Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5417 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5417 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
NOME COGNOME
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME, nata a Siracusa il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Siracusa il DATA_NASCITA avverso il decreto del 11/07/2025 della Corte d’appello di Catania Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con decreto in preambolo la Corte di appello di Catania, per quanto qui d’interesse, ha confermato, nei riguardi dei coniugi NOME COGNOME e NOME COGNOME la misura patrimoniale della confisca del compendio patrimoniale a loro intestato o, comunque, riconducibile, costituito due immobili, un’autovettura Audi e un motoveicolo Honda.
I proposti sono iscrivibili, secondo i Giudici del merito, nelle categorie criminologiche tipizzate dagli artt. 1 e 4 d.lgs. n. 159 del 2011, giudicate astrattamente compatibili con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo (CEDU), a patto che il relativo giudizio, in uno con il rilievo dell’attualità di pericolosità sociale, sia fondato su precisi elementi di fatto e non su illazioni o congetture. Segnatamente, si sono evidenziati tanto profili di pericolosità generica (in quanto soggetti che vivono abitualmente con proventi di attività delittuose (art 4 comma 1, let. c) e art. 1 let. b) d.lgs. n. 159 del 2011, quanto – per COGNOME – profili di pericolosità qualificata ai sensi dell’art. 4, comma 1, let. b), quale soggetto indiziato del delitto di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico.
La Corte ha, in primo luogo, ribadito l’attualità dell’incontestata pericolosità sociale dei sottoposti (p. 4 del provvedimento impugnato), segnalando il preoccupante excursus criminale di COGNOME, da ultimo inserito in contesti criminali associativi operanti nell’illecito traffico degli stupefacenti e, quanto a COGNOME, l’assenza di lavoro lecito e la commissione di reati contro il patrimonio, fino agli anni 2021-2022.
Nelle p. 7 e s., ha dato atto, con riferimento a ciascuno dei beni oggetti a provvedimento ablativo, della sussistenza dei presupposti per la confisca, facendosi carico di avversare le deduzioni e censure del ricorrente al provvedimento del tribunale.
Ricorrono per cassazione i proposti, con unico atto a firma del comune difensore di
fiducia AVV_NOTAIO, mediante un motivo articolato in piø punti.
Si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all’assenza o, comunque, alla carenza di motivazione del decreto in primo luogo sul requisito dell’attualità della pericolosità sociale, infatti legata esclusivamente a reati commessi in epoca risalente nel tempo.
¨ lamentata l’illegittimità della conferma della confisca dell’immobile di INDIRIZZO in Belpasso, siccome assente la prova che lo stesso sia riconducibile a COGNOME; si denuncia l’inconfiscabilità del bene, siccome abusivo e, come tale, parte del patrimonio indisponibile dello Stato; si evidenzia l’impossibilità di COGNOME di dimostrare la propria capacità economica rispetto a tale cespite, essendo di terzi; infine, si denunciano come errati i calcoli di cui a p. 9 del decreto impugnato perchØ i proposti fruivano di redditi propri e dell’aiuto economico dei genitori.
Quanto all’immobile di INDIRIZZO in Priolo, Ł lamentata l’assenza di una stima certa del suo valore economico e, comunque, la mancata considerazione dell’indicazione, da parte di COGNOME, dei genitori quali finanziatori, segnalandosi altresì che la costruzione risale a venti anni or sono, dunque in un periodo in cui non vi Ł collegamento con condotte illecite.
Si afferma che l’autovettura Audi era stata ceduta a terzi, mancando esclusivamente il formale atto di cessione, e che il motoveicolo Honda costituiva donazione da parte del nonno di COGNOME, sicchØ la diversa affermazione contenuta nel decreto sarebbe frutto di mera congettura.
Da ultimo, Ł censurata la mancata perizia contabile, invece indispensabile alla stregua del contrasto tra i conteggi prospettati dall’Accusa e le note del dr. COGNOME e dei relativi allegati, del tutto negletti dal Giudice del provvedimento impugnato.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME, intervenuto con requisitoria scritta depositata il 13 ottobre 2025, ha prospettato l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Non Ł superfluo ricordare che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione Ł ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto degli artt. 10 e 27 d.lgs. n. 159 del 2011.
Ciò significa che il sindacato di legittimità rinviene contenuto e cornice di definizione nella motivazione inesistente o apparente (art. 125, comma 3, cod. proc. pen.). ¨ scrutinabile, quindi, dinanzi alla Corte di cassazione quella carenza del percorso di giustificazione della decisione che sia tale da tradursi nella redazione di una motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità o, ancora, di un testo del tutto inidoneo a far comprendere lo svolgimento del ragionamento seguito dal giudice (tra le altre: Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260246; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, COGNOME, Rv. 266365).
NØ può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o, comunque, risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Tanto premesso, nessuna delle censure contenute nel ricorso supera il vaglio di ammissibilità poichØ si tratta di doglianze inammissibili per a-specificità, che non si confrontano con la congrua e articolata motivazione con la quale il Giudice di appello ha superato la censura di carenza della motivazione del decreto di confisca.
2.1. Inammissibilmente avanzata deve ritenersi la doglianza sull’asserita mancata valutazione da parte del Tribunale del profilo dell’attualità della pericolosità.
Infatti, con motivazione aderente alle risultanze in atti e scevra da fratture logiche, il provvedimento impugnato richiama il curriculum criminale di COGNOME, costellato da reati a scopo di lucro, realizzati sin dal 2007 e che nel 2020, durante un controllo su strada dei Carabinieri di Priolo Gargallo, esibiva una patente contraffatta quale titolo per la guida di autovettura e per questo denunciato per vari reati di falso. Si Ł, per tale via, ragionevolmente e logicamente argomentato che tali elementi di fatto fossero affatto indicativi della precisa scelta di vita del proposto, della frequenza e della professionalità del suo agire criminale e che evidenziavano una capacità a delinquere non comune, affinata nell’arco di piø di un decennio, sovente unitamente alla moglie NOME COGNOME.
Analoghe, puntuali considerazioni sono state svolte nei riguardi di quest’ultima, valorizzandosi la continuativa ricaduta nelle condotte illecite, poste in essere a partire dall’anno 2005, per reati diretti alla realizzazioni di indebiti profitti (truffe, furti e estorsioni); ciò Ł stato a ragione ritenuto dimostrativo della spregiudicata professionalità criminale raggiunta dalla stessa, ripropostasi negli anni 2021-2022, quando ha inteso “sfruttare” a proprio vantaggio la normativa di sostegno al reddito di cittadinanza.
2.2. ¨ ugualmente generica e reiterativa la complessiva accusa mossa al provvedimento impugnato in punto di confermata confisca dell’immobile di Belpasso.
La tesi secondo la quale tale cespite non fosse nella disponibilità di COGNOME e che questi, solo casualmente, fosse stato nominato custode nell’anno 2011, in sede di esecuzione del sequestro per le violazioni edilizie, Ł stata analiticamente avversata nel decreto impugnato che, anche attraverso il richiamo alla motivazione del Tribunale, ha indicato piø elementi attestanti la disponibilità del terreno acquistato nel 1999 dal nonno del proposto, sul quale quest’ultimo ha realizzato il fabbricato, utilizzato anche come sua residenza certamente negli anni 2015-2018 e nel corso del biennio 2019-2020.
¨ del pari priva di pregio la censura con la quale il ricorrente denuncia, in modo del tutto generico e assertivo, l’erroneità dei calcoli svolti a p. 9 del decreto impugnato, in tal modo demandando inammissibilmente al Collegio l’individuazione di eventuali manchevolezze e/o errori di calcolo e invocando l’omessa motivazione in punto di negata perizia contabile. Tale censura non si confronta, infatti, con la motivazione resa dal Giudice di appello che diversamente da quanto lamentato dal ricorrente – ha ben chiarito la natura meramente esplorativa del supplemento istruttorio richiesto e l’immotivato riferimento alla consulenza di parte, evidenziando che il dr. COGNOME, nell’elaborato di consulenza, non aveva operato alcuna ipotesi di calcolo tra le entrate e le uscite del proposto e del suo nucleo familiare, nØ aveva individuato la c.d. spesa media familiare da riferire ai proposti secondo gli eventuali correttivi Istat a cui fa cenno il difensore, nØ aveva documentato l’accumulo di risparmi da parte dei proposti nel periodo di riferimento, limitandosi a evidenziare la provenienza di ciascuno dei beni in sequestro, la loro eventuale disponibilità in capo ai proposti e le risorse finanziarie utilizzate per “l’acquisto”, senza operare alcun doveroso raffronto tra gli esborsi (che sostanzialmente si nega siano stati sopportati dai proposti) e le lecite capacità reddituali del nucleo familiare COGNOME.
Osserva, da ultimo il Collegio, che nessun divieto alla confisca potrebbe discendere dal fatto che si tratti di opera abusiva e, come tale, acquisita al patrimonio dello Stato, poichØ se anche ciò fosse vero, per la stessa ragione il ricorrente non dovrebbe ritenersi legittimato a eccepire l’illegittimità della confisca.
2.3. Nessuna violazione di legge Ł dato cogliere neppure nel ragionamento dei Giudici
di merito riguardante la conferma della confisca dell’immobile, destinato a uso negozio o bottega, di INDIRIZZO in INDIRIZZO, di cui COGNOME aveva la nuda proprietà, realizzato negli anni 2006-2010, quando la coppia conviveva con i genitori di COGNOME, questi ultimi promotori dell’originario acquisto avvenuto nel 2003 di un terreno con un rudere, sul quale era poi stato realizzato l’edificio (composto da tre piani e un seminterrato) di cui Ł stato confiscato il solo piano terra (risultando gli altri piani già definitivamente confiscati).
In proposito, infatti, il ricorrente reitera la tesi – puntualmente superata nel provvedimento impugnato – della provenienza dell’immobile per donazione da parte dei genitori di COGNOME che ne avrebbero altresì sopportato i costi di costruzione. Il provvedimento impugnato invece ha rimarcato la sperequazione tra l’acquisto, per somma di circa 9.000.000 euro, del terreno nel 2003 e del rudere sopra insistente e il valore economico (stimato dall’RAGIONE_SOCIALE delle Entrate in complessivi 433.000.000,00 euro), la cui realizzazione ha, all’evidenza, comportato esborsi economici imponenti negli anni successivi. Sono state indicate – con motivazione logicamente coerente – le ragioni per le quali tale rilevante investimento finanziario non poteva essere riferito alle sole entrate lecite dei genitori di COGNOME, neppure sufficienti a sostentare le ordinarie spese familiari, come inferito dalle eloquenti tabelle sinottiche elaborate nel provvedimento di primo grado, e richiamate in quello impugnato. Ancora, si Ł evidenziato come la costruzione dell’edificio, avvenuta in concreto a partire dall’anno 2006, coincidesse con il periodo di manifestazione della pericolosità sociale della donna, così concludendosi – con motivazione logicamente coerente – che l’immobile oggetto di confisca costituisse il frutto del reimpiego dei proventi derivanti da reato.
2.4. Quanto all’autovettura TARGA_VEICOLO, acquistata in comproprietà dai proposti, le sintetiche e assertive doglianze contenute nel ricorso non si confrontano con la motivazione della Corte territoriale(p. 13 e s.) che ha chiarito l’inverosimiglianza della tesi secondo la quale il mezzo sarebbe stato venduto prima dell’esecuzione del sequestro e che la mancata trascrizione del relativo passaggio di proprietà fosse un mero dato formale, privo di rilievo, essendo la stessa smentita dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi per l’acquisto del motoveicolo Honda, tg. TARGA_VEICOLO, acquistato da COGNOME, non avendo il ricorrente indicato alcun elemento tale da avversare la motivazione dei Giudici di merito, perfettamente aderente alle risultanze in atti, e accreditare quella secondo cui il relativo prezzo fosse stato versato dal padre della donna quale regalo per il nipote.
Conclusivamente, tutte le censure difensive – pedissequamente e genericamente riprodotte nel ricorso per cassazione – sono state diffusamente esaminate e confutate nel decreto impugnato, che dà analitica conto del relativo convincimento.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa correlati all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) – di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 02/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME