Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 45642 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 45642 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 03/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME nato a Salemi il 6 gennaio 1946
NOME NOME nata a Salemi il 28 settembre1957
COGNOME NOMECOGNOME nato a Salemi il 23 aprile 1981
COGNOME NOME nata a Salemi il 22 agosto 1945, quale erede di NOME COGNOME;
Di NOMECOGNOME nata a Salemilll maggio 1960, quale erede di NOME COGNOME;
COGNOME NOMECOGNOME nato a Salemi il 20 settembre 1970
COGNOME NOMECOGNOME nata a Salemi il 17 marzo 1971
NOME nata a Salemi il 29 aprile 1973
NOME COGNOME nata a Salemi il 24 ottobre 1944
NOMECOGNOME nata a Salemi il 23 gennaio 1980
COGNOME NOMECOGNOME nato a Salemi il 30 gennaio 1965.
avverso il decreto della Corte di Appello di Palermo del 24 gennaio 2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Proc generale NOME COGNOME che ha chiesto la reiezione dei ricorsi
lette le memorie di replica alle conclusioni della Procura trasmesse dall’avv COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME dall’avvocato COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME; dall’avvoca NOME COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
1.Con decreto del 18 aprile 2017, il Tribunale di Trapani ha applica NOME COGNOME la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno sul presupposto della sua pericolosità so qualificata per un verso dalla appartenenza mafiosa del proposto, per altro dalla ritenuta consumazione di più illeciti riconducibili all’ipotesi reato p punita dall’ad 512 bis cod. pen.
Con lo stesso decreto è stata disposta la confisca di diverse utilità – im rapporti finanziari e di conto corrente, quote societarie in alcune occ totalitarie con conseguente ablazione anche del relativo patrimonio aziend imprese individuali-, tutte riferibili alla materiale disponibilità del seppure formalmente in testa a diversi terzi interessati.
Interposto appello dal proposto, dai terzi interessati e dalla P competente (avuto riguardo ad alcune utilità oggetto della richiesta di co rimaste estranee alla disposta ablazione), con il provvedimento descrit epigrafe la Corte di appello di Palermo ha parzialmente revocato il dec appellato, disponendo la restituzione di alcune utilità ai terzi rispettivi e confermando nel resto la decisione impugnata.
Hanno interposto autonomi ricorsi il proposto e i terzi interessati Cang NOMECOGNOME quale erede di NOME COGNOME; NOME COGNOME quale ered di NOME COGNOME; COGNOME Fabrizio, NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME; NOME COGNOME e NOME COGNOME; NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Nell’interesse del proposto vengono addotti sei motivi di ricorso.
4.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge in relazione all’a paragrafo 3, lett. b), CEDU nonché non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 3-ter, comma 2, legge n. 575 del 1965, degli artt. 4, commi 9, 10 e 11 della legge n. 1423 del 1956 e dell’art. 10, comm 3, d.igs. n. 159 del 2011 in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., per una violazione del diritto del difesa addotta con riguardo alla possibilità di disp tempo e delle condizioni necessarie per preparare la difesa nonché pe irragionevolezza della previsione del termine di dieci giorni previsto s proporre appello che per proporre ricorso per cassazione, avverso i decreti abbiano definito, rispettivamente, il giudizio di primo grado e di appel procedimento di prevenzione.
4.2. Con il secondo motivo si adduce violazione degli artt. 111, comma Cost., 190 e 586, comma 1, cod. proc. pen., nonché dell’art. 6 CEDU in relazi alla ritenuta infondatezza dell’eccezione di nullità prospettata dalla dif riguardo alle ordinanze con le quali il Tribunale ha negato l’ammissione dei m di prova indicati a discarico (inerenti alla escussione di diversi te acquisizione di diversi documenti).
4.3. Con il terzo motivo la violazione di legge viene riferita agli art comma 3, Cost., 190, 495, 511, 514, 586 cod. proc. pen. e 6 CEDU con riguard alla ritenuta infondatezza della eccepita nullità dell’ordinanza con la quale disposta l’acquisizione del verbale riassuntivo e della trascr dell’interrogatorio reso da COGNOME COGNOME alle Procure distrettuali di R Palermo; dell’ordinanza di acquisizione del verbale delle dichiarazioni rese dal assistito COGNOME COGNOME al Pubblico ministero; dell’ordinanza di acqui delle dichiarazioni rese dall’on. NOME COGNOME.
4.4. Con il quarto motivo la difesa lamenta violazione di legge in relazione artt. 221, comma 1, 182, comma 2, 586, comma 1, cod. proc. pen. e 67 d.igs. 271 del 1989, avuto riguardo alla dedotta nullità della perizia per dif legittimazione dei periti nominati dal Tribunale, non iscritti al pertinen nullità tempestivamente sollevata, a differenza di quanto sostenuto dai giudic merito, prima ancora dell’esame dei periti stessi.
4.5. Con il quinto motivo si adduce violazione degli artt. 1 e 2 della n.575 del 1965 e successive modifiche, degli artt. 6, paragrafo 2, e 7 CEDU non dell’art. 649 cod. proc. pen e dell’art. 25 Cost.
Facendo leva sulle indicazioni emergenti dal provvedimento interlocutorio re dalla Grande Camera della Corte EDU nel procedimento COGNOME c. Italia avu riguardo alla tenuta convenzionale della confisca di prevenzione là dov pericolosità risulti legata all’appartenenza ad un’associazione mafiosa malg
l’intervenuta assoluzione dall’accusa di partecipazione alla medesima associazi mafiosa resa in un parallelo procedimento penale, la difesa lamenta:
a) la violazione del ne bis in idem e la conseguente preclusione processuale con riguardo al giudizio sulla pericolosità sociale e sulla confisca di preve considerato che il proposto era stato già sottoposto ad una precedente misur prevenzione personale per appartenenza mafiosa, decretata con provvedimento del 2000, con il quale era stata al contempo rigettata la richiesta di c riguardante il medesimo compendio patrimoniale per l’assenza di element attestanti la relativa sperequazione reddituale, si che, peraltro, in assenza elementi di novità destinati ad incidere sul pregresso accertamento, dov ritenersi preclusa al ricorrente sia la possibilità di ampliare il portato dell profilo di pericolosità, anche sul piano della relativa parametrazione temporal di rendere la misura reale proprio in considerazione di tale non consentito n giudizio di pericolosità;
b) la conflittualità delle valutazioni rese in termini di pericolosit provvedimenti di assoluzione del ricorrente dall’imputazione per partecipazione associazione mafiosa avuto riguardo le medesime condotte considerate fondamento dell’originaria misura di prevenzione applicatagli, nonché con i div decreti di archiviazione riguardanti contestazioni inerenti ai reati di cui al bis cod. pen. parimenti mosse ai danni del proposto, questi ultimi valorizzati Corte del merito per giustificare la nuova misura di prevenzione personale, per in aperta violazione delle considerazioni di principio rese dalla Corte Costituz con la sentenza n. 41 del 2024 in relazione ai provvedimenti di archiviazione fatti estintivi del reato contenenti indebite considerazioni sulla colpev dell’imputato e senza correttamente apprezzare i rilievi prospettati sul t appello quanto alla non configurabilità di tale ipotesi di reato laddove l’ut stata intestata ad un familiare del soggetto che mira ad eludere una misu prevenzione;
c) la violazione del divieto di retroattività sancito dall’art. 25 Cost non criterio di prevedibilità di cui all’art. 7 CEDU della base legale posta a fond del giudizio di pericolosità e della conseguente misura reale, dal momento ch condotte valorizzate a sostegno della nuova misura e della successiva confi tutte correlate all’ipotesi di reato di cui all’art. 512 bis cod. pen. non avevano rilievo ai fini della pericolosità al momento in cui furono poste in essere, precedenti la modifica dell’art.1 della legge n.575 del 1965 (introdotta con l comma 4, della legge n.94 del 2009, entrata in vigore l’8 agosto 2009) co quale, tra le fattispecie sintomatiche della pericolosità sociale espressamente inserito anche il delitto di cui all’art.12 quinquies di. n.306 del 1992 (ora 512 bis cod. pen);
d) la contraddittorietà intrinseca del provvedimento gravato che da un lato espressamente escluso di poter valorizzare gli indici fattuali rassegnati dal d appellato a sostegno di una ritenuta continuità della contiguità mafios ricorrente oltre gli ambiti temporali definiti dalla misura di prevenzione coper giudicato, per altro verso ha valorizzato ambiti indiziari puntualmente contra dall’appello trincerandosi dietro una apodittica valutazione di inammissibili gravame e ha ritenuto l’attualità della pericolosità malgrado quanto affermato riguardo alla appartenenza mafiosa del ricorrente.
4.6. Con il sesto motivo si adduce violazione di legge in relazione agli ar ter, 3-ter cpv. I. n.575/1965, 4, commi 9, 10, 11 della legge n.1423/1956; 10 commi 2 e 3, d.lgs. n.159/2011; 6 e 7 CEDU.
Ad avviso della difesa la misura reale non poteva essere applicata in asse di legittime valutazioni sulla pericolosità sociale del proposto; in ogni caso s stata disposta senza soffermarsi sulla necessaria corrispondenza tra le da acquisizione delle utilità ablate e i momenti sintomatici della pericolosità s La stessa retrodatazione della pericolosità sociale qualificata operata dalla del merito è stata resa facendo leva su condotte illecite estranee al pro appartenenza mafiosa ritenuto e valorizzando statuizioni giudiziali incompatibil fine per la accordata sospensione condizionale della pena e la consegue applicabilità del disposto ostativo di cui all’ad 166 cod. pen.
Ricorso nell’interesse di COGNOME NOME quale erede di NOME COGNOME. Due i motivi.
5.1. Con il primo, la difesa replica la paventata (dal ricorso del pro illegittimità costituzionale dell’arti°, comma 2, d.lgs. n.159/2011 in relazio artt. 24 Cost., 6, comma 3, lett.b) e 11 CEDU, e dell’art.3 Cost. con riferime all’art. 585 cod. proc. pen.
5.2. Con il secondo si denunzia violazione degli artt. 2-bis, comma 3, e 2-ter, comma 14, della citata legge n.576 del 1965 e dell’art. 24, comma 1, d. n.159/2011, in relazione all’art. 111, comma 6, Cost.
In particolare, si deduce l’omessa motivazione in ordine alla prova della na meramente fittizia della intestazione, in capo al COGNOME, delle partecip societarie della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, ritenuta sulla base di consi logiche manifestamente inconferenti rese pretermettendo le osservazioni difensi e le coerenti allegazioni dirette a comprovare la effettiva titolarità in capo delle quote partecipative confiscate.
Ricorso nell’interesse di COGNOME NOMECOGNOME quale erede di NOME COGNOME.
Due i motivi.
6.1. Con il primo motivo si adduce vizio integrale di motivazione in relazi ai rilievi prospettati in appello quanto alla affettiva titolarità in capo al C delle quote societarie della RAGIONE_SOCIALE alla luce delle sue disponibilità finan di quelle del suo nucleo familiare alla data di acquisizioni delle dette partecip
Con il secondo motivo, si prospetta questione di legittimità costituzio dell’art.117 disp. trans. d.lgs. n. 159/2011 in relazione ad artt. 3, 27, 111 CEDU laddove, nel disporre in via transitoria, la protratta vigenza dell’abro disciplina di cui alla legge n. 465 del 1975 per i procedimenti per i quali quello di specie, alla data di entrata in vigore della novella, fosse g formulata la proposta di applicazione della misura di prevenzione, preclude possibilità di applicare, in aperta distonia con il principio di ragionevole du processo, la disciplina di durata massima del giudizio di prevenzione, ora det dal codice antimafia.
Ricorso proposto nell’interesse di NOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME.
Con un unico motivo di adduce violazione di legge in relazione all’art. 4 le n.1423 del 1956 perché la Corte, con motivazione solo apparente rispetto a doglianze prospettate con il ricorso, sarebbe pervenuta alla conferma de confisca disposta in primo grado trasponendo ai terzi interessati rego valutazione probatoria e di giudizio unicamente riferibili alla posizion proposto.
In particolare, la Corte del merito avrebbe ritenuto, sulla base di una presunzione, che i ricorrenti non avessero disponibilità reddituali e finanziar da poter acquistare le quote della RAGIONE_SOCIALE, attesa la giovane et capacità reddituale minima degli stessi, là dove, invece, l’onere di prov provenienza dei redditi da attività illecita gravava sull’accusa. Sarebbe po trascurata l’autonomia di comportamento del gruppo RAGIONE_SOCIALE, non diversa da quella del COGNOME, elemento logico a conferma di una marcata erroneità della tesi relativa alla esclusiva riferibilità al proposto d compagine.
8. Ricorso nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Si lamenta, con riferimento specifico alle singole utilità confiscate immobili, quote societarie, imprese individuali, rapporti di conto corr intestate ai detti ricorrenti, violazione degli artt. 2-ter, 10 e ss., legge n.575/1965 nonché vizio integrale di motivazione avuto riguardo ai temi della sperequazi
reddituale fondante l’ablazione riferita al complessivo nucleo familiare NOME e a quello della disponibilità in capo al proposto dei beni confisc il tutto alla luce di una asserita inadeguatezza reddituale all’evidenza sment contrari rilievi difensivi integralmente pretermessi.
Si contesta, ancora, l’applicazione di linee interpretative riferibili al par dell’impresa mafiosa o comunque connotata da illiceità, non estensibili alle soc partecipate dai ricorrenti.
Ricorso nell’interesse di NOME e COGNOME NOME.
I primi tre motivi risultano prospettati nell’interesse esclusivo di Ma G ia m marina ro.
9.1. Con il primo si adduce violazione degli artt. 24 e 10, comma 2, d. n.159/2011 nonché degli artt.111, comma 6, Cost. e 125, comma 3, cod. proc.pen, in relazione alla confisca della quota intestata alla ricorrente del sociale della RAGIONE_SOCIALE in mancanza di base legale e in difet correlazione temporale, anche per l’erroneo giudizio in ordine alla disponibili bene in capo al prevenuto.
In particolare, la difesa lamenta mancanza di prova dell’interposizione fit della ricorrente; il mancato rispetto della correlazione temporale perché la so sarebbe stata costituita nel 1982, dunque al di fuori del perimetro della peric sociale del proposto, accertata dalla seconda metà degli anni ’80 e sino al c) carenza di prova quanto alla disponibilità della quota societaria in c proposto; d) erroneo accertamento della sussistenza dei caratteri dell’imp “mafiosa”; e) violazione del diritto di proprietà della ricorrente e, dunq principi costituzionali e convenzionali, dal momento che la confisca è basata s presunzione di origine illecita dei beni in assenza di prova di alcun collegam con attività criminali.
9.2. Con il secondo motivo le predette violazioni di legge vengono riferite confisca della quota intestata alla ricorrente del capitale sociale della RAGIONE_SOCIALE e della quota di proprietà dell’immobile sito in Pietratagliata, disposta in mancanza di base legale in relazione alla ri disponibilità del bene in capo al prevenuto.
Si deduce il difetto del requisito della disponibilità della quota in proposto e il difetto del requisito dell’illiceità delle provviste finanziarie i La decisione impugnata avrebbe comportato una forma di espropriazione dei beni risolvendosi in una pena patrimoniale sproporzionata in contrato con il dirit proprietà, costituzionalmente tutelato.
9.3. Con il terzo motivo le medesime doglianze vengono rivolte in direzion della confisca dei rapporti finanziari intestati a NOME, nonché d rapporti cointestati a NOME NOME, per mancanza del requisito de disponibilità del bene confiscato in capo al proposto e in violazione del princip proporzione ex artt. 42 Cost. e 1 Protocollo 1 CEDU, dal momento che è stata operata una sostanziale espropriazione dell’intero saldo contabile, confondend proventi leciti con quelli assertivamente illeciti.
9.4. Il quarto motivo viene prospettato nell’interesse di NOME COGNOME Ardagna.
La difesa lamenta violazione degli artt. 24 e 10, comma 2, d.lgs. n.159/20 nonché degli artt.111, comma 6, Cost. e 125, comma 3, cod. proc.pen, in relazion alla confisca della quota intestata al ricorrente del capitale sociale della Sa in assenza di prova in ordine alla disponibilità del ben in capo al proposto, in di correlazione temporale e attraverso indebiti e non comprovati riferimenti ritenuta strumentalizzazione dell’attività di impresa esercitata dalla Salus.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Giova premettere che, nel caso, la proposta inerente alle misure prevenzione contestate dai ricorsi in esame è stata formulata in data anteriore entrata in vigore del d.lgs. n. 159 del 2011, si che nel caso, in ragione di previsto dalla relativa disciplina transitoria dettata da tale ultimo testo no (segnatamente dall’art. 117), trovano applicazione le norme previgenti in mater di prevenzione personale e patrimoniale.
Ciò precisato, ritiene la Corte che i ricorsi proposti nell’interesse di NOME COGNOME e dei terzi interessati siano tutti inammissibili perché fonda motivi manifestamente infondati o non consentiti perché generici, aspecific comunque eccentrici al tenore delle censure prospettabili in sede di legittimi materia di prevenzione limitate, come è noto, alle sole ipotesi di violazione di (art. 4, decimo comma, dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’ar 3 ter, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575), nozione che comprende anche i vizi di motivazione, integralmente assente o meramente apparente su temi di stringente decisività tali da destrutturare la dec gravata.
La lettura delle due decisioni di merito, resa alla luce dei diversi rico esame, permette di evidenziare, in premessa alla disamina dei relativi motivi, NOME COGNOME è stato sottoposto, prima dell’intervento in prevenzione
ora posto allo scrutinio di questa Corte, alla misura della sorveglianza speciale per appartenenza mafiosa con decreto del Tribunale di Trapani del 12 gennaio 2000, divenuto definitivo nel 2004.
Il perimetro temporale dei fatti rilevatori di tale già accertata pericolosit sociale qualificata riguardava – per quanto emerge dallo stesso contenuto della decisione ora gravata da ricorso- condotte successive al 1991 (si veda pag. 217); sempre in ragione di quanto precisato dalla Corte di appello, avrebbe inoltre trovato un confine ultimo coincidente con la puntuale esecuzione della detta misura, intervenuta nel 2005.
Con lo stesso decreto sopra indicato, ancora, il Tribunale di Trapani ebbe a rigettare la proposta di applicazione, ai danni del COGNOME, di una misura reale fondata sulla accertata pericolosità sociale del proposto, decisione, anche questa, coperta da giudicato.
Sempre in premessa, va anche messo in immediata evidenza che NOME, pochi mesi dopo l’adozione della citata misura di prevenzione personale, è stato assolto, nel processo penale parallelo, dall’imputazione per associazione mafiosa con sentenza, anche questa definitiva, del 20 giugno 2000.
Emerge, ancora, che l’odierno proposto nel 1998 ebbe a patteggiare la pena per alcuni reati contro la pubblica amministrazione (corruzione, peculato, turbata libertà degli incanti) per condotte connesse alla carica e alla attività di Presidente del Consiglio di amministrazione dell’ospedale INDIRIZZO di Salemi e del Comitato di gestione USL 4 di Mazara del Vallo negli anni dal 1985 al 1991.
NOMECOGNOME sottoposto ad altri processi penali, non valorizzati dai giudici della prevenzione, è stato assolto dalle relative imputazioni mentre sono state archiviate diverse accuse nei suoi confronti per nuove condotte associative successive a quelle già coperte dal giudicato assolutorio e per alcune ipotesi di intestazione fittizia aggravata ex art 416 bis.1 cod. pen.
In particolare, con riguardo a queste ultime, nel ricorso del proposto si fa riferimento specifico a tre decreti di archiviazione, resi negli anni 2005, 2008 e 2018 (dalla pag. 51).
5.Ciò premesso, appare altresì opportuno definire i contenuti del diverso portato delle due decisioni di merito quanto alla ritenuta pericolosità sociale del Giam marina ro.
5.1. In primo grado – apprezzando situazioni in fatto acquisite nel primo giudizio di prevenzione ma non valorizzate in quella sede, altre inerenti al medesimo arco temporale coperto da quel giudicato ma non acquisite nel primo procedimento e altre ancora cronologicamente successive-, il Tribunale:
ha ritenuto diversa e ben più grave l’intensità della appartenenza mafiosa del ricorrente nel periodo coperto dalla decisione già definitiva rispetto a quanto messo in luce dal detto precedente, aspetto utilizzato quale chiave di lettura di condotte antecedenti e successive, valorizzate nel pervenire all’ampliamento della originaria pericolosità qualificata da appartenenza mafiosa riferita a COGNOME, così estesa ad ambiti temporali precedenti o posteriori al periodo coperto dal primo decreto;
ha apprezzato, soprattutto con riferimento agli anni successivi al 2005, diverse ipotesi di intestazione fittizia sussumibili all’egida dell’art 512 bis cod. pe – messe in atto in modo strutturato e seriale dal proposto soprattutto in esito ai primi inconvenienti giudiziari che lo riguardarono (nel 1995 e nel 1996 NOME venne attinto da due ordinanze custodiali per gli illeciti sopra descritti realizzati dal 1985 al 1991)- quali autonoma fonte di pericolosità disgiunta da quella di appartenenza mafiosa, parimenti destinata a supportare la misura di prevenzione personale e reale ora applicata al ricorrente.
5.2. La Corte di appello ha condiviso solo in parte la valutazione resa dal decreto appellato in ordine al giudizio di pericolosità ascritta al COGNOME
In particolare, ha ritenuto che le situazioni in fatto successive a quelle considerate dal primo decreto applicativo della misura personale ai danni del proposto (si veda da pag. 212) non davano conto di alcuna rinnovata o ribadita contiguità mafiosa del proposto, tanto che il giudizio di pericolosità, limitatamente alla appartenenza mafiosa, non poteva estendersi oltre il perimetro di tempo( 2005 ) definito dalla cessazione degli effetti della predetta misura ( risalente al 2000).
Alla luce dei “nova” acquisiti (si veda da pag. 217, ultimo capoverso), ha tuttavia confermato l’estensione a ritroso della originaria appartenenza qualificata, riportandola alla prima metà degli anni ’80. Al contempo, ha confermato (da pag. 228) il giudizio di pericolosità immediatamente e autonomamente ricavabile dalle condotte di intestazione fittizia riferite al proposto e valorizzate, con argomentare analitico, in primo grado, siccome realizzate durante l’esecuzione della prima misura e successivamente alla relativa cessazione (si veda pag. 231 e soprattutto da pag. 238 sulla correttezza in diritto delle valutazioni rese dal Tribunale nel ritenere la configurabilità delle ipotesi di reato di cui all’art 512 bis).
Da qui la decisione di lasciare immutata la misura della sorveglianza speciale disposta in primo grado, seppur ora solo supportata da tale meno estesa ipotesi di pericolosità sociale qualificata.
Ciò premesso, può ora passarsi allo scrutinio dei ricorsi, prendendo le mosse dai motivi proposti nell’interesse di NOME COGNOME vieppiù
supportati dalle considerazioni esposte dalla difesa con la memoria tramite la quale si è inteso confutare le argomentazioni esposte dalla Procura generale a sostegno delle proprie conclusioni.
6.1. GLYPH Non coglie nel segno la questione di legittimità costituzionale esposta a fondamento del primo motivo di ricorso del proposto, legata al tempo previsto ex lege (dieci giorni dalla comunicazione della decisione) per proporre appello e ricorso in cassazione in materia di prevenzione.
In disparte il merito del dubbio paventato – che tocca scelte legislative non sindacabili in assenza di profili di manifesta irragionevolezza, non adeguatamente puntualizzati dalla difesa- la questione deve ritenersi priva di rilevanza e dunque non prospettabile per tale pregiudiziale ragione ostativa.
Ciò alla luce della incontestata tempestività dei due ricorsi, aspetto che, riguardo al tema sollevato, assume un ovvio, assorbente, rilievo logico; ma anche in considerazione della astratta genericità dell’assunto difensivo inerente alla affermata ma non comprovata violazione delle prerogative difensive patite nell’occasione in ragione del termine imposto ex lege per proporre l’impugnazione, di merito e legittimità. Violazione, peraltro, ampiamente contraddetta dalla riscontrata complessità delle contestazioni svolte con l’appello, ribadite dall’odierno ricorso, lette anche alla luce della rilevante e analitica attività difensi spiegata in primo grado, a conferma di una situazione processuale rispetto alla quale ben può ritenersi che il termine per impugnare previsto normativamente non abbia concretamente inciso sulle possibilità delle parti interessate di difendersi compiutamente, così da risultare apertamente smentita anche l’addotta violazione dell’art. 6 CEDU.
La circostanza, poi, che in appello sia stata stigmatizzata la genericità di alcuni rilievi prospettati – per avere la difesa richiamato le osservazioni rese in primo grado senza confrontarsi con le soluzioni rese dal decreto appellato nel disattenderne il portato ma limitandosi ad un mero riferimento alle memorie depositate innanzi al Tribunale-, non vale a confortare l’assunto difensivo, trattandosi di evenienza legata non al circoscritto ambito temporale entro il quale predisporre l’impugnazione, bensì, a ben vedere, alle scelte della difesa, sfociate, nel caso, in una tecnica espositiva coerentemente ritenuta, in parte qua, inadeguata alla luce del disposto di cui all’art 581 cod. proc. pen.
6.2. COGNOME Sono inammissibili le doglianze afferenti alle nullità processuali rivendicate con il secondo e terzo motivo di ricorso, perché connotate da marcata genericità oltre che manifestamente infondate.
In particolare, la mancata assunzione di prove orali e le omesse acquisizioni documentali indicate con l’impugnazione non risultano supportate da puntuali
argomentazioni dirette a sostenerne la rilevanza probatoria nel più ampio quadr delle emergenze acquisite, (rilevanza) apoditticamente sostenuta.
Quelle inerenti alle acquisizioni disposte dal Tribunale malgrado le obiezio della difesa, ribadite dal terzo motivo, sono in linea di principio errate gia giudizio di prevenzione consente certamente l’acquisizione di dichiarazioni di te rese nel corso delle indagini o in altri procedimenti e comunque assunte non contraddittorio con la difesa del proposto, potendo tale prerogativa ven recuperata contrastandone il portato all’interno del procedimento stesso e se caso sollecitando l’escussione del dichiarante (che nel caso non risulta invo dalla difesa).
Sono, in ogni caso, parimenti generiche quanto alla decisività assunta da de momenti probatori rispetto alla decisione assunta.
In entrambi i casi, infine, le censure proposte con i detti motivi si sono ri anche aspecifiche, perché non si confrontano con le risposte offerte su tali p con l’ordinanza del 6 maggio 2020 richiamata dalla Corte del merito a sostegno della decisione assunta nel rigettare le relative eccezioni (vedi pagina 9 provvedimento gravato).
6.3. COGNOME È inammissibile anche la doglianza inerente alla addotta nullità prospettata dalla difesa in relazione alla avvenuta nomina di periti non iscritti albi di cui all’art 67 disp. att. cod. proc. pen. senza il supporto di a motivazione atta a sostenere siffatta scelta: trattasi, infatti, di nullità intermedio nel caso tardivamente dedotta (alla udienza del 30 giugno 2015) quando pacificamente le operazioni peritali erano da tempo avviate.
Considerato il vizio (che attiene alla nomina del perito e che poteva ess riscontrato con immediatezza, dovendo la difesa limitarsi alla mera consultazio dell’albo territorialmente competente) è poi indifferente il fatto che la periz risultasse ancora acquisita, occorrendo prima procedere all’esame dei peri Piuttosto, il rilievo andava necessariamente prospettato se non all’atto nomina quantomeno prima dell’inizio delle operazioni peritali, proprio perch inerente non allo svolgimento dei compiti demandati al perito ma in radice conferimento dell’incarico.
6.4. GLYPH Sono diversi i temi messi in gioco dal quinto motivo di ricorso.
Tutti quelli messi in rilievo facendo leva sul tenore del provvedimen interlocutorio reso dalla Grande Camera della CEDU nel procedimento COGNOME contro Italia citato in narrativa, sono in parte eccentrici al portato delle problematiche, in parte genericamente prospettati.
6.4.1. GLYPH In particolare, guardando al tema della possibile conflittualità t decisioni di matrice assolutoria rese in esito al processo penale e valutazi segno opposto poste a fondamento dell’applicazione di una misura di prevenzione,
sia personale che reale, i rilievi difensivi sono certamente inconferenti in relazione alla pericolosità qualificata legata alla appartenenza mafiosa del COGNOME, comunque valorizzata a sostegno della confisca: se è vero, infatti, che il proposto è stato assolto dalla imputazione mafiosa con sentenza passata in giudicato, è anche vero che, al contempo, il profilo della sua appartenenza mafiosa, destinato, seppur in parte, a fondare l’intervento qui contestato, riposa su una pressoché contestuale decisione assunta in sede di prevenzione, parimenti passata in giudicato e mai attinta da una richiesta di revoca sulla base della detta assoluzione.
Non v’è, dunque, un contrasto tra decisioni utilmente valorizzabile in questa sede perché le valutazioni dirette a rinsaldare il giudizio di pericolosità per appartenenza mafiosa riposano su un giudicato mai contrastato dal COGNOME con gli appositi strumenti impugnatori messi a disposizione dall’ordinamento.
6.4.2. Semmai un siffatto contrasto potrebbe essere valorizzato per quelle considerazioni spese dai giudici del merito dirette ad espandere a ritroso la mafiosità del proposto in epoca antecedente al 1991, non valorizzate nel primo procedimento di prevenzione: ma sotto questo versante il ricorso è generico, perché manca di dettagliare la relativa contestazione, in particolare riportando i tratti della decisione di assoluzione destinati a smentire in fatto le considerazioni spese dai giudici del merito nel sostenere la detta conclusione, volta a retrodatare l’appartenenza mafiosa del proposto.
6.4.3. GLYPH I temi agitati dalla “Cavallotti”, piuttosto, potrebbero, nella specie, assumere maggior rilievo con riguardo alla pericolosità ritenuta dai giudici del merito in considerazione delle condotte riportate alle ipotesi di reato ex art 512 bis cod. pen., valorizzate in appello a supporto esclusivo della misura personale, oltre che in aggiunta agli altri elementi acquisiti a sostegno della misura reale.
In parte qua, per quanto già anticipato, la difesa ha rivendicato la conflittualità tra tale valutazione e le archiviazioni decretate (in un caso per prescrizione) rispetto ad analoghe accuse mosse in sede penale.
In disparte il tema della cedevolezza in sé della valutazione correlata alla archiviazione, estranea a ben vedere ai profili messi in gioco dalla “COGNOME” (più legati all’ipotesi dell’assoluzione intervenuta in esito ad un compiuto giudizio penale), anche su tale versante il ricorso difetta della necessaria specificità, vizio reso ancor più marcato dal confronto con le copiose argomentazioni spese in primo grado quanto ai diversi episodi valorizzati in tale ottica, riprese per relationem in appello.
Occorreva, in particolare, precisare i contenuti delle dette archiviazioni e confrontarne il portato con gli elementi fattuali messi in luce dai giudici della prevenzione così da dare concretezza alla rimarcata e assorbente conflittualità tra le due decisioni, aspetto nel caso tanto genericamente quanto apoditticamente
rivendicato; di contro, il ricorso, senza mai precisare il contenuto in fatt relative accuse e delle correlate valutazioni sottese alle richiamate archiviaz si limita a riportare astrattamente i dati identificativi dei relativi process così da risultare evidentemente inadeguato rispetto all’obiettivo processu perseguito.
6.4.4. GLYPH Non coglie nel segno neppure il rivendicato “ne bis in idem” rispetto alla pregressa decisione resa in materia di prevenzione, anche in parte qua per la aspecificità estrinseca del ricorso.
Il tema, considerato il devoluto in appello, per un verso attiene unicamen alla misura patrimoniale (si veda l’affermazione in tal senso resa alla pag ultimo capoverso, della decisione gravata, non contrasta dal ricorso); per al verso risulta prospettato anche in tal caso inadeguatamente, perché presupponeva la precisazione dei momenti attestanti l’identità di giudizio tra le due regiudic sia in relazione alle utilità confiscate, sia con riguardo agli elementi reddi finanziari valorizzati a sostegno del giudizio di ritenuta disponibil sperequazione.
La lettura del ricorso non solo non da conto di siffatte puntualizzazioni. altrettanto pregiudizialmente, non consente di individuare alcun profilo crit espressamente prospettato in direzione degli elementi puntualmente valorizzat dalla Corte del merito nel segnalare il diverso spettro cognitivo dei temi affe la pericolosità qualificata del proposto a sostegno del superamento del pregres giudicato dalla Corte del merito (si veda pagina 99), nonché il ben più compiu portato delle acquisizioni rese rispetto alla laconicità degli elementi valorizza primo decreto e la marcatamente diversa entità delle utilità considerate, desti a disvelare un patrimonio attinto dalla ablazione chiaramente mutato rispetto, a precedente decisione, di segno opposto, resa in sede di prevenzione.
6.4.5. La difesa ha anche rimarcato una asserita applicazione retroatti dell’ipotesi di pericolosità legata agli episodi ricondotti all’egida normativa 512 bis cod. pen., i quali ultimi sono stati normativamente valorizzati nell’ott del substrato tipico delle ipotesi fondanti l’applicazione di una misu prevenzione personale e a caduta patrimoniale solo a far tempo dal 2009 ( i.e. dalla entrata in vigore della legge n. 94 del 2009 che ha aggiunto alle ip sintomatiche della pericolosità sociale qualificata all’epoca annoverate dall’art. 1 della legge n. 575 del 1965 anche quella inerente alla presenza di indizi del r di cui all’art. 12 quinquies d.l. n. 306 del 1992, oggi trasfuso nell’art. 512 bis cod. pen.).
Da qui la rivendicata violazione dell’art 25 Cost. o comunque del concetto d prevedibilità della base legale fondante l’applicazione di una misura di prevenzi personale o patrimoniale imposto dalla previsione di cui all’art. 7 Cedu per tut
condotte realizzate dal proposto in epoca antecedente alla detta modifi normativa.
6.4.5.1. Anche questa censura soffre di genericità. Il tema, infatti, non r prospettato in appello e presupponeva in fatto la puntuale indicazione de condotte, apprezzate dai giudici del merito nel riscontrare la detta ipote pericolosità, commesse in data antecedente al 2009.
6.4.5.2. Ma anche prescindendo da tale rilievo pregiudiziale, l’assun difensivo appare in ogni caso manifestamente infondato.
Muove, infatti, da un punto di partenza, la natura sanzionatoria punitiva ascrivere alle misure di prevenzione, personali e patrimoniali, che di contro ri smentita dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte Edu.
In particolare, con la sentenza n. 24 del 2019, anche alla luce della consoli interpretazione offerta su tali temi dalla Corte di Strasburgo, la Consulta ha modo di ribadire la estraneità delle misure di prevenzione allo statuto d sanzioni penali, costituendo quelle personali meri momenti limitativi della lib di circolazione, in quanto tali assoggettati alla riserva di legge di cui a comma 2 Cost. e alla previsione di cui all’art. 2, § 3, protocollo addizional alla Cedu e quelle reali interventi diretti a ripristinare la situazione preced accumulazioni patrimoniali correlate, anche temporalmente, a condotte illeci sintomatiche della pericolosità sociale del soggetto attinto dalla ablazion quanto tali dirette ad incidere su valori altrettanto tutelati costituzionalment 41 e 42 Cost.) e convenzionalmente (art 1, protocollo addizionale Cedu) comunque diversi dalla libertà personale.
Da qui la estraneità delle misure di prevenzione alla previsione di cui al 25 comma 2 Cost. e all’art. 7 Cedu, riferibili alle sanzioni penali, indebita evocate dalla difesa; ma anche la confermata estensibilità (§ 9.6 del considera in diritto) alle misure di prevenzione delle regole dettate dal Codice penale p misure di sicurezza (artt. 200 e 236 cod. pen.), che rendono applicabile disciplina vigente alla data di applicazione delle misure, secondo indicazion principio già spese dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza “Spine (24 giugno 2014, dep. 2015).
6.4.5.3. Né fanno gioco, nel caso, le considerazioni di principio rese d recente sentenza “Rizzi” delle Sezioni unite (n. 8052 del 26 ottobre 2023, d 2024) trattandosi di arresto che ha riguardato la diversa ipotesi inerente al r da ascrivere alla prevedibilità degli esiti giudiziari correlati ad interpr giurisprudenziali consolidate dirette ad influire sull’assetto probatorio destin informare giudizi comunque inerenti alla applicazione di sanzioni di matri indubbiamente penale ( nel caso, la confisca di cui all’art 240 bis cod. pen., substrato di riferimento è dato dalla responsabilità penale per il reato presup
e non da giudizi sulla pericolosità sociale, che tale accertamento di responsabi non presuppongono).
6.4.5.4. In ogni caso, anche a ritenere estensibile alle misure non connot da caratteri sanzionatori tipicamente penalistici il principio di le convenzionale dettato dall’art 7 CEDU con particolare riguardo alla ragionevol prevedibilità degli effetti conseguenti alla violazione della base legale po fondamento degli interventi di prevenzione, non può non rimarcarsi come nella specie la novella del 2009 ha finito per catalogare, tra i fatti ritenuti ex lege sintomaticamente espressivi della pericolosità sociale, condotte di reato puntualmente tipizzate (dal 1991) in termini di illecito penale, foriere di effet più pregnanti rispetto alla sottoposizione all’azione di prevenzione (perché f di responsabilità penale e al contempo motivo di applicazione della confisc allargata), tali da allertare senza incertezza il possibile destinatario del quanto al disvalore delle condotte poi valorizzate anche in ottica preventiva.
Il tutto con riguardo ad agiti illeciti che immediatamente si correlavano tema della prevenzione, perché ontologicamente diretti proprio a neutralizzar l’efficacia dei relativi interventi in prevenzione rispetto alle accumulazioni i realizzate nel tempo, così da rendere marcatamente inconferente il tema della no prevedibilità degli effetti legati alle dette condotte.
6.4.6. Il quinto motivo contiene anche contestazioni rivolte al giudizio pericolosità legato alle condotte tipizzate ex art 512 bis cit. nonché alla attualità del detto presupposto soggettivo, momento imprescindibile della misura personale.
Sul tema della configurabilità delle ipotesi di reato ritenute sintomatiche d pericolosità ascritta al COGNOME va evidenziato che l’unica doglian prospettata, pedissequamente ripresa da quella formulate con l’appello, si l alla ritenuta inidoneità delle condotte laddove l’interposto sia tra i famili soggetto interponente che, in quanto tali, risultano annoverati tra q presuntivamente protagonisti delle manovre realizzate dal possibile proposto fine di eludere l’intervento in prevenzione.
Tesi in diritto, questa, puntualmente disattesa dalla Corte del merito facen correttamente leva sul consolidato orientamento di legittimità in forza del qu in tema di trasferimento fraudolento di valori, il delitto è configurabile anch caso in cui i beni del soggetto sottoposto o sottoponibile a misura di prevenzi patrimoniale siano stati fittiziamente intestati a persone (quali il coniuge, i conviventi nell’ultimo quinquennio, ecc.) per le quali opera la presunzi d’interposizione fittizia ex art. 2-ter legge 31 maggio 1965, n. 575, ora sost dall’art. 26, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, occorrendo distinguere l’astratta possibilità di ritenere integrato il reato e l’effettiva e concreta s
dello stesso avuto riguardo al grado di capacità elusiva garantito dall’operaz patrimoniale, soprattutto in relazione alla verifica del dolo chiamato a sorregg l’illecito in questione (da ultimo si Sez. 1, n. 39846 del 23/05/2023, Rv. 285368; Sez. 2, n. 27388 dell’8/5/2024, n.m.; Sez. 5, n. 20050 del 1/3/2024, n.m.).
Il rilievo diretto a contestare l’attualità del giudizio di pericolosità, inammissibile per più concorrenti ragioni: oltre a risultare evidenteme inconferente ( perché correlato al tema dell’appartenenza mafiosa, ipotesi pericolosità non valorizzata dalla Corte del merito a supporto della misu personale), è anche generico (perché difetta di un adeguato confronto con numerose condotte ex art. 512 bis realizzate dopo la cessazione della prima misura) e soprattutto non consentito (perché il tema non venne devoluto i appello).
6.5. GLYPH L’ultimo motivo di ricorso prospettato nell’interesse del proposto, i sesto, è inammissibile perché generico oltre che manifestamente infondato.
Con la doglianza la difesa non solo replica contestazioni già mosse e disatte avuto riguardo al tema della pericolosità, ma sottopone a critica anche il pro della perimetrazione temporale del detto requisito soggettivo, ritenuto n compatibile con la data di acquisizione delle utilità fatte oggetto dell’abla contestata.
Il rilievo in questione, tuttavia, presupponeva una puntuale indicazione de singole utilità; della data di relativa acquisizione; della conseguente diston tali momenti e il perimetro temporale coperto dalla ritenuta pericolosità ricorrente.
Aspetti, questi, tutti integralmente trascurati dal ricorso.
Da qui, in definitiva, la ritenuta inammissibilità dell’impugnazione propos nell’interesse di NOME COGNOME.
7.Venendo ai ricorsi autonomamente proposti nell’interesse delle terze interessate COGNOME e COGNOME ritiene la Corte che allo scrutinio dei rel motivi possa procedersi congiuntamente.
Le due posizioni riguardano, infatti, la titolarità, da parte dei danti causa odierne ricorrenti, delle partecipazioni societarie relative a due compagini (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) che i giudici del merito hanno attribuito alla disponibilità ma del proposto secondo linee valutative che, nel motivare della decisione gravata, particolare, trovano diversi momenti di contratto (si vedano le pagine da 367 la RAGIONE_SOCIALE e da 412 per RAGIONE_SOCIALE).
Partecipazioni, queste, sottoposte ad un vortice continuo e anomalo d trasferimenti realizzati al valore nominale delle quote e senza mai considerare
evoluzioni imprenditoriali sottostanti (con particolare riguardo alla Salus), c inseriscono appieno, secondo l’impostazione sottesa alle due decisioni di merit nell’operazione di complessiva fittizia dismissione delle proprie disponibi architettata dal COGNOME in prossimità del procedimento di prevenzione promosso, alla fine degli anni ’90, nei suoi confronti, nonché della definizione processo penale chiuso con la sua assoluzione.
7.1. Giova premettere che dalla lettura della decisione impugnata emerge che RAGIONE_SOCIALE, alla data del sequestro, vedeva quali soci formali intestati delle COGNOME e COGNOME (ai quali sono subentrate in via ereditaria le mogl rispettivamente individuate in NOME COGNOME e NOME COGNOME, oltre a NOME COGNOME e COGNOME NOME.
RAGIONE_SOCIALE, oltre a COGNOME, vedeva quali formali partecipi, la moglie del propo NOME COGNOME, COGNOME, NOME Vincenzo, COGNOME NOME, Palermo Carmelo, NOME COGNOME.
Hanno contestato la confisca, COGNOME e COGNOME (oggi le loro eredi) e l COGNOME. COGNOME non ha impugnato con riferimento alla Alicia; parimenti provvedimento è divenuto definitivo nei confronti di tutti gli altri formali intes della Salus diversi dalla moglie del proposto.
7.2. Ciò premesso, i ricorsi delle due eredi dei titolari formali delle confiscate delle dette società, sono inammissibili perché i relativi motivi risu viziati da aspecificità estrinseca, atteso che, avuto riguardo ad entramb impugnazioni, non si riscontra un puntuale confronto con l’analitico argomentar svolto dalla Corte del merito nel rimarcare l’assoluto dominio mostrato nel temp dal COGNOME rispetto a dette compagini, costituite in forma societaria so per fungere da schermo rispetto alla dominante ed esclusiva riferibilità al propo dei relativi interessi imprenditoriali.
Il tutto secondo una cornice fattuale e un modulo comportamentale replicato in modo pressoché seriale dal proposto negli anni, avvalendosi – nel rifer apparentemente a terzi la titolarità delle quote partecipative inerenti a det sociali- di persone di sua immediata fiducia nel quadro dei rapporti clientel analiticamente descritto dai giudici del merito- favoriti dalle cariche e incarichi pubblici rivestiti dal proposto e dal suo militante passato nell’ambito criminalità organizzata.
Sotto quest’ultimo versante, in particolare, i ricorsi trascurano di affront disattendere le puntuali considerazioni spese nel rimarcare la peculiarità contatti e dei rapporti personali intercorsi tra l’interponente e gli interposti alla luce della sostanziale estraneità di questi ultimi alle vicende imprendit delle compagini in oggetto; aspetto vieppiù rilevante, sul piano logico, a fronte poteri di rappresentanza e gestori svolti dai titolari fittizi delle quote in q
(in particolare con riferimento a COGNOME avuto riguardo alla posizione assunta n Salus).
I motivi addotti, del resto, denunziano con immediatezza la lor inadeguatezza rispetto ai limiti del devoluto prospettabile in sede di legitt nella materia che occupa: rassegnano difetti integrali di motivazion essenzialmente legati alle capacità finanziarie dirette a sostenere le re acquisizioni, quando, di contro, le censure prospettate replicano aspetti affrontati e disattesi dalla Corte del merito con motivazione puntuale e tutt’ che illogica, contrastata dai ricorrenti in termini meramente apodittici.
Là dove i ricorsi si confrontano con il motivare speso dalla Corte del meri nel giustificare il giudizio di disponibilità delle utilità confiscate in luo apparenze formali, i ricorsi deducono vizi logici del motivare quanto ad alcuni de elementi fattuali apprezzati dalla Corte del merito nel ritenere la natura solo f delle relative intestazioni, rilievi non consentiti, per quanto già detto, a pres dalla relativa fondatezza nel merito.
7.3. La questione di legittimità costituzionale proposta dalla difesa di COGNOME replica la manifesta infondatezza e il giudizio di irrilevanza già messi in affrontando l’identica prospettazione offerta dal ricorso del proposto.
Quella sollevata dalla difesa della COGNOME è all’evidenza manifestament infondata.
7.3.1. Vale evidenziare che la ricorrente, nel suo concreto argomentare, no contesta la legittimità costituzionale della norma ritenuta applicabile alla s dai giudici del merito in forza della citata disciplina transitoria dettata dal 159 del 2011 (art. 117), i.e. l’art. 2 ter della legge del 565 del 1975. Disposizione, questa, che, pur non consentendo la confisca se resa oltre un anno dal sequest è stata interpretata dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in termini ritenere il detto limite temporale non operativo là dove, come nel caso, il seque sia stato adottato contestualmente all’applicazione di una misura di prevenzio personale (ex multis, Sez. 2, n. 16191 del 24/03/2017,Rv. 270267).
Riguardo a tale previsione e alla interpretazione che ne ha offerto il dir vivente, con il sotteso bilanciamento dei valori costituzionali in gioco in determinato contesto normativo, il ricorso, a ben vedere, non si confronta in al modo, evitando ogni approfondimento argomentativo in funzione della prospettata lesione dei parametri costituzionali e convenzionali evocati.
7.3.2. Piuttosto, la difesa dubita della legittimità costituzionale della disc transitoria già citata e dell’effetto che, sul piano della ragionevole dura processo, ne consegue: più precisamente contesta l’inapplicabilità alla specie termini di durata massima di efficacia della confisca in primo (art 24) e secon grado (art. 27) ora previsti dal vigente codice antimafia.
Una siffatta impostazione critica, tuttavia, non tiene conto de giurisprudenza di questa Corte in forza della quale, proprio con riguardo alla ten costituzionale della disciplina transitoria in questione e delle ricadute derivano sul tema del termine di efficacia del vincolo apposto con il sequestro stato evidenziata la manifesta infondatezza di analoga questione perché la sce di “limitare la operatività non solo della disposizione in esame, ma di tutte le norme introdotte con il Libro I con il Codice antimafia e delle misure di prevenzio di cui al citato d.lgs., ai soli procedimenti instaurati, con la formulazione proposta di applicazione della misura di prevenzione, dopo l’entrata in vigore tale decreto” costituisce “espressione di un ragionevole esercizio del po discrezionale del legislatore” nel regolare “gli effetti, nei processi in corso, d istituti o delle modificazioni apportate ad istituti già esi (Sez. 6, n. 20572 del 09/05/2019, Rv. 275684).
8.11 ricorso proposto nell’interesse dei terzi interessati COGNOME NOME COGNOME NOMECOGNOME NOME, COGNOME NOMECOGNOME formali intestatari della RAGIONE_SOCIALE
La società in questione, sottoposta a una confisca totalitaria quanto a relative partecipazioni, vedeva tra i soci, al momento del sequestro, la moglie proposto e i figli NOME e NOME (per averne acquistato le quote in via cessione gratuita da potere della madre) per metà del capitale sociale.
L’altra metà del capitale risultava formalmente in capo ai ricorrenti so indicati, che sono moglie (NOME), figlie (NOME) e genero (COGNOME di NOME COGNOME, soggetto particolarmente vicino al proposto, concorrente in diverse intraprese illecite riferibili allo stesso riferibili, definito dal co RAGIONE_SOCIALE “la cassaforte” di COGNOME“.
COGNOME, al pari della COGNOME, era socio accomandatario della de compagine.
8.1.11 ricorso riposa su censure inammissibili perché non si confronta con l congerie di argomenti messi in luce dai giudici del merito e in particolare con snodi nevralgici del relativo motivare tutti diretti a rappresentare l’as dominio operato dal proposto sulle vicende della detta società ancora prima d risultarne quotista (nel 1996) per il tramite della moglie, trattandosi di compa all’evidenza piegata alla realizzazione di interessi e operazioni commerci essenzialmente riferibili al NOME nella piena e mai contrappost consapevolezza degli altri soci facenti capo ai COGNOME ( si veda pag. 409 ulti capoverso e tutti gli indici fattuali messi in luce nelle pagine precedenti, e a qualsivoglia confronto critico prospettato dal ricorso).
Il tutto alla luce di una mai superata incapienza reddituale e finanziaria ricorrenti rispetto ai relativi momenti di acquisizione delle quote.
8.2. In questa cornice, l’unico motivo di doglianza dotato di una minim concretezza – quello riguardante l’autonomia asseritamente mostrata da COGNOME nel compiere alcuni atti di appropriazione indebita rispetto a risorse proprie d società – risulta affrontato e disatteso dalla Corte del merito rimarcandone la decisività rispetto agli altri argomenti logici valorizzati a sostegno della con della integrale confisca della compagine in questione ( si veda dalla pagina 41 senza che anche sul punto il ricorso si sia confrontato con la dovuta specifi rispetto a siffatto argomentare.
Ricorso nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME. Le censure prospettate dal ricorso sono tutte inammissibili.
9.1. Giova premettere che il decreto impugnato, nel definire la disponibili delle utilità in questione siccome riferibile al proposto piuttosto che ai rico moglie e figlio del NOME, ha avuto modo di evidenziare ( si veda la sintes prospettata alla pagina 348 con riguardo ai beni mobili, immobili e rappor finanziari) il relativo legame familiare e l’interessamento, costante e dominan del proposto rispetto alla sorte e alla gestione delle utilità in questione. El questi letti in contrapposizione alla distanza mostrata dai ricorrenti rispet medesime utilità oltre che alla luce della riscontrata assenza di adeguate f reddituali e finanziarie riferibili ai predetti rispetto ai costi affrontati in delle singole acquisizioni e dei rilevanti investimenti operati su beni in preced acquisiti nell’arco di tempo coperto dai fatti espressione della pericolosità s del proposto: sono paradigmatici in tal senso, i puntuali riferimenti operati spese affrontate per la costruzione della dependance in INDIRIZZO di RAGIONE_SOCIALE quelle inerenti l’aumento di capitale del centro medico RAGIONE_SOCIALE.
9.2. Sotto quest’ultimo versante, non può non rimarcarsi come, ad avviso del Collegio, il dato dell’incapienza reddituale dei ricorrenti, letto alla luc estrema contiguità familiare con il proposto, potrebbe di per sé sosten adeguatamente l’assunto sotteso alla disposta confisca, quantomeno nei limit della motivazione idonei a rendere insindacabile in questa sede il relativo giud di merito.
9.4. In aggiunta, va anche rilevato che, come evidenziato dal decreto gravat (si vedano le argomentazioni spese alle pagine 344 e 345), gli appelli devoluti Corte del merito non rivendicavano mai la presenza di autonome fonte reddituali idonee a sostenere le acquisizioni.
Piuttosto, per il tramite delle consulenze tecniche acquisite, contrastavano valutazioni rese dal Tribunale facendo riferimento al giudizio di sperequazione re
a sostegno dell’ablazione, riferito all’intero complesso familiare del propo comprensivo anche degli odierni due deducenti.
Il relativo assunto difensivo, dunque, riposava sul dato finanziario e redditu tipicamente proprio del nucleo familiare del proposto, elemento logico a conferma della affermata inscindibilità delle relative posizioni finanziarie rispetto a propria del COGNOME NOME.
9.4. Tale decisiva considerazione porta a corollari di assoluta pregnanza n caso, alla luce della giurisprudenza di legittimità che esclude per i terzi inte la possibilità di sindacare il giudizio di sproporzione reddituale, il quale cost un posterius logico della valutazione sulla disponibilità, unico tema sul quale g stessi possono ritenersi interessati a contraddire la confisca (ex multis, Sez. 6, n. 5094 del 09/01/2024, Rv. 286058 ai cui riferimenti giurisprudenziali richiama anche in relazione al superamento delle tesi interpretative di seg difforme espresse dalla giurisprudenza largamente minoritaria di questa Corte).
Ne consegue, in particolare, che:
dovevano ritenersi inammissibili in appello e lo sono ora con riferimento ricorso che occupa tutti i riferimenti difensivi inerenti alla valutazione sperequazione reddituale riscontrata a sostegno della confisca;
sono inammissibili anche i rilievi prospettati avverso la motivazione d decreto impugnato là dove si giustifica la confisca degli enti sociali ( rectius delle relative partecipazioni sociali) costituiti o sostenuti, quanto alla relativa imprenditoriale, tramite investimenti operati dal proposto veicolando pregres proventi ricavati dalle condotte illecite sintomatiche della sua pericolo trattandosi di giudizio, parimenti valorizzato, accanto a quello della sperequazi reddituale, nel pervenire alla ablazione (secondo il ragionamento tipico de impresa integralmente confiscata perchè intrinsecamente e radicalmente ammalorata nel suo sviluppo imprenditoriale grazie all’immissione, nel relati ciclo produttivo, di provvista di matrice illecita, non scindibile da quella l anche questo eccentrico al tema della disponibilità che definisce il perimetro d legittimazione del terzo;
sono non consentiti, oltre che marcatamente generici, i riferimenti a autonome capacità reddituali contenuti nel ricorso, per quanto sopra correlat situazioni in fatto non esplicitati dal ricorso in appello.
9.4. Ciò premesso, il ricorso in questione palesa ulteriori profi inammissibilità perché aspecifico oltre che generico rispetto alle corrette, pun e assorbenti considerazioni spese dalla Corte del merito con riguardo al dependance di INDIRIZZO (si veda pag. 363) nonché alle acquisizione del quote relative al terreno di Pietratagliata e ai rapporti bancari intestati ricorrenti (con riguardo a NOME COGNOME l’unico per il quale la doglian
assume contenuti concreti, si veda in particolare quanto evidenziato alla pa 350), dovendosi peraltro evidenziare come nel provvedimento impugnato si dia atto della assenza di rilievi su tali utilità formulati con l’appello (aspett non contrastato dalla difesa con l’impugnazione che occupa).
Le censure esposte dal ricorso, infine, sono manifestamente inconferenti l dove si mette in luce (si veda pagina 26 dell’impugnazione con riguardo alle quot del RAGIONE_SOCIALE) aspetti valutativi che non sono in grado di destruttur integralmente il ragionamento logico seguito dai giudici nel merito nel riferir proposto la titolarità sostanziale delle dette utilità.
Venendo, infine, ai motivi di ricorso proposti nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME ritiene la Corte che anche tale impugnazione debba ritenersi inammissibile.
Preliminarmente, non risulta alla Corte che Ardagna abbia interposto appello con riguardo alle quote della RAGIONE_SOCIALE: la presenza di motivi non emerge del res dal provvedimento gravato né il ricorso mostra di fare cenno a censur pretermesse.
In ogni caso, l’impugnazione deve comunque ritenersi inammissibile per le ragioni precisate di seguito.
10.1. Così è a dirsi, innanzitutto, quanto alle doglianze spese in relazione contestata assenza di correlazione cronologica tra espressione della pericolos sociale del proposto e momenti di acquisizione delle utilità confiscate ai detti t Tanto non solo perché il relativo tema di giudizio, per quanto già anticipato, d ritenersi estraneo alle ragioni di contestazione prospettabili dal terzo intere ma anche e soprattutto perché il rilievo risulta posto in termini di evid inadeguatezza.
In particolare, spicca la genericità della censura addotta con riguardo a posizione di Ardagna.
Per altro verso, emerge senza incertezze l’erronea prospettazione dell deduzione resa nell’interesse di NOME COGNOME resa guardando alla data di costituzione della RAGIONE_SOCIALE e non invece al più corretto riferimento alla di acquisizione delle quote da parte della madre, poi in parte cedute gratuitamen alla ricorrente, avvenuta, per l’appunto, nel 1996, in piena espressione d pericolosità sociale del marito NOME, al quale le stesse sono riferite.
10.2. Tale ultimo riferimento si lega inscindibilmente alla natura gratu dell’acquisto reso dalla NOME, sia in relazione a quota parte de partecipazione a lei donate della RAGIONE_SOCIALE sia per quelle della RAGIONE_SOCIALE Correttamente, infatti, i giudici del merito hanno fatto leva sulla inconte riferibilità originaria delle dette quote al proposto in luogo della fo
intestazione alla madre donante; e alla conseguente indifferenza della donazion formalmente realizzata dalla COGNOME, perché comunque riguardante beni solo apparentemente riferibili alla donante, ulteriormente trasferiti ad altro dei fam del proposto ma sempre senza intaccarne la titolarità effettiva, rimasta immuta nel tempo.
10.3. Sono poi manifestamente inconferenti i riferimenti alla connotazione illecita delle imprese sociali riferibili dal proposto, partecipate solo formal dai due ricorrenti: si tratta di argomentazioni spese dai giudici del merito nell’ della confisca delle dette compagini alla luce della integrale alterazione del cir imprenditoriale e produttivo afferente le dette compagini correlata alle ragion pericolosità del proposto, aspetto, dunque, per quanto già evidenziat palesemente estraneo ai temi del contendere rispetto ai quali il terzo può d legittimato a contraddire.
10.4. Sono parimenti inammissibili le considerazioni spese dalla difesa d NOME COGNOME nel contestare
-la confisca del cespite in contrada INDIRIZZO, rectius delle quote di comproprietà in testa alla ricorrente (giustificata dalla Corte del merito c argomentazioni efficacemente riassunte alla pagina 356, ultimo capoverso);
-la presenza di fonti reddituali idonee a giustificare l’acquisto delle quote RAGIONE_SOCIALE da potere di Fontana e a sostenere la titolarità delle disponibilità li sui conti correnti sequestrati alla stessa (per i redditi ritenuti solo fit ricorrente si veda il giudizio di inverosimiglianza argomentato dalla pagina 35 ultimo capoverso; per i conti correnti, si consideri la motivazione spesa alla pag pag. 359).
Si tratta, infatti, di rilievi critici che, anche la dove si confrontan considerazioni spese dalla Corte del merito nel superare le analoghe censur prospettate in appello, supportano, al più, una lettura alternativa delle risp acquisizioni, all’evidenza incompatibile con i motivi di ricorso prospettabili in di legittimità.
10.5. Del tutto aspecifico, infine, deve ritenersi il ricorso prop nell’interesse di Ardagna avuto riguardo alle considerazioni spese dai giudici merito nel ritenere, alla luce di una puntuale e logica valutazione in fat riferibilità sostanziale allo stesso delle quote della Salus, allo stes fittiziamente intestate.
11.Ne viene l’inammissibilità dei ricorsi, cui segue la condanna dei ricorre al pagamento delle spese processuali e di una soma in favore della Cassa dell ammende liquidata come da dispositivo.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3/10/2024.