Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47108 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47108 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Letta la requisitoria della dott.ssa NOME COGNOME, sostituto Procuratore Generale presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio del decreto impugnato in relazione alla omessa motivazione in punto di genesi della liquidità impiegata per gli investimenti effettuati nell’acquisto di due unità immobiliari in Reggio Calabria e nell’acquisto della licenza e del compendio aziendale della “RAGIONE_SOCIALE“, con rigetto del ricorso per il resto.
RITENUTO IN FATTO
Con decreto del 17 marzo 2021, il Tribunale di Reggio Calabria, in parziale accoglimento di proposta del Procuratore della Repubblica, formulava nei confronti di NOME COGNOME giudizio di pericolosità sociale qualificata ai sensi dell’art. 4, lett. a) e b), d.lgs. n. 159 del 2011, nonché giudizio di pericolosità generica, ex art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011. Conseguentemente, applicava nei confronti di NOME COGNOME la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza per la durata di anni quattro, imponendogli il versamento di una cauzione di euro 5.000,00 ed applicandogli i divieti e le decadenze di cui all’art. 67, commi 1 e 2, d.lgs. n. 15 del 2011; disponeva, altresì, la confisca di diversi beni intestati a COGNOME e di alt beni intestati alla coniuge NOME COGNOME, beni comunque ritenuti riconducibili al proposto, tra cui l’intero compendio aziendale della “RAGIONE_SOCIALE“.
Con decreto del 18 febbraio 2022, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma del citato decreto emesso dal Tribunale di Reggio Calabria il 17 marzo 2021, rigettava – per difetto del requisito di attualità della pericolosi sociale, sia qualificata sia generica, ritenuta fino a una certa epoca – la proposta per l’applicazione, nei confronti di NOME COGNOME, della misura della sorveglianza speciale con obbligo di dimora nel comune di residenza; rigettava la proposta di confisca del compendio aziendale della “RAGIONE_SOCIALE“; ordinava il dissequestro e la restituzione di tale compendio agli aventi diritto; confermava, nel resto, il provvedimento del Tribunale.
Le difese di NOME COGNOME e di NOME COGNOME hanno proposto ricorsi per cassazione.
Con l’atto di ricorso nell’interesse di NOME COGNOME, la difesa lamenta violazione di legge, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in
relazione all’art. 4, d.lgs. 159 del 2011, in ordine alla conferma del provvedimento ablativo di una parte dei beni. La difesa sostiene che nel provvedimento impugnato manca la motivazione circa il coinvolgimento del proposto COGNOME COGNOME operazioni di acquisto dei beni confiscati. Né, d’altra parte, per la difesa, si potrebb confermare la riconducibilità a costui dei beni intestati agli altri membri dell famiglia sulla base di una presunzione ricavata dall’art. 26, comma 2, d.lgs. 159 del 2011, poiché si tratterebbe di una presunzione relativa, iun’s tantum, e applicabile nel caso in cui il familiare sia sprovvisto di autonomia economica, situazione non sostenibile nel caso di specie. La difesa afferma che i beni confiscati non sono riconducibili all’attività illecita del proposto COGNOME, ma alle provviste d NOME COGNOME, padre di NOME COGNOME; i beni, quindi, sono di provenienza lecita. D’altra parte, la difesa segnala che, sulla base delle prove raccolte, la Corte di appello ha disposto il dissequestro del compendio aziendale della “RAGIONE_SOCIALE“, proprio perché l’acquisto di esso è riconducibile al padre di NOME COGNOME. Per le stesse ragioni, secondo la difesa, non può che affermarsi che gli altri beni sottoposti a confisca sono di fonte lecita.
5. Con i due atti di ricorso nell’interesse di NOME COGNOME, datati rispettivamente 23 novembre 2022 e 15 dicembre 2022, i difensori di costei lamentano violazioni di legge, richiamando in taluno degli atti l’art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen. e gli artt. 4 e 26, comma 2, d.lgs. 159 del 2011. La difesa sostiene che i beni intestati a NOME COGNOME, sui quali la Corte di appello ha confermato il provvedimento ablativo adottato dal Tribunale ritenendo detti beni derivati dall’attività illecita di COGNOME, sono invece di fonte lecita, po riconducibili a NOME COGNOME. Secondo la difesa, la Corte di appello, da una parte, ha ritenuto correttamente che i beni dissequestrati siano di fonte lecita, ma, dall’altra parte, ha ritenuto gli altri beni (conti correnti e polizze assicurat sproporzionati rispetto al reddito prodotta da NOME COGNOME. La Corte di appello non ha fornito un’adeguata motivazione sulla possibilità che tali beni siano, invece, sempre riconducibili al padre di NOME COGNOME. Né potrebbe farsi leva, ad avviso della difesa, sulla presunzione di cui all’art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, poiché resterebbe indimostrata l’incapienza patrimoniale di NOME COGNOME, atteso che costei, pur non avendo un consistente reddito, poteva contare sulla provvista economica del padre. Pertanto, la constatata sproporzione reddituale non può considerarsi elemento sintomatico della riconducibilità dei beni sequestrati alla disponibilità del proposto COGNOME. La difesa sottolinea che, a partire dal 2018, COGNOME e COGNOME hanno intrapreso un percorso di separazione (prima giudiziale, poi consensuale) e, quindi, da un lato, non opera la presunzione di cui all’art. 26, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, in quanto difetta il requisito del
stabile convivenza; dall’altro lato, la presunzione coprirebbe solo il biennio anteriore alla disposizione della misura, cioè il periodo successivo alla separazione dei coniugi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi possono essere trattati congiuntamente, in quanto convergenti. Essi espongono censure in parte attinenti alla motivazione e non deducibili in questa sede, in parte manifestamente infondate.
È opportuno precisare che ogni questione relativa alla confisca del compendio aziendale della “RAGIONE_SOCIALE” non è oggetto dei ricorsi per cassazione, perché la proposta di confisca di tale compendio è stata già rigettata dalla Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma del provvedimento del Tribunale che aveva accolto la proposta stessa.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di procedimento di prevenzione, COGNOME il ricorso per cassazione COGNOME è COGNOME ammesso COGNOME soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio. (Sez. 6, n. 21525, del 18/06/2020; Rv. 279284 – 01).
È stato chiarito che il vizio di travisamento della prova per omissione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., è estraneo al procedimento di legittimità per violazione di legge, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge. (Sez. 2, n. 20968, del 06/07/2020, Rv. 279435 – 01).
2.1. Nel caso ora in esame, in applicazione dei suddetti principi, pienamente condivisibili, deve affermarsi che le doglianze difensive riferibili alla motivazion non sono ammissibili. Deve osservarsi, in proposito, che la motivazione del provvedimento impugnato non è inesistente o meramente apparente, poiché il giudice di appello ha congruamente esposto il percorso logico che lo ha condotto ad confermare, per taluni beni, il giudizio del Tribunale in ordine alla sussistenza delle condizioni per la confisca.
Gli elementi indicati nei ricorsi per cassazione richiederebbero, peraltro, una nuova valutazione dei fatti, comunque inammissibile in sede di giudizio di legittimità.
2.2. Le censure con le quali i ricorrenti deducono violazioni di legge, poi, sono manifestamente infondate, perché il decreto della Corte di appello ora impugnato ha fatto corretta applicazione del principio fissato dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come, in tema di misure di prevenzione patrimoniali, i rapporti di parentela, affinità e convivenza diversi da quelli indicati dall’art. 2 comma secondo, d.lgs. n. 159 del 2011, pur non comportando una presunzione relativa, integrano una circostanza di fatto significativa, con elevata probabilità, della fittizia intestazione di beni in capo al proposto, lì dove il familiare ri sprovvisto di effettiva capacità economica. (Sez. 6, Sentenza n. 14600 del 16/02/2021, Rv. 281611 – 01; Sez. 6, n. 43446 del 15/06/2017, Rv. 271222 01).
Orbene, dopo aver richiamato correttamente tale principio, la Corte di appello lo ha adeguatamente applicato e ha reso congrua motivazione nell’esporre, con articolate osservazioni sulle risultanze in atti, le ragioni in base alle quali ritenuto di confermare, in relazione ad alcuni beni, il decreto ablativo, concludendo in sintesi con l’affermare che la capacità economica di NOME COGNOME è incompatibile con le rilevanti disponibilità in termini di liquidità e di investime mobiliari, riscontrate in capo alla stessa.
In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili in applicazione dell’art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere – alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 – la ricorrenza dell’ipotesi della colpa nella proposizione dell’impugnazione.
P.Q.M
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 9 maggio 2023.