Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 42510 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 42510 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, n. Siracusa DATA_NASCITA
COGNOME NOME, n. Siracusa DATA_NASCITA
avverso il decreto n. 41/24 della Corte di appello di Catania del 23/01/2024
letti gli atti, i ricorsi ed il decreto impugnato;
udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
letta la memoria del difensore del proposto COGNOME, AVV_NOTAIO, in replica alla requisitoria del pubblico ministero
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto impugnato la Corte di appello di Catania ha confermato quello, pronunciato in primo grado, con cui il Tribunale di Catania ha disposto l’applicazione nei confronti di NOME COGNOME della misura di prevenzione patrimoniale della confisca di beni immobili, tutti intestati, disgiuntamente o congiuntamente, a terze persone e in particolare alla moglie NOME COGNOME ed al figlio NOME COGNOME.
Avverso il decreto hanno proposto ricorso per cassazione i difensori del proposto per la misura nonché della terza interessata NOME COGNOME, formulando rispettivamente i seguenti motivi di censura.
2.1. Ricorso di NOME COGNOME
Con un primo motivo il difensore del proposto deduce la violazione dell’art. 26, comma 6, d. Igs. n. 159 del 2011 e l’intervenuta inefficacia del decreto di confisca di primo grado, essendosi la Corte d’appello pronunciata in data 23/01/2024 (con deposito della motivazione intervenuto il 10/04/2024) e quindi oltre il termine massimo di un anno e sei mesi previsto dalla legge.
Con un secondo motivo deduce la violazione dell’art. 24, comma 1, d. Igs. cit. in relazione alla asseritamente illegittima statuizione di illecita provenienza dei beni confiscati, di cui il proposto aveva per contro giustificato, in particolare per tre di essi, la legittima origine mediante l’impiego di lecite fonti finanziarie.
2.2. Ricorso di NOME COGNOME
Con un primo motivo, i difensori della terza interessata denunciano la violazione dell’art. 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, sostenendo che il perito nominato dal giudice ha espresso le sue valutazioni secondo la ratio della rintracciabilità dei flussi finanziari prevista per la prima volta dalla legge citat laddove il periodo oggetto dell’esame demandatogli era circoscritto all’arco temporale di tredici anni intercorrente tra il 1986 e il 1989, quando ancora non vigeva alcuna normativa in tema di obbligatorietà del rintracciamento.
Con un secondo motivo, contenuto in distinto atto di ricorso, la difesa deduce la violazione degli artt. 189 e 239 cod. proc. pen. per non avere la Corte di appello attribuito valenza alle prove documentali fornite a sostegno della lecita provenienza delle somme impiegate negli acquisti né ha disposto accertamenti sulla provenienza dei documenti prodotti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi vanno entrambi dichiarati inammissibili perché basati su motivi intrinsecamente improponibili o manifestamente infondati.
2. Ricorso di NOME COGNOME.
Con riferimento all’eccezione preliminare di inefficacia della confisca disposta in primo grado dal Tribunale, va in astratto rilevato che, dovendosi computare, come recita la legge, il termine di un anno e sei mesi di cui all’art. 27, comma 6, d. Igs. n. 159 del 2011 dal deposito del ricorso in appello (v. sul punto anche Sez. 6, n. 27913 del 23/09/2020, Lorenzi, Rv. 279681) e quindi nella fattispecie dal 19/02/2022, non v’è dubbio che il termine dovrebbe dirsi inutilmente maturato, atteso che la Corte territoriale si è pronunciata quasi due anni dopo quell’evento.
Il ricorrente non considera, tuttavia, che quasi coeva ma antecedente alla pronuncia impugnata, è intervenuta sul tema la sentenza della Sez. 6, n. 5095 del 09/01/2024, Graviano, Rv. 286059 che, pur annullando nel caso esaminato senza rinvio il decreto impugnato, ha affermato il condivisibile principio che in tema di confisca di prevenzione, non può essere dichiarata la perenzione della misura per non essersi la Corte d’appello pronunciata nel termine di cui all’art. 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ove l’appello sia inammissibile, presupponendo tale pronuncia una rituale impugnazione.
Trattasi di principio che ripete la medesima ratio di quello da tempo affermato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità valevole per il giudizio penale ordinario (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266) dell’irrilevanza della prescrizione in caso di inammissibilità genetica dei motivi di ricorso per cassazione, dove mutatis mutandis per la misura di prevenzione e nel silenzio della legge (art. 27 cit.) per inammissibilità deve intendersi il non accoglimento di nessuno dei motivi di gravame, come accaduto nel caso in esame.
Quanto alla fattispecie di prevenzione, vale brevemente ricordare che:
tutti gli immobili risultano intestati a sono stati acquistati dalla moglie e da figlio del proposto NOME COGNOME;
il proposto è stato già sottoposto a misura di prevenzione personale nel 1996, avendo all’epoca già riportato otto condanne, divenute irrevocabili, per violazione della legge sugli stupefacenti;
la pericolosità sociale si è manifestata, secondo i giudici della prevenzione,
nei periodi 1986-1999 e 2016-2017 ma gli acquisiti sono tutti avvenuti nel primo periodo;
le indagini patrimoniali hanno evidenziato l’assenza di reddito leciti in capo a tutti i componenti del nucleo familiare;
la difesa ha prodotto vari documenti (assegni bancari di un fratello del proposto, dichiarazioni di acquirenti, etc.) a supporto della tesi della liceità degli impieghi monetari, ma secondo la Corte di merito trattasi di documenti privi di data certa e di qualsivoglia riscontro di ufficialità, talché sono stati ritenu ininfluenti ai fini del decidere;
la difesa ha anche prodotto una certificazione RAGIONE_SOCIALE attestante la dipendenza lavorativa del proposto da terzi, che però afferisce a periodo successivo al 1999, nonché certificazione lavorativa della terza interessata, attestata da atto notorio che la Corte di merito ha ritenuto mero documento di comodo, anche perché comprensiva dell’avvenuta effettuazione di una transazione di 83 milioni di vecchie Lire tra la COGNOME e il defunto marito della dichiarante, indicato come suo datore di lavoro ventennale.
Tutto ciò premesso, il secondo motivo di ricorso del proposto è declinato esclusivamente in fatto e come tale intrinsecamente improponibile, mirando per contro a convincere il giudice di legittimità come i sopra ricordati elementi di prova possedessero efficacia dimostrativa, asseritamente non valorizzata dalla Corte territoriale, della lecita provenienza dei redditi impiegati negli acquisti, peraltro non direttamente ma dai congiunti oggi terzi interessati.
3. Ricorso di NOME COGNOME.
I motivi di ricorso formulati della terza interessata risultano parimenti declinati nel merito, sia pure con l’espediente di denunciare una supposta violazione di una legge extra prevenzionale ed extra penale, al fine, tuttavia, evidente di contestare le valutazioni svolte nel merito dalla Corte di appello nel ritenere non persuasive le allegazioni documentali difensive a sostegno della tesi dell’impiego di autonome fonti di reddito di lecita provenienza nell’acquisto degli immobili oggetto di confisca.
Alla dichiarazione di inammissibilità delle impugnazioni segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila.
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of
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, 8 ottobre 2024