Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 49248 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 49248 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME NOME, nato a Potenza il DATA_NASCITA
NOME NOME, nato a Potenza il DATA_NASCITA
avverso il provvedimento del 02/02/2023 della Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procura generale AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibili ricorsi;
RITENUTO IN FATI -0
1. Con il provvedimento in epigrafe la Corte di appello di Potenza confermava la decisione del locale Tribunale, che aveva rigettato l’istanza avanzat NOME COGNOME, e dal terzo interessato NOME COGNOMECOGNOME diretta a revoca, ai sensi dell’art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, pro-tempore vigent della confisca di prevenzione dei beni oggetto del provvedimento ablativo adottat nei loro confronti dal medesimo Tribunale in data 10 gennaio 2011, divenuto irrevocabile il 30 gennaio 2013.
La revoca della confisca di prevenzione – già disposta in relazione al pericolosità qualificata del proposto, indiziato di appartenere ad associazion tipo mafioso – era stata invocata a seguito della sopravvenienza della sentenza febbraio 2019 del Tribunale di Potenza, divenuta irrevocabile, che aveva dichiarat non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME, in ordine a delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., per intervenuta prescrizione, riqualificazione del fatto come condotta di partecipazione ad associazione p delinquere ordinaria.
Riteneva la Corte di appello che non potesse profilarsi alcun contrasto tra giudicato di prevenzione e quello penale, giacché la difforme valutazione avev riguardato la sola qualificazione giuridica del fatto (l’adesione all’associa criminale denominata RAGIONE_SOCIALE), rimasto in sé storicamente accertato. L’affiliazione mafiosa di NOME COGNOME era stata peraltro g dichiarata, in pregresso, con pronunce irrevocabili, riferite al medesimo sodali (sono citate le sentenze della Corte di appello di Potenza del 22 aprile 1994 e 2 novembre 2009), e COGNOME era stato raggiunto, in data 26 novembre 2021, da ordinanza di custodia cautelare in carcere, su cui si era formato il giudi cautelare, per concorso esterno in associazione di stampo mafioso (il medesimo RAGIONE_SOCIALE, capeggiato da NOME COGNOME). La sua pericolosità sociale qualificata no era dunque mai cessata, dal 1989 in avanti, né poteva essere superata preclusione processuale ormai formatasi sul punto nel procedimento di prevenzione. L’istanza di revoca della confisca si configurava come volt all’«inedita disamina del deducibile», incompatibile con la ratio di cui all’art. 7 della legge n. 1423 del 1956.
Ricorrono per cassazione i soggetti già destinatari della confisca prevenzione, mediante unico atto, sottoscritto dal comune difensore di fiducia.
Nell’unico motivo i ricorrenti deducono l’erronea applicazione dell’art. 7 de legge n. 1423 del 1956.
54
Secondo la loro prospettazione, una volta venuta meno (con forza di giudicato) la natura mafiosa dell’associazione, su cui poggiava il rilievo d pericolosità qualificata del proposto indiziato di appartenervi, la rel profilazione soggettiva – per il tempo di contestata durata dell’associazi medesima, corrispondente al tempo dell’acquisto dei beni da assoggettare all misura di rigore – non avrebbe potuto essere mantenuta.
Non rivestirebbe, viceversa, rilievo l’eventuale pericolosità sociale qualific antecedente o susseguente, essendo la pericolosità rilevante ai fini della confi di prevenzione solo quella circoscritta al periodo dell’acquisto dei beni.
Risalendo quest’ultimo all’anno 2002, la confisca non avrebbe potuto essere giustificata neppure dietro derubricazione della pericolosità sociale del propost pericolosità generica (ex art. 1 legge n. 1423 del 1956, pro-tempore vigente giacché l’intervenuto giudicato penale, nel rilevare l’esistenza dell’associaz semplice, ne avrebbe temporalmente delimitato l’operatività al settembre 2001.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato, alla stregua delle considerazioni che seguono.
Questa Corte (Sez. 1, n. 34905 del 29/04/2022, Ruocco, Rv. 283501-02) ha già ricordato che l’esito liberatorio del giudizio penale, vertente su fatti c all’inquadramento tipico del soggetto in una delle fattispecie che giustifi l’irrogazione delle misure di prevenzione, è fatto potenzialmente idoneo determinare la revoca della relativa confisca, ai sensi dell’art. 7 legge n. 142 1956, vigente sino al riforma introdotta dal d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 questo giudizio pro-tempore applicabile).
In particolare, la revoca, con efficacia ex tunc, della misura di prevenzione sarà doverosa, anche in presenza di coincidenti elementi istruttori, lì dove siano stati apprezzati in sede penale nel senso di escludere in modo assolut presupposti applicativi della misura di prevenzione.
Nel procedimento di revoca, pertanto, non può sopravvivere l’inquadramento tipico di pericolosità del proposto, quale indiziato di appartener un’associazione di tipo mafioso, quando in sede penale sia stata definitivamen accertato che l’associazione non possedeva tale natura, cui accedeva la suddet fattispecie di pericolosità qualificata. L’opzione legislativa è orientata a dare prevalenza, in tale caso, al giudicato favorevole venutosi a determinare in se penale.
Come già ricordato da Sez. 2, n. 37160 del 22/10/2020, COGNOME, la disposizione di legge dettata in sede di prevenzione, pur declinando il coefficie
soggettivo (appartenenza) in termini diversi rispetto alla nozione penalist (partecipazione), richiede, a monte, la ricognizione certa dell’esistenza d gruppo associativo che abbia le caratteristiche proprie dei sodalizi di cui al 416-bis cod. pen., sicché, rispetto alle caratteristiche ontologiche del gr stesso, l’avvenuta esclusione – nella sede a ciò deputata, ossia nel giudizio pe – della natura mafiosa non è aspetto che possa essere superato da una divers valutazione del giudice della prevenzione, in rapporto all’avvertita esigenza rispetto dei principi di legalità del procedimento di prevenzione e di tassat delle relative fattispecie. La ben nota autonomia del giudizio di prevenzio rispetto a quello penale consente, sì, la valutazione degli indizi di apparten all’associazione mafiosa anche a fronte di un esito assolutorio, essendo diver registri probatori della responsabilità penale (fondata sul canone della certe oltre ogni dubbio ragionevole, della piena partecipazione al sodalizio criminal rispetto alla misura di prevenzione (per la quale è sufficiente l’espressione giudizio di pericolosità fondato su fatti meramente sintomatici dell’appartenenz quali la vicinanza o la contiguità); e, tuttavia, la forza di un giudicato penal abbia radicalmente escluso l’esistenza stessa di un sodalizio avente carat mafiosa, non consente, in concreto, alcuna autonomia di valutazione, non potendosi qualificare come specifica, nel sistema della prevenzione, un pericolosità fondata sull’appartenenza ad un sodalizio mafioso ritenuto inesistent
Nella specie, risulta esclusa, in forza di sentenza penale irrevocabile (qu pronunciata dal Tribunale di Potenza 1’11 febbraio 2019), la natura mafiosa dell’associazione, alla quale NOME COGNOME era in quel process imputato di aver preso parte. Non è dunque consentito il mantenimento dell’inquadramento soggettivo di NOME COGNOME nell’alveo della pericolosità sociale qualificata, accedente la sua appartenenza a sodalizio mafios per il tempo corrispondente alla contestata operatività del medesimo.
Dal provvedimento impugnato non emerge, invece, quale fosse la dimensione temporale del fenomeno associativo valutato, con forza di giudicato, in sed penale; né emerge se l’acquisto dei beni confiscati ricadesse in tale fine temporale.
L’istanza di revoca della confisca non può, però, essere definita, se no partire dall’attenta ricognizione di tali elementi. La misura di rigore, che fosse adottata in relazione ad acquisti coevi all’affiliazione come penalmente derubrica in sede penale, non potrebbe essere ulteriormente ancorata alla pericolosi sociale qualificata del soggetto inciso dalla misura stessa (quantunque siffa pericolosità possa essere predicata per epoche antecedenti o susseguenti).
Il provvedimento impugnato non si è attenuto agli esposti principi di dirit né ha compiuto le verifiche sopra indicate.
Se ne impone, dunque, l’annullamento con rinvio, perché la Corte di appello (in diversa composizione) verifichi nuovamente, in base a corretti canon ermeneutici e all’esaustivo rilievo dei menzionati presupposti di fatto, la giur possibilità di mantenere ferma, nonostante il sopravvenuto giudicato penale, una confisca alimentata dalla pericolosità qualificata.
4. Va a questo punto anche rimarcato che, nel procedimento di revoca della confisca di prevenzione, a fronte dell’emersione di un fatto nuovo, potenzialment incidente sul relativo giudicato (sia esso rappresentato da un novum fattuale, o da un giudicato penale contrastante con l’accertamento che ha condotto all’emissione della misura), resta consentito al giudice della revoca di realizzare, se del cas diverso inquadramento tipico della pericolosità soggettiva, sulla base delle fo dimostrative disponibili e di quelle sopravvenute, sempre che venga rispettato diritto al contraddittorio argomentativo con la parte interessata (Sez. 1, n. 3 del 29/04/2022, Ruocco, Rv. 283501-01).
Ciò perché l’essenza stessa del giudizio revocatorio, in qualsiasi sett dell’ordinamento processuale, è quella di prendere atto del novum potenzialmente incidente sul giudicato e di effettuare, con ampi poteri cognitivi, un «nu giudizio», che tenga conto del portato probatorio preesistente e dei f sopravvenuti, quale che sia la loro natura.
Lo spazio cognitivo del giudizio revocatorio include, pertanto, il diver inquadramento tipico della condotta in sede di prevenzione (così come risult possibile, sempre assicurando il contraddittorio, una diversa qualificazione considerazione, di un elemento del reato in sede di revisione della condann penale: Sez. 6, n. 47099 del 10/07/2007, COGNOME Fiori, Rv. 238385-01; Sez. 1, n. 3924 del 06/10/1993, COGNOME Brocca, Rv. 219559-01).
L’ampiezza dei poteri cognitivi del giudice della prevenzione in sed revocatoria è stata recentemente ribadita dalla pronuncia resa da Sez. U, n. 35 del 16/12/2021, dep. 2022, Fiorentino, Rv. 282474, con cui è stata affermat l’applicabilità dello strumento processuale di cui all’art. 28 d.lgs. n. 159 de (che ha sostituito quello già previsto dall’art. 7 legge n. 1453 del 1956) rig alle istanze di rimozione della confisca di prevenzione ancorate al novum giuridico rappresentato dalla sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 24 d 2019. Anche in tale arresto di legittimità, infatti, si afferma la necessità giudice della fase revocatoria di porre in essere le opportune verifiche al fi imputare la statuizione di confisca alla fattispecie colpita dalla declarato
incostituzionalità (con esito restitutorio) o ad una delle fattispecie superst pronuncia costituzionale (con esito di reiezione della pretesa).
Il giudice del rinvio dunque, subordinatamente all’esito negativo del verifica in punto di pericolosità qualificata, accerterà in contraddittorio – t conto del giudicato penale, anche in relazione alla dissoluzione dell’associazio per delinquere nel settembre 2001 che dovesse da esso risultare – se s giuridicamente possibile, sempre nell’ottica del mantenimento della confisca l’inquadramento soggettivo della pericolosità tipica di NOME COGNOME in termini di pericolosità generica, in presenza di tutti i corrispondenti presup di fatto; o se la misura di rigore debba essere, viceversa, realmente revoca come invocato dai ricorrenti.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Potenza in diversa composizione.
Così deciso il 26/09/2023