Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8162 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8162 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/02/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposto da:
NOME COGNOME nata a Bologna il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a Pomigliano D’Arco il DATA_NASCITA
avverso il decreto 10/07/2025 della Corte di Appello di Bologna
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni della Sostituta procuratrice generale NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica del difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, che ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 10 luglio 2025 la Corte di appello di Bologna ha confermato il decreto emesso il 25 novembre 2024 dal Tribunale di Bologna, con il quale era stata applicata nei confronti di NOME COGNOME la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di tre anni, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, nonché disposta la confisca di una serie di beni mobili e immobili, dettagliatamente indicati, nei confronti di costui e di NOME, terza interessata, ex convivente del proposto.
1.1. La corte territoriale, condividendo le argomentazioni del tribunale, ha ritenuto il COGNOME socialmente pericoloso ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) , d.
lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per avere lo stesso, nel corso di due distinti periodi di tempo (dal 1999 al 2006 e dal 2014 al 2020), posto in essere una pluralità di condotte delittuose di per sé rivelatrici di una sistematica dedizione alla criminalità lucro-genetica, i cui proventi costituivano la sua principale fonte di reddito e sostentamento; ha, altresì, desunto la perdurante attualità della pericolosità sociale dalla circostanza che, anche nell’arco di tempo compreso fra l’ultimo reato per cui era intervenuta condanna (2020) e la richiesta di applicazione della misura di prevenzione (2023), il COGNOME si era reso responsabile di ulteriori e gravi comportamenti antisociali, sintomatici della sua strutturale propensione all’inosservanza dei precetti penali; ha, infine, ritenuto che il decreto impugnato meritasse integrale conferma anche in relazione al duplice profilo della sproporzione tra capacità reddituale e patrimonio del proposto, dettagliatamente circostanziata dalla Guardia di RAGIONE_SOCIALE per gli anni dal 2012 al 2021, e della correlazione temporale, dal momento che tutti i beni sottoposti a confisca risultavano acquistati durante il periodo di pericolosità sociale o, comunque, immediatamente a ridosso dello stesso (potendosi, in quest’ultimo caso, considerare direttamente ricollegabili alla provvista illecitamente accumulata nel tempo).
Avverso la pronuncia di secondo grado propongono ricorso per cassazione, con un unico atto, i difensori di fiducia del proposto e della terza interessata, nonché procuratori speciali d i quest’ultima .
2.1. Nell’interesse di NOME COGNOME vengono articolati due motivi.
Con il primo si eccepiscono la violazione di legge – art. 24 d. lgs. n. 159/2011, in relazione agli artt. 1, lett. b), 4, lett. c) e 16, comma 1, lett. a) del medesimo decreto – ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della pericolosità sociale del ricorrente e dell’attualità della stessa.
In primo luogo, si sottolinea come la decisione della Corte di appello di confermare il giudizio di pericolosità risulti irragionevole alla luce dell’esclusione, dal novero dei fatti valutabili ai sensi dell’art. 1, lett. b), d. lgs. cit., dei reati per i quali il COGNOME era stato assolto nei procedimenti nn. 1428/2020 e 1018/2021, circostanza che avrebbe determinato un significativo depauperamento del compendio probatorio posto a fondamento della misura.
Inoltre, la Corte avrebbe errato nel prendere in considerazione, ai fini della valutazione sulla pericolosità del proposto e sulla sussistenza dei presupposti applicativi della confisca, anche le condotte commesse dal 1999 al 2006, posto che, da un lato, vi sarebbe una netta soluzione di continuità rispetto al secondo fascio di condotte (compreso fra il 2014 e il 2020), e, dall’altro, i beni confiscati risultano essere stati acquistati molti anni dopo la cessazione del primo periodo di
pericolosità. Peraltro, l’assenza di ulteriori manifestazioni di pericolosità dal 2006 al 2014, unitamente alla circostanza che, per tale periodo, non era stata proposta alcuna misura di prevenzione nei confronti del ricorrente, dimostrerebbero l’adozione di un diverso stile di vita da parte di quest’ultimo.
In terzo luogo, sarebbe carente il requisito della abitualità di cui all’art. 1, lett. b), d. lgs. n. 159/2011, che presuppone la commissione di plurime condotte, poiché i pur molteplici fatti di bancarotta fraudolenta distrattiva ascritti al COGNOME darebbero luogo, secondo giurisprudenza consolidata, ad un reato unitario, e non già ad una pluralità di reati in continuazione.
Infine, si denuncia l’insussistenza del requisito dell’attualità della pericolosità sociale, in quanto le condotte dimostrative della stessa sarebbero cessate nel 2020, ovvero ben quattro anni prima della decisione di primo grado, applicativa della misura di prevenzione.
2.2. Con il secondo motivo i difensori censurano la violazione di legge – art. 24 d. lgs. n. 159/2011, in relazione agli artt. 1, lett. b) e 16, comma 1, lett. a) del medesimo decreto – ed il vizio di motivazione per il difetto dei presupposti di applicazione della confisca. Premesso che, per la misura di prevenzione patrimoniale, il perimetro di pericolosità del proposto è stato circoscritto ai soli anni dal 2014 al 2020, il calcolo della sperequazione effettuato dalla Corte di appello sarebbe affetto da errori tecnici, non essendosi tenuto conto né dei redditi dichiarati dal proposto per il 2019 né del risparmio fiscale della società fallita: elementi che, se computati, avrebbero compensato pienamente la ritenuta sproporzione e dimostrato la lecita provenienza dei beni.
Peraltro, nel calcolo della sperequazione si sarebbe tenuto conto delle somme costituenti l’importo delle omissioni tributarie e previdenziali della società fallita, pur trattandosi di una componente di calcolo che non ha generato, né direttamente né indirettamente, alcuna ricchezza illecita in capo al proposto, e la cui valutazione, pertanto, avrebbe falsato l’intera ricostruzione della fattispecie di pericolosità.
La difesa lamenta, inoltre, l ‘applicazione della misura di prevenzione nonostante la ricchezza illecita, accumulata dal COGNOME attraverso i fatti distrattivi accertati in sede penale, fosse già stata sottoposta a confisca diretta e, dunque, eliminata dalla sfera di disponibilità di costui, con azzeramento del profitto ritenuto illecito. Il provvedimento impugnato avrebbe, quindi, realizzato una espropriazione generale dei beni del proposto, senza distinguere tra prodotto e profitto del reato ed andando a colpire non già, in ottica recuperatoria, i proventi illeciti generati dalle condotte di bancarotta distrattiva, bensì un’altra ricchezza, di natura indefinita.
Da ultimo, la Corte di merito avrebbe effettuato una inammissibile inversione dell’onere della prova, di fatto confondendo quest’ultimo con l’onere di allegazione che grava sul ricorrente. Invero, a fronte della dimostrazione, da parte della difesa, che i vari trasferimenti di denaro dalla fallita alle altre società del gruppo erano stati effettuati nell’ambito di una legittima operazione di cash pooling , che le carte di credito della società erano state dal COGNOME utilizzate in coerenza con gli scopi sociali e che i bonifici di cui il proposto aveva beneficiato costituivano il corrispettivo della sua attività professionale, l’accusa e i giudici d’appello si sarebbero limitati a contestare tali deduzioni con argomentazioni generiche e apodittiche, inidonee ad escludere nella sostanza il diritto vantato dal proposto nei confronti della società, finendo per basare la misura ablativa su una mera presunzione di origine illecita del patrimonio, alla luce della consumazione di precedenti reati-spia.
2.3. Il terzo motivo, proposto nel solo interesse di NOME, ha ad oggetto l’erronea applicazione dell’art. 24 d. lgs. n. 159/2011 nonché il difetto di motivazione – ritenuta mancante, inesistente o meramente apparente – del decreto impugnato per insussistenza del presupposto della disponibilità, in capo al proposto, degli immobili di proprietà della ricorrente.
La Corte avrebbe desunto tale presupposto dallo stretto e pressoché quotidiano rapporto tra la terza e il COGNOME , e dalla circostanza che quest’ultimo aveva partecipato all’atto di compravendita dell’immobile , fornendo alla NOME la somma di 360.000,00 euro. Tuttavia, con riferimento al primo aspetto, si eccepisce che la disponibilità del bene postula un potere formale sulla cosa assimilabile a quello del proprietario, e non già un mero rapporto di fatto, peraltro comunque giustificato, nel caso di specie, dagli obblighi di mantenimento e protezione della figlia gravanti sul proposto; quanto al secondo aspetto, invece, si sottolinea come la somma di 360.000,00 euro fosse stata corrisposta alla terza a titolo di liberalità indiretta, allo scopo di riassestare il patrimonio familiare nella prospettiva di assicurare maggior protezione alla figlia.
