Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 13569 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 13569 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME nato a MONTESARCHIO( ITALIA) il DATA_NASCITA
COGNOME NOME nato a MONTESARCHIO il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 01/02/2023 della CORTE di APPELLO di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso letta la memoria dell’AVV_NOTAIO del Foro di Benevento che ha chiesto l’accoglinnento del ricorso;
ricorso trattato ex art.611 c.p.p..
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnato provvedimento la Corte di appello di Firenze ha confermato il decreto emesso il 24 novembre 21 dal Tribunale di Firenze con cui era stata disposta la confisca d prevenzione in danno di NOME del capitale sociale e dell’intero patrimon aziendale di una società intestata alla donna e al fratello NOME, di un appartamento, di immobile destinato a discoteca e di una autovettura.
Nella propria analisi la Corte osserva che il provvedimento del Tribunale di Firenze limitato ai beni in relazione ai quali non vi è una chiara giustificazione documentale di acqu a fronte di un evidente sproporzione rispetto ai redditi accertati della proposta ed alle s effettivamente impiegate. La sproporzione tra i redditi accertati come di provenienza attività lecita e le somme impiegate per gli acquisti dei beni sottoposti a confisca 912.930,65 ed è il frutto di verifica della polizia giudiziaria mentre la ricostruzione forn
difesa si fonda su affermazioni che non sono riscontrate dalla documentazione disponibile ag atti.
Quanto poi alla dedotta circostanza che i beni confiscati non siano diretta emanazio patrimoniale di reati produttivi di lucro né conseguenti al diretto reimpiego di c provenienti dalla cosca RAGIONE_SOCIALE di cui la proposta ha fatto parte, essa non contestazione ma semplicemente non rileva sul piano motivazionale del provvedimento del Tribunale di Firenze.
Avverso il decreto della Corte d’appello di Firenze hanno proposto ricorso per cassazion ex art.10 comma 3 d. Igs. n.159/2011 i fratelli NOME NOMENOMENOME NOME NOME interess proponendo due motivi.
3.1 Con il primo, incentrato sulla violazione della lettera b) dell’art.606 c.p.p., si lam la corte fiorentina non abbia fatto buon governo degli articoli 20 e 24 del d. Igs. 159 giacché a fronte di un periodo di pericolosità contestato tra il 1994 ed il 1998 l’acquist autovettura Mercedes è avvenuto nel 2008 cioè ben 10 anni dopo l’epoca indicata nell’istanza.
3.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta la violazione dell’articolo 606 lett. e) c.p contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per effetto del travisame specifici atti del processo.
La Corte d’appello di Firenze, si sostiene nel4e ricorso, è caduta in errore sulla ricostru relativa alla sperequazione reddituale societaria che in definitiva non è quasi 1 milione d ma, al più, di poco superiore ai C 100.000. Sussiste in tutta la sua evidenza un viz motivazione che è determinato dall’errata ovvero carente valutazione sia delle contestazio formulate nell’atto di impugnazione sia della documentazione versata in atti con il ricorso e la memoria con motivi aggiunti.
Con memoria inviata per PEC la Sostituta Procuratrice NOME COGNOME ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Con memoria inviata con lo stesso mezzo difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIO del Foro di Benevento ha chiesto l’accoglim del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi presentati da NOME e da NOME COGNOME sono inammissibili per seguenti ragioni.
Il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile per carenza della legittimazione al process
Dall’esame degli atti (esame consentito ogni qual volta la Corte di cassazione, NOME giud del fatto processuale, debba risolvere una questione relativa al rito -Sez. U, n. 4279 31/10/2001, COGNOME, Rv. 220092 nonché, da ultimo, Sez. U, n. 24591 del 16/07/2020, COGNOME, non mass. sul punto) risulta infatti che NOME COGNOME non abbia conferito procura speciale al proprio difensore il NOME si è avvalso anche in questa sede, co d’altronde indicato nell’incipit del ricorso, del mandato difensivo attribuitogli nelle f precedenti della procedura.
E’ infatti necessario richiamare e ribadire l’orientamento consolidato di questa Corte second il NOME con riferimento ai soggetti portatori di un interesse meramente civilistico all’inte giudizio penale, come è il caso dell’odierno ricorrente, vale la regola, espressamen menzionata dall’art. 100 c.p.p., per la parte civile, il responsabile civile e la persona civ obbligata per la pena pecuniaria, in forza alla NOME essi “stanno in giudizio col ministero difensore munito di procura speciale”, al pari di quanto previsto nel processo civile dall’ar c.p.c.. Infatti, a differenza della parte assoggettata all’azione penale cui, nel c equiparato il proposto rispetto alla chiesta misura di prevenzione patrimoniale, i sogg portatori di ragioni di interesse esclusivamente civilistico, in conformità a quanto previsto processo civile (art. 83 c.p.c.), non possono stare personalmente in giudizio, ma hanno un onere di patrocinio che è soddisfatto attraverso il conferimento di procura alle liti al di (Sez. 6, Sentenza n. 13798 del 20/01/2011 RAGIONE_SOCIALE Bonura Rv. 249873 – 01; ed in linea a siffatto orientamento si vedano le sentenze n. 23107 del 23/04/2013; N. 21314 del 2010 Rv. 247440, N. 8942 del 2011 Rv. 252438, N. 25849 del 2012 Rv. 253081, N. 10972 del 2013 Rv. 25518).
Da quanto detto consegue l’immediato corollario che la partecipazione al processo del soggetto sussumibile all’egida delle categorie disciplinate dall’art. 100 c.p.p., sia radical inficiata nel caso in cui siffatta partecipazione venga realizzata tramite un difensore munito del mandato ex art. 100 citato. Non rileva, poi, al fine, che l’art. 100 c.p.p preveda espressamente, tra le categorie di soggetti ivi indicati, anche il NOME interessato misure di prevenzione, risultando quest’ultima posizione processuale, in ragione del caratter meramente civilistico degli interessi che ne giustificano la partecipazione al rel procedimento, pienamente equiparata a quelle espressamente menzionate, non in termini di tassatività, dalla norma in esame (cfr. Sez. 6, n. 47548 del 16 ottobre 2013, RAGIONE_SOCIALE).
Il ricorso di NOME COGNOME può essere esaminato nel merito ma è necessaria una preliminare operazione di delimitazione dell’ambito dello scrutinio che può essere condotto d questa Corte in materia di misure di prevenzione.
3.1 Deve in proposito innanzitutto ricordarsi che nel procedimento di prevenzione il ricor per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art.4 legge 27 dicembre 1956, n.1423, richiamato dall’art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n.575 (oggi art. 10 comma 3 d. Igs. 159/2011); ne consegue che in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità tanto l’ipo contraddittorietà quanto quella dell’illogicità manifesta di cui all’art.606 lett. e) cod. p potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dall’art. 4 comm 9 della citata legge 1423/56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (ex multis, Sez.1, n.6636 del 7 gennaio 2015, RAGIONE_SOCIALE Pandico, Rv. 266365 o, con riferimento ad un
precedente di questa Sezione, la sentenza n. 31549 del 6 giugno 2019, RAGIONE_SOCIALE, Rv.277225 – 07).
Da quanto precede deriva la immediata censura di inammissibilità del secondo motivo di ricorso, che non è consentito in questa sede, coinvolgendo questioni attinenti al ‘merito’ valutazione giudiziale ed all’esercizio della discrezionalità giudiziale e non alla sua carenza. Infatti, nel motivo si contesta la contraddittorietà e la manifesta illogic motivazione “a seguito e per effetto del travisamento di specifici atti del processo, già i nei motivi di gravame”. Ciò si legge nella rubrica del motivo (pg.5 del ricorso); ed anc parte argomentativa dello stesso è sulla stessa linea di critica al risultato del giudizio (piuttosto che all’assenza di motivazione). In sostanza, si chiede a questa Corte valutazione che ella non può condurre, cioè l’esercizio di un potere di scrutinio c risolverebbe in una indebita esondazione dalle competenze istituzionali attribuite dalla l alla Corte di Cassazione.
3.2 Così delimitato il perimetro del presente giudizio, la Corte osserva che il primo mo contesta la riferibilità dell’acquisto della vettura Mercedes nella disponibilità della nell’anno 2008 a denari originati da una qualche attività illecita conclusasi un decennio p secondo quanto indicato nella sentenza a suo carico.
Tuttavia, l’argomento difensivo si scontra con la natura del giudizio di pericolosità qual formulato nei confronti della proposta in forza del precedente specifico ascritto a suo ca Ciò a causa del fatto che nello stringato motivo si lamenta la violazione degli articoli 2 della disciplina speciale (d. Igs. 159/11) senza considerare il regime della confisca in rel al profilo della riferibilità delle somme per il caso di pericolosità qualificata, come dalla giurisprudenza di legittimità attraverso una evoluzione oramai consolidata.
Si è infatti affermato che “in tema di confisca di prevenzione disposta nei confronti soggetto indiziato di appartenere ad un’RAGIONE_SOCIALE mafiosa, anche nel caso in cui fattispecie concreta consenta di determinare il momento iniziale e finale della pericol qualificata, è legittimo disporre la misura ablativa su beni acquisiti in periodo succes quello di cessazione della pericolosità sociale, purché l’acquisto risulti effettuato attr reimpiego dei frutti dell’attività illecita, da accertare sulla base di una pluralità di i altamente dimostrativi della diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali provvista formatasi nel periodo di compimento dell’attività delittuosa (ex ceteris, Sez. 5, n.49479 del 13/11/2019 RAGIONE_SOCIALE Caputo Rv.277909 NUMERO_DOCUMENTO; Sez.6, n.36421 del 6/09/2021 RAGIONE_SOCIALE COGNOME Rv.281990 – 01). Nel caso concreto, il provvedimento impugnato ha indicato e dimostrato ampiamente le tre circostanze salienti al fine di soddisfare lo standard probat richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, vale a dire l’origine illecita delle permanenza delle stesse in capo alla proposta anche nel periodo successivo alla cessazione del periodo di appartenenza all’RAGIONE_SOCIALE, come contestato nella sentenza a suo carico nonché l’assenza di redditi in capo alla donna, tale da giustificare la condizi possidenza dimostrata con la disponibilità economica predetta.
Su questi aspetti, che connotano essenzialmente il giudizio sulla confiscabilità prevenzione, soprattutto in relazione all’ipotesi di pericolosità qualificata, il ricorso limitandosi ad osservare che a fronte di una pericolosità accertata fino al 1998 “va da sé” non vi sia stato “buon governo degli artt.20 e 24 del D. Lgs. 159/2011”.
Si tratta, a giudizio di questa Corte, di uno sforzo argomentativo sostanzialmente assen che rende il motivo generico e che non si sofferma nemmeno a riflettere sul distinguishing tra pericolosità generica e qualificata, con relative conseguenze probatorie in ordine alla rela tra epoca di accumulo delle somme in seguito all’attività che si presume illecita ed acquisiz dei beni da sottoporre a sequestro e quindi a confisca.
Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi ai sensi dell’ar c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagam in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3000, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 21 novembre 2023 Il Con gliere relatoi/ e
La Presidente