio 2021, nel procedimento a carico dei coimputati COGNOME NOME COGNOME (divenuta irrevocabile in data 17 novembre 2022).
Sul punto, occorre nuovamente ricordare che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte, “nel procedimento di prevenzione, secondo il disposto dell’art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va
ricom presa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio”(Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080).
Conseguentemente, sotto il profilo del denunciato vizio di motivazione, il ricorso è proposto fuori dei casi previsti dalla legge. In ogni caso, il ricorso è anche generico, poiché non si confronta con la motivazione del decreto impugnato.
La Corte territoriale, infatti, non senza evidenziare plurimi e convergenti elementi indicativi della pericolosità sociale e desumibili dalla stessa sentenza della Corte di Assise di appello di Milano del 19 luglio 2021, che ha – solo in parte assolto il proposto per il reato associativo di cui all’art. 291 -quater cod. pen., ma per il resto affermato la sua penale responsabilità in ordine sia ai reati di introduzione nel territorio dello Stato di quantitativi di tabacchi esteri di cui all’ 291-bis del d.P.R. n. 43/1973, sia al reato di trasferimento fraudolento di valori di cui all’art. 512-bis cod. pen., ha correttamente applicato i principi di diritto c governano l’accertamento della pericolosità sociale richiesta dalla legge a fondamento delle misure di prevenzione.
Sul punto, la più recente giurisprudenza di questa suprema Corte, in continuità interpretativa con le pronunce già ampiamente citate nella sentenza impugnata e poste a fondamento della bontà procedurale dell’accertamento, ha ribadito come “in tema di misure di prevenzione, il giudice, attesa l’autonomia tra processo penale e procedimento di prevenzione, può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, al fine di giungere ad un’affermazione di pericolosità generica del proposto ex art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non solo in caso di intervenuta declaratoria di estinzione del reato o di pronuncia di non doversi procedere, ma anche a seguito di sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., ove risultino delineati, con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività, quei fatti che, p ritenuti insufficienti – nel merito o per preclusioni processuali – per una condanna penale, possono, comunque, essere posti alla base di un giudizio di pericolosità.” (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 15704 del 25/01/2023, Ruffini, Rv. 284488).
Le ulteriori doglianze proposte dal ricorrente e relative all’interruzione dei canali di pericolosità motivati dalla prestazione di attività lavorativa nei campi all dipendenze della RAGIONE_SOCIALE, sono state già ampiamente disattese da parte della Corte di appello, che ha correttamente ritenuto che la predetta prestazione lavorativa non costituisce ex se indice di un’intervenuta resipiscenza del preposto e di un mutamento delle sue abitudini di vita, a fronte, invece, di un quadro complessivo che denota una sistematica e persistente violazione della legge
penale, insensibile a qualsiasi tentativo di ammonimento da parte dell’autorità giudiziaria.
Ricorsi nell’interesse di NOME e di NOME.
Manifestamente infondato è l’unico motivo proposto.
I ricorrenti si limitano ad una riproposizione pedissequa delle medesime censure avanzate con l’atto d’appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale e sono, comunque, del tutto generiche nella misura in cui non si confrontano in alcun modo con la motivazione della sentenza e con le specifiche osservazioni ivi contenute, che comprovano in modo logico, esauriente, e privo di contraddizioni, il carattere squilibrato tra gli investimenti effettuati e i prove leciti conseguiti dal NOME e dal suo nucleo familiare.
In conformità ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di misure di prevenzione patrimoniali, la Corte territoriale ha, quindi, ricostruito la natura illecita delle accumulazioni patrimoniali de proposto e dei ricorrenti, fonte dei provvedimenti ablativi adottati.
Rispetto al quadro probatorio valorizzato dalla Corte di merito, le argomentazioni dei ricorrenti non introducono, al di là di mere declamazioni generiche, alcun elemento utile idoneo a demolire la struttura complessiva della motivazione che risulta particolarmente persuasiva nella misura in cui ha provveduto a disarticolare, punto per punto, tutte le doglianze difensive.
Fermo quanto precede, il Collegio non ignora che, in un isolato precedente, questa Suprema Corte ha avuto modo di sostenere che «in tema di confisca di prevenzione, il terzo che rivendica l’effettiva titolarità e la proprietà dei be oggetto di vincolo è legittimato ed ha interesse non solo a contestare la fittizietà dell’intestazione, ma anche a far valere l’Insussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura nei confronti del proposto» (Sez. 5, n. 12374 del 14/12/2017, dep. 2018, La Porta, Rv. 272608); ritiene, tuttavia, di aderire al consolidato e contrario orientamento (cfr., Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 277225; Sez. 6, n. 7469 del 04/06/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278454; Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020 dep. 2021, COGNOME, Rv. 280249; Sez. 6, n. 17849 del 27/05/2020, COGNOME non mass.; Sez. 6, n. 34839 del 06/07/2021, COGNOME, non mass.), secondo il quale, quanto alla legittimazione dell’impugnazione del provvedimento di confisca da parte del terzo, occorre guardare al ruolo che lo stesso assume all’interno del procedimento di prevenzione: pur non essendo lo stesso gravato da alcun onere probatorio, il terzo ha, tuttavia, ove lo ritenga opportuno, un onere di allegazione che consiste, appunto, nel confutare la tesi accusatoria (secondo la quale egli è un mero intestatario formale) ed indicare elementi fattuali che dimostrino che quel bene è
di sua esclusiva proprietà. Il nucleo del contendere che involge la posizione del terzo, dunque, attiene unicamente al profilo della disponibilità del bene ablato, rimanendo estranei sia il profilo della pericolosità sociale del proposto che quello della correlazione temporale tra i rispettivi acquisti immobiliari e la pericolosità d quest’ultimo.
Ne consegue, che, per il terzo, il procedimento ruoterà solo ed esclusivamente intorno alla posizione sostanziale da difendere ed al relativo onere probatorio, essendo per esso irrilevanti (perché inidonee a provare la coincidenza tra titolarità formale e sostanziale del bene) tutte quelle eccezioni che riguardano esclusivamente la posizione del proposto (cfr., Sez. 2, n. 18569 del 12/03/2019, COGNOME, in motivazione).
Nella fattispecie, il relativo scrutinio presuppone che l’aspetto inerente la sostanziale riferibilità al proposto dei beni confiscati, malgrado il diverso dato formale della relativa titolarità, sia stato definito in termini coerenti alla richie di applicazione della confisca, attribuendo al soggetto socialmente pericoloso la effettiva disponibilità delle utilità ablate. Ma proprio la puntuale definizione di ta precondizione logica rende il tema a giudizio estraneo ai profili di interesse dei terzi interessati, in ragione della natura solo formale della relativa intestazione: aspetto, questo, che il ricorrente NOME COGNOME ha, di fatto, trascurato di contestar malgrado le considerazioni argomentative spese nel provvedimento impugnato a sostegno della ritenuta riferibilità sostanziale dei beni in questione (motivate guardando al rapporto di affinità corrente con il proposto lette alla luce della verificata sistematica incapienza reddituale dello stesso e del relativo nucleo familiare).
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/10/2023.