Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 28057 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 28057 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/04/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a GELA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ODOBESTI( ROMANIA) il DATA_NASCITA
avverso il decreto del 04/01/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili;
lette le conclusioni del difensore dei ricorrenti, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento dei motivi di ricorso con ogni conseguente statuizione.
CONSIDERATO IN FATTO
La Corte di appello di Caltanissetta, con provvedimento del 04/01/2024, ha rigettato gli appelli proposti da COGNOME NOME e COGNOME NOME avverso il decreto di confisca emesso dal Tribunale di Caltanissetta in data 13-20/04/2022.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione per mezzo del suo difensore COGNOME NOME, articolando un unico articolato motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod.proc.pen. La difesa ha dedotto la ricorrenza di violazione di legge in relazione agli artt. 4, 16, 24 del d.lgs. n. 159 del 2011 quanto all’insussistenza delle condizioni soggettive che potevano legittimare l’adozione della misura di prevenzione, nonché quanto all’applicazione delle regole probatorie concernenti la esatta delimitazione del periodo di manifestazione della pericolosità sociale della ricorrente; secondo la difesa non è sufficiente richiamare le precedenti condanne a carico del ricorrente, tra l’altro risalenti nel tempo, né appaiono a tal fine risolutive le plurime dichiarazioni dei collaboratori di giustizia o ancora il tenore della ordinanza emessa in data 30/09/2016 dal Gip del Tribunale di Caltanissetta, atteso che il ricorrente era poi stato assolto dalla imputazione elevata e che occorreva una valutazione globale della condotta. La difesa ha, inoltre, contestato la considerazione della correlazione temporale tra i beni confiscati, la valutazione della personalità del ricorrente, la natura e le caratteristiche dei beni, con particolare riferimento all’evidente mancanza di pericolosità del proposto al momento dell’acquisto del bene. Anche l’asserita ricorrenza di sproporzione quanto alla somma di 234.000,00 euro, secondo la difesa, non appariva adeguatamente giustificata e in ordine al bene immobile adibito a residenza di famiglia la Corte di appello, come il Tribunale, si era limitata ad aderire alla nota di proposta della Questura, senza alcuna considerazione critica sul punto. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ha proposto ricorso per cassazione, quale terza interessata, COGNOME NOME, deducendo un unico articolato motivo di ricorso che qui si riporta nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.att. cod. proc. pen. La difesa ha contestato l’assolvimento dell’Onere della prova da parte della accusa e conseguentemente da parte del Tribunale, non essendo stata provata né la pericolosità, né la sproporzione, in assenza
di qualsiasi prova in ordine alla effettiva ríferibilità al COGNOME dei beni intestati alla ricorrente; è mancata in sostanza la prova di qualsiasi forma di interposizione fittizia.
Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili, COGNOME perché proposti con COGNOME motivi manifestamente infondati e non consentiti. 2. In via preliminare, deve essere rilevata l’inammissibilità del ricorso proposti dalla RAGIONE_SOCIALE, nella qualità di terza interessata. Il motivo proposto è difatti generico ed aspecifico, oltre che manifestamente infondato. In tal senso si deve ribadire che il terzo interessato può dedurre, in sede di merito e di legittimità, unicamente la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene, l’inesistenza di relazioni di collegamento con la posizione del proposto. La difesa piuttosto che allegare circostanze eventualmente risolutive in ordine alla posizione di terza interessata, relative alla riferibilità dei beni sottoposti alla misura di prevenzione alla stessa ricorrente in forma diretta ed inequivoca, si è limitata a contestare la ricorrenza dei presupposti della misura di prevenzione applicata al COGNOME. La ricorrente, dunque, richiama come elemento risolutivo un dato allegato del tutto genericamente, che, comunque, non potrebbe avere rilevanza al fine di giustificare in capo alla stessa la titolarità dei beni oggetto di confisca (rappresentando al contrario elemento significativo per giungere alla confisca nei confronti del proposto, Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260244-01), articolando una serie di deduzioni volte a contestare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della misura nei confronti del proposto; censure che integrano veri e propri vizi della motivazione, piuttosto che un vizio di violazione di legge, costituente l’unico motivo per il quale è ammissibile il ricorso in Cassazione nel giudizio di prevenzione (Sez. 6, n. 7469 del 4/6/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278454-01; Sez.5, n. 333 del 20/11/2020, dep.2021, COGNOME, Rv. 280249-01). In altri termini, le deduzioni proposte si presentano come del tutto generiche nella loro articolazione e caratterizzate dalla mera lettura alternativa degli elementi compiutamente valutati, in modo logico e articolato, non censurabile in questa sede, dal provvedimento impugnato, a fronte di una evidente mancanza di giustificazione in ordine alla provenienza lecita dei beni (neanche Corte di Cassazione – copia non ufficiale
allegata) ed in considerazione della specifica ricostruzione effettuata che non si presenta in violazione di legge.
Il motivo introdotto da COGNOME NOME non è consentito, oltre che manifestamente infondato. Il ricorrente contesta sostanzialmente la valutazione operata nel merito dalla Corte di appello, richiamando tra l’altro, in modo cumulativo, come parametro di riferimento, una pluralità di norme riferibili alla disciplina in materia di prevenzione per contestare sia la ricorrenza dei presupposti soggettivi che la valutazione di una serie di elementi oggettivi, numerosi ed inequivoci, presi in considerazione nell’applicazione della misura di prevenzione in modo logico ed argomentato dalla Corte di appello.
In tal senso si deve premettere che, per come articolato e in considerazione delle doglianze proposte, il motivo non sia consentito, tendendo all’evidenza ad introdurre una lettura del merito alternativa, ritenuta più plausibile, non consentita in questa sede. Questa Corte ha ripetutamente evidenziato che nel procedimento di prevenzione, in forza del disposto dell’art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall’art. 3ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il provvedimento omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, COGNOME, Rv. 27943501; Sez. 6, Sentenza n. 33705 del 15/06/2016, COGNOME, Rv. 270080-01). Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la Corte di appello ha ampiamente motivato sia quanto alla ricorrenza dei presupposti legittimanti la misura applicata, che quanto alla puntuale determinazione del requisito della pericolosità, in considerazione della sua delimitazione temporale, avendo motivatamente ritenuto la ricorrenza della pericolosità sociale sulla base di numerosi elementi di riscontro, affrontando specificamente le doglianze difensive su ogni punto dedotto (richiamando le plurime condotte delittuose e le condanne riferibili al ricorrente, che hanno portato ad un progressivo ed evidente accumulo di beni quale provento di dette attività; la sproporzione del livello di vita familiare rispetto ai redditi dichiarati; la riferibilità tempora delle condotte ed elementi complessivamente valutati alla disponibilità di beni in evidente rapporto di sproporzione, la disciplina normativa applicabile, il
rilevante apporto dichiarativo di collaboranti di giustizia, la sproporzionata consistenza del patrimonio accumulato anche per interposta persona, l’assoluta carenza di idonea capacità economica, le caratteristiche del bene immobile oggetto di abitazione familiare ed le attività di allevatore dallo stesso svolte, la sproporzione della disponibilità di redditi rispetto all’andamento delle attività in questione, la mancanza di qualsiasi reale prova in relazione all’asserita ricezione di indennizzo a seguito di incidente mortale che coinvolgeva dei congiunti, la mancanza di documentazione di qualsiasi tipo a sostegno della lecita provenienza dei redditi familiari pag. 18 e seg., oltre alla specifica motivazione in ordine alla sentenza di assoluzione evocata a pag. 21 e seg.). Non ricorre, dunque, alcuna apparenza della motivazione, essendo stati analiticamente affrontati gli argomenti difensivi dedotti dalla difesa con motivazione ampia, logica, puntuale, che non si presta a censure in questa sede. D’altra parte, e in conclusione, occorre ricordare che il giudizio sull’attualità della pericolosità sociale, può basarsi anche su comportamenti non costituenti reato, principio costantemente affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, e con il quale il ricorrente nella articolazione delle sue doglianze non si confronta (Sez. 2, n. 4191 del 11/01/2022, COGNOME, Rv. 282655-01; Sez. 2, n. 31549 del 06706/2019, RAGIONE_SOCIALE Rv. 27725505; Sez. 6, n. 49583 del 03/10/2018, COGNOME, Rv. 274434- 01).
Il provvedimento ha, dunque, legittimamente confermato il decreto che disposto la confisca dei beni ivi indicati, atteso che la confisca di prevenzione introduce una presunzione relativa di illecito acquisto dei beni, che vale in quanto si possa ragionevolmente ipotizzare che i beni o il denaro confiscati costituiscano il frutto delle attività criminose nelle quali il soggetto risultava essere impegnato all’epoca della loro acquisizione, ancorché non sia necessario stabilirne la precisa derivazione causale da uno specifico delitto. Deve, pertanto, ritenersi che l’ablazione patrimoniale – con riguardo alla pericolosità generica ex art. 1, lett.b), d.lgs. n. 159 del 2011 – si giustifica, come avvenuto nel caso in esame, nei limiti in cui, le condotte criminose compiute in passato dal soggetto risultino essere state effettivamente fonte di profitti illeciti, in quantità ragionevolmente congruente rispetto al valore dei beni che s’intendono confiscare, e la cui origine lecita egli non sia in grado di giustificare (così in motivazione, Corte cost., sent. n.24 del 2019).
All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 12 aprile 2024.