Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 874 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 874 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
RAGIONE_SOCIALE Udienza: 21/11/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a SANT’ANTIMO (ITALIA) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA avverso il decreto del 18/02/2025 della Corte d’appello di Napoli Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto
dichiararsi inammissibili i ricorsi
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 18 febbraio 2025, la Corte di appello di Napoli, Sezione Misure di Prevenzione, in riforma di quello emesso il 15 dicembre 2021 dal Tribunale di Napoli, ha applicato nei confronti di NOME COGNOME la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza per due anni e sei mesi disponendo, contestualmente, il sequestro e la confisca di un immobile sito in Sant’NOME (Na) intestato a NOME COGNOME e ritenuto nella disponibilità del predetto.
Il giudice di primo grado ha escluso la pericolosità sociale qualificata del proposto sulla scorta di un giudicato assolutorio con la formula «per non aver commesso il fatto» per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso.
La Corte di appello di Napoli Ł pervenuta al giudizio opposto in ragione della sopravvenuta sentenza di questa Corte di cassazione che ha reso definitiva l’affermazione della penale responsabilità di COGNOME quale concorrente esterno del RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
Essendo venuta meno la ragione posta a fondamento del decreto di primo grado e tenuto conto della successiva sentenza passata in giudicato, i giudici di appello hanno ritenuto dimostrata anche la pericolosità sociale di NOME.
A tal fine, sono state valorizzate sia le nuove prove acquisite nel corso del processo di appello di cognizione per il delitto di concorso esterno (segnatamente, l’intercettazione ambientale n. 6209 del 13 luglio 2017), sia le ulteriori acquisizioni nell’ambito del presente procedimento di prevenzione, con particolare riferimento agli esiti dei servizi di osservazione svolti dalla RAGIONE_SOCIALE il 27 e 28 dicembre 2021 dimostrativi dello svolgimento di attività presso la RAGIONE_SOCIALE , ovvero una delle società tramite le quali il
proposto ha svolto le attività professionali che hanno sostanziato il suo concorso nel delitto associativo.
Tenuto conto della sproporzione reddituale tra i redditi dichiarati e le effettive disponibilità patrimoniali, Ł stato sottoposto a sequestro e confisca un immobile acquistato nel 2009 dalla figlia di NOME COGNOME per l’importo di 237.000 euro ritenuto del tutto incongruo rispetto alle capacità patrimoniali del nucleo familiare.
Avverso il decreto propone ricorso per cassazione NOME AVV_NOTAIO, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando un motivo per violazione di legge sotto il profilo della motivazione mancante o apparente in punto di attualità della pericolosità sociale.
L’obbligo motivazionale sul punto contestato non può ritenersi assolto dal semplice richiamo al giudicato di condanna per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa sostanziatosi in condotte confinate entro l’anno 2013, per come riconosciuto nella stessa prospettazione dell’organo richiedente la misura patrimoniale.
NØ, in senso favorevole alla ricostruzione avversata, possono soddisfare l’obbligo motivazionale le «nuove prove decisive», così denominate dalla Corte napoletana nel provvedimento impugnato.
A tale proposito, il ricorrente lamenta l’omessa motivazione sulla trascrizione integrale dell’intercettazione n. 6209 del 2017 e, parimenti, sulla documentazione relativa agli esiti dei servizi di osservazione della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del 27 e 28 dicembre 2021; in entrambi i casi la produzione documentale della difesa Ł stata totalmente trascurata.
Propone ricorso per cassazione anche NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore fiduciario, articolando un motivo per violazione di legge sotto il profilo della motivazione mancante o meramente apparente.
Sostiene di avere prodotto, davanti alla Corte di appello di Napoli, una memoria difensiva con documentazione volta a dimostrare la provenienza delle provviste utilizzate per l’acquisto dell’immobile sottoposto a sequestro e confisca.
Su tale allegazione i giudici di appello hanno omesso ogni motivazione, per come desumibile dal contenuto pressochØ identico del provvedimento impugnato rispetto a quello adottato dal Tribunale di Napoli all’esito del procedimento di primo grado.
Ad ogni modo, Ł stata fornita la dimostrazione di una fonte lecita di provenienza delle disponibilità economiche da parte dell’acquirente, quanto meno, per una parte degli importi utilizzati per l’acquisto dell’immobile, essendo stato provato che una parte della provvista impiegata proveniva da conferimenti di parenti e affini, incassi di polizze e successione ereditaria.
Il Procuratore generale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
All’esame degli atti introduttivi, va doverosamente premesso che, vertendosi in materia di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione Ł ammesso solo per violazione di legge.
Il vizio deducibile comprende, comunque, quello della motivazione assente o meramente apparente.
Con riferimento alla disciplina previgente a quella applicabile alla presente fattispecie di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260246 – 01 ha affermato che «nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione Ł ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne
consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, Ł esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poichØ qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente».
Tale principio si applica anche ai procedimenti aventi ad oggetto l’applicazione di misure di prevenzione personali o reali nei quali sono operanti le disposizioni del predetto d.lgs. in quanto l’art. 10, comma 3, richiamato dall’art. 27, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011 per le misure reali, prevede espressamente che il ricorso in cassazione avverso il decreto della corte di appello possa essere presentato solo per violazione di legge.
E’ escluso, quindi, che nel giudizio di legittimità possano essere dedotti meri vizi della motivazione che si sostanzino in forme di illogicità ovvero in una diversa interpretazione degli elementi dimostrativi valutati dai giudici di merito.
Sono rilevanti solo quei vizi che concretizzano una ipotesi di motivazione del tutto assente ovvero apparente, intesa quest’ultima come motivazione «del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento», senza che possano assumere rilievo eventuali sottovalutazioni di argomenti difensivi, in realtà, presi in considerazione dal giudice o, comunque, assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Si tratta di vizio che sostanzia una «inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali».
Conformi, fra le altre, le piø recenti Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, COGNOME, Rv. 266365; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, COGNOME, Rv. 270080; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279435; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, MulŁ, Rv. 279284.
Ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME.
La misura di prevenzione personale Ł stata applicata in ragione della ritenuta pericolosità sociale ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 159 del 2011 per essere stata ritenuta l’appartenenza all’associazione RAGIONE_SOCIALE a ragione della condanna definitiva per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa giusta sentenza Sez. 5, n. 35870 del 2024.
Il giudizio di pericolosità Ł stato attualizzato alla luce di ulteriori acquisizioni investigative introdotte nel presente procedimento in sede di appello: si tratta della ricordata intercettazione ambientale del 13 luglio 2017 e della nota relativa ai servizi di osservazione della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del 27 e 28 dicembre 2021.
E’ stata così ricostruita la nozione di appartenenza all’associazione mafiosa, in ossequio al principio di diritto affermato da questa Corte di legittimità in base al quale «il concetto di “appartenenza” ad una associazione mafiosa, rilevante per l’applicazione delle misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla “partecipazione”, si sostanzia in un’azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale» (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512 – 01; Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277438 – 03).
Nel caso di specie, i giudici di merito si sono ampiamente attenuti a tale principio ricostruendo la pericolosità sociale del ricorrente, da un lato, con il richiamo al giudicato
definitivo di condanna, dall’altro valorizzando nuove emergenze investigative allo scopo di attualizzare il giudizio.
In particolare, hanno fatto riferimento agli esiti dell’attività di osservazione della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE che ha accertato lo svolgimento di attività presso una società che risulta essere stata utilizzata per gli scopi illeciti della cosca COGNOME.
Questa ultima circostanza Ł stata piø volte richiamata nella motivazione del decreto impugnato (pagg. 7, 9 e 10) e non Ł oggetto di contestazione alcuna; nØ risulta contestato lo svolgimento dell’attività presso quella società.
La critica si concentra sulla liceità di questa attività e si lamenta la mancata valutazione di elementi allegati dalla difesa.
A tale scopo indica argomenti che non sono decisivi per ritenere la liceità di quell’attività e che comunque attengono ad un profilo valutativo e che non integrano, in alcun modo, la deduzione di una motivazione apparente o, addirittura, inesistente.
Analogamente Ł da dirsi per la censura avente ad oggetto l’intercettazione del 13 luglio 2017 che si atteggia in termini puramente rivalutativi di merito; la critica ha ad oggetto il sostanziale travisamento (non la violazione di legge) e non Ł, peraltro, specifica e neppure descrive esattamente il contenuto della captazione che sarebbe stata pretermessa dalla disamina del giudicante di merito.
Ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME.
Trattandosi di terza formalmente intestataria del bene sottoposto alla misura di prevenzione reale, va ribadito il principio di diritto secondo cui «in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto» (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300 – 01).
E’ inammissibile, pertanto, qualsiasi contestazione proposta dalla ricorrente in questione che abbia riguardo alla sproporzione tra redditi dichiarati e risorse necessarie per l’acquisto.
Ad ogni modo, si segnala che le censure proposte con il ricorso per cassazione riguardano profili rispetto ai quali il provvedimento impugnato ha fornito effettiva (oltre che congrua) risposta.
E’ stata indicata l’epoca di acquisto del bene formalmente intestatoalla ricorrente, figlia (all’epoca ventitreenne) del proposto.
La giovane aveva una capacità patrimoniale pressochØ vicina allo zero, così come erano insufficienti, rispetto al valore dell’acquisto, le capacità patrimoniali del proposto e della moglie.
L’immobile Ł stato poi destinato a sede della ricordata RAGIONE_SOCIALE ed Ł sempre stato utilizzato dal padre NOME COGNOME e, comunque, non dalla effettiva (apparente) acquirente.
L’intestazione Ł stata operata nei confronti di soggetto rispetto alla quale la natura fittizia dell’intestazione Ł presunta.
Va condiviso l’orientamento in base al quale «in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l’art. 19, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non introduce alcun limite soggettivo o temporale all’attività investigativa da svolgersi ai fini dell’applicazione della misura, ma indica le particolari categorie di soggetti – coniuge, figli e conviventi nell’ultimo quinquennio – in relazione ai quali la fittizia intestazione dei beni in favore del proposto Ł legittimamente presunta, senza la necessità di specifici accertamenti, quando non risulti la disponibilità di risorse economiche proprie» (Sez. 5, n. 37297 del 23/06/2022, COGNOME, Rv.
283798 – 01).
A fronte della complessiva ricostruzione operata nel decreto impugnato, la ricorrente propone censure del tutto generiche e inidonee ad individuare omissioni motivazionali integranti una carenza assoluta di giustificazione delle conclusioni raggiunte.
La critica, si sostanzia in un elenco (riportato in nota 3) già contenuto nella memoria asseritamente pretermessa e, oltre che essere volta a contestare un profilo che avrebbe dovuto essere fatto valere dall’effettivo proprietario del bene, non coglie effettive lacune sul profilo della sproporzione reddituale essendo stato quel profilo espressamente preso in considerazione dalla Corte di appello di Napoli.
A tale proposito vale richiamare, in conformità a quanto segnalato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, il principio per cui «in tema di misure di prevenzione patrimoniali, l’onere di allegazione difensiva in ordine alla legittima provenienza dei beni non può essere soddisfatto con la mera indicazione della esistenza di una provvista sufficiente per concludere il negozio di acquisto degli stessi, dovendo invece indicarsi gli elementi fattuali dai quali il giudice possa dedurre che il bene non sia stato acquistato con i proventi di attività illecita, ovvero ricorrendo ad esborsi non sproporzionati rispetto alla sua capacità reddituale. (In motivazione, la Corte ha precisato che l’acquisto di un immobile mediante l’accensione di un mutuo non costituisce dimostrazione della legittima provenienza della provvista, dovendosi fornire la prova della disponibilità di risorse lecite e sufficienti a sostenere il pagamento delle rate mensili, nel caso di specie mancanti in quanto il nucleo familiare del proposto non disponeva di redditi)» (Sez. 6, n. 21347 del 10/04/2018, Salanitro, Rv. 273388 – 01).
Sulla base delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 21/11/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME