Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 49745 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 49745 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il DATA_NASCITA avverso il decreto del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;
lette le conclusioni dei difensori, articolate nei rispettivi ricorsi, AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, che hanno chiesto l’annullamento o la revoca del decreto impugnato.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Messina con provvedimento del 03/03/2022 ha rigettato l’appello proposto da COGNOME NOME avverso il decreto del Tribunale di Messina, sezione misure di prevenzione, con conferma della statuizione relativa alla pericolosità sociale del ricorrente e conseguente confisca dei beni ivi specificamente indicati.
COGNOME NOME ha proposto tre diversi ricorsi per cassazione, per mezzo dei suoi difensori (uno a firma dell’AVV_NOTAIO e due a firma dell’AVV_NOTAIO)’ proponendo motivi di ricorso (sostanzialmente sovrapponibili) che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 delle disp. att. cod. proc. pen.
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2.1.Ricorso AVV_NOTAIO. Con un unico motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione agli art.4, 20 e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011; la Corte di appello di Messina non ha correttamente applicato le previsioni di legge per giungere ad emettere la statuizione di confisca; ricorre una evidente carenza motivazionale e una mancata risposta alle allegazioni delle difesa, con particolare riferimento ai redditi derivanti dalle attività lavorative del COGNOME che di fatto evidenziano come non ricorra il requisito della sproporzione; allo stesso modo non viene fornita alcuna risposta quanto all’estensione temporale del sequestro e della successiva confisca, risolvendosi l’argomentazione della Corte di appello in una serie di mere congetture; anche volendo affermare l’appartenenza del COGNOME ad ambienti criminali è del tutto insussistente l’elemento della disponibilità diretta o indiretta, atteso lo stato di detenzione da lungo periodo e in mancanza di qualsiasi rapporto con i soggetti titolari dei beni e percettori autonomi di reddito. Ugualmente insussistente il requisito della sproporzione, attesa la mancata considerazione delle giustificazioni fornite dalla difesa quanto all’acquisto della Mangano, essendo valorizzato come unico elemento significativo il rapporto di parentela con I ricorrente; le stesse argonnentazioni valgono per il negozio acquistato dalla suocera del COGNOME; allo stesso modo per la stalla l’unico elemento sulla base del quale è stata desunta la sproporzione è rappresentato dalle dichiarazioni del collaboratore NOME in assenza di qualsiasi altro riscontro.
2.2. Ricorso AVV_NOTAIO. Con un primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all’art. 24 del d.lgs. n. 159 del 2011 in ordine alla valutazione dell’illegittima provenienza del denaro utilizzato per gli acquisiti degli immobili oggetto di confisca, nonché quanto alla sproporzione tra il valore dei beni confiscati e i redditi del ricorrente, con specifico riferimento alla c.d. stalla; le considerazioni della Corte di appello si sono basate esclusivamente sulle dichiarazioni del collaboratore COGNOME, che non sono risultate in alcun modo confermate dell COGNOME; le dichiarazioni sono state considerate rilevanti basandosi esclusivamente sulla paventata sproporzione dei redditi del Claderone e il valore presunto della c.d. stalla in relazione alla quale non è mai stata disposta alcuna stima, né si è tenuto conto che le opere sono state per lo più realizzate in economia dal ricorrente e da alcuni suoi amici e parenti (COGNOME e COGNOME).
Con il secondo motivo di ricorso è stata lamentata violazione degli artt. 4 e 6 del d.lgs. in correlazione agli artt. 7 e 11 del d.lgs. predetto quanto al
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momento applicativo ed esecutivo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale; il criterio seguito dalla Corte di appello nei confronti di soggetto in stato di detenzione non è condivisibile.
2.3.Secondo ricorso AVV_NOTAIO. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di legge in relazione all’art. 24 del cligs. n. 159 del 2011 quanto alla valutazione resa in ordine alla asserita illegittima provenienza del denaro utilizzato per l’acquisto degli immobili oggetto di confisca, nonché quanto alla presunta ricorrenza di sproporzione tra i redditi riferibili al COGNOME e i beni confiscati; ciò con particolare riferimento alla stalla di proprietà del terzo COGNOME NOME; gli unici elementi da cui i giudici traggono il loro convincimento sono le propalazioni del NOME, in mancanza di qualsiasi riscontro, mentre non è stata tenuta in adeguata considerazione la perizia effettuata dal Geometra COGNOME, né le dichiarazioni del COGNOME, cugino del COGNOME, così come le dichiarazioni del COGNOME; considerazioni analoghe devono essere riferite agli altri beni confiscati, non essendo comprensibile la scelta del Tribunale di attribuire maggior valore alla stima effettuata dalla Agenzia delle entrate a fronte della stima effettuata dal tecnico della difesa.
Con un secondo motivo di ricorso è stato articolato un motivo del tutto reiterativo e corrispondente al secondo motivo di ricorso articolato nel primo ricorso.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
Devono essere in ordine logico affrontate previamente le questioni introdotte dall’AVV_NOTAIO con i motivi di ricorso rubricati al n. 2 per entrambi i ricorsi, con i quali si contesta il giudizio di pericolosità sociale espresso nei confronti del COGNOME. Tale motivo si caratterizza per una sua evidente genericità, atteso che la difesa si è limitata a richiamare, in modo del tutto generico, giurisprudenza, tra l’altro di merito, senza effettivamente confrontarsi con il contenuto del decreto impugnato e con le argomentazioni logiche ed approfondite espresse in motivazione. La Corte di appello di Messina ha, difatti, ampiamente richiamato le condanne definitive per il
delitto di cui all’art. 416-bis cod. peri, riportate dal ricorrente, il corpos compendio istruttorio a carico dello stesso, anche tenuto conto delle plurime dichiarazioni rese in tal senso dai collaboratori di giustizia, il ruolo di assoluto rilevo ricoperto dal ricorrente all’interno della associazione per delinquere che lo vedeva protagonista non solo di condotte omicidiarie, ma anche di attività estorsive plurime e ripetute con gestione dei proventi di tale attività, con mantenimento di tale ruolo nel tempo, senza alcuna scissione dei legami con la consorteria criminale di riferimento, anche durante la detenzione. La Corte di appello ha anche preso in diretta considerazione le censure articolate quanto allo stato di detenzione del ricorrente, ribadendo il giudizio di pericolosità (in realtà ritenuto non oggetto di specifica contestazione), essendosi la censura concentrata esclusivamente su profili applicativi, ed ha ritenuto la valida disposizione della misura di prevenzione nonostante lo stato di detenzione, salva la necessità di verifica della persistente pericolosità sociale al momento della sua effettiva applicazione. Con tale articolata ed approfondita motivazione il ricorrente non si confronta, né realmente evidenzia una violazione di legge, limitandosi sostanzialmente ad affermare una non condivisione del criterio seguito dalla Corte di appello, in presenza di una motivazione che certamente non può essere ritenuta apparente o tanto meno omessa sul punto, tanto da . integrare una violazione di legge. Emerge, dunque, un’articolata considerazione della Corte di appello quanto ad una pericolosità qualificata del proposto che investe all’evidenza l’intero percorso esistenziale dello stesso, la ricorrenza di elementi sintomatici di una costante partecipazione del proposto al sodalizio mafioso (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, Gattuso, Rv.271511-01), in mancanza di elementi successivi alla detenzione che depongano in senso favorevole al proposto, permanendo ovviamente, come evidenziato dalla stessa Corte di appello, la necessità di procedere ad una verifica della persistente pericolosità sociale al momento della sua effettiva applicazione (Sez. 2, n. 8451 del 14/01/2020, Capizzi, Rv. 278526-01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Manifestamente infondate sono le doglianze che attengono alla corretta applicazione, da parte del giudice del merito, dei principi stabiliti da questa Corte di legittimità in tema di confisca di prevenzione.
In tal senso, occorre ricordare che questa Corte ha ripetutamente ed ampiamente ricostruito i canoni ermeneutici posti a fondamento delle misure patrimoniali, intese in principio: “in funzione di mero supporto a quelle
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personali, al fine di potenziarne l’efficacia preventiva, tanto da porsi in rapporto di mera accessorietà a quest’ultime, pure in termini di contestualità di applicazione – hanno conosciuto, nel tempo, un processo di progressivo sganciamento dalle prime, che ha avuto il suo epilogo nell’affermazione della loro piena autonomia per come sancito anche dalla normativa primaria di riferimento (art. 18 d.lgs. n. 159del 2011) e dalla giurisprudenza in materia” (Sez. 6, n. 36421 del 06/09/2021, COGNOME, Rv. 281990-01). È, dunque chiaramente stata riconosciuta l’intenzione del legislatore di “farne strumento di efficace contrasto a fattispecie delittuose mafiose od eversive che siano, ritenute comunque capaci di mettere in pericolo gli assetti dell’ordinamento democratico, ma soprattutto con la giudiziale constatazione che vi sono alcuni reati, tra cui in primis assume rilievo proprio quello di associazione mafiosa, che sono ontologicamente forieri di reddito in quanto diretti proprio all’acquisizione, con le tipiche modalità delittuose, di profitti illeciti. A tale proposito, si è, infatti, affermato che il delitto di associazion di tipo mafioso può costituire il presupposto dei reati di riciclaggio e di reimpiego di capitali, in quanto di per sé idoneo a produrre proventi illeciti, rientrando negli scopi dell’associazione anche quello di trarre vantaggi o profitti da attività economiche lecite per mezzo del metodo rnafioso (Sez. 6, n. 36421 del 06/09/2021, COGNOME, Rv. 281990-01; Sez. U. n. 25191 del 27/02/2014, COGNOME, Rv. 259586-01).
3.1. Nell’ambito dell’odierno procedimento è stata ampiamente e puntualmente declinata da entrambi i giudici di merito una cospicua e convergente serie di elementi fattuali atti ad asseverare come il meccanismo di accumulo patrimoniale, del tutto sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica svolta dal proposto, è risultato non giustificato quanto alla relativa provenienza alla luce delle deduzioni svolte dall’odierno ricorrente e, dunque, da ritenere riconducibile ad un arricchimento necessariamente conseguito in ragione proprio dell’attività svolta dallo stesso prevenuto come intraneo al sodalizio mafioso, condannato per la partecipazione a tale sodalizio, la cui esistenza è stata accertata con sentenza irrevocabile.
3.2. I ricorsi sono dunque inammissibili, in quanto propongono doglianze di fatto manifestamente infondate, non deducibili in sede di legittimità, oltre che vizi di motivazione, non deducibili nella materia della prevenzione.
3.3. In tal senso, si deve ricordare che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è amimesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 10, comma 3, d.lgs. 159 del 2011 (e del precedente art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575), sic:ché in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal comma 9 del predetto art. 4 legge n. 1423 del 56 (ora art. 10, comma 2, d.lgs. 15 del 2011), il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01, che, in motivazione, ha ribadito che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, COGNOME, Rv. 266365-01; Sez. 6, n. 50946 del 18/09/2014, COGNOME, Rv. 261590-01).
3.4. Le doglianze proposte, sostanzialmente sovrapponibili nell’ambito dei tre diversi ricorsi proposti dai due difensori, che riguardano la misura patrimoniale della confisca, sono non consentite in quanto volte ad introdurre una lettura alternativa delle risultanze di fatto, compiutamente valutate con percorso logico ed argomentato. L’argomento difensivo è, dunque, semplicemente diretto a contestare la valutazione di sproporzione tra il valore dei beni e le attività economiche del proposto, senza tuttavia evidenziare una reale mancanza o apparenza della motivazione. Il provvedimento impugnato, con motivazione congrua, immune da censure di illogicità, ha illustrato, in modo approfondito, la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione della misura patrinnoniale e valutato il requisito dell’attualità della pericolosità sociale del proposto, facendo buon governo dei principi giurisprudenziali consolidati sul punto.
3.5. Quanto ai presupposti soggettivi di pericolosità c.d. qualificata, la Corte territoriale ha evidenziato che: – COGNOME NOME è stato condannato due volte, tra l’altro, per il reato di associazione di tipo mafioso, per la partecipazione alla mafia ‘RAGIONE_SOCIALE‘; – la sua condotta era da ritenere particolarmente qualificata, attesa la partecipazione agli omicidi,
oltre che per il grado di compenetrazione rispetto al sodalizio, desunto anche dall’amministrazione dei proventi delle estorsioni.
Inoltre, contrariamente a quanto meramente allegato dalla difesa, ma non provato effettivamente nel corso del giudizio, il nucleo familiare del proposto, è risultato privo di fonti lecite di reddito adeguate all’acquisto e/o alla costruzione degli immobili confiscati, percependo redditi annui del tutto irrisori. Tali elementi – la partecipazione qualificata ad una associazione mafiosa e la sproporzione del valore dei beni rispetto ai redditi dichiarati sono stati dunque richiamati per motivare la sussistenza dei presupposti soggettivi di applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale.
Ciò posto, nel caso in esame viene in rilievo una condotta non già di nnera ‘appartenenza’, bensì di vera e propria ‘partecipazione’; sicché vengono in rilievo le presunzioni semplici relative alla stabilità del vincolo associativo (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, Gattuso, Rv. 271511-01).
3.6. In conclusione, si deve osservare che il decreto impugnato ha evidenziato il ruolo non marginale del proposto nel sodalizio mafioso, i rapporti con le figure apicali, la persistente vitalità operativa dell’associazione, oltre che l’assenza di comportamenti denotanti l’abbandono delle logiche associative, sicché, in presenza di una chiara, logica ed argomentata motivazione sul punto, i motivi, con cui si contesta la disposta confisca degli immobili, appaiono manifestamente infondati, in quanto deducono vizi di motivazione, contestando il requisito della sproporzione ed il reale valore dei beni, sulla base di una lettura alternativa degli elementi di fatto.
Le argomentazioni difensive non si riferiscono ad una reale violazione di legge, quanto piuttosto si limitano a considerare erronea la valutazione effettuata, nonostante il decreto impugnato abbia evidenziato gli elementi dai quali è stata tratta la disponibilità dei singoli beni confiscati in capo al proposto, l’acquisizione degli stessi durante il periodo di manifestazione della pericolosità qualificata (dal 1993 al 2013), anche attesa la riscontrata inadeguatezza delle entrate lecite del nucleo familiare per l’acquisto e/o la costruzione degli immobili. Ricorre in concreto una non consentita, assertiva e reiterativa contestazione della valutazione formulata dai giudici di merito, con particolare riferimento alle dichiarazioni del COGNOME ed alla stima realizzata per i beni oggetto del procedimento, con argomentazioni del tutto reiterative, in assenza di qualsiasi specifica ed effettiva allegazione a
carattere risolutivo in concreto non valutata e omessa nella considerazione del provvedimento impugnato. In tale contesto appare, dunque, evidente come accanto all’assenza di fondate deduzioni idonee ad asseverare la legittima provenienza dei beni, risulti al contrario assolutamente riscontrata la condizione di oggettiva assenza di giustificazione degli incrementi patrimoniali, con piena considerazione anche dell’elemento del ragionevole raccordo temporale. Ne consegue che, dinnanzi a tale evidente sproporzione, risulta logicamente argomentato, con motivazioni che non si prestano a censure in questa sede, l’aver ricondotto tali molteplici acquisizioni proprio ai proventi percepiti proposto quale partecipe del sodalizio mafioso direttamente dedito al settore delle estorsioni, delitto che in ragione delle sue modalità e dei fini perseguiti è idoneo a generare illecita ricchezza.
3.7. Il percorso adottato dal giudice di merito risulta, dunque, coerente rispetto ai parametri ed ai presupposti normativi, essendo emersa una non contestabile sperequazione di valori tra i cespiti e i redditi legittimi del ricorrente. Il ricorso deve, in conclusione, essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 10 ottobre 2023.