Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 51684 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 51684 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME a Manduria il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Manduria il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Leutkrch (Germania) il DATA_NASCITA
COGNOME NOME in qualità di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE
COGNOME NOME in qualità di legale rappresentante della società RAGIONE_SOCIALE
avverso il decreto del 01/02/2023 della Corte di appello di Firenze udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto emesso in data 22 settembre 2022 il Tribunale di Firenze ha disposto la misura di prevenzione della confisca di beni intestati a NOME COGNOME e NOME COGNOME ed ai terzi interessati NOME COGNOME, società RAGIONE_SOCIALE e società RAGIONE_SOCIALE
NOME COGNOME e NOME COGNOME ed i terzi interessati NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, a mezzo dei rispettivi difensori, propongono ricorso per cassazione avverso il decreto, emesso il 01 febbraio 2023, con il quale
la Corte di Appello di Firenze ha rigettato l’appello avverso il provvedimento di confisca.
NOME COGNOME e NOME COGNOME, con il primo motivo di impugnazione, lamentano violazione dell’art. 23 d.l. 149/2020 conseguente alla tardiva notifica al difensore della memoria conclusiva del Procuratore generale.
La difesa ha evidenziato che, all’udienza del 01 febbraio 2003, svoltasi con le forme della trattazione scritta, il Procuratore generale avrebbe depositato una memoria conclusiva che veniva notificata ai legali dei ricorrenti solo il giorno successivo allo svolgimento del giudizio di appello con conseguente lesione dei diritti della difesa.
I ricorrenti, con il secondo motivo di impugnazione, lamentano omessa motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’emissione del provvedimento di confisca dell’immobile sito in Prato di proprietà della società RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice dell’appello, limitandosi alla mera reiterazione del percorso argomentativo contenuto nel provvedimento genetico, avrebbe omesso ogni valutazione in ordine a quanto eccepito dalla difesa nei motivi di appello relativamente alla carenza di prova della consapevolezza dell’amministratore della RAGIONE_SOCIALE in ordine alla provenienza illecita delle somme utilizzate per pagare i canoni di locazione, consapevolezza indispensabile per poter procedere alla confisca del bene.
La motivazione sarebbe, pertanto, del tutto assente in quanto i giudici dell’appello si sarebbero limitati a rinviare per relationem alla motivazione espressa dal primo giudice senza considerare che anche il decreto di confisca sarebbe privo di argomentazione in ordine alla conoscenza da parte del COGNOME della provenienza illecita delle somme ricevute dai COGNOME.
I giudici dell’appello avrebbero omesso di motivare anche in ordine a quanto documentato dalla difesa sulla provenienza lecita della somma pari ad euro 20.000,00 elargita dal padre della fidanzata di NOME COGNOME e delle somme percepite dal proposto per l’attività lavorativa svolta, documenti che avrebbero dovuto indurre i giudici di merito a ritenere inesistente la sproporzione tra i reddit dichiarati dai proposti e il loro tenore di vita ipotizzata dagli organi inquirenti.
La motivazione, infine, sarebbe carente in merito alla sussistenza della pericolosità sociale dei proposti, i giudici dell’appello avrebbero ignorato i decreti emessi dal Tribunale -sezione misure di prevenzione- nel giugno 2017 e nel settembre 2019 con i quali era stata esclusa la pericolosità sociale dei proposti e le dieci sentenze di assoluzione emesse nei confronti dei COGNOME.
La terza interessata NOME COGNOME, con l’unico motivo di ricorso, lamenta violazione dell’art. 546 cod. proc. pen. nonché mancanza della motivazione in ordine alla riconducibilità dell’immobile a lei intestato.
La Corte di appello con motivazione del tutto apparente si sarebbe limitata a fare integrale richiamo alle pagine da 83 ad 86 del decreto emesso dalla Corte di appello di Firenze nei confronti dei NOME, senza argomentare in alcun modo sull’impugnazione proposta dalla COGNOME.
NOME COGNOME, con il primo motivo di ricorso, lamenta carenza assoluta di motivazione in ordine ai motivi di gravame proposti relativamente alla confisca dell’immobile sito in Prato di proprietà della società RAGIONE_SOCIALE.
La difesa ha evidenziato che l’ordinanza impugNOME farebbe riferimento esclusivamente al ricorso proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME, senza alcun accenno alla proposizione dell’appello da parte del COGNOME e sui motivi dedotti da quest’ultimo. Anche il dispositivo conterrebbe esclusivo riferimento al ricorso dei proposti in considerazione del fatto che solo i COGNOME sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
NOME COGNOME, con il secondo motivo di ricorso, lamenta mancanza di motivazione in ordine alla consapevolezza dell’amministratore della RAGIONE_SOCIALE della provenienza illecita delle somme utilizzate per pagare i canoni di locazione, consapevolezza indispensabile per poter procedere alla confisca del bene.
La motivazione sarebbe, inoltre, del tutto apparente in quanto i giudici dell’appello si sarebbero limitati a rinviare per relationem alla motivazione espressa dal primo giudice alle pagine da 83 ad 86 del decreto di confisca, senza considerare che anche il provvedimento genetico sarebbe privo di argomentazione in ordine alla conoscenza da parte del COGNOME della provenienza illecita delle somme ricevute dai COGNOME.
NOME COGNOME, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta violazione 23 d.l. 149/2020 conseguente alla mancata notifica al difensore della memoria conclusiva del Procuratore generale da cui discenderebbe la lesione dei diritti della difesa stante l’impossibilità di replicare alle conclusioni della parte pubblica.
NOME COGNOME, con il primo motivo di ricorso, lamenta carenza assoluta di motivazione in ordine ai motivi di gravame proposti dal terzo interessato relativamente alla confisca della vettura Mercedes classe A di proprietà della società RAGIONE_SOCIALE
L’ordinanza impugNOME farebbe riferimento esclusivamente al ricorso proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME senza alcun accenno alla proposizione dell’appello da parte del COGNOME e sui quattro motivi dedotti da quest’ultimo.
Anche il dispositivo conterrebbe esclusivo riferimento al ricorso dei proposti in considerazione del fatto che solo i NOME COGNOME sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
NOME COGNOME, con il secondo motivo di ricorso, lamenta carenza assoluta di motivazione in quanto i giudici dell’appello si sarebbero limitati a rinviare per relationem alle pagine da 59 a 62 e da 83 ad 86 del decreto di confisca senza considerare che il primo giudice avrebbe argomentato in ordine all’ablazione della Mercedes di proprietà della RAGIONE_SOCIALE esclusivamente alle pagine 70 e 72 del provvedimento genetico.
NOME COGNOME, con il terzo motivo di impugnazione, lamenta la violazione 23 d.l. 149/2020 conseguente alla mancata notifica al difensore del ricorrente della memoria conclusiva del Procuratore generale ed alla tardiva notifica al difensore dei proposti della medesima memoria ed eccepisce la nullità dell’ordinanza impugNOME stante la lesione dei diritti della difesa causata dall’impossibilità di replicare alle conclusioni della parte pubblica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME è inammissibile per le ragioni che seguono.
COGNOME Il primo motivo di ricorso con il quale i ricorrenti eccepiscono la nullità del decreto impugNOME stante il tardivo deposito delle conclusioni del Procuratore generale e la conseguente lesione del diritto di difesa è manifestamente infondato.
2.1. Deve essere preliminarmente ribadito che il tardivo deposito delle conclusioni scritte del Procuratore generale non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, essendo necessario che emerga un concreto pregiudizio derivatone alle ragioni del ricorrente -come a titolo esemplificativo la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie- (cfr. Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Rv. 281941)
Nel caso di specie i ricorrenti non hanno specificato quale concreto pregiudizio per le ragioni della difesa sarebbe derivato dalla trasmissione in ritardo delle conclusioni del Procuratore generale, essendosi limitati a rappresentare che l’organo della pubblica accusa ha depositato le conclusioni solo all’udienza di trattazione scritta con conseguente impossibilità per la difesa di controdedurre.
2.2. COGNOME Questo collegio intende aderire al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il tardivo deposito delle conclusioni del Procuratore generale, anche quando avvenga dopo il decorso del termine
stabilito per la presentazione delle conclusioni delle parti private, non produce alcuna nullità, stante il carattere tassativo delle nullità e l’assenza per tale ipote di una specifica sanzione processuale (Sez. 5, n. 8131 del 24/01/2023, D., Rv. 284369 – 02).
Nel fissare le coordinate del regime applicabile alla scansione procedimentale disegNOME dai citato art. 23 -bis, questa Corte ha fatto riferimento alla consolidata elaborazione giurisprudenziale sull’omologo istituto dell’art. 611 cod. proc. pen.; invero i giudici di legittimità hanno ripetutamente affermato che la tardività delle richieste di tutte le parti non comporta alcuna nullità ma esime il giudice dall’obbligo di prendere in esame le memorie depositate oltre il termine di legge (vedi Sez. 1, n. 28299 del 27/05/2019, R., Rv. 276414 – 01; Sez. 1, n. 19925 del 04/04/2014, Cutrì, Rv. 259618 – 01; Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, dep 2020, Fasciani, Rv. 278745 – 06; Sez. 6, n. 11630 del 27/02/2020, A., Rv. 278719-01).
Allo stesso modo anche il mancato rispetto del termine previsto dall’art. 23-bis legge n. 176 del 2020 (termine funzionale alle esigenze di effettività ed adeguatezza del contraddittorio cartolare in vista della decisione) esonera la Corte di appello dal prendere in esame le conclusioni tardivamente depositate; le conclusioni non tempestive equivalgono, pertanto, a conclusioni mancanti e non si riverberano, con effetti pregiudizievoli, sul diritto di interve dell’imputato che potrà dispiegarsi ritualmente con la trasmissione delle conclusioni nel termine assegNOME.
Nel caso in esame l’intempestiva trasmissione delle conclusioni della parte pubblica non ha prodotto alcuna nullità, di quelle conclusioni, la Corte di appello non ha tenuto conto effettivamente, le argomentazioni del Pubblico Ministero non vengono neanche citate nel provvedimento impugNOME e non è in alcun modo riscontrabile una loro incidenza sul tessuto argomentativo della decisione con conseguente insussistenza dell’invocata lesione dei diritti di difesa e manifesta infondatezza della doglianza.
Il secondo motivo di ricorso non e’ consentito in sede dì legittimità, perché reitera doglianze involgenti non violazioni di legge ma difetti di motivazione già denunciati in sede di appello ed affrontati in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.
Deve essere preliminarmente ribadito che il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge, mentre non sono deducibili vizi riconducibili alle categorie indicate dall’art. 606, lett. e) cod. proc. pen. (salvo che si lamenti l’assenza o la mera
apparenza della motivazione, ipotesi che integrano la violazione di legge in riferimento all’art. 125 cod. proc. pen.).
Costituisce, peraltro, ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale la motivazione inesistente o apparente del provvedimento ricorre esclusivamente quando il decreto ometta del tutto di confrontarsi con un elemento prospettato da una parte che risulti potenzialmente decisivo in quanto, anche se singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 – 01).
In questa prospettiva, oltre ad essere esclusi i vizi tipici concernenti la tenuta logica del discorso giustificativo, è improponibile, sotto forma di violazione di legge, anche la mancata considerazione di prospettazioni difensive, quando le stesse, in realtà, siano state prese in considerazione dal giudice o risultino assorbite dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugNOME (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mulè, Rv. 279284 – 01) o comunque non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia sul punto attinto dal ricorso (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; da ultimo Sez. 2, n. 4872 del 17/11/2022, dep. 2023, non massimata).
3.1. Il provvedimento impugNOME non appare affetto da violazione di legge, neanche sub specie carenza assoluta di motivazione nei termini sopra precisati; la motivazione del decreto impugNOME risulta coerente con le emergenze processuali e non è riconducibile né all’area semantica della motivazione “assente” né a quella della motivazione “apparente”.
Le valutazioni della Corte territoriale, fondate su un’analisi del materiale logicoprobatorio corretta e lontana da inammissibili presunzioni, forniscono una più che adeguata spiegazione delle ragioni per cui è addivenuta a confermare il provvedimento impositivo della misura di prevenzione della confisca nei confronti dei NOME COGNOME.
Il riferimento alla violazione di legge ed alla carenza/apparenza della motivazione in ordine ai presupposti per l’applicazione della misura di prevenzione è chiaramente strumentale ad una rivalutazione della vicenda nel merito, avendo la Corte territoriale chiaramente motivato sulle ragioni in base alle quali ritiene infondate le censure difensive già proposte nell’atto di appello.
Va, inoltre, sottolineato che la Corte territoriale, diversamente da quanto apoditticamente sostenuto dai ricorrenti, si è puntualmente confrontato con i motivi di appello con motivazioni sufficientemente approfondite e logicamente inattaccabili.
3.2. La doglianza con la quale la difesa lamenta violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla pericolosità di NOME COGNOME e NOME COGNOME è ictu ()cui/ riferibile ad una motivazione, non già mancante o meramente apparente, ma illogica e non condivisa dal ricorrente e, quindi, per ragioni escluse dal sindacato della Corte di Cassazione in materia di misure di prevenzione.
Detta censura, peraltro, oltre ad essere dedotta per motivi non consentiti per i motivi sopra esposti, è priva di specificità in quanto i ricorrenti si sono limitat riproporre la ricostruzione in fatto alternativa rispetto a quella recepita ne provvedimento genetico senza confrontarsi con le coerenti argomentazioni sulle quali si fonda la decisione dei giudici di appello.
I giudici di appello, condividendo la decisione del Tribunale attraverso una disamina sintetica ma esaustiva delle risultanze processuali, hanno ritenuto i COGNOME persone dotate di una spiccata pericolosità sociale in considerazione del loro “percorso criminale di significativo spessore” desumibile dai precedenti penali e dai reiterati comportamenti illeciti che “danno la misura di una vita vissuta prescindendo dalle regole della convivenza sociale e fondando le proprie fonti di reddito, nonché i rapporti interpersonali, sulla consumazione di reati” (vedi pag. 4 del provvedimento impugNOME e pagine da 23 a 50 del decreto di confisca), mettendo correttamente in relazione tutti gli elementi di fatto desumibili dagli atti.
Le valutazioni della Corte territoriale, fondate su un’analisi del materiale logicoprobatorio corretta e lontana da inammissibili presunzioni di pericolosità permanente, forniscono una più che adeguata spiegazione delle ragioni per cui è addivenuta ad un giudizio prognostico negativo in ordine all’attuale pericolosità dei ricorrenti; a fronte di tale precisa conclusione il ricorso reitera argomentazioni fattuali, già affrontate e confutate dai giudici di appello in modo adeguato e logico, e pertanto non riconducibili al parametro della violazione di legge e della carenza o apparenza di motivazione.
Inoltre, la Corte di merito ha rimarcato l’irrilevanza degli elementi dedotti dalla difesa (assoluzioni in diversi procedimenti penali e pregresso rigetto di misura di prevenzione personale) correttamente ritenendo tali argomentazioni inconferenti «poiché attengono a valutazioni espresse da altre autorità giudiziarie in altri contesti relativamente a procedimenti di cui non vi è cognizione in questa sede» (vedi pag. 4 del decreto impugNOME).
3.3. Il Tribunale, con motivazione sintetica logicamente ineccepibile e senza ricorrere a presunzioni, ha adeguato argomentato in ordine all’evidente sproporzione tra i modesti redditi da attività lecita percepiti dai ricorrenti ed tenore di vita dei COGNOME ed in ordine alla riconducibilità dei beni confiscati (
proponenti indipendentemente dalla fittizia intestazione a terzi (vedi pagg. 4 e 5 del decreto impugNOME e pagine da 50 a 64 e da 77 a 91 del decreto di confisca).
Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di assoluta carenza o apparenza della motivazione e perciò insindacabili in questa sede per i motivi sopra esposti.
Deve essere, inoltre, rimarcata la carenza di interesse dei ricorrenti in relazione alla doglianza con la quale è stata eccepita l’omessa motivazione in ordine alla buona fede del terzo intestatario dell’immobile, sito in Prato in INDIRIZZO, oggetto di confisca; gli stessi NOME COGNOME nel proprio ricorso hanno sottolineato che tale immobile era di proprietà della società RAGIONE_SOCIALE con conseguenza mancanza di un loro diritto alla restituzione.
L’interesse richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. come condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere infatti attuale e concreto, e cioè mirare a rimuovere l’effettivo pregiudizio che la parte asserisce di aver subito con il provvedimento impugNOME. Esso, pertanto, deve persistere sino al momento della decisione e sussiste soltanto se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l’eliminazione di un provvedimento pregiudizievole, una situazione immediata più vantaggiosa per l’impugnante rispetto a quella esistente.
Il terzo motivo di ricorso del ricorso proposto dai terzi interessati NOME COGNOME e NOME COGNOME è manifestamente infondato per le medesime argomentazioni indicate nella sezione relativa al primo motivo di ricorso proposto dai ricorrenti COGNOME.
L’unico motivo del ricorso proposto da NOME COGNOME ed il primo motivo dei ricorsi proposti dal COGNOME e dal COGNOME sono fondati.
Il decreto impugNOME è privo di qualunque valutazione ed argomentazione in ordine al ricorso proposto dai terzi interessati sì da dar luogo all’invocata violazione di legge. Come correttamente esposto dai ricorrenti, i giudici dell’appello non hanno in alcun modo motivato in ordine alle doglianze dedotte dai terzi interessati.
Si impone, di conseguenza, l’annullamento del decreto impugNOME nei confronti dei terzi interessati con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione per nuovo giudizio.
Gli ulteriori motivi proposti risultano assorbiti dall’accoglimento del motivo inerente all’assoluta carenza di motivazione del decreto impugNOME.
P.Q.M.
Annulla il decreto impugNOME nei confronti di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, con rinvio alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME NOME condan al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 ottobre 2023 Il Consiglierp-estensore
Il Previdente