Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 47117 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 47117 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a SANT’NOME A SCALA il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Napo confermato il provvedimento del 24/09/2021, a mezzo del quale il Tribunale del medesima città aveva disatteso la richiesta di revoca della confisca di deter beni, che era stata disposta dallo stesso Tribunale, con decreto inoppugnabi 09/10/2013. La misura di prevenzione patrimoniale ha avuto ad oggetto acquisti di due appartamenti ubicati in Santa Maria del Cedro (acquisto effet grazie ad atto notarile risalente al 27/12/1991), nonché dell’intera palazz in Casalnuovo di Napoli alla INDIRIZZO (acquisto compiuto in virtù di notarile del 14/10/1999) e, infine, del terreno parimenti ubicato in Casalnu Napoli – frazione di Tavernanova, INDIRIZZO (acquisto derivante da notarile del 15/12/1998).
1.1. Il procedimento di prevenzione in oggetto è stato instaurato proposta formulata il 03/11/2005 e si è concluso con decreto del 19/12/20 confermato in appello e dunque inoppugnabile. Al presente procedimento non può quindi applicarsi la disciplina transitoria dettata dall’art. 117 d.lgs 06 2011, n. 159, operativa esclusivamente in relazione ai procedimenti nei qu alla data di entrata in vigore della legge medesima – non fosse stata formulata la proposta di applicazione della misura di prevenzione; il procedim generato dalla suddetta istanza di revoca, invece, è retto dalle norme previ ossia dall’art. 7 legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Il provvedimento rei dell’istanza di revoca della misura di prevenzione patrimoniale, quindi, si sulla considerazione che il decreto di confisca non venne pronunciato in base pericolosità generica dei proposti, ex art. 1 legge n. 1423 del 1956, quali abitualmente dediti a traffici delittuosi (è noto che Corte cost., sentenza 2019, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, let 06 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui prevedeva l’applicazion provvedimenti ivi previsti anche a tale tipologia di soggetti), b considerazione della loro ritenuta pericolosità qualificata, ai sensi dell’ar n. 575 del 1965, desumibile dalla organicità al cd. RAGIONE_SOCIALE. Si tr sostanza, di soggetti che sono stati ritenuti portatori di pericolosità gen all’anno 1998 e in seguito – ossia, a far data dal 1999 – considerati por pericolosità qualificata, proprio in conseguenza della sopravvenuta apparten alla suddetta RAGIONE_SOCIALE.
1.2. La confisca dei beni acquistati in epoca antecedente all’anno 2000 stata disposta in forza del principio giurisprudenziale all’epoca consolidato, al quale – al fine di contrastare la pericolosità qualificata – si ritenevano c tutti i beni che si fossero trovati nella disponibilità del proposto,
quest’ultimo non fosse stato in grado di dimostrare la lecita provenienza e che apparissero di valore sproporzioNOME, rispetto alla sua provvista lecita. Non si è ritenuto rilevante, ai fini della revoca, il successivo diverso orientament giurisprudenziale.
Ricorrono per cassazione NOME COGNOME e NOME COGNOME (entrambi nella veste di proposti e intestatari), nonché NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (tutti nella veste di terzi intestatari), deducendo motivi, che vengono di seguito riassunti entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo viene denunciata violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod proc. pen., in relazione all’art. 7 legge n. 1423 del 1956.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciato vizio rilevante ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 4, 6, 16, 20 e 24 d.lgs settembre 2011, n. 159.
2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione dell’art. 606, comma 1, lett. B) e c) cod. proc. pen., in relazione all’art. 125 cod. proc. pen, inesistenza della motivazione e motivazione apparente.
2.4. Le doglianze – anche a fronte dell’enunciazione di tre distinti motivi sono accomunate da una matrice unitaria e possono essere sintetizzate nel senso che, in ipotesi difensiva, il provvedimento reiettivo impugNOME:
non si confronta con il contenuto del decreto n. 344/13 emesso in primo grado, laddove venivano nettamente distinti due diversi tempi di manifestazione della pericolosità sociale dei preposti, pericolosità che era stata generica fino a tutto 2000 e che in un secondo momento, ossia a partire dal 01/01/2001, era divenuta qualificata (nel suddetto provvedimento vengono indicati fatti verificatisi nel 2001 quali indici sintomatici dell’appartenenza dei proposti al RAGIONE_SOCIALE);
non dialoga con il contenuto del decreto di appello n. 16/15, laddove veniva ribadita la dicotomia cronologica, attinente al differente atteggiarsi del pericolosità dei soggetti.
La motivazione del decreto impugNOME, pertanto, presenta una veste tautologica e di mera apparenza, visto che non tiene conto del fatto che i beni sopra descritti – siano stati acquisiti in epoca di gran lunga antecedente, rispett al manifestarsi della pericolosità qualificata in capo ai proposti.
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. La motivazione del provvedimento impugNOME si fonda sul contenuto del decreto n. 16/15, a mezzo del quale è stato confermato il decreto applicativo della misura di prevenzione; tale motivazione si rivela congrua e coerente con gli elementi evidenziati. I
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giudizio di pericolosità, espresso dai Giudici della prevenzione, porta ad escludere che la confisca fosse stata disposta – quanto ai beni acquistati in data precedente all’anno 2000 – in base alla pericolosità generica dei proposti. La motivazione del decreto n. 16/15 – che, come osservato nel decreto impugNOME, ha integrato sul punto la motivazione del decreto n. 344/2013 emesso dal Tribunale – appare dare conto delle diverse ragioni legittimanti la confisca dei beni acquistati negli an antecedenti al 2000, ossia prima del manifestarsi della pericolosità qualificata. La Corte di Appello di Napoli, nel citato decreto n. 16/15, ha ritenuto confiscabil anche i beni acquistati prima del manifestarsi della pericolosità qualificat (sarebbe a dire, quelli acquistati prima del 2000) in presenza dei presupposti sia soggettivi, sia oggettivi, questi ultimi rappresentati dalla sproporzione rispetto al provvista lecita e dalla assenza di prova, circa la legittima provenienza degli stessi La Corte rilevava inoltre che – essendo i sottoposti già portatori di una pericolosit generica, all’epoca dei primi acquisti – la confisca è comunque imposta dal combiNOME disposto degli artt. 2-ter legge n. 575 del 1965 e 19 legge n. 152 del 1975.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi, proposti sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, devono essere dichiarati inammissibili con ogni conseguenza di legge.
Giova premettere come i ricorsi proposti da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME siano inammissibili, non essendo i terzi intestatari de beni oggetto di provvedimento ablatorio legittimati alla proposizione delle sopra delineate censure. Il principio di diritto che governa la materia – in caso di confis di prevenzione, riguardante beni ritenuti oggetto di fittizia intestazione in capo un terzo – è infatti nel senso che il terzo intestatario sia legittimato ad impugna all’esclusivo fine di rivendicare la titolarità effettiva, nonché la proprietà dei assoggettati a vincolo, previo assolvimento del relativo onere di allegazione (in altri termini, può reclamare l’effettiva titolarità dei beni sottoposti a seques contestando esclusivamente la natura fittizia dell’intestazione). Il ter intestatario, al contrario, non è legittimato a prospettare questioni direttament involgenti la posizione del soggetto proposto; non può intervenire, quindi, al fine di sostenere che il bene oggetto di ablazione sia di effettiva proprietà del proposto, per essere egli del tutto estraneo, rispetto ad ogni questione giuridica specificamente inerente ai presupposti dettati dalla legge, in punto di applicazione della misura nei confronti di quest’ultimo (quali la condizione di pericolosità, o
sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, op tema della provenienza del bene stesso) e che il proposto stesso è l’unico so legittimato a far valere (Sez. 6, n. 7469 del 04/06/2019, dep. 2020, Hudor Rv. 278454; Sez. 2, n. 31549 del 06/06/2019, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 277225; Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020, dep. 2021, Icardi, Rv. 280249).
Il provvedimento impugNOME – secondo quanto già in parte esposto parte narrativa – si fonda su un presupposto giuridico ben preciso. Ritiene la di appello di Napoli, infatti, che tutti gli immobili sopra menzionati p legittimamente essere assoggettati a confisca, in conseguenza della sussis della pericolosità di tipo qualificato riconosciuta in capo ai soggetti, dall’anno 2000 (appunto, momento iniziale della manifestazione di tale forma pericolosità, determinata dalla accertata organicità dei proposti all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE). Il provvedimen ablatorio può parimenti operare, secondo la Corte territoriale, con riferim beni entrati nella disponibilità dei proposti – anche a mezzo di fittizia inter – in epoca antecedente rispetto all’anno 2000, essendo le relative acquis retroattivamente ricollegabili alla pericolosità sociale qualificata, piuttost precedente pericolosità di tipo solo generico. Non vi è chi non rilevi come i di ricorso, al contrario, siano tutti volti a contestare la ritenuta va confisca, per essere questa travolta da Corte cost. sentenza n. 24 del trattandosi dì acquisizioni risalenti al periodo di manifestazione della peri sociale generica.
3.1. Contrariamente all’assunto difensivo, dunque, il decreto impugn chiarisce come i proposti siano stati pericolosi generici fino al 1998, divenire portatori di pericolosità qualificata a partire dal 1999, in dell’ingresso nell’organizzazione RAGIONE_SOCIALE nota come RAGIONE_SOCIALE. La mis patrimoniale ora avversata venne adottata, appunto, sulla base della perico qualificata, ossia in forza del presupposto sopravvissuto alla declarat incostituzionalità, sancita da Corte cost. sentenza n. 24 del 2019.
3.2. Secondo la ormai consolidata giurisprudenza di legittimit pienamente legittimo far idealmente retroagire gli effetti del provvedi ablativo, sino ad un periodo antecedente rispetto all’inizio della manifestaz pericolosità qualificata, allorquando tale forma di pericolosità deri mafiosità; tale retrodatazione degli effetti postula soltanto che si a acquisita la prova, in ordine alla sproporzione del valore dei beni ris reddito, ovvero che sussista la prova della illecita provenienza di qu qualsivoglia tipologia di reato (si veda Sez. 1, n. 39798 del 20/10/2010, S Rv. 249012, a mente della quale: «In materia di misure di prevenzione antimaf
sono sequestrabili e confiscabili anche i beni acquisiti dal proposto, dirett o indirettamente, in epoca antecedente a quella cui si riferisce l’accertament pericolosità, quando essi risultino sproporzionati al reddito e non ne sia pro legittima provenienza»; nello stesso senso si sono espresse Sez. 5, n. 353 22/03/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258656 e Sez. 2, n. 23000 del 20/05/202 COGNOME, Rv. 281457).
3.3. Del tutto legittimo e coerente con tali principi di diritto, pert procedimento logico seguito dalla Corte di appello di Napoli, che ha intes retroagire gli effetti della confisca ad un periodo antecedente, rispe manifestazione di pericolosità qualificata riconducibile ai proposti, atteso tipologia di pericolosità riscontrata deriva – nel caso di specie – dall’app dei soggetti stessi ad una RAGIONE_SOCIALE di stampo camorristico.
3.4. Nelle argomentazioni poste a fondamento del ricorso, la dif anzitutto non pone il tema della ritenuta sproporzione, che era stato, pe adeguatamente affrontato e risolto, mediante il provvedimento impugNOME.
3.5. Non viene formulata alcuna obiezione, peraltro, anche rispetto al s enucleato tema della retroattività, stabilita dalla Corte in punto di pre idonei a legittimare il mantenimento del provvedimento ablatorio, anche c riferimento a beni entrati nella disponibilità del proposto in epoca antec rispetto all’inizio della manifestazione della pericolosità connessa all’org sodalizio di tipo mafioso. Nel provvedimento impugNOME, infatti, può leggersi c – con riferimento ai beni entrati nella disponibilità dei proposti in epoca pr all’anno 2000 – debba esser mantenuta la confisca, essendo stata questa disp a causa della accertata pericolosità qualificata del proposto, in correlazi sua appartenenza al RAGIONE_SOCIALE; viene espressamente esclusa, in sostanza derivazione della confisca di beni acquisiti prima del 2000, alla peric generica dei proposti. Con tale basilare affermazione – e quindi, conseguente retroattività, derivante dal connotato di mafiosità e dal requisit sproporzione – del provvedimento ablativo, il ricorso non si confronta, limit a sottolineare la sussistenza di una dicotomia cronologica, in relazione ai tempi e modalità di manifestazione della pericolosità dei proposti. Tale om confronto con quello che, in realtà, rappresenta il punto nodale del d impugNOME, vale a rendere inammissibili anche i ricorsi presentati nell’in dei proposti, in quanto aspecifici e meramente assertivi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono es dichiarati inammissibili; segue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, oltre che di una somma – che si stima equo fissare i tremila – in favore della Cassa delle ammende (non ricorrendo elementi
ritenere i ricorrenti esenti da colpe, nella determinazione della c inammissibilità, conformemente a quanto indicato da Corte cost., sentenza n. del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso in Roma, 12 settembre 2023.