Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15665 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15665 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 21/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Bronte il DATA_NASCITA,
COGNOME NOMENOME nato a Bronte il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, NOME DATA_NASCITA a Cesarò
COGNOME NOMENOME NOME DATA_NASCITA a Bronte
NOME COGNOME NOME, NOME il DATA_NASCITA a Tortorici
COGNOME NOME, NOME il DATA_NASCITA a Tortorici
Avverso il decreto della Corte di appello di Catania del 20 giugno 2023 visti gli atti, l’ordinanza impugNOME e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
1.Con decreto del 12 giugno 2019 il Tribunale di Catania ha disposto la confisca d prevenzione di diverse utilità – RAGIONE_SOCIALE individuali, patrimonio e quote di due società semp quote in comproprietà, diritti reali, nuda proprietà e piena proprietà di diversi imm
autovetture e motocicli, titoli RAGIONE_SOCIALE e rapporti finanziari- riferite alla disponibilità d NOME COGNOME e NOME COGNOME e ritenute suscettibili di ablazione in ragione della perico sociale qualificata loro ascritta in termini di appartenenza mafiosa. In virtù di tale presu soggettivo, NOME COGNOME è stato inoltre sottoposto alla misura della sorveglianza speciale obbligo di soggiorno, esclusa per l’altro proposto perché condannato all’ergastolo.
2.Hanno interposto appello, con autonome impugnazioni, i due proposti e i terzi interessat attinti dalla confisca in questione, NOME COGNOME NOME NOME NOME COGNOME (quali intestatarie dei beni ritenuti nella sostanziale disponibilità di NOME COGNOME) nonché COGNOME NOME NOME COGNOME. E la Corte di appello di Catania, con la decisione descr in epigrafe, ha revocato la misura personale applicata a NOME COGNOME ritenendo insussisten il presupposto della attualità; ha altresì revocato la misura reale con riferimento ad alcuni c ritenendone legittima la provenienza. Per il resto ha confermato la confisca applicata in pr grado.
Avverso tale ultima decisione sono stati proposti due autonomi ricorsi. Uno a fir dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, nell’interesse dei due proposti nonché di COGNOME NOME e NOME COGNOME NOME; l’altro a firma dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME nell’interesse del solo NOME COGNOME e delle terze interessate, COGNOME NOME e NOME COGNOME.
3.1. Con il ricorso sottoscritto dall’AVV_NOTAIO si lamentano violazione di legge e assoluto di motivazione in relazione alla disponibilità dei beni in capo ai proposti, unica ritenuta in ragione del legame familiare corrente tra i terzi e i proposti, trascurando il delle difese che avevano messo in evidenza la capacità dei soggetti formali intestatari dei b ablati a sostenerne la relativa acquisizione. Si contesta, poi, il giudizio di spropo confermato senza considerare le allegazioni difensive dirette a sostenere la presenza di adegua fonti finanziarie utili a supportare le acquisizioni fatte oggetto di ablazione (avuto rigu particolare, ai numerosi contratti di mutuo e finanziamento ottenuti negli anni, le anticip di cassa, l’avvenuta erogazione di contributi RAGIONE_SOCIALE).
3.2. Con il ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO, i medesimi vizi vengono riferiti alla ri contraddittorietà tra la motivazione adottata dal decreto (con la quale si riteneva di disporre la revoca della misura con riferimento a tutti i beni indicati dal nominato perito si di lecita provenienza) e il portato del dispositivo all’uopo reso (non coincidente con tale e risultandone esclusi alcuni). Si contesta, poi, la decisione gravata per aver escluso, nel gi di proporzione legato alle acquisizioni di NOME COGNOME e NOME COGNOMECOGNOME i contributi assegnati alla società “RAGIONE_SOCIALE” e alla RAGIONE_SOCIALE per una asserita illiceità della relativa perc fondata sulla base di emergenze di indagine relative a situazioni processuali alle quali proposto che la terza interessata sono rimasti estranei e trascurando di considerare che de contributi, oltre a non essere mai stati revocati, sulla base dei medesimi titoli sono stati erogati all’amministratore giudiziario successivamente al sequestro delle utilità ch giustificavano la percezione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi meritano l’accoglimento e portano all’annullamento della decisione gravata nei termini di seguito precisati.
NOMEa premettere che il giudizio che porta alla confisca di prevenzione si muove lungo binari logici piuttosto definiti.
2.1. In primo luogo, occorre verificare sul piano storico constatativo la pericolosità soc del proposto (perché quello prognostico diviene attuale solo in caso di contestuale richiesta applicazione di una misura personale). In particolare, in funzione della confisca, va da particolare attenzione alla perimetrazione temporale delle condotte sintomatiche della pericolosità ritenuta: come ribadito dalla Corte Costituzionale ( con la sentenza n. 24 del 2019 validando le indicazioni di principio tracciate dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sente n. 4880 del 26/6/2014, COGNOME), saranno infatti confiscabili solo i beni acquisiti dal sog proposto “in un arco temporale ragionevolmente correlato a quello in cui il soggetto risulta esser stato impegnato in attività criminose” in coincidenza del quale “…si è verificato nel pass l’incremento patrimoniale che la confisca intende neutralizzare”.
2.2. Circoscritta l’area della pericolosità riferibile al proposto, occorrerà poi proceder individuazione di beni, acquisiti in coincidenza di siffatto torno temporale, che possano esse attinti dall’iniziativa di prevenzione.
Tale accertamento ha immediate connotazioni oggettive, riferibili alla puntual identificazione dei beni sottoposti al vincolo di interesse; ben più decisamente, presenta, anch e soprattutto, risvolti soggettivi, laddove le utilità da ablare risultino solo nella disponibilità del proposto, perché formalmente intestate a terzi.
In tali casi, il compito del giudice della prevenzione sarà quello di accertare se l’accusa, s quale grava il rispettivo onere probatorio, ha adeguatamente comprovato il dato della disponibilità sostanziale dei beni sequestrati ascritti solo formalmente alla titolarità dei provvedendo a filtrare il portato delle prove addotte a sostegno dell’assunto accusatorio alla lu delle allegazioni di segno contrario offerte dalla difesa del terzo. E solo nel caso in cui s prova possa ritenersi puntualmente acquisita, si potrà procedere all’ulteriore scrutinio de elementi utili a fondare positivamente l’intervento ablativo, accertando l’eventuale sproporzion tra le capacità reddituali e comunque finanziarie del proposto e i costi affrontati per l’acquisi o, in alternativa, verificandone il nesso di immediata provenienza illecita addotto e comprovat dall’accusa.
2.3. Si tratta di uno sviluppo progressivo del relativo incedere processuale caratterizza da una necessaria distinzione tra i diversi snodi logici che lo compongono, occorrendo differenziare la fase inerente all’accertamento della disponibilità dei beni da confiscare, che n sostanza vede quale contraddittore fondamentale il terzo intestatario, e quella riguardante
provenienza illecita delle utilità, nella quale recupera centralità il proposto, alla stessa str quanto accade in relazione al presupposto soggettivo della misura.
Vero è che tutti questi passaggi della verifica demandata al giudice della prevenzion risultano attraversati e sistematicamente orientati da un filo comune che li lega tra l rintracciabile nella pericolosità sociale del proposto, ragione legittimante della ragionevolez della proporzionalità della normativa che occupa anche laddove introduce regole di giudizio e soprattutto parametri logici di valutazione probatoria destinati ad incidere non poco su situazioni soggettive in gioco, sacrificate in nome dell’interesse superiore sotteso all’a ripristinatoria realizzata con l’iniziativa di prevenzione. Ma è anche vero che le verifiche in alla disponibilità sostanziale del bene e che dunque coinvolgono un terzo diverso dal proposto, per quanto influenzate dalla pericolosità di quest’ultimo, non possono essere dominate dal relativo giudizio e impongono sforzi probatori, regole valutative e scelte interpretative di sis di segno chiaramente diverso se non si intende mettere in discussione la tenuta costituzionale e convenzionale delle relative disposizioni.
Non è invece raro riscontrare – laddove l’azione di prevenzione risulti prospettata, com normalmente accade, in ragione della ritenuta sproporzione reddituale e finanziaria tra costi disponibilità del proposto, del suo nucleo familiare e dei terzi comunque incisi dalla confi una indebita crasi tra questi due diversi segmenti di giudizio, trasferendo sul terzo oneri proba e regole di valutazione che portano ad una dismetria processuale che, tuttavia, mantiene coerenza, ragionevolezza e proporzione, sul piano del bilanciamento dei valori in gioco, solo all luce del dato offerto dalla pericolosità sociale e, dunque, limitatamente alla posizione processu del proposto.
Ciò premesso, la decisione impugNOME non si attiene a tale lineare ripartizione dei sop delineati momenti valutativi.
In particolare, a fronte dei rilievi critici proposti avverso la decisione di primo grado in relazione al giudizio di disponibilità delle utilità ablate intestate ai terzi interessan risulta integralmente trascurato dalla decisione impugNOME, dando corpo ad un vizio argomentativo all’evidenza decisivo perché destinato a destrutturare radicalmente il percorso che porta alla legittima adozione della confisca.
Da qui una prima ragione di annullamento del decreto gravato, con la conseguenza che incomberà sulla Corte del merito, in risposta ai rilievi articolati in appello, affrontare, in rinvio, e se del caso superare, le criticità prospettate dalle parti, attenendosi alle su indicazioni di principio e in particolare evitando potenziali commistioni tra la verifica in que e quella, logicamente successiva e distinta, inerente al giudizio di sproporzione riferito posizione dei proposti laddove questo tema sia stato scrutinato, in primo grado, guardando al complessivo nucleo familiare dello stesso, comprensivo anche dei terzi intestatari.
Anche il giudizio di sproporzione patrimoniale tra le capacità reddituali e complessivamente riferite alla posizione dei proposti e il costo affrontato per le acqu diverse utilità attinte dalla confisca rassegna decisivi vuoti argomentativi sanzionab legittimità per la decisività degli argomenti pretermessi, oltre che per la intellegibilità del percorso giustificativo sotteso alla decisione assunta.
Sotto quest’ultimo versante, giova evidenziare come nel corso del giudizio di appe state disposte due diverse perizie: una conferita ad un perito agronomo; altra a contabile.
Il laconico argomentare della decisione gravata, non consente, tuttavia, di compr rilievo assunto e i contenuti offerti dai rispettivi elaborati, avendo la Corte del anche di precisare quale fosse, a monte, il contenuto specifico dei rispettivi mand conferiti.
Ciò che emerge è che la perizia resa dall’agronomo avrebbe riguardato un non definito giudizio valutativo diretto ad accertare “la legittima provenienza” dei be considerati dal relativo elaborato; e che in forza di quest’ultimo, alcuni cesp dissequestrati, mentre altri sono rimasti avvinti all’ablazione, senza tuttavia offri la possibilità di rintracciare la linea logica sottesa alla relativa conclusione finale
Ci si trova innanzi, in definitiva, ad una così marcata non intellegibilità argomentativo che finisce per viziare integralmente la decisione adottata. E anche so versante, sarà compito della Corte del merito, chiarire, sempre se possibile, alla puntuale e dettagliata esposizione del relativo elaborato peritale, il tenore e la linea divisoria già tracciata con le restituzioni disposte dal decreto impugnato nel le utilità rimaste avvinte alla confisca.
Con gli appelli si rivendicavano, tra le voci da computare nel giudizio di sprop sostegno della legittimità della provvista utilizzata per le relative acquisizioni, ricevuti dai proposti e dal nucleo familiare di riferimento e i contributi RAGIONE_SOCIALE agrarie, sociali e individuali, colpite, anche nei relativi riferimenti pat confisca di prevenzione.
6.1. Sul primo tema, il provvedimento impugnato tace integralmente giacché la r valutazione resa in risposta ai rilievi articolati dalle parti sul versante della r matrice patrimoniale trova un unico, indistinto e assolutamente inadeguato rifer tenore, mai dettagliato, della perizia contabile, richiamata per relationem senza neppure precisare in quale parte del detto elaborato i finanziamenti rivendicati dalle difese s considerati e per quale ragione gli stessi siano stati ritenuti indifferenti rispett giudizio inerente alla proporzione reddituale.
Anche in parte qua, coerentemente, si impone l’annullamento con rinvio al fine di col tale decisivo vuoto argomentativo.
6.2. Una soluzione diversa, di contro, va resa per i contributi RAGIONE_SOCIALE.
Vero è che la Corte del merito, nel decretarne l’indifferenza, riprende e sintetizza 3 e 4) le considerazioni spese dal Tribunale nel rimarcare le cointeressenze criminali relative attività imprenditoriali di matrice agricola coinvolte dall’ablazione, valori in quella sede, essenzialmente sul piano del giudizio di pericolosità e in particolare della pericolosità qualificata ascritta al COGNOME NOMENOME senza specifici approfond alle rifluenze che possano avere assunto in ordine alla possibilità di apprezzarne sulle poste finanziarie in discussione in funzione delle prospettive di legittima acq beni ablati.
Ma, a ben vedere, quale che sia la correttezza e anche qui la immediata intelleg tema dell’argomentare tracciato dalla Corte del merito, il rilievo da ascrivere a tali giudizio di proporzione reddituale resta estraneo a possibili ulteriori approfo legittimità e merito alla luce di una assorbente valutazione comparata tra il tenor reso in primo grado su tali voci e il contenuto dei rilievi critici prospettati dalle gravame avverso tale ultima decisione.
6.2.1. NOMEa infatti rimarcare che il decreto di primo grado, quanto ai detti cont ne ha considerato il portato, computandoli nel giudizio di proporzione, relativa posizioni destinate a ruotare intorno alla figura di NOME COGNOME, contabilizzandoli comunque in grado di non influire sul giudizio finale perché assorbiti dalle passivit nei medesimi periodi di percezione da parte dell’azienda agricola facente capo all NOME ( si veda pag. 33 del decreto di primo grado e i relativi prospetti riepiloga per anno hanno considerato tali voci).
E tanto rende la relativa contestazione difensiva aspecifica perché, sia in appell il presente ricorso (a firma dell’AVV_NOTAIO), estranea ad un confronto specifico con tale valutazione assorbente.
6.2.2. Ad una soluzione non diversa si perviene con riferimento alla posizion NOME COGNOME, rispetto alla quale il Tribunale ebbe a motivare, nel negare rilievo a attribuendo un assorbente significato ad altra causale giustificativa della computabilità di tali voci: la condanna del COGNOME per associazione mafiosa avvenuta la successiva applicazione della misura di prevenzione personale per la detta app intervenuta nel 2012 , fattori che avrebbero precluso al proposto e ai suoi familiari percepire legittimamente i detti contributi ai sensi dell’art. 67, commi 1, letter d.lgs. n. 159 del 2011 sin da 2005 (si veda pagina 55).
A fronte di tale pregiudiziale valutazione, diretta a raffigurare l’illiceità della come fattore invalidante dell’utile computo della stessa nel relativo giudizio di reddituale e finanziaria, la difesa (con l’appello a firma dell’AVV_NOTAIO particolare la pagina 26) ebbe a contrapporsi in termini di aspecificità estrinseca: senza confrontarsi con l’indicazione assorbente resa dal Tribunale (per l’appunto illecita della detta percezione) e limitandosi a rivendicare il dato, ininfluente ris
del decreto appellato, della avvenuta contabilizzazione di tali voci, mai materialment senza soffermarsi, inoltre, sulla possibile incidenza di tali contributi per gli ann
2005.
Da qui l’evidente inammissibilità della censura in questione prospettata con l’ap ben può essere stigmatizzata ora per allora in sede di legittimità e che, quale che s offerta dalla Corte territoriale, travolge in radice anche la doglianza veicola dall’odierno ricorso.
7.Alla luce delle superiori considerazioni, si impone l’annullamento del provve gravato con rinvio alla Corte territoriale al fine di colmare i vuoti argomentatavi sopr
P.Q.M.
Annulla il decreto impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di in diversa composizione.
Così deciso il 21 febbraio 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente