Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2429 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2429 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. 57/2026 sez.
NOME COGNOME
CC – 09/01/2026
NOME COGNOME
RNUMERO_DOCUMENTON. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal AVV_NOTAIO generale presso la Corte d’Appello di Ancona nel procedimento di prevenzione a carico di:
COGNOME NOME, nato a San Felice a Cancello, il DATA_NASCITA; nel quale sono terzi interessati:
COGNOME NOME, nato a Maddaloni, il DATA_NASCITA;
COGNOME NOME, nata a Maddaloni, il DATA_NASCITA;
avverso il decreto emesso in data 14/04/2025 dalla Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria di resistenza; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette la memoria in data 27/10/2025 e le conclusioni scritte trasmesse in data 31/12/2025 dal difensore dei resistenti, AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso del AVV_NOTAIO generale o, in subordine, il rigetto dello stesso ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto impugnato la Corte di appello di Ancona, riformava il decreto emesso dal Tribunale dello stesso capoluogo in data 8 luglio 2024, con il quale era stata disposta la confisca di prevenzione della somma di denaro contante di euro 116.700,00, già oggetto di confisca all’esito della sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Fermo in data 3 marzo 2022, di due appartamenti, con annesse pertinenze, intestati rispettivamente a NOME e NOME (figli del proposto NOME) e di due veicoli (auto e motociclo) intestati al proposto.
La Corte anconetana ravvisava preclusione processuale alla confisca di prevenzione, quanto agli acquisti del 2019 (motociclo) e difetto di prova della pericolosità comune e di sproporzione tra capacità patrimoniali e acquisti, per il periodo dal 2017 al 2018 (fino al 2016 neppure il Tribunale aveva riconosciuto i presupposti soggettivi ed oggettivi della confisca di prevenzione).
1.1. In particolare, la confisca disposta all’esito del contraddittorio si riferiva ai seguenti beni, posti in sequestro di prevenzione con provvedimento del Tribunale emesso inaudita altera parte:
appartamento e posto auto scoperto intestato a NOME COGNOME e nella diretta disponibilità della stessa;
appartamento e annesso garage intestati a NOME COGNOME;
autovettura Fiat 500 tg. TARGA_VEICOLO intestata al proposto;
motociclo Yamaha T Max SX tg. TARGA_VEICOLO, intestato al proposto;
somma di euro 116.700 in denaro contante, già oggetto di confisca ex art. 240 cod. pen., con sentenza del G.u.p. del Tribunale di Fermo in data 3 marzo 2022.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO generale presso la Corte di appello di Ancona, denunziando inosservanza ed erronea applicazione di quanto dispone l’art. 24 del d.lvo 159/2011 in tema di confisca di prevenzione nei confronti delle persone pericolose.
2.1. In particolare, quanto alla preclusione processuale riconosciuta dalla Corte territoriale, derivante dal precedente provvedimento di rigetto (G.i.p del Tribunale di Fermo in data 4 agosto 2020) della richiesta di sequestro finalizzato alla confisca allargata ex art. 240 bis cod. pen., il P.g. ricorrente fa rilevare, per un verso, che la Corte non ha valutato come la cognizione del giudice penale avesse un orizzonte cronologico più limitato rispetto a quello della prevenzione, pertanto i beni acquisiti nel 2019 potevano essere frutto di precedenti accrescimenti patrimoniali illeciti non valutati nella sede propria della cognizione; mentre, per altro verso, con riferimento alla non ritenuta pericolosità comune del proposto, la corretta applicazione della normativa che legittima l’ablazione avrebbe
richiesto una significativa estensione dell’intervallo cronologico di valutazione, in considerazione del fatto che il proposto era stato condannato per fatti del 2019 (detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché per detenzione illegale di armi da fuoco e relative munizioni in concorso con la moglie, con la figlia e con NOME COGNOME, legato da stretti vincoli amicali con la famiglia), che devono ritenersi epifenomeno di un sodalizio criminoso, a base familiare già collaudato da anni. In sostanza, una visione non cronologicamente limitata alla commissione dell’ultimo reato, ed ai tempi dello stesso, sarebbe stata doverosamente coerente con la normativa che regola il settore ed avrebbe fatto emergere la duratura pericolosità del soggetto. Quanto, infine, alla non ravvisata sproporzione tra i beni nella disponibilità del proposto ed i redditi dallo stesso dichiarati, la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso dal suo ambito di valutazione i beni rinvenuti od acquisiti nell’anno 2019 (vale a dire la somma di 116.700 euro rinvenuta in un pacco occultato sotto il suolo), con ciò reiterando la censura per l’erronea applicazione della normativa di settore, già segnalata nella parte iniziale del ricorso. Tale errata lettura degli atti si sarebbe riverberata su tutto il provvedimento, perdendosi di vista il dato complessivo e limitandosi la valutazione circa l’esistenza del requisito della sproporzione solo ad un periodo limitato, inficiandone così inevitabilmente il risultato. Né gli emolumenti percepiti nel corso di un decennio di collaborazione con la giustizia (così apprezzati ed evidenziati dalla Corte territoriale) avrebbero consentito di assicurare l’accumulazione finanziaria utilizzata per gli acquisti mobiliari e immobiliari degli anni dal 2017 al 2019.
Con memoria trasmessa in data 27 ottobre 2025, la difesa di NOME COGNOME e dei terzi interessati resisteva agli argomenti di ricorso, valorizzando la inconsistenza della violazione di legge dedotta dal P.g., il difetto di autosufficienza dello stesso ricorso e la sua manifesta infondatezza.
In data 3 novembre 2025, il P.m. presso questa Corte trasmetteva le proprie argomentate conclusioni scritte, con le quali -evidenziata la insussistenza dei vizi lamentati dal ricorrente- chiedeva rigettarsi il ricorso.
Con le conclusioni scritte, incorporanti memoria di sintesi, trasmesse il 31 dicembre 2025, la difesa dei resistenti, nella condivisione delle conclusioni del P.g., insiste per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacché (sotto il profilo processuale) non autosufficiente, in quanto monco del necessario corredo di allegazioni documentali attinenti sia alla irrilevanza della preclusione processuale evidenziata dalla Corte di appello quanto agli acquisti dell’anno 2019, che alla ritenuta sproporzione tra capacità patrimoniale e acquisizioni di beni in capo al nucleo familiare COGNOME, che pure in ordine alla pericolosità sociale manifestata dal prevenuto dal 2016 al 2019. Il ricorso appare, comunque, complessivamente volto ad investire la Corte di legittimità di un vizio di motivazione del provvedimento della Corte di appello impugnato; vizio prospettato sotto le spoglie della inosservanza della legge che disciplina la materia delle misure di prevenzione patrimoniali.
1.1. Ed invero, il primo motivo, al di là della rubrica, non prospetta una chiara violazione di legge (unico vizio deducibile in sede di legittimità con i ricorsi in materia di applicazione delle misure di prevenzione; v. sul punto Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246), ma solo vizi della motivazione (esistente, magari non condivisa dal ricorrente, ma certamente non apparente) del provvedimento impugnato, risolvendosi nella mera riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice della revisione nel merito e da questi motivatamente respinte, attraverso l’esposizione del divieto di bis in idem , che la Corte ha apprezzato stimando identico il patrimonio conoscitivo del G.i.p. che aveva rigettato la richiesta di sequestro finalizzato alla confisca nell’ambito del processo di cognizione. Deve, infatti, richiamarsi giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, secondo cui la definitività del provvedimento che nega (o revoca) la misura patrimoniale prevista dall’art. 240-bis cod. pen., inibisce, in mancanza di fatti nuovi, l’adozione di un decreto di confisca nel procedimento di prevenzione avente a oggetto i medesimi beni, a condizione che la decisione si riferisca agli accertamenti in fatto relativi ai presupposti applicativi comuni (Sez. 1, n. 42172 del 23/06/2023, COGNOME, Rv. 285374-02; Sez. 1, n. 48173 del 23/10/2013, COGNOME, Rv. 257669).
1.2. Quanto, poi, alle modalità attraverso cui il giudice della prevenzione deve procedere all’accertamento della provenienza illecita dei beni suscettibili di confisca di prevenzione, deve rilevarsi come sia necessaria una valutazione globale dei movimenti del patrimonio del proposto nel periodo sospetto, tenendo conto anche delle risorse legittimamente disponibili e della eventuale loro idoneità a giustificare anche solo una parte dei complessivi acquisti o incrementi (Sez. 6, n. 31634 del 17/05/2017, Lamberti, Rv. 270712).
Tanto premesso, risulta anche manifestamente infondato il ricorso proposto dal AVV_NOTAIO generale territoriale. Il decreto impugnato non si è, infatti, limitato a prendere atto dell’accertata proporzione tra le risorse economiche riconducibili al proposto e gli incrementi dominicali realizzati, come già definitivamente statuito nella sede propria della cognizione, ma ha espressamente rilevato come tale valutazione fosse stata effettuata dal giudice penale tenendo conto delle fonti di reddito e degli impieghi risalenti agli anni precedenti al 2019. Tale aspetto costituisce la ragione determinante della riforma, avendo la Corte di appello evidenziato, da un canto, l’identità del perimetro di accertamento del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale sugli stessi beni, dall’altro, come nessun elemento nuovo o differente fosse stato potato all’attenzione del giudice della prevenzione rispetto a quelli a disposizione del giudice penale e fondanti il giudizio irrevocabile.
2.1. A fronte di tale argomentare, che non può certo ritenersi assente o meramente apparente, risulta aspecifica e manifestamente infondata la dedotta violazione dell’art. 24 d. lgs. n. 159 del 2011 (nella parte che attiene alla citata proporzione economica), ambito di giudizio coperto dalla rilevata preclusione cui il ricorrente contrappone un ulteriore e, per quanto enunciato, non consentito giudizio di fatto sovrapponibile a quello del giudice penale, avendo la Corte territoriale specificatamente rappresentato come anche il giudice penale avesse parametrato tale apprezzamento prendendo in esame più annualità e non, come dedotto nel ricorso, il solo anno 2019.
2.2. Genericità altrettale manifesta il ricorso nella parte in cui, pur criticando le ragioni espresse dalla Corte di appello in ordine al divisato deficit di sproporzione patrimoniale, non evidenzia quali elementi addotti nel giudizio di prevenzione fossero o meno stati rappresentati dal giudice penale, in tal modo non confrontandosi con la parte di decisione che ha apprezzato l’eguale consistenza di elementi indiziari conosciuti e la inidoneità di quelli prospettati al giudice della prevenzione a superare il giudizio irrevocabile di merito. Sotto tale profilo, anche i rilievi effettuati in merito alla somma di denaro contante, sotterrata, oggetto di sequestro risultano privi di effetti, involgendo gli stessi unicamente il profilo della sproporzione, senza alcun riferimento alla eventuale concreta provenienza illecita.
Del pari quanto alla denunciata violazione di legge consumata dalla Corte anconetana in tema di apprezzamento della sproporzione, tra risorse del nucleo familiare negli anni compresi tra il 2016 ed il 2019 e gli acquisiti immobiliari e veicolari oggetto di domanda di confisca.
3.1. Sul tema, la Corte ha argomentato il proprio convincimento nel corpo del provvedimento impugnato (da pag. 15 a 22), valorizzando circostanze di fatto
evidenziate con i motivi di appello e non apprezzate dal Tribunale della prevenzione (risorse provenienti da accumulo di emolumenti statali e redditi familiari complessivamente considerati, risparmio di spesa corrente, non dovendo provvedere alle esigenze abitative, donazione immobiliare ricevuta da un terzo, la cui contiguità criminale al nucleo familiare COGNOME è stata dalla Corte ritenuta indimostrata). Si tratta, come evidente, di valutazioni di merito, ben argomentate, come tali insuscettibili di censura nella sede di legittimità. Come pure deve ritenersi per la valutazione della attualità della pericolosità sociale e della produzione di ricchezza illecita (dal 2016 al 2019), che la Corte territoriale argomenta traendo fonte dalla lettura di dati processuali. Anche sul punto il ricorso mira a censurare la tenuta logica della valutazione di merito più che la sua legittimità.
Il ricorso proposto va, pertanto, dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 9 gennaio 2026 Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME