Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 33660 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 33660 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME
CC – 17/09/2025
R.G.N. 17654/NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME, nato a Catanzaro il giorno DATA_NASCITA
assistito e difeso dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME – di fiducia 2. COGNOME NOME, nata a Catanzaro il giorno DATA_NASCITA assistita e difesa dall’AVV_NOTAIO. NOME COGNOME – di fiducia 3. COGNOME NOME, nato a Guardavalle il giorno DATA_NASCITA assistito e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO – di fiducia avverso il decreto in data 18/02/2025 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto in data 18 febbraio 2025 (depositato in data 7 maggio 2025), la Corte di appello di Firenze ha respinto le impugnazioni presentate da NOME COGNOME (proposto) e da NOME COGNOME e NOME COGNOME (terzi interessati), avverso il decreto di applicazione di misura di prevenzione personale e di confisca emesso dal Tribunale di Firenze in data 9 novembre 2023 con il quale era stata applicataal COGNOME la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni 3 e mesi 6 con obbligo di permanenza nel comune di residenza o di soggiorno attuale (Terricola – Pisa) nonchØ era stata applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca di beni mobili, immobili e di azienda già in stato di sequestro.
Con il medesimo decreto era anche stata respinta la richiesta di dissequestro e restituzione a NOME COGNOME di una macchina operatrice.
Deve anche essere ricordato che un precedente decreto in materia emesso sempre dalla Corte di appello di Firenze era stato annullato da questa Sezione della Corte di cassazione con sentenza in data 24 aprile 2024 a causa della mancata ammissione di elementi documentali prodotti dalla difesa degli interessati.
Ricorrono per RAGIONE_SOCIALEzione avverso il predetto decreto e con atto unitario i difensori del proposto NOME COGNOME e dei terzi interessati NOME COGNOME e NOME COGNOME, deducendo con un unico articolato motivo:
violazione degli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 7 comma 1 d.lgs. 159/2011,
anche in relazione all’art. 6 CEDU, per omessa o apparente motivazione sulle allegazioni difensive di seguito specificamente indicate riguardo alla provenienza legittima dei beni appartenenti al proposto e ai terzi interessati;
b) violazione dell’art. 193 cod. proc. pen. in materia di valutazione RAGIONE_SOCIALE prove dichiarative dei testimoni ascoltati dalla difesa;
violazione degli artt. 23 e 24 d.lgs. n. 159/2011 con riguardo ai criteri di valutazione della prova e RAGIONE_SOCIALE allegazioni difensive nel procedimento di prevenzione patrimoniale per la ritenuta sperequazione rispetto ai redditi leciti;
violazione degli artt. 24, commi 1 e 26, del d.lgs. n. 159/2011 per omessa motivazione e violazione di legge in merito alla riconducibilità dei beni interessati alla proprietà o disponibilità effettiva in capo al proposto e omessa motivazione e violazione di legge circa la mancata riduzione della confisca ai beni effettivamente ritenuti sproporzionati rispetto ai redditi leciti dimostrati dai destinatari del provvedimento.
Si duole, in via generale, la difesa dei ricorrenti del fatto che la Corte di appello avrebbe totalmente omesso di valutare e, conseguentemente, di motivare su alcuni aspetti che erano stati portati alla sua attenzione a seguito della produzione di una consulenza tecnica contabile (a firma del dr. COGNOME) in uno con i documenti alla stessa allegati tra cui la documentazione relativa a donazioni ricevute dal COGNOME e dalla COGNOME in occasione del loro matrimonio al quale parteciparono circa 300 persone, oltre alle dichiarazioni rese da NOME COGNOME e al volume di affari generato dalla ditta individuale della RAGIONE_SOCIALE.
Quanto alle donazioni ricevute in sede di celebrazione del matrimonio la Corte territoriale dopo aver ritenuto la sussistenza RAGIONE_SOCIALE stesse non avrebbe motivato sulla asserita sproporzione tra i redditi al riguardo percepiti e le spese sostenute dal proposto e dalla sua famiglia, nØ avrebbe tenuto conto del fatto che comunque le regalie attenute in occasione del matrimonio erano di un ammontare ragionevolmente superiore rispetto alle spese sostenute.
Altresì, la Corte di appello non avrebbe valutato le dichiarazioni di NOME COGNOME, padre della ricorrente, il quale ha dichiarato di avere donato alla figlia, sempre in occasione del matrimonio la somma di 10.000,00 euro.
Quanto al COGNOME, che ha dichiarato di avere prestato al COGNOME la somma di 15.000,00 euro, rileva la difesa dei ricorrenti che la Corte ha errato nel non ritenere comprovato quanto dallo stesso affermato applicando criteri probatori di natura civilistica del tutto estranei alla valutazione della prova nella sede penale o di prevenzione e senza valutare l’attendibilità intrinseca ed estrinseca del dichiarante.
Con riguardo, poi, agli introiti dell’azienda individuale della RAGIONE_SOCIALE e confluiti sul conto corrente della stessa attraverso versamenti in contanti come evidenziato nella consulenza di parte, anche in questo caso la Corte territoriale avrebbe erroneamente valutato le allegazioni difensive secondo un criterio di prova legale di natura civilistica e non avrebbe tenuto conto del fatto che la ditta aveva adottato un regime di contabilità semplificata che non prevedeva l’annotazione di incassi e pagamenti.
Tutti gli elementi indicati – prosegue la difesa dei ricorrenti – in quanto non adeguatamente valutati dalla Corte territoriale avrebbero sostanzialmente determinato una violazione di legge consistente nel ribaltamento dell’onere della prova nel procedimento di prevenzione, incorrendo, poi, nell’ulteriore errore nel momento in cui non ha limitato (come richiesto dalla stessa difesa) la confisca alla quota dei beni di cui era dimostrato l’acquisto effettivo con proventi di natura illecita.
A ciò si aggiunge – rileva ancora la difesa dei ricorrenti – che sono stati sottoposti a
confisca anche beni intestati agli odierni terzi ricorrenti senza che sia stato dimostrato ad opera del Pubblico Ministero che gli stessi erano riconducibili direttamente al proposto e, quindi, oggetto di fittizia intestazione ai terzi, non essendo sufficiente al riguardo l’applicazione del criterio della sproporzione patrimoniale, essendo comunque le misure di prevenzione finalizzate a sottrarre non l’intero patrimonio dell’interessato o del suo nucleo familiare quanto i beni quantomeno di ‘sospetta’ provenienza illecita e non essendo prevista dalla legge una ‘confisca preventiva a strascico’.
I Giudici del merito avrebbero, altresì, errato nel momento in cui, ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazioni reddituali, hanno preso in considerazione, ai fini del calcolo della sperequazione economica, esclusivamente l’indice ISTAT RAGIONE_SOCIALE famiglie dei prezzi al consumo omettendo di valutare le censure difensive sul punto (contenute nella consulenza tecnica di parte) anche in questo caso invertendo l’onere della prova ed incorrendo nella violazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 159/2011, oltre che omettendo di spiegare le ragioni per le quali hanno tenuto conto di detto indice e non degli importi annuali RAGIONE_SOCIALE pensioni e dei contributi erogati dalla Stato per il sostentamento RAGIONE_SOCIALE famiglie.
Quanto, poi, alle movimentazioni di denaro dell’impresa individuale, secondo la difesa dei ricorrenti, sarebbe stato dimostrato che i pagamenti di alcune fatture sono avvenuti per contanti (in assenza di una norma che imponeva l’esecuzione di pagamenti tracciabili) e la Corte di appello non avrebbe motivato in ordine alla ragioni per le quali tali movimentazioni sarebbero indimostrate e quindi oggetto di proventi illeciti.
Infine, nonostante, quanto evidenziato nelle consulenze di parte, la Corte di appello di appello non avrebbe considerato tra le disponibilità economiche i rapporti di movimentazione di denaro tra il proposto ed i genitori ed il fatto che non risultano prelievi per le spese di sostentamento dei genitori peraltro deceduti negli anni 2015 e 2016.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Prima di procedere all’esame dei motivi di ricorso occorre ricordare che questa Corte ha avuto modo di chiarire che «Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione Ł ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575 ; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, Ł esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poichØ qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente» (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).
Nella motivazione della sentenza appena citata la Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
In tempi piø recenti questa COGNOME ha, ancora, avuto modo di ricordare che «Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione Ł ammesso soltanto per violazione di legge, sicchØ il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Ł estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione
apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge» (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, PG C/ Noviello, Rv. 279435 – 01).
Occorre, poi, evidenziare che il decreto della Corte di appello di Firenze mostra di condividere integralmente il contenuto del decreto genetico del Tribunale di Firenze del 9 novembre 2022 al quale in alcuni passaggi si richiama con la conseguenza che, per consolidato principio giurisprudenziale, la struttura giustificativa del provvedimento di appello si salda con quello di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici del provvedimento genetico, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi posti a fondamento della decisione.
Detti principi costituiranno le linee guida della decisione che segue.
Da ultimo, deve essere evidenziato che:
la Corte di appello, decidendo in sede di rinvio in seguito ad annullamento di precedente decreto in data 25 luglio 2023 – disposto dalla Sezione Seconda penale di questa Corte di legittimità con sentenza in data 24 aprile 2024 – risulta avere rispettato le indicazioni fornite dalla citata sentenza di annullamento acquisendo la documentazione prodotta dai difensori nonchØ una nuova consulenza a firma del AVV_NOTAIO NOME COGNOME il quale Ł stato anche direttamente sentito in sede di giudizio;
in questa sede sono in contestazione solo le questioni relative alla misura di prevenzione patrimoniale, ancorchØ al NOME nell’ambito del procedimento in esame sia stata applicata anche la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza o di dimora abituale.
Ciò doverosamente premesso, non prima di avere osservato che nel ricorso in esame, sotto il profilo della (asserita) violazione di legge le parti ricorrenti tendono inammissibilmente a sottoporre a questa Corte questioni di merito legate alla (asseritamente erronea) considerazione degli elementi addotti dalla stessa difesa, richiedendo sostanzialmente, quanto altrettanto inammissibilmente, che questa Corte proceda ad una rilettura del compendio probatorio allegato al ricorso, deve evidenziarsi che nessuno degli elementi dedotti nel ricorso comporta una violazione di legge rilevabile in questa sede.
Quanto alle questioni relative alla sproporzione patrimoniale/reddituale sia del proposto, sia del suo nucleo familiare Ł infatti, da un lato presente, già nel decreto del Tribunale una analitica valutazione di detti elementi contenuta all’interno della accertata perimetrazione temporale della pericolosità sociale del proposto.
Già nel provvedimento di primo grado risultano adeguatamente evidenziate le ragioni per le quali il Tribunale ha ritenuto che tutti i beni oggetto della disposta confisca di prevenzione erano da ritenersi nella disponibilità diretta o indiretta del NOME e risultano, in particolare, sottolineati una serie di elementi relativi alle condizioni familiari e reddituali degli odierni ricorrenti NOME COGNOME e NOME COGNOME tali ragionevolmente da ritenere che gli stessi fossero fittizi intestatari dei beni del NOME, a sua volta privo di redditi idonei a giustificare la disponibilità economica dei beni stessi.
Già il Tribunale aveva quindi debitamente motivato in relazione alle condizioni per disporre anche la confisca dei beni formalmente intestati ai terzi interessati – oggi ricorrenti ai sensi dell’art. 24, comma 1, d.lgs.n. 159/2011.
La Corte di appello, nel decreto qui in esame, dopo avere sostanzialmente affermato di condividere integralmente anche le metodologie utilizzate dal Tribunale quanto alla determinazione della sproporzione reddituale e le conseguenti conclusioni alle quali erano
giunti i Giudici di primo grado, risulta, poi avere altrettanto adeguatamente esaminato e valutato le nuove allegazioni e produzioni difensive sopravvenute al primo giudizio di appello e nel dettaglio indicate alle pagg. 25 e 26 del decreto stesso, così come sostanzialmente richiamate anche del ricorso innanzi a questa Corte di legittimità.
La Corte territoriale, in particolare, ha debitamente dato atto (pag. 26) RAGIONE_SOCIALE osservazioni contenute nella nuova consulenza di parte ma risulta avervi dato risposta (pagg. 28 e segg.).
Con riguardo ai rapporti economici tra il NOME ed i genitori, anche con riferimento alle condizioni economiche di questi ultimi, la Corte di appello ha da un lato evidenziato che seppure siano stati ricostruiti i vari passaggi economici tra gli interessati finalizzati all’acquisto dell’abitazione e dell’attività di impresa della COGNOME non Ł stata tuttavia giustificata la legittima provenienza RAGIONE_SOCIALE somme a ciò destinate.
Quanto, poi, alle regalie ottenute dagli odierni ricorrenti (tra le quali quelle acquisite in occasione del matrimonio dello stesso NOME con la COGNOME) asseritamente comprovate dalle dichiarazioni acquisite dalla difesa, la Corte territoriale, con una valutazione di puro merito, le ha equiparate al costo del pranzo di nozze.
Non compete certo a questa Corte di legittimità valutare se i raffronti operati tra regalie ai nubendi e spese per la cerimonia sono corretti, ma certo Ł sul punto che la valutazione operata dalla Corte di appello ancorchØ potenzialmente non corretta non Ł tale da integrare una violazione di legge.
Altrettanto Ł a dirsi con riguardo all’attività di impresa della COGNOME in relazione alla quale la Corte territoriale ha dato atto RAGIONE_SOCIALE ampie movimentazioni in contranti del denaro indicate dalla difesa ritenendole significative al fine di dimostrare la provenienza non anomala degli introiti riversati sul relativo conto.
Anche con riguardo alle dichiarazioni di NOME COGNOME relative ad un asserito prestito in contanti di 15.000 euro nella prospettiva di un futuro eventuale ingresso di quest’ultimo nella gestione aziendale la Corte territoriale ha evidenziato come non sono stati forniti elementi documentali dell’operazione e che i profili probatori non possono essere ‘validati’ senza alcun elemento di prova che non sia il mero dichiarato di persone vicine al proposto in virtø di rapporti di consolidata amicizia o di parentela.
Sul punto di tutte le dazioni in denaro (per contanti) indicate negli atti prodotti dalla difesa, i ricorrenti contestano – come detto – il fatto che la Corte territoriale avrebbe adottato criteri ‘civilistici’ nella valutazione degli elementi probatori così (asseritamente) incorrendo in una violazione di legge perchØ le dichiarazioni di coloro che ebbero ad effettuare tali elargizioni di denaro avrebbero invece dovuto comportare una valutazione di attendibilità degli stessi dichiaranti, valutazione che la Corte avrebbe omesso cosi incorrendo in una violazione di legge deducibile in sede di legittimità.
Rileva l’odierno Collegio che l’assunto difensivo non Ł corretto in quanto la Corte territoriale proprio richiamando il profilo RAGIONE_SOCIALE movimentazioni di denaro per contanti e contestualmente evidenziando che le dichiarazioni relative a tali dazioni sono state rese da soggetti comunque ‘vicini’ (per parentela o consolidati rapporti di amicizia) con i ricorrenti ne ha di fatto valutato l’inidoneità ai fini di confutazione RAGIONE_SOCIALE prospettazioni accusatorie.
Trattasi anche in questo caso di valutazioni di merito che risultano comunque motivate e che non sono sindacabili da questa Corte di legittimità sotto l’unico profilo esaminabile in questa sede che Ł quello della violazione di legge.
Analogo discorso non può che valere anche con riguardo alle cospicue e non contabilizzate movimentazioni del denaro dell’impresa della COGNOME, risultando del tutto
irrilevante, alla luce degli elementi economici già ricostruiti nel dettaglio circa la complessiva situazione economica dell’impresa stessa, il fatto che potenzialmente alcune operazioni potevano essere fatte per contanti e che comunque si operava in regime di ‘contabilità semplificata’, nel momento in cui, anche in questo caso, con una insindacabile e motivata valutazione di merito, tali elementi non sono stati ritenuti idonei a superare la contrastante versione accusatoria.
Altrettanto Ł a dirsi con riguardo alle contestazioni difensive relative all’utilizzazione degli indici ISTAT per la determinazione RAGIONE_SOCIALE spese di sostentamento del nucleo familiare del NOME.
Fermo restando che questa Corte di legittimità ha già avuto di chiarire che «In tema di confisca di prevenzione, ai fini della valutazione della sproporzione tra redditi dichiarati e valore degli acquisti effettuati, le spese di sostentamento del nucleo familiare del proposto, che determinano il reddito netto rilevante per la capacità di acquisto, possono essere desunte anche dalle analisi ISTAT» (Sez. 2, n. 36833 del 28/09/2021, Caroppo, Rv. 282361 – 01), la questione risulta essere stata affrontata e risolta dalla Corte territoriale alle pagg. 29 e 30 del decreto impugnato attraverso la motivata confutazione del contenuto della consulenza difensiva.
Infine, anche la questione, riproposta in questa sede, relativa al fatto che il provvedimento di confisca riguarda l’intero patrimonio del proposto e non la porzione dello stesso ritenuto acquisito con proventi illeciti, la Corte di appello nel decreto impugnato (pag. 30) ha richiamato, facendolo proprio, quanto in proposito aveva già indicato con maggiore dettaglio il Tribunale, con riguardo alla c.d. ‘confisca per sproporzione’ tra i redditi accertati (‘ neppure sufficienti da soli al mantenimento del nucleo familiare ‘) e i beni nella disponibilità del proposto, sia direttamente che per interposta persona.
In conclusione, rileva il Collegio, non emerge nel caso in esame alcuna violazione di legge che, come detto al superiore par. 1, sarebbe configurabile solo in caso di motivazione inesistente o meramente apparente del decreto impugnato, avendo la Corte di appello nel decreto impugnato – in uno con quello genetico del Tribunale che lo integra così a determinare un complessivo compendio motivo – dato adeguata risposta alle deduzioni difensive riproposte anche in questa sede, tenuto conto anche del fatto che, in realtà, le ulteriori argomentazioni difensive risultano comunque assorbite dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.
Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento nonchØ, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così Ł deciso, 17/09/2025