Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 1016 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1016 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: MELE NOME
Data Udienza: 03/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a PALERMO (ITALIA) il DATA_NASCITA NOME nata a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 28/03/2025 della Corte d’appello di Palermo Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto in data 28 marzo 2025, la Corte d’appello di Palermo, sezione per le misure di prevenzione, ha confermato il provvedimento con cui il Tribunale di Palermo aveva disposto la confisca nei confronti del proposto NOME e della moglie, terza interessata, NOME COGNOME, dei beni immobili specificamente elencati.
Avverso tale decreto NOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione, articolando tre motivi di censura.
2.1. Con il primo motivo si lamenta vizio di violazione di legge in relazione all’accertamento incidentale della pericolosità sociale qualificata, ex art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011 e in relazione alla perimetrazione temporale della stessa. La Corte territoriale ha individuato il periodo di manifestazione della pericolosità nell’arco temporale compreso tra il 1999 e 2011, ritenendo tale perimetrazione insindacabile in quanto frutto di accertamento operato dalla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 416 -bis cod. pen. a carico dell’RAGIONE_SOCIALE e dal provvedimento che aveva disposto la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale applicata nel 2006 e cessata nel maggio 2010, nonché del provvedimento del Magistrato di sorveglianza che aveva dichiarato cessata tale pericolosità con provvedimento del 12 dicembre 2011. Secondo i ricorrenti, ai fini dell’applicazione della nuova misura di prevenzione della confisca, la valutazione della pericolosità doveva essere condotta secondo le regole e i principi oggi vigenti e non poteva avvenire sulla scorta del principio ormai superato secondo cui la durata della pericolosità è insita nella appartenenza mafiosa, salva la prova del recesso dall’RAGIONE_SOCIALE o della disintegrazione della st essa.
Nel caso di specie, l’accertamento della pericolosità è fondato sulla sola presunzione della stabilità del vincolo associativo, in quanto la Corte avrebbe dato rilevanza ai fatti commessi tra il 1999 e il 2001, oggetto della sentenza di condanna, senza indicare i fatti concreti e specifici successivi a tale arco temporale.
2.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge, essendo la motivazione omessa e apparente in punto di prognosi della pericolosità. La Corte territoriale avrebbe dovuto spiegare su quali basi, in assenza di condotte antisociali successive al 2003, aveva fondato il giudizio prognostico della pericolosità sociale del proposto anche per il periodo successivo.
2.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge, essendo meramente apparente la motivazione in relazione al giudizio di sproporzione tra fonti e impieghi da parte del proposto e della terza interessata, nonché in punto di valutazione delle specifiche allegazioni difensive di COGNOME.
La Corte territoriale non avrebbe considerato la documentazione prodotta dalla difesa dalla quale emergerebbe che nel periodo 2001-2005, quando NOME era detenuto, la moglie, insieme con il NOME erano stati mantenuti dai genitori di costei; emergerebbero altresì le donazioni da costoro fatte alla figlia, nonché la loro capacità reddituale e l’origine lecita della stessa. Inoltre, nell’adeguarsi acriticamente alle valutazioni fatte dal perito nominato, la Corte territoriale avrebbe mal valutato la voce ‘consumi familiari’ rilevante ai fini del giudizio di sproporzione, erroneamente considerando la voce ‘fitto figurativo’, laddove invece i ricorrenti avevano dimostrato di aver vissuto nella casa di proprietà dei genitori di NOME. Analogamente il decreto impugnato avrebbe errato nell’escludere
dalle voci positive da valutare ai fini della capacità economica la somma vinta al lotto dalla ricorrente.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
Con memoria in data 25 settembre 2025, i ricorrenti hanno replicato alle conclusioni svolte dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO insistendo per l ‘ accoglimento dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono nel loro complesso infondati per le ragioni di seguito illustrate.
Va premesso che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, come sancito dall’art. 10, comma 3, d.lgs. n.159 del 2011. Tale disposizione recepisce quanto già disposto dall’art. 4 legge 27 dicembre 1956 n. 1423, richiamato dall’art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965 n. 575. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, quanto alla motivazione, quella inesistente o meramente apparente (Sez. U., n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260246: in motivazione la Corte ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; nello stesso senso, Sez. 2, n. 20954 del 28/02/2020, COGNOME, Rv. 279434 – 01; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, COGNOME).
Va anche aggiunto che tale principio è stato successivamente ribadito, anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, specificando che la nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento comprende il caso in cui il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, COGNOME, Rv. 279284 -01).
Ancora in via preliminare è necessario osservare che le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300,
hanno affermato che, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto. Secondo la pronuncia richiamata, il ritenuto intestatario fittizio dei beni intanto ha un diritto di interlocuzione nel procedimento di applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale, in quanto rivendichi un proprio effettivo diritto sui beni oggetto del provvedimento ablatorio, sicché egli è legittimato esclusivamente a dimostrare la coincidenza tra situazione formale e situazione sostanziale. Da ciò deriva la carenza di interesse del terzo a proporre questioni relative ai presupposti per l’applicazione della misura nei confronti del proposto, quali la condizione di pericolosità dello stesso, la sproporzione tra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, la legittima provenienza del bene e la perimetrazione temporale dell’acquisto da parte del proposto, trattandosi di doglianze che solo il proposto può avere interesse a far valere.
Per tale ragione il primo e il secondo motivo del ricorso proposto dalla terza interessata NOME COGNOME, i quali deducono unicamente questioni concernenti la pericolosità del proposto e la sua delimitazione temporale, devono essere dichiarati inammissibili.
Gli analoghi motivi del ricorso proposto da NOME, da trattarsi congiuntamente in quanto connessi, sono infondati.
3.1. Secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, ai fini della formulazione del giudizio di pericolosità, funzionale all’adozione di misure di prevenzione è legittimo avvalersi di elementi di prova e/o indiziari tratti da procedimenti penali, benché non ancora conclusi, e anche ove si siano conclusi con una pronuncia di archiviazione, ovvero con una declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Invero, il giudice della prevenzione può ricostruire la rilevanza dei fatti e giungere ad una positiva valutazione di pericolosità allorché riscontri la sussistenza nella motivazione del provvedimento di elementi sufficienti al fine di ritenere comunque integrata una condotta a portata offensiva, e purché la stessa presenti i caratteri indicati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, e perciò si tratti di delitti commessi abitualmente, che abbiano effettivamente generato profitti in capo al proposto e che costituiscano, o abbiano costituito in una determinata epoca, l’unica, o quantomeno una rilevante, fonte di reddito per il medesimo (Sez. 5, n. 182 del 30/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280145 -03; Sez. 2, n. 15704 del 25/01/2023, COGNOME, Rv. 284488 -01; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 277225 – 05).
Il principio della “autonomia valutativa” del giudice della misura di prevenzione rispetto al giudice penale è ricollegabile alla diversa tipologia del giudizio espresso in sede di prevenzione, il quale ha ad oggetto l’attualità della pericolosità soggetti va derivante dall’inquadramento del proposto in una delle categorie criminologiche previste dalla legge, rispetto al giudizio penale classico che attiene all’accertamento della colpevolezza su una specifica contestazione di fatto costituente reato; pertant o, stante l’assenza di pregiudizialità (come ribadito dall’art. 29, d.lgs. n. 159 del 2011), è consentito al giudice della prevenzione utilizzare gli elementi di fatto accertati nell’ambito di un giudizio penale o anche discostarsi dall’esito di tale giudizio, lì dove i fatti emersi (e sottoposti ad autonoma valutazione) consentano in ogni caso l’inquadramento della persona in una delle “categorie” normative di riferimento.
3.2. La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione di tali principi. Essa, condividendo le valutazioni espresse dal decreto di primo grado, ha innanzitutto rilevato che la sussistenza della pericolosità qualificata del proposto era stata valutata positivamente dal Tribunale di Palermo che, successivamente alla intervenuta condanna con sentenza definitiva in data 16 aprile 2003 per il delitto di cui all’art. 416 -bis cod. pen. in relazione a fatti commessi tra il 1999 e il 2001, aveva disposto l’applicazi one (con decreto del 14 dicembre 2006, confermato dalla Corte d’appello in data 14 maggio 2007) della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per la durata di due anni e sei mesi, disposta in quanto appartenente all’RAGIONE_SOCIALE mafiosa RAGIONE_SOCIALERAGIONE_SOCIALE. Ha inoltre evidenziato che, solo con provvedimento in data 12 dicembre 2011, il Magistrato di sorveglianza di Palermo ha dichiarato cessata la pericolosità dell’RAGIONE_SOCIALE.
In ogni caso i giudici dell’appello hanno operato una autonoma valutazione in ordine a tale requisito, ripercorrendo analiticamente gli elementi desunti dal processo conclusosi con la condanna del proposto e dal quale era emerso il ruolo di primo piano dal medesimo ricoperto nell’RAGIONE_SOCIALE mafiosa, dalla fine degli anni ’90 al momento del suo arresto, avvenuto nel 2001, ed in particolare il rapporto fiduciario che lo legava al capo mandamento NOME COGNOME e al NOME NOME, entrambi latitanti, nonché lo svolgimento di compiti operativi essenziali all’attuazione della strategia associativa. Con valutazione logica e congruente, il decreto impugnato ha desunto proprio da tale qualificata partecipazione all’RAGIONE_SOCIALE mafiosa e dal forte radicament o nella stessa la sussistenza della pericolosità.
3.3. La Corte territoriale ha, inoltre, delimitato l’ambito temporale di tale pericolosità nel periodo compreso tra il 1999 e il 2011, sul rilievo che nel maggio 2010 era cessata l’esecuzione della misura di prevenzione personale e nel
dicembre 2011 il Magistrato di sorveglianza aveva dichiarato cessata la pericolosità. Tale conclusione è stata desunta dalla intensità organica della partecipazione dell’RAGIONE_SOCIALE al sodalizio criminoso, tale da evidenziare il forte radicamento del proposto e l a stabilità del vincolo associativo. D’altra parte, il giudizio di attualità della pericolosità per tutto il periodo in cui ha avuto applicazione la misura di prevenzione personale consegue logicamente alla circostanza che, altrimenti, detta misura sarebbe stata suscettibile di revoca ex art. 11 del d.lgs. n. 159 del 2011. Pertanto, nella perimetrazione temporale operata dai giudici di merito non è ravvisabile alcuna indebita ‘dilatazione’ del periodo di manifestazione della pericolosità -come sostenuto dal ricorrente.
In proposito le Sezioni unite Spinelli hanno chiarito che la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche ‘misura temporale’ del suo ambito applicativo e, quindi, della sua efficacia acquisitiva. Pertanto, con riferimento alla cd. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell’arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla cd. pericolosità qualificata -che ricorre nel caso di specie -il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l’intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato (Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605 – 01).
Si è altresì precisato che, al fine dell’integrazione del presupposto della confisca di prevenzione, assume rilievo decisivo il riferimento all’acquisto con “proventi di attività illecita”, sicché è rispetto ad essi che deve essere accertata la riconducibi lità nel ‘perimetro temporale’ della pericolosità del proposto. In altri termini, ciò che assume rilievo è la correlazione temporale tra pericolosità del proposto e accumulazione delle risorse economiche impiegate per l’acquisito, non necessariamente la data di quest’ultimo. Si è perciò affermato che laddove la confisca di prevenzione sia disposta nei confronti di soggetto indiziato di appartenere ad una RAGIONE_SOCIALE mafiosa, nel caso in cui la fattispecie concreta consenta di determinare il momento iniziale e finale della pericolosità qualificata, sono suscettibili di confisca -salva restando la possibilità per il proposto di dimostrare l’acquisto dei beni con risorse preesistenti all’inizio dell’attività illecita -i beni acquistati in detto periodo temporale, nonché i beni acquistati in periodo successivo a quello di cessazione della pericolosità sociale, purché l’acquisto risulti effettuato attraverso il reimpiego dei frutti dell’attività illecita, da accertare sulla base di una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi della diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel
periodo di compimento dell’attività illecita (Sez. 5, n. 49479 del 13/11/2019, COGNOME, Rv. 277909 -01; Sez. 5, n. 1543 del 23/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280667 – 02).
Tali indici devono essere tanto più rigorosi ed univoci quanto maggiore è il lasso di tempo decorso dalla cessazione della pericolosità; pertanto, rispetto all’acquisto di un bene compiuto immediatamente dopo la delimitazione temporale della pericolosità sociale, la possibilità di ritenere, in assenza di elementi concreti di valenza dimostrativa opposta, che detto bene sia stato acquisito con il reimpiego diretto della illecita accumulazione di ricchezza pregressa ha una ragionevolezza logica persuasiva immediata (Sez. 6, n. 36421 del 06/09/2021, COGNOME, Rv. 281990 -01). Diversamente, la confiscabilità di un bene acquistato a distanza di un tempo – anche considerevole -dal momento di cessazione della manifestazione della pericolosità sociale è subordinata alla presenza di elementi specifici che riconducano in maniera rigorosa ed univoca l’acquisto in questione al reimpiego diretto di capitali illecitamente accumulati in precedenza, cioè nel periodo in cui il soggetto è appartenuto al sodalizio mafioso.
Alla luce di tali principi deve pertanto ritenersi possibile procedere alla confisca sia dei beni posseduti dal soggetto pericoloso qualificato in sproporzione rispetto ai redditi dichiarati in quell’arco temporale ricompreso tra il momento iniziale ed il momento finale della manifestazione di pericolosità, sia dei beni acquisiti dopo la cessazione della pericolosità, ma riconducibili alla provvista accumulata durante quella finestra temporale ed il fatto che gli acquisti successivamente effettuati siano il reimpiego della provvista formatasi nel periodo di consumazione della fattispecie associativa può essere accertato anche con riferimento a criteri indiziari (Sez. 2, n. 23000 del 20/05/2021, Pardo, Rv. 281457).
Nel caso in esame i beni sottoposti a confisca risultano essere stati tutti acquistati nell’arco temporale di accertata pericolosità, essendo intervenuti tra il febbraio 2006 e l’ottobre 2011, laddove la misura di prevenzione personale aveva avuto esecuzione fino al 17 maggio 2010 e la pericolosità è stata dichiarata cessata dal Magistrato di sorveglianza in data 12 dicembre 2011. I giudici del merito, in modo logicamente ineccepibile, hanno ritenuto che durante il periodo di accertata pericolosità, proprio in ragione della sua appartenenza all’RAGIONE_SOCIALE mafiosa e al ruolo di rilievo in essa ricoperto, NOME aveva acquisito disponibilità economiche illecite, impiegate poi per l’acquisto di beni oggetto di confisca, rinvenendo conferma di tale conclusione nella accertata sproporzione del valore degli acquisti effettuati rispetto alla propria capacità economica.
Tale conclusione risulta sostenuta da adeguata motivazione, ove si tenga conto che nel giudizio di prevenzione l’assunto della provenienza illecita del patrimonio del proposto costituisce la risultante di un processo dimostrativo basato
anche su presunzioni affidate a elementi indiziari, non necessariamente provvisti dei requisiti di cui all’art. 192 cod. proc. pen., ma comunque connotati da coefficienti ragionevoli di precisione, gravità e concordanza (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, COGNOME, Rv. 277438 – 04).
4. Il terzo motivo è infondato.
Con esso i ricorrenti propongono questioni concernenti la valutazione della sproporzione, su cui la motivazione della Corte territoriale non può dirsi apparente, essendo state prese in considerazione le obiezioni difensive e i contenuti della consulenza di parte.
I giudici di merito, nel compiere detta valutazione, hanno correttamente fatto riferimento alla incidenza dei costi di sostentamento del nucleo familiare del proposto, desunti dalle analisi ISTAT, posto che il reddito rilevante al fine di ritenere esistente la capacità di acquisto va inteso come redditività netta. Il valore da porre in comparazione con le spese sostenute per gli acquisti è, infatti, rappresentato dalla quota di risparmio, ossia da ciò che risulta disponibile, una volta operato lo scorporo delle spese di sostentamento e mantenimento del tenore di vita (Sez. 2, n. 36833 del 28/09/2021, COGNOME, Rv. 282361 -01).
Ciò posto, l’applicazione concreta di detti criteri è compito del giudice di merito e non risulta sindacabile in sede di legittimità ove i criteri adoperati non risultino manifestamente illogici o incongrui.
La giurisprudenza di legittimità ha in ogni caso affermato che dette elaborazioni matematiche di osservazioni massive dei comportamenti forniscono un risultato di tipo essenzialmente indiziario circa l’effettiva spesa sostenuta dal nucleo familiare preso in esame, ma – ed è questo il punto – la confisca di prevenzione tollera ampiamente l’utilizzo di criteri indiziari quanto alla determinazione delle entità da porre in comparazione (reddito/investimenti) e dall’altro, la parte interessata ha un preciso onere dimostrativo in punto di ricostruzione della capacità di investimento (la giustificazione della provenienza) (così Sez. 1, n. 349 del 15 giugno 2017, Rv. 271996).
Onere che nel caso di specie non è stato assolto dal proposto, avendo la Corte rilevato come lo stesso non abbia fornito alcuno specifico elemento valevole a contestare l’adeguatezza dei parametri utilizzati, né abbia indicato parametri alternativi dai quali desumere che la spesa affrontata dalla famiglia per il suo sostentamento sia stata inferiore a quella stimata dal perito.
Privo di pregio è il rilievo concernente l’omessa considerazione della circostanza che nel periodo 2001-2005 la NOME NOME NOME NOME erano stati mantenuti economicamente dai genitori della donna, i quali avevano altresì effettuato donazioni con fondi di p rovenienza lecita in favore della stessa. La Corte d’appello,
riportando in parte qua il contenuto della perizia, ha espressamente dato atto del fatto che il CTU aveva specificamente incluso tra le entrate finanziare del nucleo familiare del proposto i trasferimenti di denaro effettuati dai genitori della NOME alla stessa (pag. 25 del decreto impugnato), evidentemente ritenendo entro tali termini dimostrato l’apporto fornito dai medesimi al nucleo familiare del proposto.
Destituita di fondamento è altresì la censura concernente la valutazione dei ‘consumi familiari’, in relazione ai quali i ricorsi lamentano la scorretta applicazione degli indici ISTAT e specificamente della voce ‘affitto figurativo’. La Corte territoriale ha ampiamente motivato riguardo alla valutazione di tale voce, spiegando -in armonia con i principi affermati da questa Corte regolatrice -che i valori dell’indice ISTAT sono calcolati tenendo conto di un paniere rappresentativo di beni e servizi acquistati dalle famiglie e che indica i consumi medi attribuibili alle stesse. In tale ambito, le varie tipologie di consumi non possono essere analizzate singolarmente e poste a confronto con le specifiche caratteristiche o abitudini di un singolo nucleo familiare, proprio perché rappresentano il consumo medio di una determinata tipologia di famiglia individuata in base a determinate caratteristiche (ubicazione geografica, componenti, professione, età anagrafica, ecc.), a prescindere dal singolo prodotto acquistato, con la conseguenza che l’esclusione di talune voci (e per converso l’inserimento di altre) snaturerebbe l’impianto sul quale tali valutazioni si fondano. Sulla base della ricostruzione del valore degli indici ISTAT, la Corte territoriale ha pertanto correttamente escluso rilevanza, ai fini della valutazione della sperequazione, al fatto che il nucleo familiare del proposto aveva vissuto in un’abitazione di proprietà dei genitori della moglie, non sostenendo spese di affitto.
Quanto alla lamentata mancata considerazione, quale ulteriore voce di entrata, della ‘vincita al lotto’ (pari a 21.150 euro), risulta dirimente la circostanza -rimarcata dal decreto impugnato -che la stessa, anche a volerla considerare come posta attiva per l’anno 2007, non sarebbe comunque idonea perequare il bilancio familiare per tale anno.
Destituito di fondamento è altresì il rilievo secondo cui la Corte territoriale avrebbe errato nel ricostruire il requisito della sproporzione, attribuendo alla COGNOME i costi di costruzione delle unità immobiliari site in Carini, c.da Ciachea. Il decreto impugnato, richiamando e condividendo i rilievi e le valutazioni espressi dal perito, ha spiegato che la prospettazione secondo cui tali costi sarebbero stati sostenuti non dalla COGNOME ma dalla società RAGIONE_SOCIALE ricorrendo unicamente alle proprie risorse non troverebbe riscontro alcuno nella documentazione contabile della società. Invero, il regime di contabilità semplificata per cui aveva optato la RAGIONE_SOCIALE non aveva consentito di ricostruire né i flussi in entrata né quelli in uscita
della medesima, non emergendo i pagamenti eseguiti dalla società per la realizzazione delle opere, né la provenienza delle somme da essa utilizzate, né di individuare i destinatari delle fatture emesse dalla RAGIONE_SOCIALE, non essendo riportati nel registro IVA i nominativi dei clienti. Le critiche svolte dai ricorrenti a tale conclusione -oltre a confondere i piani tra la legittima scelta del regime contabile semplificato operata dalla società e le conseguenze che questo determina nel procedimento di prevenzione in termini di dimostrabilità delle allegazioni del proposto, che in assenza di specifica documentazione non trovano riscontro -sollecitano, in realtà, una ‘rilettura’ degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è preclusa in sede di legittimità, essendo riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Analoghe considerazioni valgono con riguardo alle doglianze concernenti la determinazione del costo di costruzione, avendo la Corte territoriale adeguatamente motivato, mediante il richiamo alle considerazioni del perito, puntualmente condivise, in ordine al riferimento al prezziario regionale relativo all’anno 2007, essendosi i lavori svolti tra il 2006 e il 2009.
5. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 03/10/2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME