Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2168 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2168 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a GENOVA( ITALIA) il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a TORINO( ITALIA) il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette semet -k-e. le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Milano, con decreto in data 7 marzo 2023, rigettava gli appel proposti da NOME e NOME NOME avverso il provvedimento di confisca di prevenzione emesso dal tribunale dello stesso capoluogo il 13-1-2022.
Avverso detto decreto proponeva ricorso per cassazione il difensore del proposto e del terzo sequestrato deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen: violazione dell’art. 16 in relazione all’art. 24 D.Lvo n. 159/2011, assenza di pericolosità so del proposto al momento dell’acquisto dei beni patrimoniali oggetto di confisca, insussistenza d requisiti necessari per applicare la confisca di prevenzione.
Lamentava, in particolare, che la corte di appello non aveva tenuto conto della pronuncia d condanna per calunnia della presunta persona offesa (tale COGNOMECOGNOME per i fatti di truffa del 20 né del percorso riabilitativo riconosciuto dai provvedimenti del tribunale di sorveglianza di Mil
Pertanto, i provvedimenti giurisdizionali emessi in altri procedimenti nei riguardi di NOME deponevano in senso diametralmente opposto rispetto alla asserita pericolosità e ciò integrava una chiara violazione dei principi di diritto che informano il giudizio di prevenzione nonché principi stabiliti dalla pronuncia n. 24 del 2019 della Corte costituzionale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è proposto per motivi non consentiti ovvero non fondati e deve, pertanto esse respinto.
Ed invero, quanto alla prima doglianza con la quale si lamenta che la corte di appello no avrebbe tenuto conto dei provvedimenti giurisdizionali emessi in favore del ricorrente NOME COGNOME va ricordato come nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell’art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 14 richiamato dall’art. 3 ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575; ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legitt l’ipotesi dell’illogicità manifesta di cui all’art. 606, lett. e), cod. proc. pen. esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell’obbligo provvedere con decreto motivato imposto al giudice d’appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Rv. 260246 – 01). Nel caso di specie non sussiste proprio l’ipotesi dell motivazione inesistente o meramente apparente posto che il giudice di appello della prevenzione ha, con gli argomenti specificamente esposti alle pagine 12-13 dell’impugnato decreto, valutat gli esiti favorevoli dei procedimenti in fase di cognizione o di sorveglianza per il rico ritenendoli però non decisivi al fine di escludere un giudizio di pericolosità che veniva fonda diverse e specifiche circostanze pure valutate dal provvedimento impugnato e riguardanti la stabile dedizione al delitto.
Quanto alla seconda doglianza, con la quale si sostiene il contrasto della valutazion compiuta dal giudice della prevenzione rispetto alla pronuncia della Corte costituzionale n. del 2019, la stessa non appare ugualmente fondata; ed invero deve essere ricordato come in tale pronuncia il giudice delle leggi ha espressamente affermato che:” Le “categorie di delitto” che possono essere assunte a presupposto della misura sono in effetti suscettibili di trova concretizzazione nel caso di specie esaminato dal giudice in virtù del triplice requisito provarsi sulla base di precisi «elementi di fatto», di cui il tribunale dovrà dare puntualmente nella motivazione (art. 13, secondo comma, Cost.) – per cui deve trattarsi di delitti commessi abitualmente (e dunque in un significativo arco temporale) dal soggetto, b) c abbiano effettivamente generato profitti in capo a costui, c) í quali a loro volta costituisc abbiano costituito in una determinata epoca – l’unico reddito del soggetto, o quanto meno una componente significativa di tale reddito. Ai fini dell’applicazione della misura personale sorveglianza speciale, con o senza obbligo o divieto di soggiorno, al riscontro processuale di requisiti dovrà naturalmente aggiungersi la valutazione dell’effettiva pericolosità del sog per la sicurezza pubblica, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2011. Qua invece, alle misure patrimoniali del sequestro e della confisca, i requisiti poc’anzi enu dovranno – in conformità all’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di cui si poc’anzi dato conto (al punto 10.3) – essere accertati in relazione al lasso temporale nel qu
si è verificato, nel passato, l’illecito incremento patrimoniale che la confisca in neutralizzare”.
Ne deriva affermare che la Corte costituzionale, nella citata pronuncia, non ha imposto in alcun modo al giudice della prevenzione personale o patrimoniale di potere fondare il provvedimento impositivo soltanto sulla base di precedenti sentenze di condanna; ed anzi proprio la pronuncia citata richiamando un orientamento di questa Corte di cassazione giunge ad affermare che «il giudice della misura di prevenzione può ricostruire in via totalment autonoma gli episodi storici in questione – anche in assenza di procedimento penale correlato in virtù della assenza di pregiudizialità e della possibilità di azione autonoma di prevenzio (Cass., n. 43826 del 2018).
Conseguentemente, anche sotto tale profilo, il ricorso si rileva infondato posto che il giud della prevenzione può ed anzi deve valutare la pericolosità, pur in assenza di procedimenti penale definiti con sentenza di condanna, ricostruendo autonomamente i fatti; circostanza questa puntualmente accaduta nel caso in esame avendo, la Corte di Appello di Milano, sottolineato, con la motivazione esposta alle pagine 13-14 del provvedimento, la stabile dedizione del NOME delitti lucro genetici attraverso lo sfruttamento della società di cui era titolare di fatto c quale c.d. cartiera. E tale valutazione autonomamente compiuta non può ritenersi censurabile né sotto il profilo della violazione dei principi stabiliti dal giudice delle leggi né tanto me il profilo di una diversa ricostruzione.
In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi infondata a norma dell’art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc.pen condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
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Roma,# novembre 2023 GLYPH
IL PRESIDENTE
NOME COGNOME