Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 8169 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 8169 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/02/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposto da:
COGNOME NOME nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA COGNOME NOME nata a Reggio Calabria il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA
avverso il decreto 17/06/2025 della Corte di Appello di Reggio Calabria
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto che la Corte di Cassazione annulli con rinvio il decreto impugnato nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla polizza RAGIONE_SOCIALE e alla carta Postepay, intestati allo stesso, e rigetti nel resto il ricorso; annulli con rinvio il decreto impugnato nei confronti di COGNOME NOME limitatamente al conto corrente e ai fondi contenuti nel deposito titoli, intestati allo stesso, e rigetti nel resto il ricorso; annulli con rinvio il decreto impugnato nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla confisca del conto corrente personale e dei fondi contenuti nel deposito titoli, intestati allo stesso, e rigetti nel resto il ricorso; rigetti il ricorso di COGNOME NOME e di COGNOME NOME.
lette le memorie di replica dei difensori dei ricorrenti, AVV_NOTAIO per COGNOME NOME e COGNOME NOME, AVV_NOTAIO per
COGNOME NOME e COGNOME NOME, che hanno chiesto l’annullamento del decreto impugnato.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 17 giugno 2025 la Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, in parziale accoglimento dell’appello proposto da NOME COGNOME avverso il decreto emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 11 gennaio 2024, ha revocato la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni tre e mesi sei, con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, e le sanzioni accessorie, confermando nel resto.
In particolare, con riferimento alla misura di prevenzione personale, la Corte territoriale ha riformato la pronuncia del Tribunale in punto di attualità della pericolosità sociale, ritenendo che le pur gravi condotte poste in essere dal COGNOME quale affiliato della RAGIONE_SOCIALE, accertate nell’ambito del processo ‘Il RAGIONE_SOCIALE‘ e per le qu ali egli era stato condannato ad otto anni di reclusione, si erano arrestate al 2014, senza che successivamente fossero emersi ulteriori elementi, indicativi della perdurante attualità della pericolosità, sicché, in difetto di tale requisito, la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza doveva essere revocata.
Sono state confermate, invece, le statuizioni del decreto del Tribunale in ordine alla confisca, ex art. 24 d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, di una serie di beni mobili ed immobili, partecipazioni sociali e posizioni finanziarie, di proprietà del COGNOME ovvero rientranti nella sua disponibilità diretta o indiretta, ancorché fittiziamente intestati alla moglie e ai figli, terzi interessati, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Avverso il decreto di appello propongono ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, il proposto e i terzi interessati.
2.1 Nell’interesse di COGNOME NOME si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 24 d. lgs. 159/2011. Richiamata la rilevante giurisprudenza di legittimità, soprattutto a Sezioni Unite, in materia di confisca di prevenzione, si denuncia l’omessa considerazione, da parte dei giudici di merito, del prospetto INPS depositato dalla difesa dal quale emergeva che il proposto, anche prima del matrimonio (avvenuto nel DATA_NASCITA), aveva svolto regolare attività lavorativa, i cui proventi, peraltro, erano confluiti direttamente tra i suoi risparmi in quanto all’epoca egli viveva con i propri genitori. Di conseguenza, illegittima risulterebbe la confisca del terreno agricolo acquistato dal COGNOME nel 1994, essendo
l’acquisto avvenuto grazie ai proventi -leciti -dell’attività lavorativa precedentemente svolta.
2.2. I terzi interessati NOME COGNOME e NOME COGNOME, tramite il comune difensore, eccepiscono la violazione di legge con riferimento agli artt. 19 e 24 d.lgs. 159/2011, rilevando altresì il difetto di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla ritenuta disponibilità, in capo al proposto, dei beni sottoposti ad ablazione, e al possesso illecito degli stessi. Con argomentazioni sostanzialmente coincidenti, i ricorsi sottolineano come la Corte di appello abbia riconosciuto la disponibilità in base ad una mera presunzione, senza adeguatamente accertare se i beni intestati alla moglie e al figlio del proposto fossero privi di giustificazione, in quanto sproporzionati rispetto alle loro capacità economiche. In particolare, la Corte non avrebbe dato riscontro alle censure difensive con cui si rilevava la carenza di elementi idonei a ricondurre i beni della COGNOME e di NOME COGNOME nella disponibilità del proposto, né avrebbe valutato la documentazione depositata dalla difesa, dimostrativa non solo della titolarità, ma anche della effettiva disponibilità in capo ai terzi dei cespiti confiscati.
Inoltre, con specifico riferimento alla provenienza illecita:
per la COGNOME, la corte territoriale avrebbe confermato la confisca del terreno a lei intestato sul mero presupposto che l’accumulo di sperequazione relativo agli anni precedenti non avrebbe consentito di acquistare il bene con capitali leciti, omettendo tuttavia di confrontarsi con i rilievi di cui alla consulenza tecnica di parte; quanto all’autovettura Mercedes, invece, difetterebbe totalmente la valutazione della documentazione prodotta dalla difesa, che dimostrava che non solo l’automobile era stata lecitamente acquistata con i proventi dell’attività lavorativa svolta dalla donna per la RAGIONE_SOCIALE, ma anche in un momento (2018) in cui il proposto era detenuto da anni e, comunque, successivo al perimetro temporale della pericolosità sociale (1990-2014);
con riferimento a COGNOME NOME, la Corte di appello avrebbe confermato la confisca delle somme contenute sulla sua postepay , nonché di quelle maturate attraverso la polizza da lui accesa, sebbene le stesse fossero frutto dell’attività lavorativa svolta per conto della RAGIONE_SOCIALE, e la loro legittima provenienza fosse stata provata dalla difesa mediante l’allegazione dell’estratto conto della carta e del contratto di lavoro del ricorrente (sul punto, peraltro, erroneamente la corte avrebbe affermato la non corrispondenza tra le somme contrattualmente previste e quelle effettivamente incassate dal COGNOME, non avendo tenuto conto della maggiorazione dovuta agli straordinari); in secondo luogo, si denuncia la carenza motivazionale del provvedimento in merito alla ritenuta illegittimità della somma di euro 21.350,00, rinvenuta in contanti in occasione dell’arresto del ricorrente, che sarebbe stata confiscata nonostante i provvedimenti del Tribunale
di Lamezia Terme e della Corte di cassazione ne avessero attestato il lecito possesso, con conseguente ordine di restituzione.
Infine, ambedue i ricorsi lamentano il deficit di motivazione in punto di correlazione temporale, posto che, sebbene il periodo di pericolosità sociale fosse stato indicato tra il 1990 e il 2014, erano stati sottoposti a confisca anche beni entrati nella disponibilità dei ricorrenti nel 2018 e nel 2020.
2.3. I ricorsi di NOME COGNOME e NOME COGNOME censurano, con argomenti nella sostanza sovrapponibili, l’erronea applicazione degli artt. 19 e 24 d.lgs. 159/2011 e il difetto di motivazione del decreto impugnato, in riferimento al possesso illegittimo e alla ritenuta disponibilità indiretta, in capo al proposto, dei beni confiscati ai ricorrenti, specie a fronte dell’esclusione, da parte della Corte di appello, di profili di infiltrazione mafiosa da parte della RAGIONE_SOCIALE
In particolare, NOME COGNOME lamenta l’omessa considerazione delle sentenze del Gup e della Corte di appello di Catanzaro che, assolvendolo dalle imputazioni per i reati di cui agli artt. 648 cod. pen. e 73 d.p.r. 309/1990, avevano dissequestrato, rispettivamente, le somme di euro 81.800,00 e 6.600,00, acclarandone la liceità, in quanto costituenti il provento di attività lavorativa.
Similmente, le somme contenute nel conto corrente e nei conti titoli a quest’ultimo collegati, di importo complessivo pari ad euro 5.500,00, risultavano, anche in virtù della loro irrisorietà, pienamente giustificabili alla luce della decennale attività lavorativa svolta dal COGNOME nella società di famiglia, così come, per altro verso, il versamento di denaro contante poteva essere spiegato in virtù della attività espletata di commercio di carni.
NOME COGNOME, invece, si duole in primo luogo dell’omessa valutazione, da parte della corte d’appello, della consulenza tecnica di parte che aveva dimostrato il carattere lecito delle somme originariamente impiegate da NOME COGNOME per costituire la RAGIONE_SOCIALE -società della quale l’odierno ricorrente era divenuto, successivamente, unico rappresentante legale – in quanto frutto delle attività lavorative da lui svolte, dapprima quale dipendente pubblico e in seguito come titolare di società operanti nel commercio delle carni; peraltro, sempre con riferimento alla asserita disponibilità, in capo al padre-proposto, della società, si contesta la valorizzazione dei colloqui carcerari durante i quali quest’ultimo aveva chiesto ai figli informazioni circa l’andamento della loro attività lavorativa, sottolineando il carattere neutro e privo di valenza probatoria di tali conversazioni.
In secondo luogo, il ricorrente denuncia l’illegittimità della confisca dell’immobile sito in Montepaone, stante la mancata dimostrazione dell’illiceità delle somme versate dal proposto ai fini dell’acquisto della casa, senza contare, peraltro, che parte del versamento era stata effettuata direttamente anche dal terzo interessato, a conferma del fatto che egli era l’effettivo titolare del bene.
In terzo luogo, anche NOME COGNOME evidenzia che l’irrisorietà delle somme contenute sul conto corrente e sul fondo titoli confiscatigli, unitamente alla ultradecennale attività lavorativa presso la RAGIONE_SOCIALE, avrebbero giustificato pienamente il possesso degli importi, escludendo profili di illiceità.
Da ultimo, entrambi i ricorrenti lamentano:
la mancanza del requisito della correlazione temporale, essendo stata disposta la confisca anche in relazione a beni entrati nella disponibilità dei ricorrenti diversi anni dopo la cessazione della pericolosità sociale del proposto, avvenuta nel 2014;
il difetto assoluto di motivazione in ordine alla disponibilità diretta o indiretta, in capo al proposto, delle somme di denaro dei figli e dei proventi della loro attività lavorativa, non essendovi, nell’impugnato decreto, alcuna indicazione circa l’asserita riconducibilità di tali beni a COGNOME NOME;
l’erroneità del calcolo della sperequazione effettuato, per il periodo 1990 -2019, dagli organi investigativi: invero, il consulente tecnico di parte aveva dimostrato che, se correttamente ricalcolata, la sperequazione ammontava a poco più di 192.000,00 euro (con una riduzione del 76,6% rispetto agli 823.000,00 euro stimati dagli inquirenti), ossia un saldo che, parametrato ad un arco temporale di trenta anni e ad un nucleo familiare di otto persone, non poteva più considerarsi sproporzionato ed idoneo a legittimare la misura di prevenzione. Peraltro, con specifico riferimento a tale ultimo profilo, nel ricorso di NOME COGNOME si sottolinea la genericità della motivazione della Corte di appello in merito alla rivisitazione dell’indice ISTAT – da cui la difesa aveva specificamente chiesto di decurtare determinate voci – pur trattandosi di un elemento che avrebbe profondamente inciso sulla tabella redatta dagli inquirenti, determinando una modifica della sperequazione da questi calcolata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili, perché fondati su motivi non consentiti e comunque privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto riproduttivi di censure già proposte in appello e in quella sede adeguatamente vagliate e disattese.
Preliminarmente, va ribadito che in tema di procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche a seguito dell’entrata in vigore del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato,
sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Mule’, Rv. 279284 – 01); nella nozione di violazione di legge va, peraltro, ricompreso anche il vizio di travisamento della prova per omissione, quando abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435 – 01).
Tanto premesso, si deve dare atto che tali principi, pur richiamati all’interno dei ricorsi, non hanno poi trovato riscontro nell’articolazione dei motivi, che si risolvono, nella sostanza, in censure di merito tese a confutare la motivazione del provvedimento impugnato per profili inerenti allo sviluppo logico delle argomentazioni della Corte di appello, non inficiate da vizi deducibili in sede di legittimità.
Con riferimento a NOME COGNOME, la Corte ha puntualmente evidenziato che, dall’esame della tabella sperequativa redatta sulla base della spesa familiare media e dei redditi prodotti, emerge, per l’anno 1994, una sperequazione tra le sue fonti di reddito e i suoi impieghi, pari a euro 1.807,60, nonché una sperequazione effettiva di euro 21.881,80 riferita all’intero nucleo familiare. Ne consegue, come correttamente si rileva nel decreto impugnato, la totale incompatibilità tra l’acquisto, nel 1994, del terreno sito in località Sant’Antonio di Reggio Calabria per la somma di lire 3.500.000,00, e le entrate del proposto, accertate per il medesimo anno, ricompreso nel periodo di accertata pericolosità sociale (19902014). La censura difensiva si limita a contestare l’ iter argomentativo del provvedimento sulla base di una lettura frammentaria del compendio probatorio, sottolineando l’omesso esame di un singolo elemento – il prospetto INPS attestante lo svolgimento di attività lavorativa in epoca anteriore al 1988 – che, in ogni caso, non appare sufficiente a smentire le plurime risultanze, valorizzate dai giudici di appello, dimostrative della sproporzione tra i beni del proposto e la situazione economico-reddituale in cui egli si trovava al momento del loro acquisto.
3. Quanto alle posizioni dei terzi interessati, va in primo luogo ribadito, ai fini della corretta perimetrazione del thema decidendum , il principio recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità nella sua più autorevole composizione (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025, Putignano, Rv. 288300 – 01), secondo cui, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva
titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l’insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto.
Invero, come chiarito nella parte motiva della pronuncia delle Sezioni Unite, rispetto alle questioni concernenti i presupposti per l’applicazione della misura nei confronti del proposto – quali la condizione di pericolosit à̀ dello stesso, la sproporzione tra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, la legittima provenienza del bene e la perimetrazione temporale dell’acquisto da parte del proposto – il terzo versa in una situazione di carenza di interesse, non essendo egli, per definizione, il soggetto portatore di pericolosità, ma avendo invece un onere di allegazione che consiste nel confutare la tesi accusatoria secondo cui egli è un mero intestatario formale, ed indicare elementi fattuali che dimostrino che quel bene è di sua proprietà e nella sua esclusiva disponibilità.
Ne consegue che, nel caso di specie, le doglianze difensive afferenti a profili diversi da quello della effettiva titolarità, in capo ai terzi, dei beni oggetto di ablazione, non possono essere esaminate, esulando dall’ambito decisorio del giudice, sia di merito sia di legittimità.
3.1. Circa l’analisi delle restanti censure, va rilevato che, con argomentazioni con le quali i ricorrenti non si confrontano in termini critici, la corte territoriale ha, in primo luogo, tracciato il perimetro definitorio della nozione di ‘disponibilità indiretta’, sottolineando che la stessa sussiste quando, al di là della formale intestazione del bene ad un terzo diverso dal proposto, quest’ultimo risulti esserne l’effettivo fruitore, potendo determinarne la destinazione o l’impiego come se ne fosse il vero proprietario; ha, poi, specificamente affrontato il tema della intestazione fittizia dei beni a soggetti che abbiano -come nel caso in esame -uno stretto legame di parentela con il proposto, quali il coniuge e i figli, richiamando, in proposito, l’interpretazione che la giurisprudenza di legittimità ha fornito rispetto agli artt. 19, comma 3 e 26, comma 2 del codice antimafia, in base alla quale «in tema di misure di prevenzione patrimoniali, i rapporti di parentela, affinità e convivenza diversi da quelli indicati dall’art. 26, comma secondo, d. lgs. n. 159 del 2011, pur non comportando una presunzione relativa, integrano una circostanza di fatto significativa, con elevata probabilità, della fittizia intestazione di beni in capo al proposto, lì dove il familiare risulti sprovvisto di effettiva capacità economica» (Sez. 6, n. 14600 del 16/02/2021, Sola, Rv. 281611 – 01; Sez. 6, n. 43446 del 15/06/2017, NOME e NOME, Rv. 271222 – 01), con la conseguenza che, su tali soggetti di maggior fiducia del proposto, grava l’onere di dimostrare l’esclusiva disponibilità dei beni stessi onde sottrarli alla confisca (Sez. 2, n. 7346 del 17/01/2023, COGNOME, Rv. 284387 – 01); ha, infine, applicato i principi soprarichiamati al caso concreto, rilevando non solo la sussistenza di diversi elementi sintomatici della disponibilità dei beni in capo a COGNOME NOME, ma
anche la mancata allegazione, da parte delle difese, di elementi realmente utili a smentire la ricostruzione giudiziale e a dimostrare l’effettiva titolarità dei terzi sui beni stessi. In particolare:
quanto alla ditta RAGIONE_SOCIALE, confiscata al figlio COGNOME NOME, i giudici della prevenzione hanno osservato che, oltre alla generica contestazione della ritenuta disponibilità, non è stata fornita alcuna prova concreta della sua titolarità esclu siva, rimanendo perciò inadempiuto l’onere probatorio d erivante dall’art. 19, comma 3, d. lgs. n. 159/2011;
relativamente alle somme di denaro in contanti rinvenute nella disponibilità di NOME COGNOME e NOME COGNOME, nonché a quelle contenute sui conti correnti e sui rapporti fondi di NOME COGNOME e NOME COGNOME, si è sottolineato che, anche in tal caso, la difesa si è limitata ad affermazioni generiche, senza realmente allegare nella competente sede di merito elementi che potessero smentire la tesi della disponibilità dei beni in capo al proposto e condurre a ritenere, in base ad un giudizio affidabile e non di mera verosimiglianza, che i figli di NOME COGNOME percepissero redditi sufficienti ad avere la titolarità dei cespiti confiscati; sul punto, peraltro, prive di pregio devono ritenersi le deduzioni difensive facenti leva sulla distanza temporale di otto anni fra la cessazione della pericolosità sociale e il sequestro dei conti correnti e dei fondi: esse, infatti, trascurano di conside rare che l’indagine istruttoria espletata dalla Polizia Giudiziaria in ordine alla sperequazione del nucleo familiare COGNOME non si è arrestata al 2014 – anno di cessazione del secondo periodo di pericolosità del proposto – ma è stata condotta fino al 2019, anno in cui è stato possibile accertare una sperequazione effettiva progressiva pari ad euro 823.962,57 (tale dato risulta, di per sé, idoneo a fondare il convincimento circa la derivazione dei cespiti sequestrati dal reimpiego delle risorse illecite facenti capo a COGNOME NOME e riconducibili al suo periodo di pericolosità sociale, specie in assenza, si ribadisce, di adeguata prova contraria da parte della difesa);
con riferimento alla polizza accesa da NOME COGNOME, la Corte di appello ha condivisibilmente rilevato l’omessa dimostrazione ad opera del ricorrente dei movimenti contabili, asseritamente provenienti dalla sua attività lavorativa, che l’avrebbero alimentata, né è stata colmata la lacuna probatoria relativa agli accrediti rinvenuti sulla sua carta postepay, privi di causale e comunque incompatibili con l’ammontare del suo stipendio per come risultante dal contratto di lavoro;
circa l’immobile sito in Montepaone, la Corte ha congruamente evidenziato che esso risulta acquistato non solo in un momento in cui NOME COGNOME era già socialmente pericoloso, ma anche con risorse apparentemente incompatibili con i redditi dallo stesso dichiarati, potendo perciò ragionevolmente presumersi
che l’acquisto fosse stato effettuato grazie ai suoi proventi illeciti, a nulla rilevando che una parte, peraltro minimale, delle rate fosse stata pagata dal figlio NOME;
quanto, infine, ai beni confiscati alla coniuge NOME COGNOME NOME, i giudici della prevenzione hanno, anche in questo caso, rimarcato l’omessa allegazione di elementi comprovanti l’incidenza economica d i redditi di natura agricola, risultati, invero, del tutto insufficienti ad alterare, in senso favorevole alla tesi difensiva, la sperequazione accertata per gli anni in cui sarebbero stati percepiti; di conseguenza, è coerente la conclusione secondo cui anche l’acquisto di tali beni non possa verosimilmente essere stato sostenuto dalla donna iure proprio , ma che abbia implicato l’interferenza dei proventi illeciti del proposto, a dimostrazione della loro riconducibilità alla disponibilità di quest’ultimo.
Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 11/02/2026 Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME COGNOME