Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17865 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17865 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 18/03/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOMECOGNOME nato il 15/05/1957 a Ceprano
COGNOME NOMECOGNOME nata il 27/02/1964 a Rieti
COGNOME NOMECOGNOME nato il 20/01/1982 ad Avezzano
Di NOMECOGNOME nata il 07/05/1979 ad Avezzano
COGNOME NOMECOGNOME nato il 31/12/2000 ad Avezzano
COGNOME NOMECOGNOME nato il 25/12/1990 ad Avezzano
Di NOME COGNOME nata il 17/11/2003 ad Avezzano
COGNOME NOMECOGNOME nato il 20/05/1998 ad Avezzano
avverso l’ordinanza del 03/10/2024 della Corte di appello di Campobasso.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore genera NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Campobasso dichiarava inammissibil ricorso presentato dai soggetti indicati in epigrafe, per ottenere la revoca ex art. 28 d.lgs. n. 159/2001 della confisca di prevenzione di beni immobili appartenenti ai proposti COGNOME NOME, a sua moglie NOME, a suo figlio NOME e alla quest’ultimo NOME, che era stata disposta dal Tribunale di L’Aquila con de 20 aprile 2018 confermato dalla Corte di appello di L’Aquila con decreto del 6 marzo 2019
L’istanza di revoca era motivata con riferimento alla sopravvenuta declarat illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1 lett. c), d.lgs. cit., nella par l’applicazione dei provvedimenti di cui al capo II anche ai soggetti indicati nell’a d.lgs. cit. (Corte cost., n. 24 del 2019).
La Corte territoriale, rilevato che l’istanza era corredata da una serie di pro giudiziari riguardanti vicende estranee al presente procedimento e richiamato l’es apparato argomentativo del decreto della Corte di appello di L’Aquila, confermat provvedimento genetico della confisca di prevenzione, evidenziava, per contro, l’irr della citata pronuncia d’incostituzionalità. La misura di prevenzione patrimoniale ave ad oggetto beni immobili facenti capo ai suddetti proposti, che erano stati q socialmente pericolosi ai sensi dell’art. 1, sia lett. a) che lett. b), d.lgs. cit. E merito, era stata compiutamente accertata la sproporzione delle risorse reddituali de rispetto al valore degli immobili, ritenuti perciò acquisiti con i proventi di abi criminose (truffe e spaccio di sostanze stupefacenti), per le quali nel periodo di avevano anche riportato condanne o erano stati sottoposti a misure cautelari personali.
Ha proposto ricorso per cassazione il difensore e procuratore speciale dei s indicati in epigrafe, il quale, nel richiamare una serie di pronunzie invero estran thema decidendum oggetto del giudizio di prevenzione in esame, ha dedotto: – la nullità dell camerale per omesso avviso al difensore e alle parti; – l’incompetenza funzionale del G l’inosservanza del principio fissato con la sentenza costituzionale n. 24/2019; – i correlazione temporale fra i fatti costitutivi della pericolosità e l’acquisto dei ben l’inosservanza di norme processuali, la mancanza e la manifesta illogicità della motivaz
I ricorsi, oltre che sprovvisti del requisito della specificità dei motiv manifestamente infondati.
Invero, la Corte costituzionale, con sentenza n. 24 del 2019, ha dic costituzionalmente illegittimo l’art. 4, comma 1 lett. c), d.lgs. cit. nella parte i che i provvedimenti di cui al capo II s’applichino ai soggetti indicati nell’art. 1 quelli abitualmente dediti a traffici delittuosi, mentre ha ritenuto costituzionalmen
la disposizione della lett. b) del medesimo art. 1, con riguardo alla diversa categoria soggetti che vivono abitualmente anche in parte con i proventi di attività delittuo
Sempreché – aggiunge il Giudice delle leggi – la vicenda trovi adeguata concretizzazione in virtù del triplice requisito, da provarsi sulla base di precisi elementi di fatto di cui occor
conto in motivazione, per cui: deve trattarsi di delitti commessi abitualmente, dunque in u significativo arco temporale, dal soggetto, che abbiano generato effettivamente profitti in cap
a costui, i quali a loro volta abbiano costituito in una determinata epoca l’unico reddito soggetto, o comunque una componente significativa di esso.
Orbene, dalla lettura dei provvedimenti aquilani genetici della misura di prevenzione congruamente richiamati nell’impugnata ordinanza della Corte di appello di Campobasso,
competente sull’istanza di revoca della confisca, emerge inequivocamente che i proposti sono stati ritenuti persone socialmente pericolose perché rientranti in entrambe le categorie, di
la seconda (persona che vive abitualmente anche in parte con i proventi di attività delittuose
è stata positivamente scrutinata dalla Corte costituzionale. Sicché la relativa questio avanzata dalla difesa si palesa manifestamente infondata.
Quanto agli altri motivi di ricorso in rito, premesso che nella materia di cui si t l’impugnazione di legittimità può essere proposta unicamente per dedurre violazioni di legge, le relative censure risultano affatto aspecifiche, siccome genericamente elencate nelle premesse ma non sviluppate alla stregua di alcun apparato argomentativo, laddove í ripetuti richiami dei dicta di varie pronunzie anche di legittimità si palesano affatto estranei all’oggetto de presente procedura.
In definitiva, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con la conseguente condanna de ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo fissare in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/03/2025