Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 4822 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 4822 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 22/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (cui 05Ib6ey) nato in Albania il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 26 giugno 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata iimitatarnente alla confisca del denaro.
RILEVATO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Perugia che ha applicato la pena anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 12.000 di multa per i reati di CU all’art. 73, comma i, d.P.R. n. 309 del 1990 e, su richiesta dei Pubblico Ministz-iro, ha disposto ia confisca della somma di euro 37.385, della sostanza stupefacente e de q bilancino di precisione.
Con un unico motivo deduce vizi di violazione di legge, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione relativa alla confisca del denaro. In primo
luogo, il ricorrente insiste sulla attendibilità della documentazione prodotta e sulla sua idoneità a dimostrare che il nucleo familiare disponeva di denaro in contanti, che aveva donato al ricorrente per l’acquisto di una abitazione. Si censura, inoltre, la carenza della motivazione relativa al nesso di derivazione del denaro dal reato di cessione di sostanze stupefacenti atteso che detta condotta è stata commessa in un arco temporale ristretto e per un numero di volte inidoneo a produrre come profitto l’importo oggetto di confisca.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, nel concludere per l’accoglimento del ricorso, ha osservato che la motivazione della sentenza impugnata, nel disporre la confisca della somma di denaro in sequestro ai sensi dell’art. 240, comma 1, cod. proc. pen., ha enunciato una serie di argomentazioni sicuramente pertinenti, quanto alla inattendibilità delle giustificazioni addotte dalla difesa, ma inidonee a dimostrare adeguatamente la sussistenza del nesso di pertinenzialità del denaro dai reati, né ha considerato la eventuale sussistenza dei presupposti richiesti ai fini dell’applicabilità dell’art. 240-bis cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso è parzialmente fondato per le ragioni di seguito esposte.
1.1. È, in primo luogo, inammissibile la doglianza relativa alla motivazione sulla inidoneità della documentazione prodotta a dimostrare la legittima provenienza del denaro. La sentenza impugnata, infatti, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, rispetto alla quale il ricorrente si limita ad opporre un generico dissenso, ha posto l’accento sui seguenti elementi: i) la mancanza di prova dell’imminenza del matrimonio; ii) la data degli atti di elargizione, essendo tutti successivi ai fatti; iii) l’insufficienza degli estratti conto, di per sé correlabili con il denaro di cui aveva la disponibilità il ricorrente.
1.2. È, invece, fondata l’ulteriore doglianza.
In primo luogo, rileva la Corte che la motivazione sul tipo di confisca disposta appare ambigua: la sentenza impugnata, pur sembrando disporre una confisca diretta, in ragione del richiamo all’art. 240, comma primo, cod. pen., fa riferimento ad una possibile derivazione del denaro, non solo dalle cessioni a COGNOME, ma anche da altre condotte, elemento, quest’ultimo, che appare compatibile con una confisca allargata ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen.
In ogni caso, qualunque sia la confisca disposta, manca una motivazione adeguata sulla derivazione del denaro dalle cessioni, in caso di confisca diretta, e
sulla sussistenza degli altri presupposti, in particolare della sproporzione tra la somma sequestrata e il reddito del ricorrente, in caso di confisca per sproporzione.
Alla luce di quanto sopra esposto, va disposto l’annullamento della sentenza impugnata, relativamente alla disposta confisca, con rinvio per nuovo giudizio su tale punto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata relativamente alla disposta confisca e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia.
Così deciso il 22 gennaio 2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presiderr