Infine, parimenti illegittima sarebbe la valutazione dei restanti 60.000,00 euro del prezzo del bene, che, sebbene formalmente versati dalla NOME, sono stati dalla Corte ricondotti a precedenti rimesse, di origine illecita, effettuate dal COGNOME alla ex convivente: tale valutazione toglierebbe ingiustamente rilievo alle provviste accumulate in maniera autonoma dalla ricorrente, determinando un irragionevole azzeramento della sua capacità economica ed un’illegittima estensione della presunzione di provenienza illecita dei beni – che, per espressa previsione normativa, può riguardare soltanto il proposto – anche ad un terzo, in dispregio dei principi di legalità, di tutela costituzionale della proprietà privata e di proporzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, comune ad entrambi i ricorrenti, è inammissibile, perché fondato su motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto riproduttivi di censure già proposte in appello e in quella sede adeguatamente vagliate e disattese.
In via preliminare, va ribadito che in tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento della Corte di appello che, in sede di impugnazione, decide sulle misure di prevenzione, è ammissibile solo per violazione di legge, essendo, in tal caso, applicabili i limiti di deducibilità di cui agli artt. 10, comma 3, e 27 d. lgs. 159/2011 (Sez. 5, n. 34856 del 06/11/2020, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 279982 – 01).
Nella nozione di violazione di legge va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mul è , Rv. 279284 – 01, in materia di prevenzione; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080 – 01); va altresì ricompreso il travisamento, qualora abbia investito plurime circostanze decisive, totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279435 – 01).
Tanto premesso in ordine al perimetro del giudizio di legittimità in materia di prevenzione, la motivazione posta a base del decreto impugnato non risulta, all’evidenza, né apparente né inesistente.
2.1. In primo luogo, con riferimento alla pericolosità sociale, i giudici della prevenzione hanno congruamente disatteso le doglianze difensive circa l ‘irrilevanza, ai fini del giudizio di pericolosità, dei reati dai quali il COGNOME è stato assolto, nonché circa l’impossibilità di valorizzare, in tale giudizio, anche i reati commessi dal 1999 al 2006.
Relativamente al primo aspetto, la corte di merito ha ampiamente argomentato in ordine al fatto che, pur non potendosi tener conto né dei reati contestati nel processo n. 1428/2020 né di quelli di cui ai capi B) e C) del procedimento n. 1018/2021, essendo per gli stessi intervenuta assoluzione, le condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale per le quali, al contrario, il COGNOME era stato condannato dal Gup del Tribunale di Bologna con sentenza n. 1089/2024 erano di per sé sufficienti a fondare il giudizio di pericolosità sociale in ordine
all’intervallo temporale tra il 2014 e il 2020: si è sottolineato che si trattava, invero, di sistematiche operazioni distrattive, accertate sulla base di una pluralità di fonti probatorie (l’interrogatorio reso dallo stesso proposto in data 20 dicembre 2023; le s.i.t. di NOME COGNOME; l’interrogatorio del commercialista NOME COGNOME e la documentazione epistolare da costui inviata al COGNOME), attraverso le quali il COGNOME risultava essersi indebitamente appropriato di risorse appartenenti alla RAGIONE_SOCIALE, di cui era amministratore di fatto, per scopi esclusivamente personali, e, in particolare, per sottrarre parte dei propri compensi all’imposizione fiscale e contributiva, lasciando la società esposta alle conseguenze dell’evasione e del depauperamento delle proprie risorse finanziarie e cagionandone, in tal modo, il dissesto.
2.2. Quanto al secondo profilo di censura, parimenti adeguata risulta la motivazione della Corte di appello in ordine alla necessità di tener conto, ai fini del giudizio ex art. 1, lett. b), d. lgs. n. 159/2011, anche del primo fascio di condotte delittuose, compreso fra il 1999 e il 2006. In particolare, dall’analisi del certificato del casellario giudiziale relativo a tale periodo è emersa sia la commissione, da parte del proposto, di molteplici reati di chiara matrice lucro-genetica (furto, ricettazione, truffa, indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento), sia il compimento di altre attività delittuose dimostrative della sua strutturale propensione all’adozione di uno stile di vita improntato alla criminalità.
Correttamente, dunque, la corte di merito ha esteso il perimetro di pericolosità sociale anche al già menzionato arco temporale, sottolineando come la natura dei reati commessi consenta di presumere che, da un lato, gli stessi fossero fonte di proventi illeciti, e, dall’altro, che, attraverso la loro abituale commissione, il COGNOME fosse solito provvedere al proprio sostentamento.
Questi ultimi elementi permettono, d’altra parte, di superare anche le censure difensive in ordine al considerevole lasso temporale, di circa otto anni, intercorrente tra i due fasci di condotte considerati, nel corso del quale non si sono registrate né nuove manifestazioni di pericolosità sociale, né ulteriori proposte di applicazione di misure di prevenzione. Tali circostanze non sono state reputate sufficienti a far ritenere che, nell’intervallo intermedio dal 2006 al 2014, il proposto abbia radicalmente mutato il proprio stile di vita, proprio perché la tipologia dei reati e la loro reiterata commissione per due periodi di tempo particolarmente estesi, ancorché tra loro distanziati, denotano una stabile e connaturata inclinazione a delinquere; inoltre, a partire dal 2014, il COGNOME è risultato implicato in ulteriori attività criminali, sicché, secondo una valutazione unitaria e non parcellizzata delle condotte da lui realizzate nel tempo, gli elementi emersi nel primo periodo di pericolosità sociale e quelli emersi nel secondo sono stati a
ragione valutati in collegamento tra loro, riverberando i propri effetti anche sul lasso temporale mediano.
2.3. Per quanto concerne il requisito dell’abitualità, di cui la difesa denuncia l’insussistenza , sottolineando che i fatti di bancarotta fraudolenta posti a fondamento della misura costituiscono un unico reato e non una pluralità di reati unificati dal vincolo della continuazione, anche in questo caso le doglianze avverso il provvedimento impugnato si limitano a censurare la motivazione alla stregua di una lettura parcellizzata degli argomenti che ne sono alla base, senza evidenziarne deficit tali da dar luogo al vizio di violazione di legge per inesistenza o apparenza della motivazione stessa.
Infatti, diversamente da quanto si asserisce nel ricorso, i fatti di bancarotta ascritti al COGNOME non costituiscono affatto gli unici indicatori di pericolosità che sono stati valorizzati dai giudici, i quali hanno, al contrario, sottolineato come la pericolosità sociale generica vada perimetrata anche nel periodo dal 1999 al 2006, nel corso del quale il proposto ha commesso plurimi reati di diversa natura – furto, ricettazione, truffa, indebito utilizzo di carte di credito e di pagamento -condivisibilmente ritenuti fonte di proventi illeciti con i quali il ricorrente viveva abitualmente.
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi in merito alle argomentazioni sull’attualità della pericolosità sociale, con cui pure le censure non si confrontano. In proposito, nel decreto di appello si richiamano i molteplici comportamenti antisociali posti in essere dal proposto nell’intervallo compreso fra la commissione dell’ultimo reato per cui è intervenuta condanna (2020) e il deposito della richiesta di applicazione della misura (2023), che depongono nel senso della perdurante attualità, anche per il triennio intermedio, della pericolosità sociale:
l’invasione e la devastazione della sede della RAGIONE_SOCIALE a Roma in data 09 ottobre 2021, in cui COGNOME è risultato essere parte attiva, tanto da ricevere successivamente un foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel comune per tre anni;
la denuncia per i reati di detenzione illegale di armi da sparo e munizioni, effettivamente rinvenute presso la sua abitazione durante una perquisizione il 30 novembre 2022;
i contatti e le frequentazioni, accertati per gli anni dal 2009 al 2020, con soggetti gravati da precedenti penali e di polizia.
Tali elementi, unitamente ai reati più risalenti nel tempo – diversi da quelli strettamente lucro-genetici – per i quali il COGNOME ha riportato condanna, sono stati congruamente valorizzati, con motivazione affatto carente o apparente, dalla Corte di appello, che ha sottolineato come il decorso di appena tre anni non fosse sufficiente a far venir meno l’attualità della pericolosità sociale, essendosi in
presenza di un soggetto che, per quasi un ventennio, aveva reiteratamente posto in essere condotte delittuose di varia natura, denotando una propensione strutturale, e non meramente episodica, all’inosservanza della legge.
2.4. Quanto al secondo motivo, afferente alla eccepita illegittimità della confisca per carenza dei suoi presupposti applicativi, le censure difensive trascurano anche in questo caso di considerare la puntuale argomentazione sul punto della Corte di appello, che, relativamente alla sperequazione, ha chiarito i parametri da utilizzare ai fini del calcolo delle entrate del COGNOME, aderendo alla analitica ricostruzione effettuata dalla Guardia di Finanzia per gli anni dal 2012 al 2021. Sono stati così superati, in relazione a ciascuno degli anni in esame, i rilievi del consulente tecnico di parte, sottolineandosi che, attraverso gli estratti dei conti correnti del proposto e del suo nucleo familiare, era stato possibile accertare le spese da questi effettivamente sostenute, sproporzionate rispetto alle capacità economiche. Peraltro, con specifico riferimento alla questione dell’inclusione, nel calcolo della sperequazione, anche dell’importo delle omission i tributarie e previdenziali, i giudici della prevenzione hanno condivisibilmente evidenziato che le somme che, in base alle indagini condotte dalla Guardia RAGIONE_SOCIALE, non erano state versate all’erario nel quadriennio 2014 -2018, avevano determinato addirittura un incremento della sproporzione, essendo stato necessario valutare le entrate al netto delle imposte, sicché lo sbilanciamento in negativo delle uscite si era accresciuto di un importo pari al debito tributario inadempiuto sui redditi dichiarati.
2.5. Parimenti adeguate e non illogiche devono ritenersi le argomentazioni del decreto in ordine al secondo presupposto di applicabilità della confisca, ovvero la illegittima provenienza dei beni. Invero, la Corte di merito ha, con rigore di analisi, valutato la situazione economica del proposto al momento dell’acquisto di ciascuno dei cespiti sottoposti ad ablazione, rilevando una costante sproporzione tra le spese e i redditi dallo stesso dichiarati, tale da far presumere che gli acquisti venissero effettuati con i risparmi accumulati grazie al compimento delle attività illecite.
Rispetto al quadro delineato dai giudici della prevenzione, dunque, la tesi ricostruttiva sostenuta dalla difesa costituisce una mera ipotesi alternativa, inidonea, tuttavia, a scalfire la consistenza dell’apparato argomentativo e a far emergere violazioni di legge in termini consentiti in sede di legittimità.
Da ultimo, va disattesa anche la censura articolata nell’interesse di NOME, con la quale si sostiene la carenza del requisito della disponibilità, in capo al proposto, del bene confiscato alla ex convivente. Prive di pregio appaiono, infatti, le argomentazioni difensive volte a sostenere che, sull’immobile intestato
alla ricorrente, il COGNOME non godesse di un potere assimilabile alla proprietà formale, posto che, al contrario, molteplici elementi, condivisibilmente valorizzati dalla corte territoriale, deponevano in tal senso (in particolare, la richiesta di eseguire in quel luogo gli arresti domiciliari; la circostanza che l’abitazione fosse stata indicata come propria sui social media ). Inoltre, lo stretto legame tra il COGNOME e la NOME ha assunto nella valutazione del giudice della prevenzione una valenza rafforzativa del la prova del carattere fittizio dell’intestazione.
Infine, il ricorso omette del tutto di confrontarsi con i rilievi relativi all’incapacità economica della donna e alla corresponsione, alla stessa, di parte del prezzo dell’immobile a titolo di donazione . Con motivazione esente da criticità giustificative e pienamente rispettosa delle acquisizioni probatorie, il decreto impugnato ha analizzato i redditi dichiarati dalla donna dal 2012 in poi, rilevando la loro totale inidoneità a consentire un accantonamento di ricchezza sufficiente per l’acquisto dell’immobile; ha, altresì, richiamato i pertinenti principi che sovraintendono all’ interpretazione ed applicazione delle norme civilistiche in materia di ricognizione del debito, sottolineando che, nel caso di specie, non vi fosse alcuna prova dell’esistenza, in capo alla ricorrente, di un credito nei confronti del proposto, sicché sono risultati privi di giustificazione gli esborsi di denaro da quest’ultimo effettuati in favore della donna; ha, infine, correttamente evidenziato che i reciproci trasferimenti di somme, pur giustificabili in base ad un intento donativo, avvaloravano la tesi di una vera e propria comunione di interessi, a sua volta dimostrativa della fittizietà dell’intestazione alla NOME dell’immobile, che, al contrario, era sempre rimasto nella piena disponibilità di NOME COGNOME.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME