Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 39228 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 39228 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
NOME nata a Napoli il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nata a Napoli il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nata a Napoli il DATA_NASCITA
Avverso il decreto del 19/03/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto impugnato la Corte di appello di Napoli ha confermato il decreto con il quale il Tribunale di Napoli ha confiscato a NOME -in qualità
di proposto, intestatario-, a NOME COGNOME, a NOME COGNOME e NOME COGNOME– tutte in qualità di terze intestatarie- i beni ivi indicati.
Avverso il suddetto decreto hanno proposto ricorso per cassazione l’avvocato NOME COGNOME, difensore di NOME COGNOME, di NOME COGNOME, di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, e l’avvocato NOME COGNOME, difensore di NOME COGNOME, denunciando i motivi di annullamento, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Ricorso dell’avvocato COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
2.1.1. Con il primo motivo vengono dedotti i vizi di violazione di legge, in relazione all’art. 2 I. 575/1965 e all’art. 125 cod. proc. pen e difetto di motivazione per erronea valutazione della sussistenza della pericolosità qualificata.
Rileva il difensore che NOME COGNOME è attualmente rinviato a giudizio innanzi al Tribunale di Napoli con l’accusa di essere partecipe del RAGIONE_SOCIALE, (condotta contestata dall’ottobre del 2004), e non, come erroneamente ritenuto nel decreto impugnato, anche del RAGIONE_SOCIALE; l’ipotesi accusatoria di partecipazione a tale ultima associazione è stata, infatti, ritenuta non assistita da gravi indizi di colpevolezza dal giudice per le indagini preliminari richiesto dell’emissione di misura cautelare e, sul punto, si è formato il giudicato cautelare.
Da ciò consegue che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME -che, peraltro, non sono convergenti né quanto al tempo della collaborazione con il RAGIONE_SOCIALE COGNOME, né quanto alla stessa esistenza di tale collaborazione- attengono a fatti che non formano oggetto di contestazione rispetto alla fattispecie associativa di cui all’art. 416-bis cod. pen. per la quale il ricorrente è stato rinviato a giudizio.
Il difensore rileva, poi, che l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza, e seguita dal decreto impugnato, del concetto di appartenenza mafiosa di cui all’art. 1 del d. Igs. n. 159/2011 è priva dei connotati di tipicità e determinatezza richiesti dalla giurisprudenza europea, non consentendo in alcun modo la prevedibilità delle sanzioni irrogabili.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deducono i vizi di violazione di legge per erronea applicazione e interpretazione dell’art. 2 I. 575/1965 e dell’art. 125 cod. proc. pen. in ordine alla correlazione temporale tra pericolosità e acquisti.
Deduce il difensore che sono stati confiscati beni acquistati in epoca successiva alla cessazione della pericolosità sociale del ricorrente e che, in relazione ad essi, non sono state tenute in alcun conto le valutazioni del consulente tecnico di parte, idonee ad escludere che l’acquisto fosse stato effettuato con i
proventi dell’attività illecita; in particolare non è stato considerato il criterio stipendio di un italiano medio, che riduceva grandemente l’ipotizzata sproporzione tra il patrimonio e la capacità reddituale.
Il decreto impugnato non offre una congrua motivazione, inoltre, in ordine fittizietà della intestazione RAGIONE_SOCIALE immobili confiscati a NOME e NOME non dando adeguato rilievo alla consulenza di parte, in cui sono spiegate le modalità attraverso cui sono state reperite le risorse necessarie al loro acquisto.
Gli acquisti RAGIONE_SOCIALE immobili siti nel comune di Melito di Napoli, INDIRIZZO, nel comune di Caste! di Sangro, nel comune di Napoli, INDIRIZZO INDIRIZZO e INDIRIZZO, sono stati effettuati con assegni (bancari o circolari) e, quindi, con modalità tracciabili e compatibili con i reddi dichiarati dal nucleo familiare di NOME COGNOME a partire dall’anno 2010, con i reddit di NOME COGNOME e, comunque, con la capacità finanziaria di NOME COGNOME.
Né, poi, è condivisibile la motivazione nella parte relativa ai condoni fiscali che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte, hanno concorso a determinare, per il nucleo familiare, ulteriori disponibilità economiche di lecita provenienza, impiegate per l’acquisizione o l’edificazione RAGIONE_SOCIALE immobili.
Quanto agli immobili siti in INDIRIZZO, INDIRIZZO, intestati a NOME COGNOME e alla moglie NOME COGNOME, la Corte non si è adeguatamente confrontata con le argomentazioni del consulente di parte, che ha dimostrato che la loro edificazione risale ad epoca ben precedente a quella della manifestazione della pericolosità sociale, omettendo, tra l’altro, di valorizzare il contratto di fornitura dell’ener elettrica stipulato da NOME COGNOME nel 1983.
In conclusione, secondo la prospettazione difensiva, contrariamente a quanto ritenuto nel decreto impugnato, non è dimostrata la provenienza illecita delle somme impiegate per l’acquisto delle unità immobiliari di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
2.2. Ricorso dell’avvocato COGNOME nell’interesse di NOME COGNOME
2.2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono i vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione in relazione alla incidenza della provvista lecita sugl acquisti. Il decreto impugnato non ha tenuto in alcun conto la capacità reddituale di NOME COGNOME antecedente all’anno 1990 e ha erroneamente disposto la confisca di tutti i beni in sequestro, senza fare salvo quanto era stato acquistato con il patrimonio accumulato nel periodo precedente.
2.2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge per apparenza della motivazione in relazione agli appartamenti di INDIRIZZO.
Nel decreto impugnato si rileva che gli immobili di INDIRIZZO sarebbero rimasti a rustico fino al 1992, ma questo dato è smentito da una serie di elementi,
tra cui le visure catastali storiche, da cui emerge che non il rustico ma gli appartamenti sono stati accatastati nel 1983; militano in tale senso anche la residenza di NOME COGNOME in INDIRIZZO fin dal 1984, l’esistenza di un contrato di fornitura di energia elettrica per l’immobile sito al INDIRIZZO de 1983, la circostanza che NOME COGNOME risulta residente a INDIRIZZO all’atto della presentazione della domanda in sanatoria di un appartamento. In conclusione, il difensore rileva che i coniugi COGNOME abitavano in uno degl appartamenti realizzati, mentre gli altri venivano locati, creando così una ulteriore provvista lecita in epoca ben precedente al 1990.
La motivazione del decreto, poi, è apparente per quanto attiene ai condoni fiscali. Il Tribunale, nel corso del procedimento di prevenzione, sollecitato dal consulente della difesa, ha chiesto chiarimenti, tramite la guardia di finanza, all’RAGIONE_SOCIALE delle entrate, che ha trasmesso una nota da cui emerge che negli archivi non è presente la documentazione riguardante l’adesione del ricorrente. La difesa, però, ha dimostrato che il ricorrente da aderito ai condoni e sul punto la motivazione del decreto è inesistente.
2.2.3. Con il terzo motivo si deduce il vizio di violazione di legge in relazione alla perimetrazione cronologica della pericolosità.
Deduce il difensore che, per i beni acquistati nel periodo successivo a quello in cui si è manifestata la pericolosità sociale, debbono essere individuati dati di fatto rivelatori della diretta provenienza della provvista utilizzata per l’acquist dalla illecita ricchezza formatasi in precedenza. Sul punto, però, il decreto impugnato non contiene alcuna specifica motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati.
Giova premettere che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011, richiamato, per le impugnazioni dei provvedimenti di confisca, dal successivo art. 27, comma 2. Ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen., pote esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dall’art. 10, comma 2, d.lgs. 159/2011, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che,
singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (cfr. Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, Rv. 260246, che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato).
Va, inoltre, in via preliminare affrontato il tema, rilevante per le posizioni NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME, della legittimazione dei terzi a impugnare il decreto che dispone la confisca di prevenzione.
È stato infatti sostenuto che il terzo che rivendica l’effettiva titolarità e proprietà dei beni oggetto di vincolo è legittimato ed ha interesse non solo a contestare la fittizietà dell’intestazione, ma anche a far valere l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura nei confronti del proposto (Sez. 5, n. 12374 del 14/12/2017, La Porta, Rv. 272608 – 01).
Secondo l’orientamento giurisprudenziale fino ad ora maggioritario, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, ma non è legittimato a contestare i presupposti per l’applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso, che solo il proposto può avere interesse a far valere (ex multis, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2024, COGNOME, Rv. 286441 – 01; Sez. 6, n. 5094 del 09/01/2024, COGNOME, Rv. 286058 – 01; Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020, COGNOME, Rv. 280249; Sez. 6, n. 7469 del 04/06/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278454). Si osserva infatti che, in mancanza di prova dell’effettiva titolarità del bene, ove pure venisse accolto il ricorso del terzo avente ad oggetto i presupposti della misura, la consegue sarebbe la revoca della confisca, ma con restituzione al soggetto ritenuto effettivo titolare del bene, sicchè alcun risultato concretamente utile ne conseguirebbe per il terzo (in tal senso, Sez.1, n. 35669 dell’11/5/2023, n.m.). Tale orientamento, seppur prevalente, non è univoco. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Secondo altra impostazione, intermedia, prima affermata in tema di confisca ex art. 240-bis cod. pen. (Sez. 1 , Sentenza n. 19094 del 15/12/2020, COGNOME, Rv 281362 – 01) e poi estesa alle misure di prevenzione (Sez. 5, Sentenza n. 8984 del 19/01/2022, COGNOME, Rv. 283979) se il terzo non può mettere in discussione la sussistenza della pericolosità sociale (o la responsabilità per il reato spia nell’ipotesi di cui all’art. 240-bis cod. pen.), può tuttavia contestare, oltre all fittizietà dell’intestazione, anche la mancanza dei presupposti legali per la confisca
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e, in particolare, la ragionevolezza temporale tra acquisto del bene e commissione del reato che legittima l’ablazione.
Secondo tale orientamento l’esclusione dell’interesse all’impugnazione sui presupposti della misura in capo al terzo deriverebbe dalla considerazione ex post della sorte dei motivi di impugnazione secundum eventum litis (nel senso che verrebbe valorizzato solo il tema relativo all’individuazione dell’avente diritto all restituzione del bene) che invece debbono essere valutati ex ante nella loro attitudine demolitiva della pretesa fatta valere. Si rileva che la contestazione della fittizietà rende ancora ‘aperto’ il punto della titolarità del bene e può consentire a terzo, entro ben circoscritti limiti, di interloquire su alcuni presupposti oggettivi confiscabilità del bene. Tali limiti vengono riferiti alla perimetrazione temporale della pericolosità del proposto, quando il bene confiscato fuoriesca da essa, nelle misure di prevenzione, o esorbiti il canone della ragionevolezza, nella confisca cd. allargata, ai sensi dell’art. 240- bis, cod. pen.
Reputa il Collegio di aderire a tale impostazione, seguendo un recente precedente della Sezione e discostandosi dall’orientamento maggioritario «perché sconta una lettura atomistica dei presupposti della misura ablatoria, che non tiene conto dell’interdipendenza dei differenti presupposti oggettivi e soggettivi della confisca che assumono rilevanza anche nella prospettiva del terzo che li contesti unitamente alla interposizione fittizia del bene» (sentenza n. 15673 del 13/03/2024, Pezzi, Rv. 286335).
Lì dove, pertanto, il terzo, oltre a contestare la fittizietà dell’intestazio proponga un tema in diritto relativo all’assenza di una condizione legale per la confisca, diverso dalla estraneità dell’imputato al fatto di reato ovvero diverso dalle valutazioni strettamente soggettive attinenti alla pericolosità sociale del proposto, il motivo non può dirsi non consentito.
In questi limiti i ricorsi di NOME COGNOME e di NOME e NOME COGNOME son ammissibili, in quanto, da una parte, contestano la fittizietà dell’intestazione e, dall’altra, rilevano che gli acquisti dei beni loro intestati sono stati effettua epoca precedente o successiva al periodo di manifestazione della pericolosità sociale di NOME COGNOME, così come accertato dai giudici di merito.
3. Ricorso dell’avvocato COGNOME.
3.1. Il primo profilo di censura non è deducibile in questa sede in quanto, a dispetto della sua rubricazione, prospetta, di fatto, un vizio della motivazione contestando la pericolosità specifica (ritenuta sussistente nel decreto impugnato dal 1991 al 2005) e sollecitando una diversa valutazione del materiale probatorio in atti.
Il decreto impugnato motiva adeguatamente in ordine non solo alla pericolosit qualificata del ricorrente, che è imputato innanzi al Tribunale di Napoli per i previsti dagli artt. 416-bis cod. pen. (capo Al, con condotta contestata da ot 2004), per la partecipazione all’associazione di tipo mafioso denominata “RAGIONE_SOCIALE“, nonché per i delitti di associazione a delinquere finalizzata all’usura (capo N) e relativi reati fine (capi O e Q) , con condotte aggravate ex 7 I. 203/1991, sia per aver agito al fine di agevolare l’attività dell’associazione camorrista denominata “RAGIONE_SOCIALE” sia per aver agito al fine di agevolare l’associazione camorristica denominata “RAGIONE_SOCIALE“, la prima operante fino al 2004 e la seconda dal 2004 in poi.
Sulla base delle dichiarazioni di quattro collaboratori di giustizia emerge che NOME COGNOME ha ricevuto sin dal 1991 ingenti quantitativi di denaro dai capi della cosca COGNOME RAGIONE_SOCIALE a tassi di interesse usurari; egli, poi, prestava a propria volta a tasso usurario le somme ricevute dalla cosca e tratteneva per sé, con ingenti profitti, la differenza tra le somme ricevute dalle proprie vittime e quelle che restituiva, praticando interessi più elevati di quelli che la cosca praticava nei suoi confronti.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte si confronta con le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, intrinsecamente attendibili e convergenti sul fatto che il ricorrente prestasse denaro ad usura. Irrilevante è stata considerata, invece, la circostanza che essi collochino l’ attività usuraria in periodi parzialmente diversi, in quanto solo COGNOME ne individua l’inizio nel 1991, mentre tutti gli altri ne parlano dal 1998. Infatti, COGNOME è cognato del COGNOME, era elemen di rilievo della cosca COGNOME, prima, e della cosca RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dopo, e tal elementi sono idonei a giustificare una più risalente e approfondita conoscenza delle attività del cognato. Inoltre, nessuno RAGIONE_SOCIALE altri collaboratori nega o esclude che COGNOME abbia commesso usura anche prima del 1998, sicché la dichiarazione sul punto di COGNOME non è da questi contraddetta.
L’occasionalità della condotta, poi, è esclusa dal lungo lasso di tempo in cui il ricorrente ha ricevuto ingenti somme di denaro a tasso usurario e le ha prestate a sua volta, da un lato garantendo alla cosca di reinvestire il proprio patrimonio liquido delittuoso e di godere dell’incremento dello stesso grazie ai tassi da lui versati e, dall’altro, traendo per sé ingenti profitti.
Anche il profilo di censura relativo al difetto di tipicità e determinatezza de concetto di appartenenza mafiosa di cui all’art. 4 d. Igs. n. 159/2011 fatto proprio dal decreto impugnato è manifestamente infondato.
L’art. 4, comma 1, lett. a) descrive la categoria soggettiva valorizzando l’indizio di appartenenza alle associazioni di cui all’art.416-bis cod. pen.
Secondo la giurisprudenza richiamata nel decreto impugnato, il concetto di “appartenenza” ad una associazione mafiosa, rilevante per l’applicazione delle misure di prevenzione, comprende la condotta che, sebbene non riconducibile alla “partecipazione”, si sostanzia in un’azione, anche isolata, funzionale agli scopi associativi, con esclusione delle situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, Gattuso, Rv. 271512 – 01).
Da ciò deriva che nessun profilo di indeterminatezza dei contenuti della disposizione è dato rinvenire. Il destinatario della disposizione è infatti posto i condizione di comprendere la dimensione effettuale del precetto, posto che la configurazione tipica del delitto richiamato è quella della associazione di stampo mafioso e la condotta che può dar luogo alla affermazione di pericolosità soggettiva è identificabile tanto nella condotta di partecipazione alla associazione quanto in ogni condotta che risulti funzionale, anche ab extemo, al raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopi della struttura criminale, come correttamente argomentato nel decreto impugnato.
3.2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Il decreto impugnato ha fatto buon governo del principio di diritto secondo cui, in tema di confisca di prevenzione disposta nei confronti di soggetto indiziato di appartenere ad una associazione mafiosa, è legittimo disporre la misura ablativa su beni acquisiti in periodo successivo a quello di cessazione della pericolosità qualificata a condizione che ricorra una pluralità di indici fattuali altament dimostrativi della diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di manifestazione della pericolosità sociale (Sez. 6, n. 36421 del 06/09/2021, Rv. 281990; Sez. 6, n. 5778 del 16/05/2019, COGNOME, Rv. 278328). Si è, infatti, evidenziato che il parametro della “ragionevolezza temporale” non preclude la possibilità che siano acquisiti elementi di univoco spessore indiziante atti a ricondurre gli acquisti compiuti in un momento successivo a detta perimetrazione ad arricchimenti precedenti, atteso che, a ragionare diversamente, il dato temporale finirebbe per divenire un possibile strumento di elusione della domanda di applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale.
Il decreto impugnato ha evidenziato che l’intero nucleo familiare di NOME COGNOME non era in possesso di risorse patrimoniali lecite lontanamente sufficienti a finanziare gli acquisti via via effettuati. Dal decreto del Tribunale di Napol confermato con il provvedimento oggi impugnato, emerge che la disamina della situazione reddituale di NOME COGNOME e della moglie non lascia alcun dubbio sull’incapienza patrimoniale di entrambi, assolutamente sforniti di fonti lecite congruenti rispetto al volume RAGIONE_SOCIALE accantonamenti economici nel tempo operati. (tab. p. 24). È, poi, pacifico che i disinvestimenti effettuati nel corso del temp
non hanno creato provviste lecite, poiché il denaro originariamente utilizzato l’acquisto era di fonte illecita.
Quanto a COGNOME NOME, nata nel DATA_NASCITA, dal decreto del Tribunale di Napoli emerge che tra il 2001 e il 2016 ha effettuato acquisti immobiliari per sva centinaia di migliaia di euro, al netto dei corrispettivi pagati per i veicoli, a fronte di redditi pressoché inesistenti, sia propri che del coniuge, che ha iniziato a percepire redditi autonomi, comunque di scarsa entità (inidonei anche solo a mantenere il nucleo familiare) solo a partire dall’anno 2014. Inoltre, gli acquisti sono effettuati con assegni di cui nemmeno la consulenza di parte specifica il conto di traenza.
Anche la confisca della nuda proprietà di un immobile a carico di NOME COGNOME e della sorella è stata correttamente argomentata sulla base del rilievo che nell’atto di proprietà il prezzo viene dichiarato dalle parti come integralmente versato anteriormente al luglio 2006, con mezzi legali di pagamento, ossia in un’epoca immediatamente antecedente alle condotte usuraie poste in essere dal padre.
Quanto agli immobili siti in Napoli, INDIRIZZO, le censure sono volte a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio, inammissibile in questa sede.
Il terreno su cui insistono i sette immobili edificati in INDIRIZZO fu acquistato nel 1982 da NOME COGNOME e NOME COGNOME, in un periodo antecedente alla manifestazione della pericolosità sociale.
La Corte ha ampiamente motivato in ordine al momento in cui gli immobili sono stati realizzati (1992-1999) e si è confrontata con le argomentazioni svolte nella consulenza tecnica di parte, ritenendole smentite da dati oggettivi (le domande di condono del 1985 sono complete solo delle ricevute di versamento dell’oblazione e RAGIONE_SOCIALE oneri accessori ma sono prive di allegati tecnici sicché non è possibile verificare le piante, i prospetti, la consistenza di quanto condonato, non sono stati rinvenuti documenti relativi alla fornitura di energia elettrica per tu gli immobili, solo dal 1992 al 1999 sono state inserite la classe e la consistenza dei singoli immobili). Viene, inoltre, valorizzata una sentenza del Pretore di Napoli del 1983 che dimostra che, a quella data, esisteva solo un immobile di due piani fuori terra, ancora a rustico, mentre gli altri immobili sono stati evidentemente aggiunti dopo, e cioè nel periodo di manifestazione della pericolosità.
È stata, quindi, fatta corretta applicazione del principio di diritto secondo cui in tema di misure di prevenzione, è legittima la confisca di un bene immobile, realizzato con somme di denaro di illecita provenienza, su terreno di provenienza lecita, in quanto i due beni, sul piano economico e funzionale devono essere valutati unitariamente, non potendo essere suscettibili di una utilizzazione separata. Ne consegue che in ambito penalistico va dato rilievo preminente al
maggior valore economico del fabbricato, bene principale, del quale il terre indipendentemente dalla sua estensione, segue il regime giuridico, quale pertinenza, in conformità alle finalità della disciplina di prevenzione preordinata ad evitare che gli autori di gravi reati possano giovarsi di illeciti investimenti (Sez. Sentenza n. 9366/13 del 21/11/2012, COGNOME, Rv. 255208 – 01; Sez. 2, n. 40778 del 02/11/2021, Fasciani, Rv. 282195 – 02).
Quanto al profilo relativo al condono fiscale, va rilevato che la Corte ha dato atto che la polizia tributaria ha accertato che all’RAGIONE_SOCIALE delle entrate non risulta alcuna traccia della ammissione di NOME COGNOME ai due condoni «sicché la rispondenza al vero, e la quantificazione e datazione, del condono non può affermarsi in questa sede». In ogni caso, ha rilevato che l’eventuale adesione al condono, laddove avvenuta, avrebbe prodotto solo una regolarizzazione tributaria, ma non avrebbe connotato di liceità i proventi, in quanto l’illiceità originaria del comportamento con cui il ricorrente si è procurato le somme oggetto di condono continua a dispiegare i suoi effetti ai fini della confisca.
4. Ricorso dell’avvocato COGNOME
4.1. Il primo motivo è inammissibile.
Nel decreto del Tribunale, confermato dal provvedimento impugnato, si evidenzia che gli accertamenti patrimoniali hanno messo in luce l’assenza di diponibilità economiche ufficiali sufficienti a giustificare gli acquisti ed investimen operati nel tempo, essendo emersa, per ogni singola annualità e per ogni singolo acquisto, una rilevante condizione di sproporzione tra l’ammontare delle fonti e RAGIONE_SOCIALE impieghi (tab. pag. 24 che prende in considerazione gli anni dal 1985 al 2015) per concludere che «la disamina della situazione reddituale di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, non lascia alcun dubbio sull’incapienza patrimoniale di entrambi, assolutamente sforniti di fonti congruenti rispetto al volume economico RAGIONE_SOCIALE accantonamenti nel tempo operati» (pag. 24).
Tale motivazione si sottrae ad ogni censura ammissibile in questa sede, in cui il ricorrente propone come vizio di motivazione mancante o apparente la sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi i considerazione dal giudice e, comunque, risultano assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, COGNOME, sopra richiamata).
4.2. Il secondo motivo di impugnazione, con cui si censura la confiscabilità RAGIONE_SOCIALE immobili di INDIRIZZO -perché realizzati prima della manifestazione della pericolosità e non, come ritenuto dalla Corte, dal 1992 al 1999- e alla avvenuta adesione al condono fiscale e ai suoi effetti è infondato per le ragioni sopra indicate al punto n. 3.2.
4.3. Il terzo motivo ricorso, con cui si contesta la confiscabilità dei ben acquistati in un periodo successivo a quello in cui si è manifestata la pericolosità sociale è inammissibile perché formulato in modo del tutto generico senza uno specifico riferimento agli acquisti che, secondo la prospettazione difensiva, sarebbero stati effettuati con provvista lecita.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 16/09/2024