Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40939 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40939 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME nato a MAZARA DEL VALLO il DATA_NASCITA avverso il decreto del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; il lette le richieste del PG NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che ricorso venga dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Palermo, con decreto emesso il 9 novembre 2022, per quanto qui rileva, ha integralmente confermato il provvedimento del 14 giugno 2019, con cui il Tribunale di Trapani aveva disposto la confisca di prevenzione di plurimi beni immobili (anche pro quota) e mobili registrati di proprietà di NOME COGNOME.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, articolando quattro motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge (artt. 1, 4, 19, 20 e 24, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; artt. 125, 192 e 546 cod. proc. pen.; 12quinquies I. 7 agosto 1992, n. 356) e carenza di motivazione, in relazione alla (asseritamente omessa) valutazione delle prove documentali prodotte dal ricorrente, idonee, secondo la difesa, a disarticolare l’impianto argomentativo del decreto di primo grado, per quel che concerne la pericolosità sociale e la sua delimitazione cronologica, la sussistenza dei reati di trasferimento fraudolento dei valori e la sproporzione tra i redditi di NOME e i beni da lui acquistati o posseduti.
2.2. Con il secondo motivo, la difesa rileva la violazione di legge (art. 24, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011) e la carenza di motivazione, poiché il decreto di confisca è stato emesso dal Tribunale di Trapani oltre i termini di legge, in difetto di proroghe ritualmente disposte.
2.3. Con il terzo motivo, la difesa censura – sotto il profilo della violazione di legge (art. 24, comma 2, e 27, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011) e della carenza di motivazione – l’emissione del decreto di confisca da parte della Corte di appello di Palermo oltre il termine massimo di efficacia del sequestro, anche tenuto conto delle sospensioni intervenute.
2.4. Il quarto motivo è diretto ad eccepire la violazione di legge (1, 4, 40, 24 e 25, d.lgs. n. 159 del 2011; 125, 192 e 546 cod. proc. pen.; 12-quinquies I. 7 agosto 1992, n. 356) e la carenza di motivazione, in ordine alla mancata revoca della confisca per equivalente ovvero comunque alla mancata sostituzione con le somme di denaro indicate dal ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi manifestamente infondati, generici e non consentiti.
Il primo motivo di impugnazione, a fronte della apparente ampiezza di argomenti, è articolato su motivi generici e, comunque, mirati ad un’impossibile rivalutazione del merito delle singole questioni affrontate.
Nel procedimento di prevenzione, ai sensi degli artt. 10, comma 3, e 27, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, di modo che può denunciarsi esclusivamente il caso di motivazione inesistente o meramente apparente. Restano dunque escluse dal novero dei motivi consentiti in sede di legittimità quelle doglianze proposte sotto l’abito della carenza di motivazione, ma che si fondino invece semplicemente sulla deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi, viceversa presi in considerazione dal giudice o comunque assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260246; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 279435).
La Corte palermitana ha ampiamente ricostruito – in maniera coerente con le emergenze procedimentali (in particolare, attesa l’autonomia del procedimento di prevenzione, la sentenza di prescrizione emessa il 24 novembre 2021 dal Tribunale di Marsala, e il relativo materiale probatorio, in relazione ai reati di trasferimento fraudolento di valori, contestati in concorso con il padre) e condividendo il percorso argomentativo dei giudici di primo grado – l’inquadramento nella categoria criminologica tipizzante ex art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 (tenuto conto della responsabilità per plurimi delitti ex art. 512-bis cod. pen., accertati con sentenza di prescrizione), la pericolosità sociale del ricorrente (prestanome del padre, affiliato a RAGIONE_SOCIALE, così da eludere, tramite l’intestazione fittizia, vincoli e controlli idonei a ostacolare l’occultamento e il reimpiego dei proventi dell’attività usuraria posta in essere dal genitore, garantendogli libero accesso ai rapporti bancari e finanziari), la sperequazione quale indizio della illecita provenienza dei beni (secondo quanto emerge dalle certosine verifiche tecnico-contabili, ben riassunte nello specchietto alle pp. 33-34, con successiva puntuale risposta alle contestazioni della difesa), la perimetrazione temporale della suddetta pericolosità (circoscritta al periodo 2001-2012, dall’assunzione da parte di NOME COGNOME della gestione concreta dell’impresa del figlio sino all’ultima condotta delittuosa contestata), la mancanza di presupposti per revocare il provvedimento ablatorio per equivalente ovvero procedere alla sostituzione (per la solida ragione che erano rimaste mere dichiarazioni di intenti gli impegni del ricorrente a versare le somme necessarie).
Per il resto, è appena il caso di osservare, in via generale, come, l’omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell’impugnazione non dia luogo a mancanza di motivazione, ogni qualvolta (come nel caso di specie), pur in mancanza di un’espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione, in quanto incompatibile con la struttura e con l’impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (cfr., ex pluribus, da ultimo, Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593).
Non può dunque ravvisarsi alcuna violazione di legge, proponendo il ricorrente, nella reiterazione di censure già disattese da entrambi i giudici di merito, soltanto una – non consentita – diversa lettura delle risultanze procedimentali.
‘È altresì manifestamente priva di fondamento la censura inerente alla tardiva emissione del decreto del Tribunale.
2.1. Lamenta il ricorrente l’inefficacia del sequestro, non essendo stato emesso il provvedimento di confisca entro il termine di un anno e sei mesi previsto
dall’art. 24, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, non potendosi tener conto, a suo dire, della asseritamente abnorme durata della sospensione per l’espletamento della perizia.
I giudici di merito avevano entrambi correttamente rilevato come la proposta di applicazione fosse stata avanzata il 20 maggio 2016 e quindi in data antecedente alla modifica del citato art. 24, comma 2, in forza dell’art. 5, comma 8, lett. b), I. n. 161 del 2017, di modo che, ai sensi dell’art. 36, comma 3, della medesima legge, non si applicava la più stringente nuova sequenza procedimentale. In particolare, la sospensione «per l’espletamento di accertamenti peritali sui beni» era ritualmente protratta «per il tempo necessario», coerentemente con la norma previgente, e non, come prevede la disposizione attuale, «per un tempo non superiore a novanta giorni». Si tratta comunque di una specifica e autonoma causa di sospensione dei termini di efficacia del sequestro, distinta rispetto alle proroghe previste nel medesimo comma, che opera di diritto e «per tutta la durata delle operazioni peritali» (Sez. 6, Sentenza n. 12529 del 2019, COGNOME, non massimata). Il contributo conoscitivo offerto dai periti non può che intendersi, con ogni evidenza, comprensivo degli incombenti dibattimentali funzionali all’acquisizione nel pieno contraddittorio tra le parti delle sue dichiarazioni dirette a veicolare nel processo le sue riflessioni conclusive (cfr. Sez. 2, n. 19134 del 17/03/2022, COGNOME Noia, Rv. 283187, secondo cui, in tema di prova scientifica, il diritto al contraddittorio deve essere tutelato in tutte le fasi che ne caratterizzano la formazione, anche mediante esame e controesame dei tecnici in dibattimento).
2.2. Ciò premesso, il ricorrente evita erroneamente di computare i numerosi periodi di sospensione del procedimento davanti al Tribunale.
La verifica di tali sospensioni, consentita a questa Corte, quale giudice del fatto processuale, consente di ricostruirne l’andamento nei termini che seguono.
L’immissione in possesso dell’amministratore giudiziario è avvenuta 9 febbraio 2017. Partendo da questo dies a quo, il termine ordinario sarebbe venuto a scadere il 9 agosto 2018, ma occorre tenere conto:
della sospensione dal 31 maggio 2017 (udienza conferimento incarico) al 7 marzo 2018 (deposito dell’elaborato peritale), per complessivi 280 giorni;
della sospensione dal 7 marzo 2018 (richiesta della difesa di termine per esame della relazione) al 9 maggio 2018 (esame dei periti) e all’il luglio 2018 (prosecuzione esame periti), per complessivi 126 giorni;
della sospensione dall’Il luglio 2018 al 3 ottobre 2018 per impedimento dei proposti, per complessivi 92 giorni;
della sospensione dal 3 ottobre 2018 (prosecuzione esame dei periti) e al 14 dicembre 2018 (conclusione esame periti), per complessivi 72 giorni.
Il termine decadenziale è dunque rimasto sospeso per un totale un totale di 562 giorni, con conseguente protrazione del termine ultimo al 22 febbraio 2020
Il Tribunale si è riservato la decisione il 14 giugno 2019 e ha depositato la motivazione il 9 settembre 2019, quando il termine ultimo non era ancora spirato (anche senza tenere conto della ulteriore sospensione ex art. 24, comma 2, d.lgs. 159 del 2011 e 304, comma 1, lett. c) e c-bis), e comma 2 – per la pendenza del termine di novanta giorni per il deposito del provvedimento finale ai sensi del precedente art. 7, commi 10-sexies e 10-septies).
L’appello nell’interesse di NOME COGNOME avverso il suddetto provvedimento di prevenzione è stato proposto il 25 ottobre 2019. Il termine legale di diciotto mesi, in data 10 febbraio 2021, è stato formalmente prorogato di sei mesi, ex art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011.
Come correttamente rilevato dal Procuratore generale, rileva poi, in primo luogo, la sospensione ex lege nei confronti di tutti i soggetti interessati, ai sensi dell’art. 24 comma 2, richiamato dall’art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159 del 2011, per il tempo intercorso tra la morte del proposto NOME COGNOME (17 agosto 2020), fino all’identificazione e alla citazione degli eredi o aventi causa, nei confronti dell’ultimo dei quali la Corte di Appello ha disposto integrarsi il contraddittorio all’udienza del 10 febbraio 2021, rinviando a tale scopo al 12 maggio 2021. Su richiesta della difesa, è stato poi disposto un rinvio, in attesa della definizione del procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Marsala (non riconducibile, pertanto, al pari dei successivi, alla nozione di rinvio «per termini a difesa», per quanto latamente interpretata; cfr. Sez. 5, n. 4951 del 10/12/2021, dep. 10/02/2022, COGNOME, Rv. 282895), con conseguente ulteriore sospensione dall’udienza del 12 maggio 2021 all’udienza del 27 ottobre 2021, e da questa alla successiva udienza del 23 febbraio 2022. Ulteriori sospensioni seguono per il provvedimento di rinvio nell’udienza del 23 febbraio 2022, su richiesta della difesa, che aveva precisato di essere impegnata nella data dell’udienza di rinvio originariamente fissata (23 marzo 2022), fino all’udienza del 13 aprile 2022, nonché per il rinvio disposto all’udienza del 15 giugno 2022, ancora su richiesta della difesa, che aveva precisato di essere impegnata nella data dell’udienza di rinvio originariamente fissata (29 settembre 2022), fino all’udienza del 9 novembre 2022. Infine, si registra un’ultima sospensione per tutto il tempo intercorrente dall’udienza finale del 9 novembre 2022 alla data di deposito del decreto conclusivo del procedimento di appello (13 gennaio 2023), per effetto del provvedimento adottato nella stessa udienza che indicava il termine di novanta giorni per il deposito della motivazione, in applicazione del citato comma 10septies dell’art. 7. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La durata di tali sospensioni, che va a sommarsi al semestre di proroga, supera abbondantemente i due anni. Il decreto della Corte è stato dunque tempestivamente depositato.
Prive di specificità, e comunque manifestamente infondate, sono anche le censure esposte nel quarto motivo, che contestano la mancata sostituzione dei beni sottoposti a vincolo con le somme offerte dal ricorrente.
La Corte siciliana ha congruamente chiarito che sono rimaste mere dichiarazioni di intenti le affermazioni del ricorrente e di terzi in merito alla volontà di versare il tantundem in contanti onde liberare i beni sottoposti a vincolo e che era comunque impossibile procedere ritualmente alla revoca, dovendosi necessariamente agire per equivalente nell’impossibilità di ablazione dei beni illecitamente acquisiti.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall’impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 settembre 2023