Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12478 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12478 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a CHIOGGIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME NOME ROMA il DATA_NASCITA
NOME NOME a PIOVE DI SACCO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a SAN DONA’ DI PIAVE il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 25/10/2022 COGNOME CORTE APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG GLYPH r t , 0(.2 GLYPH cAmi ( 4 C . GLYPH cCe 3-0 · ree. GLYPH i .t.u.k( 33 t
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Venezia – Sezione per le misure di prevenzione – con decr emesso in data 20 dicembre 2021 ha respinto la proposta di applicazione dell misura personale nei confronti di COGNOME NOME e ha contestualmente disposto la confisca – in via disgiunta – di numerosi beni (elencati da pag. 17 a pag. 2 decreto) intestati o comunque riferibili a COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Si tratta, in particolare di un immobile intestato a COGNOME NOME NOME delle q sociali, beni immobili e rapporti finanziari relativi alle cinque società : RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE.
1.1 Quanto all’inquadramento soggettivo COGNOME condizione di pericolosità di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, il Tribunale richiama i contenuti del provvedimento di sequestro e compie riferimento agli esiti (sentenza di primo grado del 2 ap 2021 emessa dal Tribunale di Modena) di un procedimento penale relativo all’avvenuto rilascio di numerosi permessi di soggiorno di lunga durata a citta stranieri con retrostante falsità idelogica COGNOME attestazione di conoscenza lingua italiana.
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In detto giudizio è intervenuta condanna di COGNOME NOME e COGNOME NOME all pena di anni sei di reclusione ciascuno, per corruzione e falsità ideologica.
Si tratta di attività delittuosa lucrogenetica (gli immigrati pagavano consi somme per ottenere gli attestati di superamento dell’esame di lingua italiana non essendo in possesso di conoscenze linguistiche) realizzata in modo costant nel tempo (dal 2016 e sino al novembre del 2018) e con particolare professionalit emergente da atti di indagine e intercettazioni di conversazioni oggetto di di valutazione da parte del Tribunale COGNOME prevenzione, specie in riferimento al ru attivo svolto da COGNOME NOME nella intera vicenda.
Secondo il Tribunale, dunque, sussistono i presupposti di legge sia per l’iscriz di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME nella categoria soggettiva di cui all’a comma 1 lett. b) del d.lgs. n.159 del 2011 che per la confisca dei beni, rit diretta proiezione COGNOME pericolosità sociale COGNOME coppia (quanto alla verifica sproporzione si richiama il contenuto del sequestro). Le quote sociali delle div compagini risultate intestatarie degli immobili sono, secondo il Tribunale, t riconducibili al COGNOME NOME alla COGNOMENOME Costoro si sono serviti di soggetti con cui
entrati in rapporti di fiducia per schermare, nel corso del tempo, la titolar beni.
La Corte di Appello di Venezia, con decreto del 25 ottobre 2022 ha integralment confermato la prima decisione. Nel valutare gli atti di appello (proposti da COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME NOME Corte evidenzia, in estr sintesi, che:
COGNOME NOME e COGNOME NOME sono stati correttamente inquadrati nella categoria soggettiva di cui all’art. 1 comma 1 lett. b) del d.lgs. n.15 2011, posto che l’attività illecita ‘continuativa’ è stata commess concorso da entrambi e risale anche ad epoca precedente rispetto a quanto accertato nel processo modenese (si compie riferimento a pregresse attività di indagine del 2008 e 2009, sempre nel settore d favoreggiamento COGNOME immigrazione tramite false dichiarazioni di assunzione, oggetto di una archiviazione per prescrizione, con diret valutazione dei contenuti di intercettazioni telefoniche);
i beni oggetto di confisca rientrano nel perimetro temporale del pericolosità o in quello immediatamente successivo e le indagini patrimoniali (nell’intero periodo 2008-2018) hanno confermato la sussistenza di una macroscopica sproporzione tra i redditi leciti COGNOME copp e il valore degli investimenti operati, dovendosi tener conto de composizione del nucleo familiare;
le posizioni dei terzi non possono ricevere alcuna tutela, essen congruamente dimostrata la fittizietà delle intestazioni delle quote socia non risultando persuasive le allegazioni introdotte per sostenere autonomia patrimoniale degli appellanti. In particolare, con riferimento al posizione rivestita da COGNOME NOME la Corte di Appello evidenzia come l qualità di prestanome emerge da numerosi indicatori logici tratti anch dalla verifica delle movimentazioni bancarie e dei flussi di denaro intercor tra le diverse società coinvolte, confutando le argomentazioni difensive.
Avverso detto decreto hanno proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME (quale erede di COGNOME NOME) e COGNOME NOME.
3.1 Il ricorso proposto da NOME è affidato a due motivi.
3.1.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta pericolosità ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. b) del d.lgs. n.159 del 2011.
L’unico precedente penale COGNOME COGNOME, per il delitto di truffa, risale all’anno 2005. Quanto agli anni 2017 – 2018 si contesta l’avvenuto inquadramento, in ragione COGNOME episodicità delle condotte. Il procedimento penale per i fatti risalenti al 2010 è stato oggetto di archiviazione per prescrizione e in un secondo procedimento vi è stata archiviazione nel merito.
In ogni caso, anche a voler ritenere possibile una rivalutazione dei fatti oggetto di prescrizione, gli stessi risultano commessi più di 15 anni prima di quelli oggetto COGNOME decisione emessa dal Tribunale di Modena.
Non poteva ritenersi sussistente, pertanto, il parametro COGNOME «abitualità» richiesto dalla legge e valorizzato dalla giurisprudenza.
Lo stesso Tribunale in primo grado ha limitato la confisca – sul piano temporale ai beni venuti in essere nel patrimonio COGNOME COGNOME dal 2016 in avanti.
In ogni caso non vi è alcuna possibilità di formulare prognosi negativa sulle future condotte COGNOME COGNOME, il che esclude che possa essere applicata la confisca, anche se disgiunta. Sarebbe stato affrontato in sede di merito il solo profilo `constatativo’ e non anche quello prognostico.
3.1.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla statuizione di confisca dei beni intestati alla COGNOME. Si contesta, in particolare, la ricorrenza del presupposto COGNOME sproporzione tra redditività lecita e valore dei beni.
Si ripropongono le giustificazioni introdotte in sede di merito relative alla consistenza del libretto di deposito e alla congruità del prezzo pagato per l’immobile in Sardegna.
Lo svincolo di una polizza sottoscritta nel 2015 non poteva ritenersi di provenienza ingiustificata.
3.2 Il ricorso proposto – con unico atto – dai terzi COGNOME NOME e COGNOME NOME è affidato a un unico motivo, con cui si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
Si afferma, in sintesi, che la decisione si sarebbe basata su indicatori deboli, quanto alla provenienza – ritenuta illecita – delle risorse impiegate per costituire e incrementare le società oggetto di confisca. La esistenza di poteri gestionali in capo al COGNOME o alla COGNOME (dato il legame familiare con gli intestatari delle quote)
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non poteva dirsi decisiva, posto che è usuale che i genitori consentano ai pr figli di gestire beni patrimoniali.
Non vi sarebbe prova di acquisti immobiliari realizzati con provvista illecita, come il riferimento alle dichiarazioni rese dalla COGNOME non appare decisivo.
Anche i riferimenti alla limitata capacità economica del COGNOME e COGNOME COGNOME (madre di COGNOME NOME) non sarebbero decisivi ad escludere la autonomia patrimoniale dei titolari delle quote.
3.3 Il ricorso proposto da COGNOME NOME è affidato a quattro corposi motivi sintetizzati nei limiti COGNOME effettiva necessità ai fini COGNOME decisione dell’art.173 comma 1 disp.att. cod.proc.pen. .
3.3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e apparenza d motivazione circa la fittizietà COGNOME intestazione delle quote sociali in capo a NOMENOME
Si contesta la valenza ‘indicativa’ degli elementi di fatto riportati nel t decreto e si rappresenta che la Corte di secondo grado solo in apparenza rispon alle doglianze difensive, irrobustite da una consulenza di parte.
La COGNOME sino al 2012 aveva svolto attività di impresa (come documentato nel consulenza prodotta) e pertanto, ferma restando la non giovane età, non potev dirsi soggetto sprovvisto COGNOME esperienza necessaria per affrontare temati gestionali di imprese.
Le non floride condizioni economiche del 201.9 non potevano, pertanto, essere poste a base del ragionamento indiziario circa la riconducibilità COGNOME società RAGIONE_SOCIALE alla coppia COGNOME.
Tra la COGNOME e i due proposti non sono documentati rapporti di conoscenza, tan che i giudici del merito ipotizzano che l’anello di congiunzione sia COGNOME NOME, figlio COGNOME COGNOME.
Ma anche tale affermazione viene definita meramente congetturale.
Anche i movimenti bancari indicati come ‘anomali’, avevano ricevuto spiegazione nella produzione difensiva.
Non si nega, inoltre, il transito di denaro (per euro 36 mila) dal COGNOMEto madre ma si afferma che nessun elemento di prova è stato raccolto circa riconducibilità di quel transito economico alla coppia dei proposti.
Il COGNOMEto non è stato coinvolto nelle attività illecite COGNOME COGNOME e del Lan
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Anche i trasferimenti di denaro tra le diverse compagini societarie sono stati secondo la difesa, in chiave unidirezionale, lì dove si era data spiegazione l alternativa.
Non sarebbe indiziante, in particolare, il pagamento delle quote sociali realiz in favore di COGNOME NOME dalla società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, trattandosi di do adempimento del contratto di cessione. La Pa:sini ben poteva essere COGNOME del qualità di intestataria fittizia COGNOME COGNOME.
Così come la disponibilità di fatto in capo alla COGNOME COGNOME una vettura intestat NOME ma pacificamente nella disponibilità del COGNOME nulla aggiunge all complessiva debolezza dei pretesi indicatori logici.
3.3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento presupposto COGNOME ritenuta disponibilità indiretta dei beni in capo ai so pericolosi.
Si riprende il tema COGNOME astrattezza dei pretesi indicatori logici per sostene non poteva essere affermata la disponibilità dei beni in capo al COGNOME e alla COGNOME Nemmeno è stata dimostrata la ‘interferenza gestionale’ del COGNOME o COGNOME COGNOME essendo pacifico che a gestire le società era la NOME con l’aiuto del COGNOME Non vi era pertanto alcuna dimostrazione effettiva COGNOME pretesa scissione titolarità formale dei beni e disponibilità in capo a soggetti diversi.
3.3.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge in riferimento cattivo governo dell’onere probatorio.
Pacifico che la dimostrazione COGNOME scissione tra titolarità formale e disponibil capo al soggetto pericoloso spetti alla pubblica accusa.
In tal senso, si afferma che detta prova non solo non è stata raggiunta ma è s affidata ad elementi privi di attitudine indicativa.
Anche se tali elementi COGNOMEro annoverabili tra gli indizi, di certo non aveva caratteri di cui all’art. 192 comma 2 cod.proc.pen.
Si ripercorrono i pretesi indizi e ne se contesta la valenza, sia in rapporto al elemento che nella valutazione complessiva.
3.3.4 Al quarto motivo si deduce erronea applicazione del parametro dell correlazione temporale.
Secondo la difesa la pericolosità va parametrata alla posizione del solo COGNOME (e non anche COGNOME COGNOME) e si arresta al novembre del 2018 (ultimo reato contestato) . Non potevano essere oggetto di confisca gli acquisti immobili
avvenuti a giugno e luglio del 2020, con risposta incoerente da parte COGNOME C di secondo grado. Si trattava di investimenti realizzati in piena autonomia e correlati al andamento COGNOME gestione COGNOME. La stessa acquisizione delle quote delle società già formalmente attribuite COGNOME avviene nel giugno del 2019, al di fuori del periodo di pericolos Sarebbe dunque violato il principio di diritto espresso nella nota decisione Se
Spinelli.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Vanno dichiarati inammissibili i ricorsi introdotti da COGNOME NOME, COGNOME e COGNOME NOME, mentre va dichiarato infondato il ricorso proposto da COGNOME NOME.
Il ricorso introdotto da COGNOME NOME è manifestamente infondato e, in part relativo a motivi non consentiti.
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2.1 Una prima questione (al primo motivo di ricorso) riguarda la ricognizione del condizione soggettiva di pericolosità che è stata ritenuta sussistente – in ra alla categoria tipica di cui all’arti comma 1 lett. b) del d.lgs. n.159 de sotto la particolare forma di ‘pericolosità storica’, non più sussistente al mo COGNOME decisione (per la COGNOME era stata formulata soltanto la proposta patrimon e non anche quella personale, a differenza del COGNOME che ha visto, peraltr rigetto COGNOME proposta personale in primo grado).
Sul punto va osservato che la condizione dl pericolosità COGNOME COGNOME è st essenzialmente formulata in sede di merito in riferimento alla ‘costante’ att delittuosa posta in essere in concorso con il COGNOME, tra il 20i6 e il 201 oggetto del giudizio penale innanzi al Tribunale di Modena, nel cui ambito intervenuta sentenza di condanna in primo grado).
Si tratta di un periodo di certo non breve e ampiamente sufficiente ad integrare previsione di legge (anche alla luce dei parametri interpretativi offerti da Cost. n.24 del 2019), proprio in ragione COGNOME articolata struttura relazi (documentata nella decisione di primo grado) in una con la elevata professionalità delittuosa mostrata dalla COGNOME e dal COGNOME, con certezza COGNOME avvenu
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produzione di reddito, aspetto che autorizza la formulazione delle ulter considerazioni (circa il precedente procedimento del 2008 conclusosi co archiviazione per prescrizione) espresse dalla Corte di Appello.
Si tratta, tuttavia, di considerazioni che non hanno comportato alcuna estensi del perimetro temporale COGNOME confisca, che è rimasta correlata al period pericolosità come individuato in primo grado, il che rende generica manifestamente infondata la dog lianza difensiva.
Inoltre, va rilevato che, sempre restando al primo motivo, la pericolosità cd. st è stata oggetto di corretta ricostruzione in sede di merito.
La difesa afferma che vi sarebbe stato esclusivamente il giudizio ricostrut fattuale (o constatativo) e non anche quello prognostico, in violazione dei parametri elaborati in giurisprudenza (v. Sez. I n.43826 del 19.4.2018, rv 27397 secondo cui la prognosi, sia pure non formulata alla attualità (altrimenti la con non sarebbe disgiunta) è sempre necessaria.
Ma tale prospettazione non corrisponde ai contenuti argomental:ivi COGNOME decision atteso che è proprio l’avvenuta delimitazione temporale (sino al marzo del 201 momento coincidente con l’applicazione delle misure cautelari nel procedimento penale) a segnalare l’avvenuta formulazione di entrambi i giudizi richiesti a fi inquadramento soggettivo.
In ogni ricostruzione storica di pericolosità si realizza – infatti – un giudizio empirico che porta a ritenere «esistente» la condizione soggettiva in parola sino al momen in cui se ne delimita temporalmente la durata.
Nel caso COGNOME COGNOME, in altre parole, le motivazioni espresse nelle due decisio merito affermano non solo il profilo constatativo ma anche, sia pure per implici il profilo prognostico, nel senso che le condotte realizzate nel periodo pre esame (momento constatativo) appaiono tali da evidenziare la tendenza alla reiterazione del reato (momento prognostico), sino al momento in cui si delimi la condizione.
Ovviamente l’assenza di domanda applicativa COGNOME misura personale, per COGNOME NOME, ha reso inutile l’affermazione espressa di una ‘avvenuta cessazione’ d pericolosità (affermazione operata invece nei confronti del COGNOME), ma da ciò n può trarsi la conseguenza – paventata dalla difesa – secondo cui nei confronti d COGNOME non vi sarebbe stato un, sia pur implicito (e riferito al 2019) momento giudizio prognostico.
2.2 II secondo motivo è inammissibile perché introduce critiche ai contenu argomentativi COGNOME motivazione, che non può dirsi apparente, in un ambit normativo di ricorribilità che, come è noto, è limitato alla violazione di legge
La Corte di Appello ha preso in esame la prospettazione difensiva, tesa ad incrin il giudizio di sproporzione tra redditi e valore degli investimenti, e ha riten le allegazioni difensive non abbiano raggiunto il necessario peso dimostrativo. Si tratta di tipica argomentazione in fatto, espressa in modo peraltro logico, comporta la assenza di rivedibilità del giudizio in sede di legittimità.
L’atto di ricorso proposto da COGNOME NOME e COGNOME NOME (quale erede COGNOME NOME) è inammissibile per manifesta infondatezza e, in parte, per proposto per motivi non consentiti.
3.1 In premessa va rilevato che in sede di merito si è ampiamente motivato, anc con precisi riferimenti alle movimentazioni bancarie, circa la riiconducibilità specifiche attività di impresa alla coppia COGNOME NOMECOGNOME NOMENOME il c porta decisamente ad escludere che la prova COGNOME fittizietà si sia b esclusivamente sulle ingerenze gestionali da parte dei soggetti portator pericolosità. Non vi è pertanto alcun vizio in diritto, posto che i giudici del hanno dato concreta attuazione ai principi giurisprudenziali in tema di ripartiz dell’onere COGNOME prova.
Le ingerenze gestionali, peraltro, rappresentano un valido indizio circ riconducibilità degli investimenti ai soggetti proposti, in una con la sequ storica delle attività di impresa (correlata al procedimento penale modenese) con la documentata scarsità di risorse finanziarie in capo ai due formali soci.
3.2 Vi è pertanto una motivazione COGNOME fittizietà, in sede di merito, non solo apparente’ ma del tutto logica perché basata su indizi convergenti, il che por ritenere non consentito l’intero motivo di ricorso, teso ad un rivalutazio articolati contenuti argomentativi.
Il ricorso proposto da COGNOME NOME è infondato.
4.1 In premessa, vanno precisati alcuni aspetti in diritto, rilevan l’inquadramento delle doglianze difensive.
4.1.1 Non vi è dubbio alcuno circa la necessità COGNOME prova – a carico dell’acc COGNOME riferibilità al soggetto portatore di pericolosità dei beni formalmente in al soggetto terzo. Di ciò appare consapevole la Corte di Appello di Venezia, il esclude un vizio di inquadramento in diritto.
Proprio dal noto arresto Sez. U Spinelli del 20:115 si trae la conferma dell’esistenza – in caso di intestazione formale a terzi – di un onere probatorio gra sull’accusa in punto di riferibílità sostanziale del bene in questione al so pericoloso. Va evidenziato che la pronunzia delle Sezioni Unite tende ad esalta in chiave di legittimazione fondante l’ ablazione, la proiezione economica de pericolosità (sono confiscabili i beni acquistati tramite utilizzo di ‘ragionevolmente stimate’ dì provenienza illecita) più che la mera disponibilit fatto del bene in capo al soggetto pericoloso, da intendersi solo come possi indicatore dell’impiego di risorse da lui provenienti (in tema di valorizzazione d profilo COGNOME provenienza delle risorse dal soggetto pericoloso quale criter identificazione COGNOME nozione di disponibilità, già Sez. VI n. 47983 del 2012, ov afferma che la disponibilità sostanziale del bene può derivare dalla immissione capitali provenienti dal soggetto pericoloso, laddove gli investimenti si riv assorbenti in tutto o in gran parte rispetto al valore del bene).
Per le Sezioni Unite Spinelli è solo l’illecita acquisizione del bene (ovviamente anche per avvenuta interposizione, ma vista come frutto di risorse provenienti dal soggetto pericoloso) ad imprimere quel carattere di immanente pericolosità ‘del cosa che ne giustifica, anche in chiave di equilibrio di valori costituzion confisca (.. la pericolosità costituisce la ragione giustificatrice dell’apprensione coattiva di beni acquistati in costanza COGNOME stessa o con il favore delle sue peculiari manifestazioni) .
Sul tema COGNOME disponibilità è dunque pacifico che spetta pur sempre alla pa pubblica l’onere COGNOME prova circa la natura formale COGNOME intestazione, anch base a presunzioni, ma con il rispetto dei criteri generali in tema di prova indi (.. l’assunto COGNOME provenienza illecita del patrimonio deve pur sempre essere la risultante di un processo dimostrativo che si avvalga anche di presunzioni, affidate ad elementi indiziari, purchè connotati da necessari coefficienti di gravità, precisione e concordanza).
Da ciò deriva indubbiamente che : a) ad essere oggetto di prova è la «sostanzia provenienza» dell’investimento economico da risorse del soggetto (o dei soggetti portatori di pericolosità; b) i mezzi di prova possono essere tanto dirett indiziari; c) nel caso di prova indiziaria gli elementi così qualificati devono gravi precisi e concordanti; d) la ingerenza gestionale è soltanto uno dei poss
indicatori COGNOME provenienza del bene da risorse riferibili al soggetto porta pericolosità, ma non va intesa come presupposto COGNOME ablazione, ed in ciò evidenzia la infondatezza delle prospettazioni difensive sul tema specifico.
4.1.2 Al tempo stesso, la condizione del soggetto terzo, quanto ai motivi di ric per cassazione deducibili non si estende al vizio di motivazione, restando ferm limite COGNOME violazione di legge. E’ ricorrente, pertanto, l’affermazione in dir cui in sede di prevenzione – anche patrimoniale – il ricorso per cassazio ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialment decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale poter determinare un esito opposto del giudizio.
4.1.3 Ed ancora, in punto di limiti alla confisc:abilità derivanti dal principi correlazione temporale, pur ritenendo possibile che la questione venga introdot dal soggetto terzo, trattandosi di limite oggettivo alla stessa possibi abiezione, va ricordato che in tema di confisca di prevenzione, è legittimo dispo la misura ablatoria delle utilità acquisite in un periodo successivo a quello per cui è stata asseverata la pericolosità sociale, purchè il giudice dia att sussistenza di una pluralità di indici fattuali dimostrativi COGNOME derivazion acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento dell attività illecita, e tali indici devono essere tanto più rigorosi ed univoci maggiore è il lasso di tempo decorso dalla cessazione COGNOME pericolosità (tr molte, Sez. VI n. 36421 del 6.9.2021, n/ 281990).
4.2 Ciò posto, va rilevato che nei primi tre motivi di ricorso, con divers assimilabili prospettive di critica, la difesa COGNOME NOME muove essenzialmente articolata contestazione di ‘apparenza di motivazione’, ragionando sulla sca valenza dei pretesi indicatori logici utilizzati dai giudici del merito per affer sostanziale ‘derivazione’ COGNOME società COGNOME RAGIONE_SOCIALE dai pregressi accantonam finanziari COGNOME coppia COGNOME/COGNOME.
Si tratta di una censura, in detti termini, ammissibile ma infondata, dovend limitare il controllo di legittimità alla presenza di un percorso argomentativo assertivo, che dia conto in modo comprensibile COGNOME attribuzione di valo indicativo ai singoli fatti posti a fondamento delle conclusioni raggiunte
argomentazioni esposte nella decisione impugnata si confrontano, peraltro, con memoria difensiva oggetto di deposito in sede di merito.
4.2.1 Sul punto, la critica difensiva non risulta fondata.
In particolare va rilevato che : a) la difesa tende a ridimensionare la por accadimenti che hanno una obiettiva valenza indiziante, primo fra tutti il storico/cronologico in cui si colloca la genesi COGNOME società ‘RAGIONE_SOCIALE‘, le modali sua costituzione, le condizioni finanziarie in tale momento COGNOME COGNOME (al di là pregressa esperienza imprenditoriale, collocata temporalmente nel passato) e provenienza delle compagini societarie non dalla COGNOME (che ha ammesso pacificamente la sua qualità di prestanome) ma dalla coppia COGNOME/COGNOME; b) la difesa non inquadra correttamente la comune condizione soggettiva di pericolosit tanto del COGNOME che COGNOME COGNOME, affermando che soltanto il COGNOME sarebbe st proposto, lì dove – quanto alla misura patrimoniale – lo erano entrambi i coni c) la assenza di ingerenza gestionale, per quanto detto sopra, da parte del COGNOME e COGNOME COGNOME da un lato non è fattore tale da escludere il dato – decisivo provenienza dei beni dai soggetti pericolosi, dall’altro si spiega agevolmente, piano logico, con la circostanza di fatto per cui, come evidenziato nella deci impugnata, l’operazione `RAGIONE_SOCIALE‘ avviene in un momento in cui le indagini del Procura di Modena hanno portato alla emissione del titolo cautelare, con ovv conseguenze in punto di astensione del COGNOME e COGNOME COGNOME dal compimento di atti di gestione aziendale.
4.2.2 Va ricordato che, come emerso dai provvedimenti di merito, la società RAGIONE_SOCIALE viene costituita in data 20 giugno 2019 con unica socia COGNOME NOME (tre mesi dopo l’emissione del titolo cautelare nel procedimento modenese, avvenuta il 2 marzo 2019) e solo 8 giorni dopo si verifica la cessione delle quote delle società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, formalmente COGNOME COGNOME ma sostanzialmente riferibili al COGNOME e alla COGNOME (la COGNOME ha ammesso qualità di prestanome, v. pag. 19 del provvedimento impugNOME). Pensare che l COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME provenienza delle compagini societarie (e dei rel beni) farebbe torto alla affermata esperienza imprenditoriale COGNOME medesima, per come dalla stessa allegata, atteso che la COGNOME COGNOMEaddetta alle pulizie nei lo COGNOME COGNOMECOGNOMECOGNOME per sua dichiarazione ritenuta attendibile dalla Corte di Appello, aveva mai gestito le aziende, né possedeva capacità di gestione. Peraltro ne decisione si evidenzia come la stessa COGNOME COGNOME COGNOME in contatto con la so RAGIONE_SOCIALE già nel 2018 (il 18 luglio del 2018 aveva venduto a tale società
propria casa di abitazione) il che porta a ritenere che la stessa sia v conoscenza COGNOME COGNOME identità dei gestori.
La sequenza storica, peraltro, è stata considerata unitamente alla constatazio a) delle modeste condizioni finanziarie COGNOME NOME nel periodo in osservazione, da segnalare la non sostenibilità in proprio COGNOME operazione di acquisto delle q b) COGNOME costante provenienza di fondi, sia in occasione del versamento del capit sociale COGNOME RAGIONE_SOCIALE che successivamente, dal figlio COGNOME NOMENOME
Si tratta di dati obiettivi che – nel loro complesso – vengono letti in modo affatto illogico in sede di merito (e meno che mai apparente) e che trov ulteriore asseverazione, circa la tesi COGNOME operazione di ‘nascondimento’ di valori riferibili alla coppia COGNOME, dag9 elementi di prova che attestano l’esistenza di rapporti personali e di comuni interessi economici tra il COGNOME la COGNOME (ampiamente esposti nella decisione di merito).
Non si è di fronte, pertanto, ad una motivazione assertiva, fermo restando ch risultato di prova (fittizietà COGNOME intestazione) si ottiene, come in tutt prova indiziaria, attraverso la lettura congiunta di più elementi indizianti.
Le censure difensive, quanto al momento genetico dell’acquisto delle quote vann pertanto disattese e le ulteriori considerazioni esposte nel ricorso riguardano profili in fatto non valutabili in sede di legittimità e, comunque, congruamente apprezz in sede di merito.
4.2.3 E’ infondato, altresì, il quarto motivo di ricorso, in riferimento agli immobiliari avvenuti nell’anno 2020 da parte di RAGIONE_SOCIALE, posto c correttamente – sulla base del principio di diritto ricordato al par.4.1. ritenuto, in sede di merito che gli acquisti, avvenuti in tempo molto prossimo alla cessazione COGNOME pericolosità rappresentino una forma di reimpiego. La confisca detti beni è stata disposta come diretta conseguenza COGNOME illiceità del mome genetico (cessione delle quote del giugno 2019 in favore COGNOME RAGIONE_SOCIALE), posto se la RAGIONE_SOCIALE – come si è argomentato in precedenza – non ha impiegato risor proprie per rilevare le quote sociali, non ha spezzato il vincolo di derivazione aziende da investimenti operati dai soggetti portatori di pericolosità, il legittimato la confisca non solo dell’intero patrimonio aziendale esistente al momento COGNOME cessione ma anche degli incrementi derivanti dalla attivi gestionale, comunque realizzata sfruttando l’esistenza di pregresse ris ragionevolmente considerate di illecita provenienza.
Al rigetto del ricorso di COGNOME NOME segue ex lege la condanna COGNOME ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi introdotti da COGNOME NOMENOME COGNOME NOME COGNOME NOME consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagame delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa n determinazione COGNOME causa di inammissibilità, al versamento a favore COGNOME cas delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spe processuali.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e COGNOME somma di eur tremila in favore COGNOME cassa delle ammende.
Così deciso il 21 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Preside s ilte