Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5377 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5377 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BITONTO( ITALIA) il DATA_NASCITA avverso il decreto del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Bari, in sede di misure di prevenzione, ha confermato il decreto del Tribunale di Bari, emesso il 18 settembre 2024, che aveva disposto la confisca dei beni del ricorrente in quanto ritenuti sproporzionati rispetto al reddito lecito percepito dal suo nucleo familiare, essendo egli soggetto socialmente pericoloso ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b), decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo:
violazione di legge per omessa motivazione in relazione alla richiesta di integrazione probatoria avanzata dalla difesa.
La Corte avrebbe violato le prerogative difensive, non giustificando neanche in minima parte la ragione della mancata escussione dei testimoni addotti dal ricorrente, venendo meno all’obbligo di assicurare il rispetto del diritto al contraddittorio, che permea di sØ ogni procedimento giurisdizionale, ivi compreso, per le ragioni indicate in ricorso, quello inerente alle misure di prevenzione.
I testimoni difensivi dei quali era stata chiesta l’escussione, avrebbero apportato un contributo decisivo all’accertamento relativo alla capacità di risparmio del proposto, sulla cui assenza risulta essere stato fondato il giudizio di sproporzione patrimoniale.
Ciò, in relazione agli anni antecedenti al 1997, nei quali il proposto aveva prodotto redditi agrari senza che vi fosse obbligo di pagamento dell’imposta denominata IRAP;
violazione di legge in ordine alla ritenuta pericolosità sociale del proposto ed all’esistenza della sproporzione patrimoniale.
Quanto al primo requisito, la motivazione sarebbe apparente, non essendo ancorata a parametri certi sotto il profilo indiziario, avendo la Corte richiamato dei precedenti penali del
ricorrente datati nel tempo, che avrebbero avuto carattere episodico e non lucrogenetico, richiamando anche reati per i quali il proposto era stato prosciolto, senza indicare il momento iniziale della pericolosità sociale rispetto alla data di acquisto del primo bene nel 1993 e di ristrutturazione di un immobile nel 1995, circostanze che avevano condotto il Tribunale di Bari a rigettare la proposta di applicazione di misura di prevenzione nel 1996.
I periodi di detenzione del ricorrente, valorizzati dalla Corte, confermerebbe l’assunto difensivo in ordine alla assenza di commissione di reati lucrogenetici, che la Corte non avrebbe comunque indicato.
Allo stesso modo, non sarebbe stato chiarito a quale categoria di soggetti socialmente pericolosi prevista dalla legge il ricorrente andava collocato.
Quanto al requisito della sproporzione patrimoniale, oltre a ciò che si Ł segnalato con il primo motivo, il ricorrente sostiene che la Corte di appello non si sarebbe minimamente confrontata con la consulenza di parte e la documentazione prodotta, siccome idonee a dimostrare la liceità delle provviste del proposto utilizzate per l’acquisto dei beni nel 1995, essendo stata dimostrata l’attività di imprenditore agricolo da lui svolta ed i redditi percepiti, nonchØ l’assenza di un obbligo fiscale con riferimento al 1995, anche tenuto conto che, con specifico riferimento alla attività di imprenditore agricolo, il titolare di una azienda agricola non Ł tenuto ad indicare il proprio reddito effettivo ma il reddito agrario.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile perchØ proposto con motivi non consentiti e, comunque, manifestamente infondati.
Deve premettersi che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, qui condivisa, nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione Ł ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 4 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, richiamato dall’art.3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965 n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, Ł esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, comma 1, lett.e) cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poichØ qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal nono comma del predetto art. 4 legge 1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 2014, COGNOME; sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, COGNOME).
Tanto prevede anche l’art. 10, comma 3, d.lgs. n.159 del 2011.
Ciò posto, la Corte di Appello ha ampiamente motivato su tutti i motivi di ricorso, sicchØ non si rinviene alcuna violazione di legge.
2.1. In primo luogo, a proposito dell’indefettibile giudizio di pericolosità sociale del proposto, si richiamano i fgg. 8-11 del decreto impugnato, laddove la Corte di appello ha sottolineato che COGNOME NOME era già stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno fin dal 12 maggio del 2004, evidentemente a cagione di elementi dimostrativi precedenti a tale accertamento.
A prescindere da ciò, il decreto impugnato, diversamente da quanto si sostiene in ricorso, ha individuato una serie di precedenti penali idonei a far ritenere il ricorrente soggetto socialmente pericoloso nel periodo intercorrente tra il 1977 ed il 2015, da annoverare, come viene espressamente precisato nel provvedimento, tra i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, let. B), del d.l.vo 6 settembre 2011 n. 159.
Si era trattato, anticipando il successivo tema, di reati lucrogenetici commessi dal ricorrente nel descritto e ampio intervallo temporale, consistiti in ‘plurime ricettazioni e furti di
merce, anche di un certo valore, quali capi di abbigliamento firmati, biancheria, articoli di argenteria, e schede per videogiochi, nonchØ reati in materia di stupefacenti, consistiti non già in piccoli spacci, ma nella messa a disposizione, in due diverse occasioni, di un appezzamento di terreno – uno di quelli sottoposti a confisca – per l’impianto di estese piantagioni di marijuana, da cui era ricavabile un alto numero di dosi’ (fg. 9 del decreto).
La Corte, inoltre, ha anche approfondito ulteriormente la questione, segnalando che i periodi in cui il ricorrente non aveva commesso reati, erano quelli nei quali aveva scontato lunghi periodi di carcerazione, dopo i quali aveva ripreso a delinquere, indicando, proprio con riferimento al periodo intercorrente tra il 1993 ed il 2003, numerosi reati di natura lucrogenetica indicati nel certificato penale richiamato dal provvedimento.
Di queste precisazioni – idonee a far ritenere la motivazione del decreto per nulla apparente sul punto – il ricorso non dà alcuna contezza, dimostrando la genericità dei suoi assunti.
Quanto al giudizio di sproporzione patrimoniale tra i redditi del nucleo familiare del proposto e gli acquisti dei beni sottoposti a confisca, la Corte, anche in questo caso, ha offerto motivazione completa.
La ragione per la quale non sono stati escussi i testi della difesa, Ł stata individuata come espressamente Ł indicato a fg. 15 del provvedimento impugnato, smentendo il ricorso – nel fatto che costoro avrebbero dovuto chiarire quali redditi erano stati introitati dal proposto in ragione dell’attività di imprenditore agricolo da lui esercitata.
In primo luogo, la Corte ha precisato che tali redditi non erano adeguatamente documentati, neanche attraverso la consulenza di parte – con il cui contenuto ci si Ł, quindi, confrontati – se non, per lo piø, attraverso le labiali affermazioni dello stesso interessato, avendo il consulente effettuato soltanto ‘stime presuntive’, non avendo mai il ricorrente presentato, a partire dal 1997 quando ciò era dovuto, dichiarazioni a fini IRAP e, dunque, in ipotesi, producendo reddito in evasione fiscale.
Inoltre, Ł stato precisato che il periodo di pericolosità sociale del proposto e la commissione da parte sua di reati lucrogenetici (come quelli descritti prima), aveva interessato anche il periodo di acquisto dei terreni agricoli oggetto di confisca che producevano il reddito asseritamente introitato dal ricorrente.
Per tale ragione, sgombrando il campo da ogni ulteriore necessità di approfondimento istruttorio, la Corte, a tutto voler concedere alla ricostruzione reddituale difensiva (presa in considerazione ai fgg. 13 e 14 del provvedimento), ha sostenuto che tali redditi agricoli non avrebbero potuto essere tenuti in considerazione ai fini di verificare la sproporzione patrimoniale, in quanto si trattava di introiti generati da beni che doveva ritenersi essere stati acquistati con proventi illeciti, quali i terreni in confisca e, dunque, di ulteriori beni costituenti lo sfruttamento di quelli già ‘viziati’ ab origine e rientranti, secondo l’art. 24 d.l.vo 159/2011, tra quelli passibili della misura di prevenzione ablativa (‘beni che risultino essere frutto di attività illecite o che ne costituiscano il reimpiego’).
SicchØ, con ampia motivazione – anche in ordine al raffronto tra entrate ed uscite – Ł stata fatta corretta applicazione, in punto di diritto, del principio secondo il quale, in tema di sequestro e confisca di prevenzione, una volta dimostrata la sproporzione tra redditi e investimenti, l’onere difensivo della dimostrazione della legittima provenienza di un bene non può essere assolto dalla mera allegazione di una plusvalenza derivante dalla operazione commerciale di acquisto e rivendita di altro bene di proprietà del destinatario della misura, laddove manchi la giustificazione della provenienza delle risorse utilizzate per l’acquisizione del bene stesso. (Fattispecie relativa all’acquisto di immobile, avvenuta con denaro provento
dell’attività, lecita, di distribuzione di carburante, frutto, a sua volta, di un iniziale investimento di proventi illeciti). (Sez. 5, n. 24930 del 26/05/2022, Falletta, Rv. 283508-01; Sez. 1, n. 30219 del 15/01/2016, COGNOME, Rv. 267326-01).
Tanto dimostra la congruità della motivazione e l’assenza di ogni violazione di legge, con assorbimento di ogni ulteriore considerazione difensiva.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 14/01/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME