Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5456 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5456 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata a VERONA (ITALIA) il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto emesso il 29 maggio 2025 la Corte di appello di Venezia, sezione misure di prevenzione, ha respinto l’appello presentato da NOME COGNOME avverso il provvedimento, in data 17 ottobre 2024, con cui il Tribunale di Venezia aveva disposto la confisca dell’immobile di sua proprietà ubicato in Verona, INDIRIZZO, nell’ambito del procedimento di prevenzione più complesso promosso nei confronti del padre, NOME COGNOME, e del fratello, NOME COGNOME, ritenuti socialmente pericolosi, ai sensi dell’art. 4, lett. a) e b),
d.lgs. n. 159 del 2011. Precisamente, NOME COGNOME è stato ritenuto capo di un’articolazione locale della ‘ndrangheta, promanazione della cosca calabrese “RAGIONE_SOCIALE” operante nel comune di Isola di Capo Rizzuto, nonché di una parallela associazione dedita al narcotraffico. La sua pericolosità, sul piano cronologico, si è protratta dal 1998 ad oggi.
NOME COGNOME ricorre per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, articolando due motivi, alla cui esposizione premette un ampio preambolo dedicato alle carenze del percorso argomentativo del decreto impugnato, alla nozione di disponibilità necessaria ai fini della confisca di prevenzione su beni di proprietà dei figli non conviventi del proposto, all’onere della prova gravante sulle parti nel procedimento di prevenzione e alla necessaria perimetrazione temporale della pericolosità sociale del proposto secondo criteri di ragionevolezza.
2.1. Con il primo motivo denuncia violazione dell’art. 10, in relazione agli artt. 23 e 24, d.lgs. n. 159 del 2011 nonché apparenza di motivazione.
Lamenta che la Corte di appello, discostandosi dai principi affermati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto la formale proprietaria del bene confiscato non legittimata a proporre questioni giuridiche relative alla “proporzionalità del valore dei beni ovvero sulla provenienza dei beni ovvero la pericolosità sociale”.
Avrebbe dovuto, invece, ritenere la terza interessata legittimata a documentare la “propria capacità reddituale in relazione anche al valore del bene oggetto di ablazione “
2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 10, in relazione all’art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011 e all’art. 42 Cost. nonché dell’art. 24 cit. nonché apparenza di motivazione in punto di disponibilità del bene in capo al proprietario e di sperequazione economica per la terza interessata.
2.2.1. La Corte di appello, ponendosi in contrasto con i principi affermati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, ha desunto la disponibilità dell’immobile in capo al proposto sul mero rapporto di parentela con la figlia, formale intestataria, nonostante la difesa abbia documentato la capacità di quest’ultima di produrre redditi leciti propri.
Nel caso della disponibilità da parte del terzo – figlio del proposto non può trovare applicazione la presunzione della disponibilità del bene, pur formalmente intestato al familiare, in capo alla persona pericolosa.
Altrettanto illegittimamente, il provvedimento impugnato ha posto a carico della ricorrente, titolare di redditi leciti, l’onere di dimostrare la disponibil concreta dell’immobile, di cui è intestataria, ed ha ritenuto sovrapponibile la nozione di “utilizzo momentaneo” del bene con quella di disponibilità che è più
ampia e non può essere integrata dall’occasionale uso dell’abitazione per di più durante il periodo del COVID in assenza di elementi dimostrativi di un potere di decisione e di totale controllo sul bene.
2.2.2. La Corte di appello ha illegittimamente esteso l’accertamento del requisito della sproporzione economica tra redditi lecitamente percepiti e risorse utilizzate per l’acquisto del bene oggetto di accertamento patrimoniale, previsto per il proposto socialmente pericoloso, all’odierna ricorrente che è una terza interessata, titolare di redditi leciti, mai indagata o comunque interessata alle indagini relative alla misura di prevenzione.
Il provvedimento impugnato, pertanto ha violato il principio giurisprudenziale in forza del quale non può porsi a carico del terzo, ritenuto fittizio intestatario dei beni oggetto della richiesta di confisca, l’onere probatorio di dimostrazione della legittima provenienza delle risorse utilizzate per l’acquisto, non essendo soggetto portatore di pericolosità. Incombe, infatti, sull’accusa la dimostrazione di tutte le condizioni legittimanti l’ablazione; quindi, anche della fittizia intestazione; mentre per il terzo è sufficiente la mera allegazione di fatti, situazioni o eventi, riscontrabili, che ragionevolmente siano atti ad indicare la lecita provenienza dei beni oggetto di richiesta di misura patrimoniale.
L’accusa non ha offerto alcun elemento dimostrativo sia dell’incapacità economica di NOME sia della disponibilità del bene in capo al proposto ed ha illegittimamente applicato al terzo estraneo la metodologia del calcolo della sperequazione riservata al proposto, senza nemmeno vagliare criticamente la documentazione prodotta dalla terza interessata attestante: – l’elargizione del mutuo bancario “con agevolazione CONSAP” prevista per le giovani coppie; – le condizioni precarie in cui versava l’immobile al momento dell’acquisto, tali da richiedere l’esecuzione, mai realizzata, di ingenti lavori straordinari; il versamento sulla carta PostePay della COGNOME dello stipendio del coniuge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel suo complesso passibile di rigetto.
Il primo motivo, relativo alla denegata legittimazione della ricorrente a proporre questioni in tema di provenienza delle risorse impiegate per l’acquisto dell’immobile confiscato, proporzionalità delle risorse lecite disponibili rispetto al valore del bene e di pericolosità sociale del proposto, è manifestamente infondato.
1.1. Le Sezioni unite di questa Corte nella sentenza n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, hanno chiarito, ribadendo un principio già prevalente nella giurisprudenza di legittimità, che nel caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare cp. i t,
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esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto.
Secondo la condivisibile ricostruzione dell’organo nomofilattico «i terzi restano tali anche sul piano del rito, giacché la loro legittimazione (ancor prima di qualsiasi richiamo alla categoria dell’interesse) è circoscritta alla posizione di diritto sostanziale che essi vantano sui beni oggetto del sequestro e del futuro provvedimento ablatorio di confisca».
La contestazione da parte del terzo della sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura di prevenzione patrimoniale nei confronti del proposto (quali la condizione di pericolosità dello stesso, la sproporzione tra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, la legittima provenienza del bene e la perimetrazione temporale dell’acquisto da parte del proposto), oltre a provenire da soggetto non legittimato, sarebbe, comunque, sorretta da un interesse di mero fatto, derivante indirettamente dall’esito della procedura principale.
D’altra parte, l’esegesi volta ad escludere che l’intervento partecipativo del terzo possa estendersi fino a contestare i presupposti applicativi della misura trova conferma anche nelle fonti internazionali e nel diritto unionale che evidenziano una marcata differenziazione tra chi viene assoggettato, in quanto ritenuto autore dell’illecita accumulazione patrimoniale, alla procedura giurisdizionale destinata a concludersi con la statuizione sulla confisca, nelle sue diverse configurazioni e i reali proprietari dei beni, quali soggetti terzi ai quali deve essere assicurata una specifica tutela tesa a salvaguardare la propria posizione.
1.2. La Corte di appello non si è discostata dai rammentati principi.
Lungi dall’escludere che l’odierna ricorrente, nella qualità di terza interessata, sia legittimata a dimostrare di essere l’effettiva titolare del bene anche perché dotata di risorse finanziarie sufficienti, ha esaminato le allegazioni difensive, pervenendo alla conclusione, cui è estranea l’applicazione di qualunque presunzione, che la stessa non aveva, nella sua disponibilità, redditi di provenienza lecita sufficienti per operare l’acquisto dell’immobile anche considerando le garanzie necessarie per stipula del mutuo bancario ed il pagamento delle rate per la restituzione del capitale.
Il secondo motivo, relativo sia alla disponibilità dell’immobile in capo al proposto anziché alla terza interessata sia alla capacità di quest’ultima, quale reale proprietaria, di produrre redditi leciti sufficienti per operare l’acquisto, è privo di pregio.
2.1. In tema di oneri probatori gravanti sul terzo al fine di confutare la fittizietà dell’intestazione, è pacifico che incombe sull’accusa l’onere di provare l’esistenza di situazioni idonee ad avallare concretamente il carattere puramente formale di
detta intestazione, e, corrispondentemente, la disponibilità effettiva dei beni da parte del proposto. Ciò in quanto – laddove non operino le presunzioni di fittizietà, pur sempre relative, di cui al secondo comma dell’art. 26 d.lgs. n. 159 del 2011 deve applicarsi la disciplina generale sulla prova della disponibilità indiretta dei beni in capo al soggetto proposto, in ossequio a quanto previsto dall’art. 20 d.lgs. cit., secondo cui il Tribunale ordina il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta «risulta» poter disporre direttamente o indirettamente (Sez. 1, n. 6745 del 05/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280528 – 01; Sez. U, n. 12621 del 22/12/2016, dep. 2017, COGNOME, non mass. sul punto, che richiama, sul tema, Sez. 2, n. 6977 del 09/02/2011, Battaglia, Rv. 249364 – 01).
L’esistenza di situazioni che avallino concretamente l’ipotesi del carattere puramente formale dell’intestazione, funzionale alla esclusiva finalità di favorire il permanere del bene in questione nella effettiva ed autonoma disponibilità di fatto del proposto – caratterizzata da comportamenti “uti dominus” di quest’ultimo, in contrasto con l’apparente titolarità del terzo – dev’essere accertata con indagine rigorosa, intensa ed approfondita, avendo il giudice l’obbligo di spiegare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia, sulla base non di sole circostanze sintomatiche di spessore indiziario, ma di elementi fattuali, connotati dai requisiti della gravità, precisione e concordanza ed idonei, pertanto, a costituire prova indiretta dell’assunto che si tende a dimostrare.
Il terzo, che non è il soggetto portatore di pericolosità, ha un onere, risultante del suo concreto interesse difensivo, di allegazione che consiste nel confutare la tesi accusatoria, secondo la quale egli è un mero intestatario formale, ed indicare elementi fattuali che, nel superare gli elementi addotti dall’accusa, dimostrino che quel bene è di sua proprietà e nella sua esclusiva disponibilità.
Rispetto a tale thema probandum il diritto di difesa del terzo non incontra limitazioni di sorta allorché l’indicazione probatoria sia volta a contestare le circostanze indotte dall’accusa che riverberano sul fatto costitutivo del diritto fatto valere.
L’ambito di allegazione da riconoscersi al terzo deve essere il più ampio possibile, altrimenti rendendosi privo di contenuto il diritto azionabile, e deve comprendere tutti i fatti positivi anche contrari o presuntivi rispetto a quelli su cui si fonda la ritenuta disponibilità del bene in capo al proposto. Non solo, pertanto, circostanze volte a dimostrare di avere sostenuto, iure proprio e con esclusione di qualsiasi interferenza determinata dai proventi illeciti del proposto, l’acquisto del bene, ma anche quelle dirette a contestare la valenza indiziante degli elementi ricostruttivi e dichiarativi in forza dei quali si sostiene che l’intestazione del bene sia avvenuta nomine alieno (Sez. U. n. 30355 del 27/03/2025, cit. in motivazione).
2.2. Ai fini della dimostrazione della fittizietà dell’intestazione del bene, possono essere utilizzati anche elementi dimostrativi dell’assenza nel patrimonio del terzo di risorse finanziarie sufficienti al suo acquisto, nonché della sproporzione tra il valore del bene assoggettato alla confisca ed i redditi percepiti dal terzo.
Tale sproporzione può essere legittimamente accertata utilizzando gli stessi criteri utilizzati per il proposto.
L’unica differenza individuata dalla giurisprudenza di legittimità riguarda l’evasione fiscale: mentre è pacifico che, in tema di confisca di prevenzione ex art. 24 d.lgs. n. 159/2011, il proposto non può giustificare la sproporzione tra i beni posseduti e le attività economiche adducendo proventi da evasione fiscale (cfr. Sez. U, n. 33451/2014, cit., resa in tema di pericolosità qualificata di tipo mafioso, già anteriormente alla novella ex lege 17 ottobre 2017, n. 161, che ha aggiunto all’art. 24 il seguente testo, recependo detto approdo ermeneutico: «In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale»), è oggetto di contrasto se possa fare lo stesso il terzo interessato allorché intenda rivendicare la disponibilità dei beni che si assume essere in capo al proposto .
Secondo l’orientamento più rigoroso, il terzo può provare di avere acquisiti i beni anche in forza di disponibilità tratte dall’evasione fiscale; fermo restando che, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà disporsi nella sede propria una ablazione nei suoi confronti il relazione alle sue condotte, e alla sua pericolosità sociale (Sez. 5, n. 17822 del 28/01/2025, COGNOME, Rv. 288127 – 01; contra Sez.1, n. 12629 del 16/01/2019, Macrì Rv. 274988 – 01).
Per i terzi contemplati dall’art. 19 d.lgs. 159 del 2011 (ossia il coniuge, i figli ed i conviventi del proposto) il diverso parametro dell’accertamento giudiziale della disponibilità, in capo al proposto, dei beni a loro formalmente intestati non limita però le loro allegazioni volte a offrire indicazioni della sussistenza di risorse economiche proprie.
Le presunzioni di cui all’art. 26, comma 2, d. Igs. 159/2011 secondo Sez. U, n. 12621 del 22/12/20162016, dep. 2017, COGNOME, introducono «… un’inversione dell’onere della prova a carico del terzo, intestatario formale, che deve dimostrare il carattere reale, non fittizio, dell’atto di disposizione, deducendo la fonte dei mezzi di pagamento o della capacità reddituale idonea a giustificare l’acquisto con risorse proprie e commisurate al valore del bene. Se la prova è fornita, la confisca non può essere pronunciata perché il bene deve reputarsi appartenere effettivamente al terzo (anche se il proposto può subire, comunque, la confisca per equivalente); se la prova non è fornita, il giudice ordina la confisca, perché il bene si presume del proposto, e dichiara la nullità dell’atto di trasferimento. L’art. 26, comma 2, lett. a), in particolare, introduce nel sistema
un’ulteriore presunzione, dotata di propria autonomia, che non fa venire meno quella prevista dall’art. 19, comma 3, d.lgs. cit.»). Tanto più che l’art. 26, comma 2, cit. pone le presunzioni per gli atti di trasferimento «esclusivamente realizzati dal soggetto portatore di pericolosità» e non per gli acquisti di beni, da parte dei terzi interessati, come si trae da quanto chiarito dalle Sezioni Unite a proposito dell’applicabilità di esse agli atti dispositivi degli eredi del proposto». L’eventuale non operatività delle regole sulle presunzioni di fittizietà in questione «comporta l’applicazione della disciplina generale sulla prova della disponibilità indiretta dei beni in capo al soggetto proposto, secondo quanto previsto dagli artt. 20-24, d.lgs. cit.».
2.3. In sintonia con tali principi, il provvedimento impugnato ha ritenuto accertato con motivazione, tutt’altro che “inesistente o meramente apparente” (cfr. Sez. U., n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246 – 01), la disponibilità dell’immobile confiscato in capo al proposto e l’assenza in capo alla figlia, formale intestataria, di risorse autonome sufficienti a giustificare l’acquisto.
Al riguardo, la Corte distrettuale, rispondendo alle doglianze difensive in larga parte riproposte con il ricorso, ha pertinentemente osservato che:
il proposto deteneva ben tre mazzi di chiave della porta di ingresso evidentemente perché legato all’abitazione da una relazione non occasionale; al contrario, l’odierna ricorrente, pur formale proprietaria, non solo risiedeva con il suo nucleo familiare a migliaia di chilometri di distanza, esattamente nel comune di Isola di Capo Rizzuto, ma non aveva nemmeno allegato le ragioni che l’avevano determinata ad acquistare l’immobile senza utilizzarlo in alcun modo, neanche concedendolo in locazione.
l’odierna ricorrente, nel periodo immediatamente precedente e successivo all’acquisto dell’immobile (avvenuto nel 2018), precisamente dal 2015 al 2020, aveva percepito esclusivamente redditi da lavoro esigui e, comunque, di entità tali da non consentirle di formare la provvista destinata al pagamento, anche rateale, del prezzo, non potendosi nemmeno considerare i redditi provenienti dal coniuge, NOME COGNOME, posto che il matrimonio era stato contratto un anno e mezzo dopo la stipula del contratto di compravendita e che, nel periodo di interesse, non sono stati documentati trasferimenti di denaro dal COGNOME in favore della RAGIONE_SOCIALE.
in assenza di specifiche deduzioni, per determinare le spese di sostentamento del nucleo familiare del proposto, ai fini della valutazione della sproporzione tra redditi dichiarati ed il valore degli acquisti effettuati, sono stati correttamente utilizzati i dati ISTAT (cfr. Sez. 2, n. 36833 del 28/09/2021, Caroppo, 282361 – 01). 9
la plausibile inattendibilità del prezzo riportato nel rogito di acquisto dell’immobile, euro 70.000,00, è irrilevante stante l’esiguità dei redditi percepiti della formale proprietaria del bene;
la documentazione attestante la necessita di lavori di manutenzione sull’immobile è anch’essa irrilevante perché non fornisce alcuna informazione sulle risorse con cui RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto farvi fronte.
Il ricorso deve essere dunque rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in Roma 21 gennaio 2026.