Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 9445 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 9445 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME nata a Sesto San Giovanni il 23/02/1983
avverso l’ordinanza emessa il 19 luglio 2024 dal Tribunale di Monza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Monza ha rigettato la richiesta di riesame presentata da NOME COGNOME quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto di sequestro preventivo funzionale alla confisca della somma di euro 22,867, pari al saldo sul conto corrente acceso presso la Cassa di Risparmio di Asti, e di euro 35.152,22, pari al saldo sul conto corrente acceso
presso Allianz Bank Financial Advisor, quale profitto del reato del reato di cui a 334 cod. pen. per il quale si procede a carico di NOME COGNOME
Dal provvedimento impugnato risulta che il presente procedimento costituisc una costola di altro procedimento in cui era stato disposto il sequestro preve funzionale alla confisca, ai sensi degli artt. 321, 322-ter cod. proc. pen. e Igs. n. 74 del 2000, di due polizze vita al valore di riscatto al 18/1 960.210,58, intestate a COGNOME, ed ha avuto origine dalla segnalaz dell’amministratore giudiziario della loro liquidazione con accredito degli im liquidati alla RAGIONE_SOCIALE società ritenuta amministrata di fatto da COGNOME quale, a sua volta, ha versato una parte del denaro a società riconducibili a Ro tra cui anche la RAGIONE_SOCIALE
Il difensore e procuratore speciale di NOME COGNOME, legale rappresen della società RAGIONE_SOCIALE, propone ricorso per cassazione e, con un motivo, deduce la violazione dell’art. 335-bis cod. pen. in quanto nel caso in è stato disposto un sequestro preventivo funzionale ad una confisca per equivale non consentita da tale norma, e si è “duplicata” la misura cautelare rea momento che nell’altro procedimento COGNOME ha messo a disposizione dell’Autorit Giudiziaria un immobile del valore di 138.000, superiore alla quota ricevuta d società ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito esposte.
Rileva preliminarmente il Collegio che il consolidato principio di diritto proprio dall’ordinanza impugnata in tema di confisca del denaro è stato recenteme superato dalle Sezioni Unite.
Il Tribunale, infatti, ha richiamato le affermazioni delle Sezioni Unite che h reiteratamente affermato che allorché il prezzo o il profitto cd. accrescit costituito da denaro, la confisca delle somme depositate sul conto corrente, di soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diret considerazione della natura fungibile del bene, cosicché non è necessaria la prova nesso di derivazione del danaro dal reato, né, tantomeno, può ritenersi ostativ sua adozione l’allegazione o la prova dell’origine lecita della specifica som
denaro oggetto di apprensione (cfr. Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037; Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, COGNOME, Rv. 264437).
Come anticipato, a seguito di una recente pronuncia delle Sezioni Unite, della quale non risulta ancora depositata la motivazione, la portata di tale principio di diritto è stata ridimensionata. Secondo quanto si legge nell’informazione provvisoria pubblicata a seguito dell’udienza del 26/9/2024 (proc. COGNOME), le Sezioni Unite hanno, infatti, affermato che la confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il prede nesso di derivazione causale.
Il sopravvenuto mutamento giurisprudenziale non incide, tuttavia, sulla legittimità del provvedimento impugnato, avendo il Tribunale individuato gli elementi indiziari sintomatici della derivazione del denaro in sequestro dal reato.
L’ordinanza impugnata ha, infatti, affermato, in primo luogo, che il profitto del reato di cui all’art. 334 cod. pen. è stato calcolato in relazione al valore delle du polizze al momento del sequestro ed ha, quindi, qualificato differentemente i sequestri preventivi disposti in ciascun procedimento. Si è, infatti, affermato che i beni messi a disposizione da COGNOME nel procedimento “principale”, in sostituzione delle due polizze liquidate, rappresentano l’equivalente di una parte del profitto derivato dalla commissione del reato contestato in quel procedimento; si è, invece, ritenuto che il sequestro preventivo disposto nel presente procedimento ha ad oggetto il profitto del reato di cui all’art. 334 cod. pen., determinato nella misur conseguita dalla società ricorrente pari ad euro 67.913,33.
In particolare, quanto al nesso di derivazione del denaro da tale fattispecie di reato, pur dovendosi eliminare, alla luce del citato mutamento giurisprudenziale, il riferimento alla natura fungibile del denaro, va, comunque, considerato che l’ordinanza impugnata, con motivazione adeguata ed immune vizi, ha valorizzato ulteriori elementi sintomatici, ponendo l’accento sulla riconducibilità della società ricorrente a Roncalli (il quale detiene il 70% delle quote sociali, mentre la società è gestita dalla compagna e dalla figlia), circostanza, questa, che non consente di considerare detto ente quale “terzo estraneo”, nonché sul fatto che non vi è stata alcuna allegazione difensiva in merito alla provenienza del denaro in sequestro da prestazioni lecite tra le due società.
Va, peraltro, aggiunto, che l’argomento su cui insiste il ricorso, ovvero la circostanza che nell’altro procedimento COGNOME ha offerto un immobile in sostituzione del valore delle due polizze sequestrate, appare privo di pregio in quanto omette di considerare che nei due procedimenti si procede per distinte fattispecie di reato, ognuna della quali, come sottolineato dal Tribunale, ha prodotto un profitto, oggetto, nell’altro procedimento, di sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente e, nel presente procedimento, di sequestro preventivo funzionale alla confisca diretta.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, dovendosi escludere che la misura cautelare reale sia stata adottata in violazione dell’art. 335-bis cod. pen, avendo attinto una parte del profitto derivato dal reato di cui all’art. 334 cod. pen., il ricor va rigettato con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, Così deciso il 9 gennaio 2025
Il Consigliere estensore