Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5819 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5819 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 16/01/2025
R.G.N. 38616/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a Gioiosa Marea (ME) il 15/06/1960 avverso il decreto del 14/10/2024 della Corte di appello di Messina udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME che con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 38274 emessa in data 14 marzo 2023 la Corte di cassazione aveva annullato il provvedimento di confisca di prevenzione n. 17/15 emesso dal Tribunale di Messina in data 22 dicembre 2014 nei confronti di Tindaro Marino e confermato dalla Corte di appello di Messina in data 20 dicembre 2021; a seguito di tale annullamento la Procura generale aveva emesso, in data 16 marzo 2023, un ordine di restituzione di tutti i beni allora confiscati e il Tindaro, stante la mancata esecuzione della disposta restituzione, aveva presentato istanza alla Corte di appello di Messina per ottenere la « pronta e corretta esecuzione» di tale ordine.
Con decreto emesso in data 14 ottobre 2024 la Corte di appello di Messina, quale giudice della prevenzione, ha accolto parzialmente l’istanza, disponendo darsi «pronta ed immediata esecuzione alla restituzione» al Marino dei soli beni indicati in uno specifico elenco, ritenuti esenti da qualunque vincolo ablatorio, affermando che sui residui beni grava un diverso vincolo, cioŁ la confisca ai sensi dell’art. 240bis cod. pen., disposta nell’ambito del procedimento penale n. 983/2023 RGA, ancora in corso presso la medesima Corte di appello. I giudici della prevenzione hanno asserito che, giudicando in sede di rinvio disposto dalla sentenza n. 8217 emessa dalla Corte di cassazione in data 13 gennaio 2022 in relazione alla confisca ‘allargata’ disposta su tutti i beni del Marino a seguito della sua condanna definitiva per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, la Corte di appello di Messina ha confermato quasi integralmente la confisca disposta ai sensi dell’art. 240bis cod. pen., caduta su molti dei beni già soggetti alla confisca di prevenzione. I giudici della prevenzione hanno, perciò, disposto la immediata restituzione solo dei beni non soggetti alla
confisca ‘allargata’, non potendo neppure riconsegnarsi l’unico bene già sottoposto alla confisca di prevenzione di cui anche i giudici di merito hanno disposto la restituzione, non essendo la loro decisione definitiva.
Avverso il decreto ha proposto ricorso NOME COGNOME a mezzo del suo difensore avv. NOME COGNOME articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 8217/2022, ha annullato la confisca ‘allargata’ disposta, in origine, dal Tribunale di Messina, per cui tale vincolo Ł venuto meno ed Ł, comunque, divenuto inefficace, mentre con il decreto impugnato, emesso inaudita altera parte , la Corte di appello lo ha ritenuto ancora operante, pur in assenza di un giudicato finale e di esigenze cautelari, non indicate con un apposito provvedimento.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce il vizio di motivazione, per avere la Corte di appello, decidendo senza instaurare il contraddittorio, e quindi in violazione dell’art. 665 cod. proc. pen., respinto la richiesta di restituzione in virtø di un titolo di confisca diverso, ancora non coperto da giudicato.
Il procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato, risultando corretto, nei suoi effetti, il provvedimento impugnato.
In primo luogo deve dichiararsi l’infondatezza del secondo motivo di ricorso, che solleva una questione processuale lamentando la violazione dell’art. 665 cod. proc. pen.
Il richiamo a tale norma Ł errato. Il ricorrente sovrappone indebitamente la figura del giudice della prevenzione e quella del giudice dell’esecuzione, e le relative procedure. Il giudice che ha disposto la confisca che Ł stata annullata definitivamente dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 38274 emessa in data 14 marzo 2023, Ł la Corte di appello di Messina quale giudice della prevenzione, alla quale il ricorrente ha chiesto di dare ‘pronta e corretta esecuzione’ all’ordine di restituzione emesso dalla Procura generale presso la Corte di cassazione in data 16 marzo 2023.
Il giudice adito dal ricorrente, pertanto, Ł il giudice della prevenzione, il quale, in tema di esecuzione di una misura ablatoria, decide con decreto e senza applicare la procedura di cui agli artt. 665 e seguenti cod. proc. pen., dal momento che il richiamo a tali norme contenuto nell’art. 7, comma 9, d.lgs. n. 159/2011 deve intendersi relativo solo alla fase della cognizione e non a quella esecutiva, come stabilito, tra le altre, da Sez. 1, n. 49765 del 13/06/2018, Rv. 273968.
Il provvedimento emesso dal giudice della prevenzione e qui impugnato, inoltre, non ha un carattere decisorio ma meramente ricognitivo, avendo questi solamente dato atto del definitivo annullamento della confisca di prevenzione disposta sui beni del ricorrente e della già intervenuta emissione dell’ordine di restituzione degli stessi da parte della Procura generale presso la Corte di cassazione, ed avendo riferito le ragioni della mancata riconsegna dei beni all’originario proposto, quale avente diritto. Lo stesso ricorrente, peraltro, aveva adito il giudice della prevenzione solo al fine di ottenere la materiale esecuzione dell’ordine di restituzione dei beni già emesso, e non al fine di ottenere un provvedimento che decidesse sulla correttezza di tale ordine, e sulla permanenza o meno di un vincolo di prevenzione sui beni di cui era stata disposta la restituzione.
Non vi era alcuna ragione, pertanto, di instaurare il contraddittorio per valutare l’istanza in questione, essendo stato richiesto, ed effettivamente emesso, un provvedimento dal carattere non decisorio.
3. Anche il primo motivo di ricorso Ł infondato.
Il provvedimento di confisca ai sensi dell’art. 240bis cod. pen., emesso dal giudice della cognizione, Ł stato annullato dalla Corte di cassazione con rinvio per un nuovo giudizio, e quindi non vi Ł, ad oggi, una statuizione definitiva su tale misura ablatoria. La confisca in questione, pertanto, deve essere qualificata, allo stato, come un sequestro preventivo disposto ai fini della confisca cosiddetta allargata. I beni sottoposti a tale misura, pertanto, devono ritenersi vincolati fino alla decisione definitiva sulla confisca, come disposto dall’art. 323 cod. proc. pen., salva una diversa decisione del giudice della cognizione.
Il provvedimento impugnato, infatti, dà atto che l’ordine di restituzione emesso dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, in relazione ai beni già sottoposti alla confisca di prevenzione, Ł stato eseguito, mediante la loro consegna all’amministratore giudiziario nominato nel relativo procedimento penale, stante la permanenza sugli stessi del vincolo disposto in tale procedimento. E’ appena il caso di evidenziare che, anche qualora l’amministratore giudiziario fosse stato nominato nell’ambito della procedura di prevenzione, egli manterrebbe legittimamente il suo incarico e i suoi doveri, secondo quanto stabilito dall’art. 30, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 e dall’art. 104bis disp. att. cod. proc. pen.
Il rapporto tra la misura di prevenzione patrimoniale e la misura ablatoria disposta in un procedimento penale Ł disciplinato, infatti, dall’art. 30 d.lgs. n. 159/2011, che stabilisce esplicitamente la possibilità della contestuale sussistenza di entrambe dette misure. Nel presente caso tale contemporanea sussistenza Ł venuta meno per la sopravvenuta revoca definitiva della confisca di prevenzione, la quale, però, non spiega alcun effetto sul vincolo stabilito nell’ambito del procedimento penale n. 983/23 RGA, tuttora pendente.
Il giudice della prevenzione, pertanto, ha correttamente dato atto della permanenza di tale vincolo sui beni di cui ha fornito l’elenco nel corpo della motivazione, costituendo ciò la spiegazione della loro omessa restituzione nella disponibilità del ricorrente. L’affermazione della «limitata fondatezza ed accoglibilità, allo stato, della richiesta in executiviis così formulata dall’istante», contenuta nella motivazione del decreto impugnato, deve essere intesa, pertanto, come una mera ricognizione della sussistenza di un impedimento alla concreta riconsegna di molti dei beni già sottoposti alla confisca di prevenzione, costituito dal vincolo apposto su di essi da altra autorità giudiziaria, non avendo il giudice della prevenzione il potere di escludere o limitare il diritto del ricorrente ad ottenere la formale restituzione di tutti i beni già sottoposti alla confisca di prevenzione, a seguito della revoca definitiva di tale misura ablativa.
I beni già sottoposti alla confisca di prevenzione, pertanto, devono ritenersi liberi da tale vincolo e perciò da restituire al ricorrente, come peraltro già disposto dall’organo competente. La omessa, materiale consegna al ricorrente di molti di essi non Ł conseguente, pertanto, ad una omissione del giudice della prevenzione o ad un errato provvedimento da questi emesso, ma alla esistenza del vincolo disposto dal giudice della cognizione, sebbene ancora non definitivo.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, perchØ il provvedimento impugnato non presenta i vizi dedotti dal ricorrente, non avendo il giudice della prevenzione adottato alcuna decisione limitativa del diritto di questi alla restituzione di tutti i beni già sottoposti alla confisca di prevenzione, e non avendo egli il potere di intervenire sul vincolo disposto, su molti di tali beni, in un procedimento penale ancora in corso.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 16/01/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME