Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 16068 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 16068 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a ANDRIA( ITALIA) il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a ANDRIA( ITALIA) il DATA_NASCITA
NOME nato a TERLIZZI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a TERLIZZI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TERLIZZI il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 16/11/2023 della CORTAPPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
lette le conclusioni del difensore di COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso chiedendo l’annullamento del decreto impugnato, conclusioni ribadite con memoria del 26/02/2024;
lette le conclusioni del difensore di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento del decreto impugnato, conclusioni ribadite con memoria del 29/02/2024.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Bari, con ordinanza del 16/11/2023 ha rigettato gli appelli proposti da COGNOME NOME quale proposto, e da COGNOME NOME e NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali terzi interessati, avverso il decreto n. 43 del 2023 emesso dal Tribunale delle misure di prevenzione di Bari del 30/11/2022, con il quale è stata disposta la confisca di prevenzione per i beni ivi indicati.
Avverso la predetta ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione, per mezzo dei rispettivi difensori, COGNOME NOME quale proposto, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME quali terzi interessati, con motivi che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 delle disp.att. cod. proc. pen.
Ricorso NOME.
3.1. GLYPH Violazione di legge, di norme processuali e vizio della motivazione in relazione al combinato disposto degli artt. 606, comma 1, lett. b) c) ed e) cod. proc. pen. ed art. 1 comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 159 del 2011, nonché art. 125, comma 3, cod. proc. pen., in combinato disposto con l’art. 4, comma 10, della I. n. 575 del 1975, richiamando a tal fine quale parametro di riferimento la sentenza della Corte cost. n. 24 del 2019 e la giurisprudenza di legittimità; la Corte di appello di Bari ha sostanzialmente omesso di motivare quanto alla pericolosità generica, del tutto ignorando le allegazioni difensive, con particolare riferimento alla decisione della Prima sezione della Corte di cassazione che ha escluso la recidiva a carico del COGNOME NOME.
3.2. GLYPH Violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta correlazione tra i proventi delinquenziali e acquisizioni patrimoniali del proposto e dei suoi familiari in relazione al disposto degli artt. 4, 7, 16 e 23 del d.lgs. n. 159 del 2019 (così testualmente indicato dalla difesa), per non avere la Corte di appello di Bari dato prova, anche avendo omesso di considerare i contributi difensivi al riguardo, della effettiva ricorrenza di un illecito arricchimento, tenuto conto dei reati e condotte richiamate, in assenza di effettiva collocazione e correlazione tra tali eventi e le finestre temporali di riferimento, anche atteso l’ampio lasso temporale oggetto di valutazione.
3.3. GLYPH In subordine, violazione di legge e violazione di norme processuali per avere la Corte di appello ritenuta preclusa la valutazione della
perizia di parte del AVV_NOTAIO COGNOME sui filmati di video – sorveglianza della banca Unicredit di Ruvo di Puglia, liberamente valutabile anche nel procedimento di prevenzione e tempestivamente proposta dalla difesa; tale condotta della Corte di appello ha di fatto impedito un completo contraddittorio nonostante l’ampia rinnovazione concessa.
La difesa ha quindi esplicitamente evidenziato come i motivi proposti “sono nel contenuto identici a quelli sottoposti alla Corte di appello di Bari” ed ha ampiamente richiamato tutti gli elementi di fatto e di diritto in quella sede allegati, rilevando una sorta di persecuzione giudiziaria a carico del proprio assistito, in mancanza dei presupposti per giungere alla applicazione della confisca di prevenzione.
Ricorso COGNOME NOME, NOME, NOME e NOME quali terzi interessati.
4.1. GLYPH Violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio della motivazione in relazione al combinato disposto degli artt. 4,7,16,23 del d.lgs. n. 159 del 2011 con l’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per avere la Corte di appello omesso di motivare in ordine alla capacità patrimoniale dei ricorrenti, terzi interessati alla confisca. La difesa ha insistito evidenziando che gli acquisiti in questione potessero essere giustificati in relazione ai denari provento di evasione fiscale, circostanza di fatto non considerata affatto dalla Corte di appello, attesa la mancata analisi, nella ricostruzione dei singoli patrimoni, dei ricavati in nero sottratti alla imposizione fiscale, evidenziando come la normativa del d.lgs. n. 159 del 2011 non potesse essere applicata al caso in esame, atteso il maggiore rigore della stessa e considerato il periodo di tempo al quale è stata riferita la confisca di prevenzione. In tal senso, la difesa ha sottolineato come l’ordinanza dovrebbe essere annullata al fine di consentire una reale valutazione della consulenza del AVV_NOTAIO COGNOME, anche per inserire nella considerazione complessiva del caso di specie i contributi ricevuti dalla RAGIONE_SOCIALE, le migliorie immobiliari realizzate, al fine di superare il non condivisibile riferimento agli indici Istat per ricostruire la proporzione tra condizioni di vita del nucleo familiare e il tenore di vita effettivo della famiglia COGNOME.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Le difese hanno insistito nei motivi proposti con memorie depositate in data 26/02/2024 e 29/02/2024.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili GLYPH perché proposti con motivi manifestamente infondati e non consentiti.
In via preliminare deve essere rilevata l’inammissibilità dei ricorsi proposti da COGNOME NOME e COGNOME NOME, nella loro qualità di terzi interessati, perché proposto da difensore privo di procura speciale (Sez. 2, n. 310 del 07/12/2017, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 271722-01). In tal senso, occorre rilevare come le due procure allegate al ricorso evidenzino il conferimento “al nominato procuratore speciale il potere di proporre ricorso in appello avverso il decreto di prevenzione n. 112/23 emesso dalla Corte di appello di Bari”, con ogni ulteriore facoltà di legge ai fini dell’esatto adempimento dell’incarico conferito. Sono, dunque, assenti da tali atti gli elementi tipici della procura speciale, ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen., presentandosi tale procura correlata alla proposizione di ricorso in appello, in assenza di qualsiasi specifico riferimento, tra l’altro, all’esercizio dei relativi diritti nell’ambito d giudizio per cassazione.
I motivi proposti, nella qualità di terzi interessati da COGNOME NOME e COGNOME NOME sono manifestamente infondati. In tal senso, si deve ribadire che il terzo interessato può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene, l’inesistenza di relazioni di collegamento con la posizione del proposto. La difesa ha sostenuto che l’effettiva riferibilità dei beni oggetto del provvedimento impugnato ai ricorrenti trovava fondamento nel reimpiego di proventi della evasione fiscale, senza confrontarsi con il costante principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di c.d. pericolosità generica, la realizzazione di condotte di appropriazione indebita aziendale e di evasione fiscale sistematica, di rilievo penale, e la conseguente reimmissione nel circuito economico di capitali di provenienza non lecita rappresentano elementi rilevanti al fine dell’inquadramento del soggetto proposto nella categoria di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sul punto non inciso dall’intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 ( Sez. 2, n. 13566 del 19/02/2019, COGNOME, Rv. 275771-01; Sez. 2, n. 3883 del 19/11/2019, COGNOME, Rv. 278679-02; Sez.1, n. 20160 del 16/11/2021, COGNOME, Rv. 283089-01). I ricorrenti dunque richiamano come elemento risolutivo un dato allegato del
tutto genericamente, che, comunque, non potrebbe avere rilevanza al fine di giustificare in capo agli stessi la titolarità dei beni oggetto di confisca (rappresentando al contrario elemento significativo per giungere alla confisca nei confronti del proposto, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260244-01), articolando una serie di deduzioni volte a contestare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura nei confronti del proposto; censure che integrano veri e propri vizi della motivazione, piuttosto che un vizio di violazione di legge, costituente l’unico motivo per il quale è ammissibile il ricorso in Cassazione nel giudizio di prevenzione (Sez. 6, n. 7469 del 4/6/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278454-01; Sez.5, n. 333 del 20/11/2020, dep.2021, COGNOME, Rv. 280249-01). Anche le ulteriori censure articolate in ordine alla mancata considerazione dell’elaborato tecnico di parte ed alla portata dei contributi Agea si presentano come del tutto generiche nella loro articolazione e caratterizzate dalla mera lettura alternativa degli elementi compiutamente valutati, in modo logico e articolato, non censurabile in questa sede, dal provvedimento impugnato, a fronte di una evidente mancanza di giustificazione da parte del proposto in ordine alla provenienza lecita dei beni ed in considerazione della specifica ricostruzione effettuata che non si presenta in violazione di legge (sul punto specificamente pag. 14 quanto alla truffa continuata posta in essere dal preposto proprio per tali contributi e pag. 16 e seg. sulla origine illecita del patrimonio e realizzazione di attività di intestazione fittizia).
I motivi introdotti da NOME COGNOME non sono consentiti, oltre che manifestamente infondati. Con i primi due motivi di ricorso il COGNOME contesta sostanzialmente la valutazione operata nel merito dalla Corte di appello, richiamando tra l’altro, in modo cumulativo, come parametro di riferimento, oltre alla disciplina in materia di prevenzione, la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b), c), e).
In tal senso si deve premettere che, per come articolati e in considerazione delle doglianze proposte, i motivi non siano consentiti, tendendo all’evidenza ad introdurre una lettura del merito alternativa, ritenuta più plausibile, non consentita in questa sede. Questa Corte ha ripetutamente evidenziato che nel procedimento di prevenzione, in forza del disposto dell’art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che
ricorre quando il provvedimento omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 27943501; Sez. 6, Sentenza n. 33705 del 15/06/2016, COGNOME, Rv. 270080-01). Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la Corte di appello ha ampiamente motivato sia quanto alla ricorrenza dei presupposti legittimanti la misura applicata, che quanto alla puntuale determinazione del requisito della pericolosità, in considerazione della sua delimitazione temporale, avendo motivatamente ritenuto la ricorrenza della pericolosità sociale ai sensi degli artt. 1, let. b) e 4 d.lgs. n. 159 del 2011 sulla base di numerosi elementi di riscontro, affrontando specificamente le doglianze difensive su ogni punto dedotto (richiamando la truffa per i contributi Agea, le plurime condotte delittuose che hanno portato ad un progressivo ed evidente accumulo di beni quale provento di dette attività, la sproporzione del livello di vita familiare rispetto ai redditi dichiarati, la riferibilità temporale delle condotte ed elementi complessivamente valutati alla disponibilità di beni in evidente rapporto di sproporzione, la disciplina normativa applicabile, la avvenuta esclusione della recidiva e incidenza di tale esclusione sul giudizio espresso, il rilevante apporto dichiarativo di collaboranti di giustizia, la sproporzionata consistenza del patrimonio accumulato anche per interposta persona, l’assoluta carenza di idonea capacità economica, la specifica motivazione in ordine alla asserita ricorrenza di evasione fiscale con riferimento ad un modestissimo volume d’affare, irrilevante rispetto alla complessiva ricostruzione, così come quanto alle stime edilizie allegate dai terzi interessati, con specifica considerazione dell’elaborato di parte, ed ancora quanto alla applicazione degli indici Istat nella considerazione dei termini della sproporzione, valutata anche nella sua dimensione temporale, pag. 9 e seg.). Non ricorre, dunque, alcuna apparenza della motivazione, essendo stati analiticamente affrontati gli argomenti difensivi dedotti dalla difesa con motivazione ampia, logica, puntuale, che non si presta a censure in questa sede. D’altra parte, e in conclusione, occorre ricordare che il giudizio sull’attualità della pericolosità sociale, può basarsi anche su comportamenti non costituenti reato, principio costantemente affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, e con il quale il ricorrente nella articolazione delle sue doglianze non si confronta (Sez. 2, n. 4191 del 11/01/2022, COGNOME, Rv. 282655-01; Sez. 2, n. 31549 del 06706/2019, RAGIONE_SOCIALE Rv. 277255-05; Sez. 6, n. 49583 del 03/10/2018, COGNOME, Rv. 274434- 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4.1. GLYPH Il terzo motivo di ricorso non è consentito, oltre che evidentemente eccentrico rispetto al provvedimento impugnato e si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito in senso alternativo, del tutto generica, e priva di confronto, con la motivazione complessivamente sopra richiamata. Non emerge anche in questo caso alcuna violazione di legge, né una motivazione omessa o sostanzialmente apparente, tra l’altro non emergendo alcuna incidenza della richiesta in questione, anche nel corpo del motivo proposto, rispetto alla articolata ricostruzione in ordine alla storia del COGNOME ritenuta indice di pericolosità sociale, che è stata compiutamente ricostruita nel rispetto dei parametri ermeneutici conseguenti alla decisione n. 24 del 2019 della Corte costituzionale, ripetutamente evocata dalla difesa.
Difatti, a seguito della pronuncia resa da Corte cost., sent. n.24 del 2019, i contorni dell’ipotesi di pericolosità generica disciplinata dall’arti, lett.b) d.lgs. n. 159 del 2011 sono stati compiutamente descritti, anche e soprattutto nell’ottica di valorizzare la tassatività della previsione normativa. Si è affermato, pertanto, che la pericolosità generica configurabile nei confronti dei soggetti che «vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuosa» presuppone l’individuazione di “categorie di delitto” idonee a fondare il tipo di pericolosità in esame. La verifica della pericolosità passa attraverso l’accertamento di specifici elementi di fatto dai quali desumere che si tratti di: a) delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto; b) che abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui; c) i quali a loro volta costituiscano – o abbiano costituito in una determinata epoca – l’unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito (così in motivazione Corte cost., sent. n.24 del 2019). Tali requisiti sono stati puntualmente ricostruiti nel provvedimento impugnato, con motivazione del tutto priva di aporie.
Il provvedimento ha, dunque, legittimamente confermato il decreto che disposto la confisca dei beni ivi indicati, atteso che la confisca di prevenzione introduce una presunzione relativa di illecito acquisto dei beni, che vale in quanto si possa ragionevolmente ipotizzare che i beni o il denaro confiscati costituiscano il frutto delle attività criminose nelle quali il soggetto risultava essere impegnato all’epoca della loro acquisizione, ancorché non sia necessario stabilirne la precisa derivazione causale da uno specifico delitto. Deve, pertanto, ritenersi che l’ablazione patrimoniale – con riguardo alla pericolosità generica ex art. 1, lett.b), d.lgs. n. 159 del 2011 – si giustifica, come avvenuto nel caso in esame, nei limiti in cui, le condotte criminose compiute in passato dal soggetto risultino essere state effettivamente fonte
di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che s’intendono confiscare, e la cui origine lecita egli non sia in grado di giustificare (così in motivazione, Corte cost., sent. n.24 del 2019).
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19 marzo 2024.