Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 48466 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 48466 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a RAGIONE_SOCIALE il DATA_NASCITA
avverso il decreto RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Bologna del 07/04/2023;
visti gli atti e il decreto impugnato; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore gener NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FA’TTO
La Corte di appello di Bologna con decreto emesso in data 7 aprile 2023 (motivazione depositata il successivo 29 giugno) ha confermato il decreto del Tribunale di Bologna – Sezione Misure di prevenzione, depositato il 14 ottobre 2022, che ha applicato a COGNOME NOME la misura di prevenzione personale RAGIONE_SOCIALEa sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, per la durata di ann tre, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza, e la misura di prevenzione reale RAGIONE_SOCIALEa confisca dei beni già in sequestro in forza di decreto del medesimo Tribunale del 16 giugno 2022.
Avverso il decreto di appello ricorre, tramite il proprio difensore, il proposto, deduce tre motivi.
2.1. Nei primi due motivi si eccepisce violazione di legge (sub specie di motivazione inesistente e/o meramente apparente) del decreto impugnato in relazione a due distinti profil attinenti: a) al diniego opposto alla richiesta, formulata nei motivi di appello, di proc all’esame del COGNOME, di NOME NOME – convivente del predetto – e del consulente di pa dottor COGNOMECOGNOME mancato esame che, si sostiene, ha compresso ed annullato “il pieno esercizio del diritto di difesa nella sua manifestazione dinamica più importante, e cioè il diritto alla pro alla illegittima immutazione del fatto contestato, dal momento che la richiesta di applicazione misura di prevenzione non faceva riferimento all’acquisto, avvenuto nell’anno 2005, di un immobile, intestato alla NOME e asseritamente frutto RAGIONE_SOCIALE‘impiego del provento di del commessi dal proposto; acquisto su cui, invece, si è fondata la decisione dei giudici di merito
2.2. Con il terzo motivo il ricorrente deduce il mancato rispetto da parte del decr impugnato dei principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in merito alla “interpret tassativizzante” dei requisiti che contrassegnano la pericolosità, con specifico riguardo contrasto con la “necessaria perimetrazione del periodo sospetto” e con l’esigenza di “calibrar l’indagine su ogni singolo cespite acquistato al fine di verificare l’ipotetico squilibrio tra attivi e passivi del patrimonio”. A tale riguardo, si fa anche riferimento ad una carenz motivazione del decreto impugnato, relativa al mancato confronto con la deduzione contenuta nell’atto di appello circa la “effettiva percezione da parte del COGNOME RAGIONE_SOCIALEa somma di 668.287 euro a titolo di risarcimento del danno da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE“.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Come più volte questa Corte ha precisato, «Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicchè il vizio di travisamento RAGIONE_SOCIALE prova per omissione ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanz decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erron da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legg (ex multis, Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Pg c. Noviello, Rv. 279435 – 01).
2.1. Nella specie, il decreto impugnato non presenta tale vizio. Invero, con motivazion certamente non inesistente o apparente, viene anzitutto chiarito che non vi è motivo pe procedere in sede di gravame all’istruttoria richiesta dall’appellante, atteso che già in p grado è stata prodotta idonea documentazione difensiva; motivazione, questa, che risulta idonea a dar conto RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del potere discrezionale spettante al giudice di appello ai sensi del 603 cod. proc. pen. (tenuto altresì conto che questa Sezione ha già ritenuto che «Nel procedimento di prevenzione, il giudice d’appello che intenda riformare “in peius” la decisione rigetto RAGIONE_SOCIALEa proposta adottata in primo grado non è tenuto a procedere alla rinnovazione
RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 603 cod. proc. pen., né ad una motivazione rafforzata del de di appello»: Sez. 6, n. 45111 del 19/07/2017, COGNOME, Rv. 271395 – 01).
2.2. La Corte territoriale ha poi respinto l’eccezione relativa alla dedotta “immutazione fatto contestato”, in quanto già nella proposta di applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura di prevenzione e stato articolato il tema RAGIONE_SOCIALE‘immobile acquistato formalmente dalla NOME, ma con provvista de NOME, di cui si assumeva l’illecita provenienza, di tal che l’interessato “era al corrent l’acquisto di detto immobile e il ricavato RAGIONE_SOCIALEa sua successiva vendita avrebbero potuto esser posti a fondamento del giudizio di sproporzione patrimoniale, sicchè tempestivamente egli è stato messo nelle condizioni di esercitare le prerogative difensive sul punto, senza alcuna lesion del principio di correlazione tra accusa e decisione”. Tale argomentazione risulta coerente con quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel procedimento di prevenzione deve essere sempre garantito il contraddittorio sugli elementi fattuali sintomatici de pericolosità sociale, il che implica che detti elementi non possono essere individuati dal giud ma devono essere introdotti nel procedimento già in sede di formulazione RAGIONE_SOCIALEa proposta e che al proposto, una volta apertosi il procedimento, deve essere sempre consentito di controdedurre (Sez. 1, n. 8038 del 05/02/2019, COGNOME, Rv. 274915 – 01; Sez. 1, n. 32032 del 10/06/2013, Rv. 256451).
3. Per quanto poi concerne i profili relativi alla pericolosità sociale e, in partico circostanza che il proposto appartiene alla categoria di “coloro che vivono abitualmente in tut o in parte dei proventi RAGIONE_SOCIALEe attività delittuose”, la Corte territoriale ha evidenziato: a) ch è stato condannato per molteplici delitti di truffa, ricettazione e contraffazione di opere d distribuiti per un lungo periodo di tempo, compreso tra il 1994 e il 2021 (e una una condanna per truffa commessa nel 2001 ha ad oggetto opera contraffatta del pittore NOME COGNOME, in cambio RAGIONE_SOCIALEa quale incamerava 225.000 curo, ritenuti impiegati nell’acquisto di un immobile); elementi che – unitamente alle emergenze di altri procedimenti penali, terminati con l declaratoria di prescrizione ma nei quali è stata accertata la commissione dei fatti illeciti da del proposto – dimostrano che il predetto è dedito alla commissione di traffici illeciti sopra nel settore RAGIONE_SOCIALEe opere d’arte e che da questi traffici trae di che vivere (attesa la insufficie redditi legittimamente prodotti dallo stesso e dalla convivente NOME); b) che, come risulta dalla banca dati del RAGIONE_SOCIALE, nel periodo in esame il proposto è stato ripetutame colto con soggetti pregiudicati per delitti contro il patrimonio o RAGIONE_SOCIALEa stessa specie di quell quali egli è stato condannato o indagato; c) che emerge la pericolosità sociale attuale del Calo considerato che il predetto è stato querelato nel dicembre del 2021 da un gallerista per un episodio di appropriazione indebita di un’opera d’arte risalente all’ottobre di quell’anno e c Tribunale ha evidenziato che nello svolgimento RAGIONE_SOCIALEa misura RAGIONE_SOCIALE‘affidamento in prova in corso per precedenti condanne la Magistratura di sorveglianza non ha ritenuto possibile consentire che il condannato svolgesse attività lavorative nel settore del commercio di pellami e di opere d’a
“perché foriere di rischi di recidiva” alla luce RAGIONE_SOCIALEa “pluralità di recenti segna prevalentemente per ricettazione e contraffazione di opere d’arte”.
Per quanto riguarda la misura di prevenzione patrimoniale, il decreto impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla sproporzione esistente tra i redditi leciti e la provvi impiegata per l’acquisto RAGIONE_SOCIALE‘immobile del 2005 (formalmente effettuato dalla RAGIONE_SOCIALE ma con denaro fornito dal proposto e motivatamente riferito al provento RAGIONE_SOCIALEa suindicata truffa aven ad oggetto l’opera di COGNOME commessa nel 2001), facendo buon governo del principio (tra le altre, Sez. 6, n. 35421 del 06/09/2021, COGNOME, Rv. 281990 – 01) secondo cui «In tema di confisca di prevenzione, è legittimo disporre la misura ablatoria RAGIONE_SOCIALEe utilità acquisite periodo successivo a quello per cui è stata asseverata la pericolosità sociale, purchè il giudi dia atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di una pluralità di indici fattuali dimostrativi RAGIONE_SOCIALEa derivazion acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento RAGIONE_SOCIALEa attiv illecita, e tali indici devono essere tanto più rigorosi ed univoci quanto maggiore è il las tempo decorso dalla cessazione RAGIONE_SOCIALEa pericolosità» (peraltro, nel caso di specie la Corte di appell motiva, in modo non illogico, sulla circostanza che detta pericolosità perdura attualmente).
4.1. Infine, in riferimento all’asserita ricezione RAGIONE_SOCIALEa somma di oltre 668.000,00 euro parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE – che parrebbe comunque successiva ai fatti in contestazione – rileva Collegio che di essa in effetti il proposto parla in sede di appello (pag. 9) e il decreto impug nulla dice sul punto. Trattasi, peraltro, di deduzione aspecifica e non documentata in alcun modo e, come tale, inammissibile in sede di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e, non emergendo assenza di colpa nella proposizione del ricorso, RAGIONE_SOCIALEa somma, giudicata congrua, di tremila euro in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende. 5.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Così deciso 1’8 novembre 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente